Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 29965 Anno 2023
memoria la Unione di Banche Italiane Spa (UBI RAGIONE_SOCIALE), già RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE. Civile Ord. Sez. 1 Num. 29965 Anno 2023 Presidente: COGNOME NOME
RAGIONI DELLA DECISIONE Relatore: COGNOME NOME
1.- Si osserva, preliminarmente, che il capo della sentenza Data pubblicazione: 30/10/2023
impugnata riguardante il rapporto processuale relativo a RAGIONE_SOCIALE San Paolo è passato in giudicato, non essendo stato impugnato da RAGIONE_SOCIALE San Paolo che non ha svolto difese.
2.- Con il primo motivo la ricorrente RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE ha denunciato violazione e falsa applicazione dell’art. 2697 c.c. e dei principi di tema di ripartizione dell’onere della prova espressi da SU n. 2951 del 2016, per avere la Corte salernitana erroneamente riversato su di essa convenuta l’onere di dimostrare che il credito azionato dal correntista fosse escluso dal conferimento del ramo di azienda della RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, mentre sarebbe stato onere del correntista provare che il credito vi fosse incluso e che, quindi, essa banca fosse legittimata passivamente nel giudizio.
Con il secondo motivo la ricorrente ha denunciato violazione e falsa applicazione degli art. 132 n. 4, 115 e 116 c.p.c., per non avere valutato numerosi documenti prodotti da RAGIONE_SOCIALE San Paolo nel giudizio d’appello dai quali emergeva che né quest’ultima né RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE erano titolari del rapporto controverso che era riconducibile soltanto alla RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, poi divenuta RAGIONE_SOCIALE Gestione Crediti, e che NOME ne era a conoscenza, avendo ricevuto un decreto ingiuntivo definitivo ottenuto della stessa RAGIONE_SOCIALE nei suoi confronti.
2.1.- I predetti motivi si possono esaminare congiuntamente e sono inammissibili.
Sulla questione investita dai motivi in esame, la Corte ha riqualificato l’eccezione di difetto di legittimazione passiva sollevata da RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE in termini di difetto di titolarità della situazione giuridica sostanziale passiva (per essere RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE conferitaria di un ramo di azienda della RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, nel
Numero sezionale 3805/2023
Numero di raccolta generale NUMERO_DOCUMENTO/2023
quale la banca assumeva che non rientrasse il rapporto di conto corrente intrattenuto con il sig. NOME, essendo espressamente esclusi i crediti ‘ad incaglio’ e deteriorati qual era quello di cui si discuteva) e l’ha ritenuta infondata, confermando la legittimazione passiva della banca appellante. Data pubblicazione 30/10/2023
La Corte ha osservato, a tal fine, che il documento prodotto da RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE in primo grado, riguardante la pubblicazione dell’atto di conferimento del ramo di azienda sulla Gazzetta Ufficiale del 23 marzo 1998, non era sufficiente a dimostrare che il rapporto di c/c in questione non vi fosse ricompreso; che la stessa banca non aveva provato che il credito fosse deteriorabile e, come tale, escluso dal conferimento; che le missive di riscontro prodotte da NOME in primo grado deponevano per un comportamento della banca incompatibile con la tesi della sua estraneità alle pretese creditorie del correntista (risultava che RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, a fronte delle richieste di NOME del saldo del conto n. 241, si era limitata ad evidenziare la legittimità del proprio operato e aveva fatto riferimento alla intervenuta cessione a RAGIONE_SOCIALE della posizione rinveniente dal predetto rapporto sostanziale).
Entrambi i motivi non censurano le seguenti rationes decidendi sulle quali si fonda la sentenza impugnata: a) «l’unico documento depositato dalla RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE spa in primo grado e valutabile in sede di appello non consente di ritenere comprovato il difetto della sua legittimazione passiva», infatti «sarebbe stato necessario depositare nel giudizio di prime cure la perizia estimativa allegata… mediante la quale si sarebbe potuto verificare se tra i crediti in sofferenza, tra i crediti ‘incagliati’ e tra quelli in bonis non conferiti rientrasse anche quello vantato dalla RAGIONE_SOCIALE nei confronti dello NOME»; b) «comunque, sarebbe stato necessario dimostrare altrimenti che la posizione
debitoria di quest’ultimo era incontrovertibilmente riconducibile tra quelle incagliate o in sofferenza e, dunque, tra quelle non transitate nel patrimonio della RAGIONE_SOCIALE». A quest’ultimo riguardo (sub b), la Corte territoriale ha osservato che la RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE aveva svolto difese incompatibili con la tesi sostenuta in giudizio, in tal modo riconoscendo implicitamente di essere titolare del rapporto (e quindi legittimata) dal lato passivo. Numero sezionale 3805/2023 Numero di raccolta generale 29965/2023 Data pubblicazione 30/10/2023
I motivi si limitano a denunciare genericamente e infondatamente la violazione dei principi espressi da SU n. 2951 del 2016, in tema di ripartizione dell’onere della prova tra le parti, avendone la sentenza invece fatto corretta applicazione.
Se è vero che la titolarità della posizione soggettiva, attiva e passiva, è un elemento costitutivo della domanda ed attiene al merito della decisione, sicché spetta all’attore allegarla e provarla, resta ferma sia la rilevabilità d’ufficio da parte del giudice della carenza di titolarità del rapporto controverso se risultante dagli atti di causa, sia -come nella specie -la possibilità di desumere la sussistenza della stessa titolarità dalla proposizione di difese della parte con essa incompatibili (SU cit.). Nella specie, la RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE è incorsa nella preclusione -sulla quale non ha formulato specifiche censure -in ordine al tempestivo deposito in giudizio della documentazione afferente alla eccepita estraneità del rapporto con il correntista a quelli transitati per via del conferimento del ramo di azienda e, inoltre, non ha censurato specificamente l’ulteriore ratio decidendi espressa nella sentenza impugnata (sub b), proponendo con il secondo motivo inammissibili censure di merito.
3.Con il terzo motivo, la ricorrente, denunciando in via subordinata violazione e falsa applicazione degli artt. 117 e 120 t.u.b., 1418, 1419 e 1421 c.c. e 100 c.p.c., ha censurato la sentenza impugnata nella parte in cui aveva rilevato la carenza di
Nurnero regislro generale 19386/2019
Numero sezionale 3805/2023 interesse di RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE a far valere di 29965/2023 applicativa del divieto di anatocismo. Data pubblicazione 30/10/2023
3.1.Il motivo si limita a riferire del tutto genericamente che l c.t.u. avrebbe sviluppato due calcoli alternativi dai quali il debito della banca era risultato, applicando capitalizzazione annuale, pari a € 141458,33 (importo che la banca era stata condannata a restituire) e non applicando alcuna capitalizzazione, pari all’inferiore importo di € 140436,18 che la banca sostiene, invece, di dovere pagare. Il motivo è inammissibile, oltre che per difetto di specificità in ordine ai dati contabili posti a sostegno dell’assunto, perché trattasi di censura di merito inadeguata alla tipologia di vizio denunciato (per violazione di norme di diritto) .
In conclusione, il ricorso è inammissibile. Le spese seguono la soccombenza.
PQ.M.
La Corte dichiara il ricorso inammissibile e condanna la ricorrente alle spese, liquidate in € 6200,00.
Dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater , del dPR n 115 del 2002, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13.
Così deciso in Roma, 1’8/9/2023.
Il Presidente NOME COGNOME
CORTE DI CASSAZIONE
RAGIONE_SOCIALE
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