Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 20458 Anno 2025
Civile Ord. Sez. L Num. 20458 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 21/07/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 15706/2022 R.G. proposto da :
NOME COGNOME elettivamente domiciliato in PEC DEL DIFENSORE DOMICILIO DIGITALE, presso lo studio dell’avvocato COGNOME (CODICE_FISCALE) che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato NOME COGNOME NOME (CODICE_FISCALE
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE elettivamente domiciliato in ROMA INDIRIZZO presso lo studio dell’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato COGNOME NOME COGNOME (CODICE_FISCALE
avverso SENTENZA di CORTE D’APPELLO NAPOLI n. 5605/2021 depositata il 23/12/2021.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 20/05/2025 dal Consigliere NOME COGNOME
FATTI DI CAUSA
La corte d’appello Napoli con sentenza del 23.12.21 ha rigettato la domanda del lavoratore in epigrafe volta ad ottenere la conversione del contratto a tempo determinato in rapporto a tempo indeterminato in ragione della mancata predisposizione del Documento di valutazione rischi (DVR) per una delle tre sedi cui il lavoratore era stato adibito.
Avverso tale sentenza il lavoratore propone ricorso per cassazione con unico motivo, cui resiste con controricorso il datore.
E’ stata quindi formulata proposta di definizione agevolata del ricorso del 17.12.24 che ha concluso per l’inammissibilità per difetto di autosufficienza del ricorso.
Il Collegio, all’esito della camera di consiglio, si è riservato il termine di giorni sessanta per il deposito del provvedimento.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Ai sensi dell’articolo 4 decreto legislativo 626 del 19 94 l’obbligo del datore di lavoro di predisporre il documento di valutazione dei rischi per la salute e la sicurezza dei lavoratori è calibrato in relazione alla natura dell’attività dell’azienda o dell’unità produttiva. Nel caso di specie è pacifico che la società abbia redatto il DVR e lo abbia tempestivamente prodotto in giudizio.
Questa corte ha chiarito che, avvenuta la produzione del documento in questione da parte del datore di lavoro, è onere del lavoratore allegare gli elementi da cui desumere l’inadeguatezza di
tale documento, costituente fatto costitutivo della domanda (così Cassazione 16835 del 2019).
Tale inadeguatezza, poiché deve essere correlata alla natura dell’attività non può automaticamente desumersi dall’omesso riferimento a una specifica unità produttiva, come pretenderebbe l’attuale ricorrente ove la valutazione risulti comunque effettuata per attività della stessa natura rientranti nella complessiva organizzazione aziendale.
Nel caso di specie, il datore ha evidenziato che non è stata precisata dal ricorrente la durata dell’assegnazione all’ufficio di Santa Maria Capua Vetere, mentre il lavoratore ha dedotto l’irrilevanza della precisazione, una volta che sia stata certa l’assegnazione, come nel caso, come certa era l’assenza di specifico DVR per Santa Maria Capua Vetere.
Questa Corte osserva peraltro che il lavoratore si confronta con la parte della motivazione della Corte secondo cui tanto nel ricorso introduttivo quanto evidentemente in appello l’appellante non aveva specificato dove aveva lavorato con maggior frequenza né dov’era stato assunto; neppure ha indicato gli specifici rischi per cui le indicazioni generali del DVR erano inadeguate allo specifico ufficio in cui sarebbe stato pure assegnato.
E ciò a fronte di una specifica deduzione della controricorrente, secondo cui il lavoratore era stato assegnato al centro di smistamento di Pignataro Maggiore; che per q uesta sede c’ era il documento di valutazione dei rischi e che, in assenza di qualsivoglia specificazione circa la frequenza e la durata del lavoro prestato presso altra sede, e le peculiarità della stessa, diveniva irrilevante il fatto che egli si recasse (anche) presso sedi secondarie.
Ne deriva che, anche in applicazione dei principi su esposti, il motivo è inidoneo ad attaccare la sentenza impugnata e va pertanto disatteso.
Spese secondo soccombenza.
Poiché si confermano in questa sede le considerazioni già svolte nella proposta formulata ex art. 380-bis c.pc., va emessa la condanna di cui all’art. 96, terzo e quarto comma, cod. proc. civ., in favore della cassa delle ammende.
Sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto.
dichiara inammissibile il ricorso.
Condanna la ricorrente al pagamento delle spese di lite, che si liquidano in euro 3.000 per compensi professionali ed euro 200 per esborsi, oltre a spese generali al 15% ed accessori come per legge. Ai sensi dell’art. 96, comma 3 e 4, condanna il ricorrente al pagamento in favore della controricorrente della ulteriore somma di € 1.500, ed in favore della Cassa delle Ammende della somma di € 1.500.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del DPR n.115/02 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 20 maggio 2025.