Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 892 Anno 2026
Civile Ord. Sez. 1 Num. 892 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 16/01/2026
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 25796 R.G. anno 2021 proposto da:
RAGIONE_SOCIALE , rappresentata e difesa dagli avvocati NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME, domiciliata presso gli ultimi due;
ricorrente
contro
RAGIONE_SOCIALE , rappresentata e difesa dall’AVV_NOTAIO NOME COGNOME di Bellino , domiciliata presso l’AVV_NOTAIO NOME COGNOME;
contro
ricorrente avverso la sentenza n. 304/2021 depositata il 18 marzo 2021 della Corte di appello di Torino.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 19 dicembre 2025 dal consigliere relatore NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
–RAGIONE_SOCIALE ha agito in giudizio lamentando, con riguardo ad alcuni rapporti bancari, addebiti illegittimi operati in proprio danno per interessi, anche anatocistici, commissioni e spese; ha domandato la rideterminazione dei saldi, previa espunzione degli importi contabilizzati non dovuti, e la condanna di controparte alla restituzione dell’indebito, quantificato in euro 282.534,00.
Si è costituita la banca convenuta, RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE.a..
In esito al giudizio di primo grado il Tribunale di Torino ha respinto le domande attrici.
-La sentenza è stata impugnata e, nella resistenza di RAGIONE_SOCIALE, la Corte di appello di Torino ha respinto il gravame e condannato la società RAGIONE_SOCIALE ex art. 96, comma 3, c.p.c. al pagamento della somma di euro 15.000,00, pari a ll’importo delle liquidate spese processuali.
-L’appellante soccombente ricorre per cassazione con sei motivi. Resiste con controricorso RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE. Sono state depositate memorie.
RAGIONI DELLA DECISIONE
-Va disattesa l’eccez ione della controricorrente circa l’inammissibilità del ricorso. A tacer d’altro, il detto ricorso risulta ritualmente notificato ex art. 330, comma 1, c.p.c. all’AVV_NOTAIO, presso cui la banca aveva eletto domicilio, come emerge dalla sentenza di appello.
-La ricorrente ha proposto, in memoria, una prima eccezione di rito quanto all’inamm issibilità del controricorso: essa si fonda sul presupposto che il deposito in via telematica della PEC di notificazione del controricorso, avvenuta tardivamente in data 8 giugno 2022, oltre il termine di venti giorni di cui all’art. 370, comma 3, c.p.c., contenesse l’originale di quell’atto .
L’eccezione è infondata, in quanto il ricorso è stato predisposto in originale cartaceo, sottoscritto con firma autografa e quindi notificato
in via telematica; come si ricava dall’art. 3, comma 2 , l. n. 53 del 1994, se l’atto da notificarsi non consiste in un documento informatico, « l’AVV_NOTAIO provvede ad estrarre copia informatica dell’atto formato su supporto analogico, attestandone la conformità »: e tanto significa che l’originale dell’atto è costituito dal documento cartaceo, non da quello digitale. In tale ipotesi l ‘ acquisizione della PEC e dei suoi allegati non incide sulla procedibilità del controricorso (tale essendo la sanzione per il tardivo deposito dell’atto: da ultimo, Cass. 23 aprile 2025, n. 10608), ma rileva ai fini della verifica del perfezionamento del procedimento notificatorio, in quanto, ove il ricorso, predisposto in originale cartaceo e sottoscritto con firma autografa, sia notificato in via telematica, ai fini di prova del perfezionamento della notificazione è necessaria la produzione di copia analogica del messaggio di trasmissione a mezzo EMAIL e dei suoi allegati (ricorso e procura) nonché delle ricevute di accettazione e di avvenuta consegna munite di attestazione di conformità agli originali, ai sensi dell’art. 9, commi 1bis e 1ter , che può intervenire ai sensi dell’art. 372 c.p.c. fino all’udienza di discussione ex art. 379 c.p.c. ovvero fino all’adunanza in camera di consiglio ex art. 380bis c.p.c. (per tutte: Cass. 19 novembre 2024, n. 29670; Cass. 178 luglio 2018, n. 19078).
3. -La ricorrente ha pure eccepito non essere stato prodotto l’originale della procura notarile giustificativa dei poteri in capo al AVV_NOTAIO, che ebbe a conferire il mandato ad litem al difensore di RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE; ha rilevato che il documento prodotto in copia sarebbe privo dei timbri e delle sottoscrizioni delle parti e mancante dell’ attestazione di conformità all’originale.
Anche tale eccezione va disattesa. Questa Corte ha di recente rilevato che la mera assenza della sottoscrizione in originale del notaio (sostituita dalla dicitura «f.to») e del timbro del medesimo, non privano di efficacia probatoria le copie delle procure in questione, la cui identificazione, quali atti pubblici registrati, è del tutto integra in
ragione del riferimento al notaio rogante alla data, al numero di repertorio e di raccolta (Cass. 5 dicembre 2025, n. 31840). Tale conclusione, spesa con riguardo a fattispecie sovrapponibile a quella qui in esame, merita piena condivisione alla luce del principio per cui, a norma dell’art. 2714 c.c., le copie degli atti pubblici fanno piena prova soltanto se rilasciate nelle forme prescritte, ma il giudice può attribuire rilevanza probatoria anche a copie non autentiche, ove ne riconosca la rispondenza all’originale (Cass. 23 febbraio 1987, n. 1904; Cass. 17 febbraio 1979, n. 1063).
4 . ─ Il primo motivo denuncia la nullità della sentenza per violazione degli artt. 156, comma 2, 132, comma 2, n. 4, c.p.c. e 118, comma 1, disp. att. c.p.c.. La ricorrente impugna la sentenza della Corte di appello per aver essa rigettato il motivo di gravame afferente l’inesistenza o la nullità della sentenza di primo grado. Ad avviso della ricorrente, la decisione di appello, pur dando atto della presenza, nella pronuncia di prima istanza, di «plurimi riferimenti ad altra sentenza», avrebbe impropriamente ritenuto che la circostanza non ne comportasse la nullità. D i contro, secondo l’istante, sarebbe mancata «la dimostrazione dell’idoneità della sentenza di primo grado al raggiungimento dello scopo».
Il motivo è inammissibile.
Il vizio motivazionale in cui sarebbe incorso il Tribunale è privo di rilievo, ai fini che qui interessano, visto che la Corte di appello si è pronunciata sul merito della pretesa azionata, ritenendo, come si dirà, che le allegazioni attoreee non erano idonee a dar ragione della domanda. Ora, il vizio di nullità della sentenza di primo grado per mancanza di motivazione non rientra fra quelli, tassativamente indicati, che ai sensi dell’art. 354 c.p.c., comportano la rimessione della causa al primo giudice, dovendo il giudice del gravame, ove ritenga la sussistenza del vizio, porvi rimedio pronunciando nel merito della domanda, senza che a ciò osti il principio del doppio grado di
giurisdizione, che è privo di rilevanza costituzionale (Cass. 17 giugno 2014, n. 13733). In conseguenza, la carenza motivazionale di cui fosse affetta la pronuncia di primo grado non avrebbe alcun riflesso sulla decisione di appello. Il motivo di ricorso risulta conseguentemente privo di decisività.
Per completezza, si osserva quanto segue. La Corte di appello, menzionando, in proposito, gli arresti di Cass. 17 novembre 2020, n. 26126 e di Cass. 27 marzo 2007, ha evidenziato che la sentenza di primo grado non era nulla per l’assoluta inidoneità della stessa al raggiungimento dello scopo: fattispecie, questa, che ricorre nei casi in cui la decisione prende in esame un fatto diverso da quello posto a fondamento della domanda: ha quindi osservato che «al di là dei refusi peraltro contenuti nella parte dello svolgimento del processo, la motivazione della sentenza risulta coerente con la fattispecie sottoposto al suo esame, nei limiti della sua aspecificità». Ha quindi ritenuto che il nucleo argomentativo della decisione non fosse inficiato dalle inesattezze denunciate: e tale rilievo, basato sul raffronto tra il contenuto della decisione di primo grado (riassunto a pagg. 13 s. della pronuncia di appello) e le imprecisioni lamentate col primo motivo di gravame, si dimostra senz’altro corretto.
5. -Col secondo mezzo si denuncia la nullità della sentenza per violazione degli artt. 2909 c.c. e 324 c.p.c.. Ci si duole sia stata rigettata la domanda della società per difetto di specificità delle allegazioni nonostante la pronuncia di primo grado avesse escluso la nullità della domanda attrice avendo riguardo alla causa petendi con statuizione passata in giudicato per omessa impugnazione incidentale da parte della banca.
Il motivo è inammissibile.
Esso si mostra privo di aderenza alla ratio decidendi . La Corte di appello non ha infatti dichiarato la nullità della citazione introduttiva di primo grado ex artt. 163, n. 4, c.p.c. e 164, comma 4, c.p.c.. Va
rammentato che la nullità dedotta ricorre solo quando « l’esposizione dei fatti costituenti le ragioni della domanda », prescritta dal numero 4 dell’art. 163 c.p.c., sia stata omessa o risulti assolutamente incerta, con valutazione da compiersi caso per caso (Cass. 15 maggio 2013, n. 11751); lo stesso principio vale per il requisito di cui all’art. 163, n. 3 c.p.c. (Cass. 28 agosto 2009, n. 18783). Non si deduce, del resto, che il Tribunale abbia accertato alcunché con riguardo al vizio dell’ editio actionis ; e del resto, il Giudice di primo grado si è pronunciato nel senso del rigetto della domanda -come ricorda la stessa società istante -e ha dato atto non solo della genericità delle allegazioni attoree, ma ha pure evidenziato: che la domanda di ripetizione non poteva essere accolta per essere il conto corrente ancora aperto; che le doglianze in punto di anatocismo erano, nella sostanza, non concludenti («incomprensibili»), tenuto conto che il conto corrente era risultato attivo da marzo 2004 (e cioè dalla sua stipula: cfr. sentenza di appello, pag. 25) a giugno 2014, con la conseguenza che non poteva essersi attuata alcuna capitalizzazione degli interessi passivi; che non risultava «fossero noti i contratti derivati», ponendo con ciò in evidenza, con riguardo ad essi, una carenza probatoria (su cui tornerà, poi, la Corte di appello: ancora pag. 25 della sentenza impugnata).
6. -Il terzo motivo prospetta la nullità della sentenza per violazione dell’art. 163, nn. 3 e 4, e 164, comma 4, c.p.c.. La ricorrente lamenta che la Corte di appello di Torino abbia ritenuto generiche le domande proposte nonostante in sede di merito ne fossero stati rappresentati i fatti costitutivi. Si aggiunge che la specificità della domanda attrice emergeva dalla stessa sentenza impugnata, dalle cui motivazioni il Giudice di appello aveva individuato il petitum e la causa petendi , e dalle difese della controparte.
Anche tale motivo è inammissibile.
La Corte territoriale ha respinto l’appello dando atto che le allegazioni della società appellante risultavano, oltre che
«assolutamente generiche rispetto all’oggetto del contendere (un conto corrente di corrispondenza con saldi sempre positivi per i primi dieci anni), scollate rispetto alle risultanze delle produzioni documentali operate dalla stessa attrice», rilevando, in particolare, che con riferimento ai contratti sui derivati l’attrice «a vrebbe dovuto allegare e poi dimostrare le ragioni specifiche della nullità» prospettata. Emerge, così, non già il dato di un atto introduttivo radicamente nullo -condizione, questa, che, come si è detto, ricorre allorquando siano omessi o del tutto incerti l’oggetto della pretesa e l’esposizione dei fatti posti a fondamento della domanda -quanto, piuttosto, un quadro processuale connotato dalla presenza di allegazioni che, vuoi perché generiche, vuoi perché incoerenti con le risultanze probatorie, erano da considerarsi inidonee a supportare la domanda. Ciò posto, il motivo di censura appare mancante della necessaria specificità, perché consta della trascrizione di ampi brani di atti processuali (essenzialmente l’atto di appello e la sentenza impugnata), senza tuttavia chiarire quali addebiti, illegittimamente praticati, la Corte di merito avrebbe mancato di considerare e, in particolare, in quale periodo dello svolgimento del rapporto, risultato attivo fino al 2014 (dunque per la quasi interezza della sua durata, visto che la citazione fu notificata nel 2015: cfr. la sentenza impugnata, pag. 12) furono contabilizzati interessi anatocistici (i quali avrebbero potuto considerarsi illegittimi solo in assenza delle condizioni previste dalla delib. CICR del 9 febbraio 2000), e interessi usurari. La ricorrente assume, inoltre, di aver depositato, in sede di merito, l’«elenco degli addebiti per derivati espulsi», senza tuttavia opporre di aver dato prova della nullità dedotta e anzi riconoscendo che i pertinenti documenti contrattuali non erano stati riversati nel giudizio: la società istante lamenta, infatti, che la banca non abbia provveduto alla produzione degli stessi (ricorso, pag. 27).
7. -Col quarto mezzo si lamenta la nullità della sentenza per violazione dell’art. 164, comma 5, c.p.c. e 24 Cost.. Ci si duole che la
Corte territoriale, pur avendo ravvisato la genericità delle allegazioni attoree, non abbia assegnato alla società oggi ricorrente il termine previsto dall’art. 164, comma 5, c.p.c. per l’integrazione della citazione introduttiva.
Il motivo è palesemente inammissibile.
Come il secondo, esso manca di confrontarsi con la ratio decidendi della sentenza di appello, la quale, al pari di quella di primo grado, non ha ravvisato alcuna nullità dell’atto di citazione introduttivo del giudizio.
8. -Col quinto motivo la sentenza impugnata è censurata per violazione e falsa applicazione degli artt. 2697 c.c., 111 Cost., 119 e 127bis t.u.b., 263 e 210 c.p.c.. La doglianza investe la pronuncia nella parte in cui ha ritenuto non provata la domanda attrice. Si lamenta che la Corte di appello abbia addossato all’odierna istante un onere probatorio -quanto alla documentazione dei contratti da cui si originavano i rapporti dedotti in giudizio -che non le competeva; si rileva, poi, che la banca aveva prodotto il contratto di conto corrente, mentre gli scritti comprovanti i negozi relativi alle operazioni finanziarie in derivati erano stati richiesti prima dell’instaurazione del giudizio a norma degli artt. 119 e 127bis t.u.b.. Ci si duole, infine, della mancata ammissione della consulenza tecnica e dell’omessa considerazione, da parte della Corte di appello, del fatto che «a seguito della mancata formulazione della domanda riconvenzionale da parte della banca, la nullità degli addebiti doveva ritenersi non più contestabile».
Il motivo è inammissibile.
Si rileva, in sintesi quanto segue. Anzitutto, la Corte di appello ha evidenziato come la banca avesse provveduto alla produzione degli estratti conto integrali e del contratto di apertura di conto corrente, sicché, sul punto, la censura è fuori bersaglio. C on riguardo all’onere della prova dei contratti relativi ai derivati, trova applicazione l’art. 360 -bis , n. 1, c.p.c.: per la giurisprudenza pacifica della Corte il cliente che
agisca per ottenere la restituzione delle somme indebitamente versate in presenza di clausole nulle ha l’onere di provare l’inesistenza della causa giustificativa dei pagamenti effettuati mediante la produzione del contratto che contiene siffatte clausole (Cass. 13 dicembre 2019, n. 33009), e ciò in quanto chi allega di avere effettuato un pagamento dovuto solo in parte, e proponga nei confronti dell’ accipiens l’azione di indebito oggettivo per la somma versata in eccedenza, ha l’onere di provare l’inesistenza di una causa giustificativa del pagamento per la parte che si assume non dovuta (Cass. 23 novembre 2022, n. 34427; Cass. 12 giugno 2020, n. 11294; la medesima regola, opera nelle azioni di accertamento negativo, in cui è sempre la parte attrice in giudizio ad essere onerata della relativa prova: Cass. Sez. U. 15 giugno 2015, n. 12307). Della questione circa la richiesta, alla banca, della documentazione bancaria -richiesta che si assume essere stata formulata prima dell’introduzione del giudizio la sentenza impugnata non parla e la ricorrente non deduce di averla sollevata in appello: ebbene, ove con il ricorso per cassazione siano prospettate questioni di cui non vi sia cenno nella sentenza impugnata, è onere della parte ricorrente, al fine di evitarne una statuizione di inammissibilità per novità della censura, non solo di allegare l’avvenuta loro deduzione innanzi al giudice di merito, ma anche, in ossequio al principio di autosufficienza del ricorso stesso, di indicare in quale specifico atto del giudizio precedente lo abbia fatto, onde dar modo alla Suprema Corte di controllare ex actis la veridicità di tale asserzione prima di esaminare il merito della suddetta questione (Cass. 1 luglio 2024, n. 18018; Cass. 9 agosto 2018, n. 20694). Analoghe considerazioni possono svolgersi con riguardo al giudizio di rendiconto cui la ricorrente pare alludere laddove evoca, in rubrica, il disposto dell’art. 263 c. p.c.: non si coglie, peraltro, la decisività di una iniziativa nel senso indicato nel quadro della controversia in esame. Il rigetto della richiesta di consulenza tecnica è stato motivato dalla Corte di appello avendo riguardo al quadro
processuale sopra descritto, in cui, a fronte delle produzioni documentali della banca, «le allegazioni difensive di parti attrici apparivano ancor più generiche e oscure, senza connessione concreta la fattispecie dedotta dalla stessa SCA e inidonee sicuramente a giustificare l’invocata c.t.u.». Dopodiché, va ricordato che la consulenza tecnica d’ufficio è mezzo istruttorio diverso dalla prova vera e propria, sottratto alla disponibilità delle parti e affidato al prudente apprezzamento del giudice di merito, rientrando nel potere discrezionale di questo la valutazione di disporre la nomina dell’ausiliario (Cass. 4 luglio 2024, n. 18299; Cass. 13 gennaio 2020, n. 326; Cass. 21 aprile 2010, n. 9461), essendo la consulenza stessa legittimamente negata qualora la parte tenda con essa a supplire alla deficienza delle proprie allegazioni o offerte di prova, ovvero a compiere una indagine esplorativa alla ricerca di elementi, fatti o circostanze non provati (Cass. 31 marzo 2025, n. 8498; Cass. 12 aprile 2019, n. 10373; Cass. 15 dicembre 2017, n. 30218). L’assunto , infine, per cui nel corso del giudizio «non è stato accertato alcun credito della banca» è del tutto privo di concludenza, in quanto, al di là ogni ulteriore rilievo, su di esso la ricorrente non innesta alcuna censura: e non potrebbe essere altrimenti, visto che, in mancanza di una domanda riconvenzionale della banca, non è stata resa alcuna espressa statuizione di condanna della società ricorrente quanto al pagamento del saldo debitore risultante dagli estratti conto, onde sul punto non può esservi materia per l’impugnazione .
9. -Il sesto motivo denuncia la violazione e falsa applicazione dell’art. 96, comma 3, c.p.c.. L’impugnazione investe qui la statuizione di condanna per responsabilità aggravata. Ad avviso della società ricorrente, dalla stessa motivazione della sentenza impugnata emergerebbe come non sussistessero i presupposti per la condanna ex art. 96, comma 3, c.p.c.; si osserva, poi, che la motivazione del rigetto della domanda di merito era stata determinata da una non corretta
lettura dei documenti prodotti.
Il motivo è inammissibile.
La Corte territoriale ha nella sostanza reputato gravemente imprudente l’iniziativa dell’odierna ricorrente avendo la stessa mancato di operare alcun raccordo tra le conclusioni rassegnate col rapporto bancario dedotto in giudizio, proponendo, così, profili di censura privi di pertinenza. Ora, la responsabilità ex art. 96, comma 3, c.p.c. esige quanto meno la colpa grave, venendo in considerazione, a titolo esemplificativo, la pretestuosità dell’iniziativa giudiziaria per contrarietà al diritto vivente ed alla giurisprudenza consolidata, la manifesta inconsistenza giuridica delle censure in sede di gravame ovvero la palese e strumentale infondatezza dei motivi di impugnazione (Cass. Sez. U. 13 settembre 2018, n. 22405). Tale negligenza è stata positivamente riscontrata dalla Corte territoriale; il relativo accertamento di fatto rientra, poi, nei compiti del giudice del merito e non è censurabile in sede di legittimità, se -come nella fattispecie è accaduto -risulta adeguatamente motivato (Cass. 4 marzo 2022, n. 7222; Cass. 8 marzo 2007, n. 5337).
10 . -Il ricorso deve dichiararsi inammissibile.
11. -Le spese di giudizio seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte
dichiara inammissibile il ricorso; condanna parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 5.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi, liquidati in euro 200,00, ed agli accessori di legge; ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater , del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17, della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente , dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello stabilito per il ricorso, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della 1ª Sezione Civile, in data 19 dicembre 2025.
Il Presidente
NOME COGNOME