Ordinanza interlocutoria di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 3873 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 1 Num. 3873 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 12/02/2024
Oggetto: contributi
pubblici – legge n. 226 del
1999
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso iscritto al n. 28058/2021 R.G. proposto da COGNOME NOME, rappresentata e difeso dagli AVV_NOTAIO e NOME AVV_NOTAIO, con domicilio eletto presso lo studio di quest’ultimo , sito in Sarno (INDIRIZZO), INDIRIZZO
– ricorrente –
contro
Regione Campania
– intimato –
Comune di Sarno
– intimato –
avverso la sentenza della Corte di appello di Salerno n. 1250/2021, depositata il 3 settembre 2021.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 6 febbraio 2024 dal Consigliere NOME COGNOME
RILEVATO CHE:
NOME COGNOME propone ricorso per cassazione avverso la sentenza
della Corte di appello di Salerno, depositata il 3 settembre 2021, di reiezione dell’appello per la riforma della sentenza del locale Tribunale che aveva respinto le sue domande di condanna del l’ RAGIONE_SOCIALE, nelle cui obbligazione è subentrata nel corso del giudizio la Regione Campania, al pagamento in suo favore della somma di euro 304.619,17, oltre interessi, a titolo di contributo previsto dall’art. 6 , primo comma, l. 13 luglio 1999, n. 226, quale proprietaria di due unità immobiliari gravemente danneggiate dagli eventi franosi che avevano interessato il comune di Sarno nel maggio del 1998, e al risarcimento dei danni subiti per mancata elargizione del contributo, quantificati in euro 28.747,29, oltre interessi e rivalutazione monetaria;
la Corte di appello ha riferito che il giudizio di primo grado, nel quale era intervenuto il Comune di Sarno aderendo alle conclusioni dell’attrice, si era concluso con il rigetto delle domande di quest’ultima in ragione della mancata produzione in giudizio del verbale della Commissione Tecnica n. 291 del 23 settembre 2009 di determinazione del contributo spettante alla richiedente, ritenuto unico documento che avrebbe potuto dimostrare la fondatezza della pretesa azionata;
ha, quindi, reso noto che nelle more del giudizio di appello l’attrice aveva dato atto che, a seguito del provvedimento con cui le era stato assegnato il contributo richiesto, aveva ricevuto due pagamenti in acconto, per complessivi euro 279.631,49, riducendo corrispondentemente il petitum della sua domanda;
ha, quindi, disatteso il gravame condividendo la valutazione del giudice di prime cure in ordine alla necessità di dimostrare il credito vantato attraverso la produzione del verbale della Commissione Tecnica che la parte non aveva depositato in giudizio;
il ricorso è affidato a cinque motivi;
nessuna delle parti intimate spiega alcuna difesa;
CONSIDERATO CHE:
-ai fini della valutazione in ordine all’ammissibilità e alla fondatezza dei motivi di ricorsi articolati appare necessario esaminare gli atti del fascicolo d’ufficio
P.Q.M.
La Corte dispone il rinvio del ricorso a nuovo ruolo; manda alla Cancelleria per l’acquisizione del fascicolo d’ufficio.
Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale del 6 febbraio 2024.