Sentenza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 6600 Anno 2024
Civile Sent. Sez. 3 Num. 6600 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 12/03/2024
SENTENZA
sul ricorso iscritto al n. 1103/2020 R.G. proposto da: COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME e COGNOME NOME, tutti rappresentati e difesi dall’AVV_NOTAIO NOME COGNOME (CODICE_FISCALE), pec: EMAIL; -ricorrenti-
contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del rappresentante legale p.t., NOME COGNOME, rappresentata e difesa dall’AVV_NOTAIO NOME COGNOME (CODICE_FISCALE), pec: EMAIL;
-controricorrente-
e sul ricorso incidentale condizionato proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, in persona del rappresentante legale p.t., NOME COGNOME, rappresentata e difesa dall’AVV_NOTAIO NOME COGNOME (CODICE_FISCALE), pec: EMAIL;
-ricorrente incidentale-
contro
RAGIONE_SOCIALE, COGNOME NOME, COGNOME NOMENOME ADINOLFI IMMACOLATA, COGNOME NOME, COGNOME NOMENOME
-intimati-
Avverso la SENTENZA del TRIBUNALE di NOCERA INFERIORE n. 1191/2019 depositata il 22/10/2019.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 22/01/2024 dal Consigliere NOME COGNOME.
Udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore, NOME COGNOME, che ha confermato le conclusioni anticipate per iscritto, con cui aveva chiesto il rigetto del ricorso principale e l’assorbimento del ricorso incidentale condizionato.
Udito l’AVV_NOTAIO, per i ricorrenti.
Udito l’AVV_NOTAIO, per la controricorrente/ricorrente incidentale.
FATTI DI CAUSA
Il Giudice di Pace di Nocera Inferiore, con la sentenza n. 5480/12, accoglieva la domanda risarcitoria di NOME che, inciampata in un tombino non adeguatamente fissato al manto
stradale, cadeva nel piazzale antistante l’ingresso del supermercato RAGIONE_SOCIALE, procurandosi la frattura del condilo femorale dx, con postumi permanenti del 4%, una invalidità temporanea totale di 42 giorni ed una parziale al 40% di 20 giorni.
Condannava pertanto la RAGIONE_SOCIALE che gestiva il supermercato al pagamento di euro 6.009,35, oltre alle spese di lite e di CTU.
Avverso detta pronuncia avevano proposto appello, in via principale, la società RAGIONE_SOCIALE e in via incidentale RAGIONE_SOCIALE che era stata chiamata in giudizio dalla convenuta per essere da essa garantita e tenuta indenne in caso di condanna, in virtù della polizza assicurativa n. 7101121HO.
Il Tribunale, con la decisione n. 1191/2019, depositata il 22/10/2019, ha accolto l’appello e per l’effetto, in integrale riforma della sentenza gravata, ha rigettato la domanda risarcitoria proposta da NOME e l’ha condannata al pagamento delle spese di lite e di CTU di entrambi i gradi di giudizio.
Segnatamente, il Tribunale, in applicazione del principio della ragione più liquida, ha accolto la censura dell’appellante principale con cui veniva lamentato che il CTU, per accertare il danno patrimoniale e non patrimoniale, si fosse avvalso di documentazione irritualmente depositata, in quanto prodotta per la prima volta solo in sede di consulenza e dunque tardivamente.
Tutta la documentazione medica essenziale per accertare e quantificare il danno – atteso che parte attrice aveva prodotto in atti esclusivamente la copia del referto di pronto soccorso e una perizia di parte – era stata prodotta dopo la prima udienza di trattazione, e precisamente in sede di udienza di conferimento di incarico all’ausiliario, il Tribunale ha ritenuto inutilizzabile la CTU; segnatamente ha osservato che nel giudizio dinanzi al Giudice di Pace non è configurabile una distinzione tra udienza di comparizione e prima udienza di trattazione, ma che ad esso sono
applicabili le preclusioni processuali del procedimento davanti al tribunale ed altresì che il CTU può acquisire ogni documento utile a rispondere ai quesiti, anche se non risultante dai documenti prodotti dalle parti, ma solo in relazione a fatti accessori (rientranti nell’ambito strettamente tecnico della consulenza e costituenti il presupposto necessario per rispondere ai quesiti formulati) e non a fatti e situazioni che, essendo posi direttamente a fondamento della domanda o delle eccezioni delle parti, debbano essere provati dalle stesse,
Gli eredi di NOME COGNOME, segnatamente il coniuge ed i figli, ricorrono per la cassazione della sentenza del Tribunale di Nocera Inferiore, formulando tre motivi.
Resiste con controricorso e propone ricorso incidentale condizionato, basata su tre motivi, la società RAGIONE_SOCIALE.
Entrambe le parti hanno depositato memoria.
Il Pubblico Ministero, nella persona del Sostituto Procuratore, NOME COGNOME, ha anticipato per iscritto le sue conclusioni, poi ribadite in udienza, con le quali ha chiesto il rigetto del ricorso principale e l’assorbimento del ricorso incidentale condizionato.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Ricorso principale degli eredi di NOME
1) Con il primo motivo i ricorrenti deducono la violazione degli artt. 112, 342 e 346 cod.proc.civ., in relazione all’art. 360, 1° comma n. 3, cod.proc.civ.
Sostengono che l’appello della società RAGIONE_SOCIALE aveva riguardato solo l’accertamento e la quantificazione del danno patrimoniale, pari ad euro 726,00, ma non anche l’ an ed il quantum del danno non patrimoniale, su cui dunque si sarebbe formato il giudicato.
Il motivo è inammissibile.
In sede di legittimità, è inammissibile il motivo di gravame che non contenga alcuna allegazione e tantomeno produzione (artt.
366, 1° comma, n. 6, e 369, 2° comma, n. 4 cod.proc.civ.) idonee a dimostrare in che modo si sarebbe formato il giudicato interno che si eccepisce; adempimento necessariamente preliminare alla sollecitazione alla Corte dell’utilizzo dei poteri di controllo diretto degli atti, conseguenti al lamentato error in procedendo (così, ex plurimis , Cass. 24/06/2021, n. 18243).
Con il secondo motivo i ricorrenti lamentano la violazione dell’art. 132, 2° comma, n. 4 cod.proc.civ. in relazione all’art. 360, 1° comma, n. 4, cod.proc.civ.
Ritengono che erroneamente il Tribunale abbia ritenuto non provate la sussistenza e la quantificazione del danno non patrimoniale perché l’attrice aveva prodotto in giudizio solo il referto del pronto soccorso e la perizia di parte, senza fornire nessuna motivazione in ordine al perché essi non fossero idonei ad assolvere l’onere della prova.
Il motivo non merita accoglimento.
Occorre ricordare che, dopo la modifica dell’art. 360 cod.proc.civ., 1°comma 1, n. 5) disposta dal D.L. n. 83 del 2012, art. 54 conv. in L. n. 134 del 2012, non trova più accesso al sindacato di legittimità il vizio di mera insufficienza od incompletezza logica dell’impianto motivazionale. Pertanto, al di fuori dell’ipotesi di “omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti”, il controllo del vizio di legittimità rimane circoscritto alla sola verifica della esistenza del requisito motivazionale nel suo contenuto “minimo costituzionale”, richiesto dall’art. 111 Cost., 6° comma, ed individuato “in negativo” dalla consolidata giurisprudenza della Corte in termini di mancanza della motivazione quale requisito essenziale del provvedimento giurisdizionale, motivazione apparente, manifesta ed irriducibile contraddittorietà, motivazione perplessa od incomprensibile.
Dalla sentenza impugnata si evince in tutta evidenza che il giudice a quo ha soddisfatto l’onere di motivazione cui era tenuto; giusta o sbagliata che sia la motivazione c’è, soddisfa il minimo costituzionale e resiste alle censure dei ricorrenti.
Il ricorso principale è infondato.
Ricorso incidentale condizionato di RAGIONE_SOCIALE
Con il primo motivo la società ricorrente denuncia la omessa pronunzia sulla prova dei presupposti di cui all’art. 2051 cod.civ. e quindi la violazione dell’art. 112 cod.proc.civ., in relazione all’art. 360, 1° comma, n. 4, cod.proc.civ.
Il Tribunale non si sarebbe espresso sul motivo di appello con cui aveva lamentato che il Giudice di Pace l’avesse erroneamente condannata ai sensi dell’art. 2051 cod.civ., nonostante il difetto di prova della sussistenza di un obbligo di custodia a suo carico del piazzale antistante l’ingresso del supermercato;
Con il secondo motivo la ricorrente lamenta la violazione dell’art. 112 cod.proc.civ., ai sensi dell’art. 360, 1° comma, n. 4, cod.proc.civ., per avere il Tribunale omesso di pronunciarsi sul motivo di appello con cui aveva denunciato che il Giudice di Pace l’avesse condannata, ex art. 2051 cod.civ., nonostante l’attrice non avesse dimostrato il nesso di causa tra i danni lamentati e la cosa in custodia.
Con il terzo motivo la ricorrente imputa al Tribunale di non essersi pronunciato sul motivo di appello con cui aveva chiesto di essere manlevato da RAGIONE_SOCIALE.
Il ricorso incidentale condizionato è assorbito dal rigetto del ricorso principale.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso principale e dichiara assorbito il ricorso
incidentale condizionato. Condanna i ricorrenti principali al pagamento delle spese in favore della controricorrente, liquidandole in euro 1.800,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200,00 ed agli accessori di legge, con distrazione, come richiesto, a favore dell’AVV_NOTAIO NOME COGNOME AVV_NOTAIO.
Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto.
Così deciso nella camera di Consiglio della Terza Sezione civile