Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 21910 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 1 Num. 21910 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 30/07/2025
Oggetto: contratti bancari
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 13164/2022 R.G. proposto da RAGIONE_SOCIALE in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avv. NOME COGNOME e NOME COGNOME
– ricorrente –
contro
Banca Monte dei Paschi di Siena s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa da ll’avv. NOME COGNOME
– controricorrente –
avverso la sentenza della Corte di appello di Venezia n. 497/2022, depositata il 4 marzo 2022.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del l’ 8 luglio 2025 dal Consigliere NOME COGNOME
RILEVATO CHE:
la RAGIONE_SOCIALE propone ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Venezia, depositata 4 marzo 2022, che, in accoglimento dell’appello della Banca Monte dei Paschi di Siena s.p.a., ha respinto la sua domanda di restituzione delle somme indebitamente corrisposte in esecuzione di un contratto di conto corrente bancario, assistito da un’aperura di credito variamente composta;
la Corte di appello ha riferito che a sostegno della domanda proposta in primo grado l’attrice aveva allegato l’illegittima capitalizzazione degli interessi passivi, l’applicazione di tassi di interessi superiori a quelli previsti dall’art. 117 t.u.b. e l’illegittima applicazione di commissioni di massimo scoperto e di spese di chiusura periodica del conto;
ha dato atto che il Tribunale di Treviso, sez. dist. di Montebelluna, aveva accolto la domanda attorea, condannando la banca convenuta alla restituzione della somma di euro 12.223,48;
-quindi, previa valutazione di infondatezza delle eccezioni di inammissibilità dell’appello, ha accolto il gravame dell’odierna controricorrente evidenziando che la documentazione prodotta in giudizio non consentiva di ricostruire l’andamento del rapporto e, dunque, di determinare esattamente l’eventuale credito della correntista, su cui gravava il relativo onere probatorio;
il ricorso è affidato a due motivi;
resiste con controricorso la Banca Monte dei Paschi di Siena s.p.a.;
le parti depositano memoria ai sensi dell’art. 380 -bis .1 cod. proc. civ.;
CONSIDERATO CHE:
con il primo motivo la ricorrente denuncia la violazione o falsa applicazione de ll’ art. 342 cod. proc. civ., per aver la Corte di appello ritenuto ammissibile l’appello benché caratterizzato da mancanze argomentative, ripetizioni e trattazione di argomenti estranei al giudizio, tali da non consentire, diversamente da quanto ritenuto dalla Corte medesima, di poter cogliere natura, portata e senso delle critiche
mosse;
evidenzia, in particolare, che il primo e terzo motivo, vertenti sulla dedotta pratica anatocistica, erano privi di argomentazione, che il secondo, quarto e sesto motivo, con cui si deduceva l’ insufficienza della consulenza tecnica espletata, presentavano un contenuto ripetitivo e ridondante ed erano privi di una puntuale indicazione e illustrazione delle ragioni di lamentela e che il quanto motivo di appello concerneva un profilo, relativo al supposto superamento del tasso usura, che era estraneo al thema decidendum ;
il motivo è inammissibile;
-giova rammentare che l’art. 342 cod. proc. civ. va interpretato nel senso che l’impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l’utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di revisio prioris instantiae del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata (così, Cass., Sez. Un., 13 dicembre 2022, n. 36481; Cass., Sez. Un., 16 novembre 2017, n. 27199);
è stato in tal senso condivisibilmente affermato che la specificità dei motivi di appello dev ‘ essere commisurata all’ampiezza e alla portata delle argomentazioni della sentenza impugnata (cfr. Cass. 26 luglio 2021, n. 21401; Cass. 29 luglio 2016, n. 15790);
il ricorrente che denunci la violazione e falsa applicazione dell’art. 342 cod. proc. civ., conseguente alla mancata declaratoria di nullità dell ‘ atto di appello per genericità dei motivi, ha l ‘ onere di precisare, nel ricorso, le ragioni per cui ritiene erronea tale statuizione, riportando il contenuto del gravame nella misura necessaria ad evidenziarne la
pretesa assenza di specificità, non potendo limitarsi a rinviare a tale atto (cfr. Cass. 4 febbraio 2022, n. 3612; Cass. 6 settembre 2021, n. 24048; Cass. 23 dicembre 2020, n. 29495);
infatti, il principio di autosufficienza del ricorso per cassazione -secondo il quale tale ricorso deve contenere tutti gli elementi necessari a porre il giudice di legittimità in grado di avere la completa cognizione della controversia e del suo oggetto, senza la necessità di accedere ad altre fonti ed atti del processo -trova applicazione anche nel caso in cui venga dedotto, come nel caso in esame, un error in procedendo , in quanto l’ esercizio del potere di diretto esame degli atti del giudizio di merito, riconosciuto al giudice di legittimità in tali casi, presuppone comunque l’ammissibilità del motivo di censura;
siffatto principio, pur dovendosi interpretare in maniera elastica, in conformità all’evoluzione della giurisprudenza di questa Corte -oggi recepita dal nuovo testo dell’art. 366, primo comma, n. 6 cod. proc. civ. -, e, dunque, nel senso che non impone la trascrizione del motivo, richiede, tuttavia, che il suo oggetto sia sufficientemente determinato in modo da renderlo pienamente comprensibile e, a tal fine, ne sia riassunto il contenuto o ne siano trascritti i passaggi essenziali (cfr. Cass. 2 maggio 2023, n. 11325; Cass. 19 aprile 2022, n. 12481);
orbene, in presenza di una statuizione della Corte territoriale dichiarativa della sufficiente specificità dei motivi di appello, «avendo l’appellante individuato i punti della decisione reputati ingiusti, precisandone il presupposto fattuale e la sussunzione giuridica, mettendo così il Giudice d’appello in condizione di cogliere natura, portata e senso delle critiche mosse», la ricorrente si limita a contestare una siffatta statuizione, contrapponendo una diversa valutazione del gravame sul punto, senza indicare in modo sufficientemente puntuale il contenuto delle censure formulate con l’atto di appello e, dunque, senza consentire a questa Corte di poter operare il chiesto sindacato;
così facendo, non ha assolto all’onere sullo stesso gravante;
con il secondo motivo la ricorrente deduce la violazione e falsa applicazione dell’art. 2 697 cod. civ., per aver la sentenza impugnata ritenuto che la documentazione prodotta non fosse idonea a provare la fondatezza della domanda;
critica, in particolare, la decisione di appello nella parte in cui ha ritenuto: che fosse necessario dar prova delle singole rimesse suscettibili di ripetizione e che, a tal fine, fosse necessaria la produzione della ininterrotta sequenza di tutte le contabili; che la documentazione contabile dimessa in atti non fosse sufficiente a provare la corretta misura economica delle poste indebite contestate stante la inattendibilità del c.d. metodo sintetico; che la impossibilità di valutare la eccezione di prescrizione sollevata dalla banca avesse effetto a danno della correntista e non invece a carico della parte che aveva proposto tale eccezione;
il motivo è inammissibile;
la Corte di appello , dopo aver posto a carico della correntista l’onere di dimostrare il vantato diritto restitutorio, ha osservato che al l’ esatta determinazione del saldo del rapporto e del credito per restituzioni vantato dalla correntista poteva pervenirsi solo con la produzione degli estratti conto, il cui onere gravava sulla correntista medesima, non essendo a tal fine sufficienti gli estratti conto scalari, poiché questi rappresentano soltanto i conteggi degli interessi attivi e passivi ma non consentono, di per sé, di individuare le operazioni che hanno determinato le annotazioni degli interessi e di ricostruire, in siffatto modo, esattamente tutti i movimenti effettuati nell’arco del tempo;
ha chiarito che, nel caso in esame, le carenze documentali erano evidenti, in quanto l’attrice aveva prodotto in giudizio solamente degli estratti conto scalari relativi ad alcuni periodi e i «prospetti per il conteggio delle competenze», e che tali carenze non consentivano di poter ricostruire in modo cert o l’andamento del rapporto e la natura
delle contestate rimesse, per cui doveva ritenersi inattendibile la ricostruzione effettuata dal consulente tecnico d’ufficio mediante l’utilizzo del cd. metodo sintetico;
in proposito, si evidenzia che il correntista che agisca in giudizio per la rideterminazione del saldo del proprio conto corrente e/o per la ripetizione dalla banca dell’indebito è tenuto a fornire la prova sia degli avvenuti pagamenti che della mancanza, rispetto ad essi, di una valida causa debendi (cfr. Cass. 19 gennaio 2022, n. 1550; Cass. 13 dicembre 2019, n. 33099; Cass. 2 maggio 2019, n. 11543);
a tal fine, gli estratti conto, pur consentendo di avere un appropriato riscontro dell’identità e della consistenza delle singole operazioni poste in atto, non costituiscono l’unico mezzo di prova attraverso cui ricostruire le movimentazioni del rapporto, non potendosi escludere, in assenza di una indicazione normativa di segno contrario, che l’andamento del conto possa accertarsi avvalendosi di altri strumenti rappresentativi delle intercorse movimentazioni (cfr. Cass. 25 luglio 2023, n. 22290; Cass. 27 dicembre 2022, n. 37800; Cass. Cass. 19 luglio 2021, n. 20621), ivi inclusi gli estratti conto cd. scalari (così, Cass. 18 aprile 2023, n. 10293);
spetta al giudice di merito la concreta valutazione di idoneità di tali elementi a dar conto del dettaglio delle movimentazioni debitorie e creditorie;
ne consegue che la doglianza in esame correttamente evidenzia la possibilità per il correntista di assolvere all’onere probatorio sullo stesso anche mediante documentazione diversa dagli estratti conto;
tuttavia, nella parte in cui contesta la ritenuta inconcludenza degli estratti conto scalari e della ulteriore documentazione prodotta in giudizio e all’inidoneità dell’utilizzo del cd. metodo sintetico ad accertare l’andamento del rapporto e il saldo del conto corrente , si risolve in una critica alla valutazione delle risultanze probatorie effettuate dal giudice di merito che, investendo un accertamento a
questi riservato, non può essere prospettata in questa sede in relazione al paradigma della violazione o falsa applicazione della legge;
la resistenza della ratio decidendi della decisione impugnata relativa alla insussistenza del credito vantato dalla correntista, in ragione della inidoneità della documentazione prodotta a tal fine, rende priva di interesse l’ulteriore questione sollevata con il motivo di esame relativa alla individuazione del soggetto onerato di provare la fondatezza dell’eccezione di prescrizione , in quanto strettamente dipendente;
per le suesposte considerazioni, pertanto, il ricorso va dichiarato inammissibile;
le spese del giudizio seguono il criterio della soccombenza e si liquidano come in dispositivo;
P.Q.M.
La Corte dichiara il ricorso inammissibile; condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese di giudizio di legittimità, che si liquidano in complessivi euro 3.000,00, oltre rimborso forfettario nella misura del 15%, euro 200,00 per esborsi e accessori di legge.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 -quater , t.u. spese giust., dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente , dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1bis dello stesso art. 13, se dovuto.
Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale dell’ 8 luglio 2025.