Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 16543 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 3 Num. 16543 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 13/06/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 24255/2021 R.G., proposto da
NOME COGNOME ; rappresentato e difeso dagli Avvocati NOME COGNOME (pec dichiarata: EMAIL) e NOME COGNOME (pec dichiarata: EMAIL), in virtù di procura in calce al ricorso;
-ricorrente-
nei confronti di
NOME COGNOME ; rappresentato e difeso all’ AVV_NOTAIO (pec dichiarata: EMAIL), in virtù di procura su foglio separato da considerarsi in calce al controricorso;
-controricorrente-
per la cassazione RAGIONE_SOCIALEa sentenza n. 783/2022 RAGIONE_SOCIALEa CORTE d ‘ APPELLO di VENEZIA, depositata il 5 aprile 2022; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 3 maggio 2024
dal Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
Con atto di citazione notificato il 14 novembre 2006, NOME COGNOME (presidente del RAGIONE_SOCIALE) convenne in giudizio, dinanzi al locale Tribunale, NOME COGNOME (direttore operativo RAGIONE_SOCIALEa società di gestione del detto aeroporto), domandandone la condanna al risarcimento del danno non patrimoniale per lesione RAGIONE_SOCIALEa reputazione e RAGIONE_SOCIALE‘onore, posta in essere nel corso di una riunione del RAGIONE_SOCIALE, tenutasi il 14 luglio precedente, nel corso RAGIONE_SOCIALEa quale il convenuto a veva accusato l’attore non presente alla riunione -di aver parcheggiato il proprio aeromobile privato nella zona destinata alla viabilità, così contravvenendo alle regole di prudenza e sicurezza, ed aveva inoltre rilevato il continuo verificarsi di altri episodi RAGIONE_SOCIALEo stesso genere.
Il Tribunale di RAGIONE_SOCIALE, con sentenza n.2218/2008, rigettò la domanda risarcitoria sia per difetto di espressioni volgari o oggettivamente ingiuriose, sia per l ‘ assenza del dolo.
La Corte d ‘ appello di Venezia, con sentenza n. 1429/2013, in accoglimento RAGIONE_SOCIALE‘ impugnazione proposta da NOME COGNOME, riformò la decisione di primo grado, ravvisando la sussistenza del fatto illecito prospettato dall’attore e condannando il convenuto al risarcimento del danno, liquidato in Euro 3.500,00, oltre interessi.
la Corte territoriale attribuì rilievo decisivo alla circostanza che NOME COGNOME avrebbe parcheggiato il proprio aeromobile nella
posizione censurata da NOME COGNOME non di propria iniziativa, bensì su ordine del “marshall” (soggetto deputato a regolare il traffico aereo). Questa circostanza avrebbe eliminato alla radice la rimproverabilità RAGIONE_SOCIALEa condotta di NOME COGNOME, sicché le critiche pronunciate nei suoi confronti da NOME COGNOME, ancorché non contenenti espressioni offensive o ingiuriose, sarebbero state comunque ingiuste, in quanto immeritate e tali da dipingere NOME COGNOME agli occhi dei presenti come un soggetto che, per propria comodità personale, era solito parcheggiare il proprio velivolo ovunque capitasse.
Contro la decisione d’appello ricorse per cassazione NOME COGNOME e questa Corte di legittimità, con ordinanza n. 14888/2018, in accoglimento dei primi due motivi di ricorso, cassò la sentenza impugnata, con rinvio alla Corte d’appello di Venezia in diversa composizione.
Questa Corte osservò che, in difetto di attività istruttoria, il giudice d’appello aveva ritenuto pacifica e non bisognosa di prova la circostanza decisiva relativa all’ordine asseritamente impartito dal ‘marshall’ ad NOME COGNOME, perché non contestata da parte di NOME COGNOME , senza, però, previamente verificare se quest’ultimo fosse stato a conoscenza di tale circostanza, così violando il principio per cui l’onere di contestazione sussiste soltanto per i fatti noti alla parte, non anche per i fatti ad essa ignoti.
Il provvedimento impugnato era dunque viziato nella parte in cui aveva ritenuto il fatto decisivo (l ‘ ordine del ‘ marshall ‘ ) come provato in quanto non contestato, senza considerare che lo stesso non era né un fatto proprio del convenuto, né un fatto di cui si fosse accertato che quest’ultimo fosse certamente a conoscenza.
4. Riassunto il giudizio dinanzi alla Corte d’appello di Venezia, qu est’ultima, con sentenza 5 aprile 2022, n. 783, ha rigettato la domanda risarcitoria proposta da NOME COGNOME, condannandolo a rimborsare a NOME COGNOME le spese di tutti i gradi di giudizio.
La Corte territoriale ha deciso sulla base dei seguenti rilievi:
Iavuto riguardo ai principi sanciti dal giudice di legittimità, non poteva reputarsi pacifica e non bisognosa di prova la circostanza che NOME COGNOME aveva tenuto la condotta censurata da NOME COGNOME per ordine del ‘ marshall ‘, gravando invece sull’attore l’onere di fornirne la dimostrazione in giudizio, così come egli era tenuto a provare l’ulteriore circostanza decisiva che NOME COGNOME fosse a conoscenza del fat to che il ‘marshall’ aveva impartito il predetto ordine;
IImentre, in relazione alla prima circostanza, l’attore aveva formulato istanza di prova testimoniale, reiterata nella comparsa di risposta in riassunzione, invece nessun mezzo di prova aveva dedotto in funzione RAGIONE_SOCIALEa dimostrazione RAGIONE_SOCIALEa seconda circostanza, limitandosi a ribadire, al riguardo, che la prova del fatto che il sig. COGNOME fosse a conoscenza RAGIONE_SOCIALE‘ordine impartito al sig. COGNOME dal ‘m arshall ‘ , era ricavabile dalla ‘non contestazione ‘ del convenuto, nonché, in via presuntiva, tenendo conto del ruolo da lui ricoperto in seno alla società di gestione RAGIONE_SOCIALE‘aeroporto e al RAGIONE_SOCIALE, sicché ‘ non poteva non sapere’ come si fossero svolti i fatti da lui stesso riferiti nella riunione del 14 luglio 2006;
IIItali deduzioni, peraltro, da un lato, contrastavano con il principio di diritto sancito dalla Corte di cassazione nel giudizio rescindente di legittimità, la quale aveva escluso l’ applicabilità, nella fattispecie, del principio di non contestazione, mentre, dall’altro lato,
l’ assunto secondo cui NOME COGNOME ‘non poteva non sapere’ contrastava con l’esigenza che il fatto decisivo RAGIONE_SOCIALEa conoscenza, da parte sua, RAGIONE_SOCIALE‘ordine del ‘ marshal l’ fosse provato con certezza.
IVin definitiva, non era stata fornita in giudizio la prova che NOME COGNOME fosse ‘certamente’ a conoscenza del fatto che la condotta di NOME COGNOME, censurata (insieme ad altre condotte di vari soggetti aeroportuali) durante la riunione del 14 luglio 2006, fosse stata tenuta per ordine del ‘ marshall ‘ ;
Vle domande risarcitorie proposte da NOME COGNOME dovevano essere pertanto rigettate, in quanto le parole proferite da NOME COGNOME nella riunione del 14 luglio 2006 non avevano costituito un attacco alla persona RAGIONE_SOCIALE‘ attore ed erano carenti di animus iniuriandi da parte RAGIONE_SOCIALE‘agente.
Per la cassazione RAGIONE_SOCIALEa sentenza RAGIONE_SOCIALEa Corte lagunare ricorre NOME COGNOME, sulla base di due motivi.
Risponde con controricorso NOME COGNOME.
La trattazione del ricorso è stata fissata in adunanza camerale, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art . 380bis .1, cod. proc. civ..
Il Procuratore Generale non ha depositato conclusioni scritte.
Entrambe le parti hanno depositato memoria.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo di ricorso viene denunciata la ‘ nullità RAGIONE_SOCIALEa sentenza impugnata per omessa pronuncia e violazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 112 c.p.c. in relazione all’art. 360, comma primo, n. 4 c.p.c. ‘ .
Il ricorrente deduce che con l’atto di citazione introduttivo del primo grado di giudizio aveva formulato una domanda (debitamente reiterata sia in appello che nel giudizio di rinvio) avente carattere ‘ancipite’ , in quanto la pretesa risarcitoria era stata fondata non solo sull’assunto
che, nella riunione del 14 luglio 2006, NOME COGNOME gli aveva attribuito il fatto specifico di avere ‘ mollato l’aeromobile in mezzo alla viabilità ‘ , ma anche sul fatto che nella medesima riunione il convenuto lo aveva falsamente accusato RAGIONE_SOCIALEa reiterazione di numerose e non meglio precisate condotte pericolose per la sicurezza aeroportuale, affermandone la ‘ mancanza di cultura ‘, dicendo che ‘ l’aeromobile in mezzo alla viabilità lo si molla da sempre ‘, evidenziando la ‘ continuità ‘ degli episodi e sottolineando il fatto che tali condotte erano poste in essere dalle ‘ solite persone ‘.
Sostiene che la Corte d ‘a ppello, in funzione di giudice del rinvio, avrebbe affrontato unicamente il tema -oggetto RAGIONE_SOCIALEa pronuncia di cassazione e relativo al primo capo RAGIONE_SOCIALEa domanda risarcitoria -se sussistesse la prova RAGIONE_SOCIALEa circostanza che la condotta da lui tenuta in occasione RAGIONE_SOCIALEo specifico episodio censurato da NOME COGNOME fosse stata posta in essere su ordine del ‘ marshall ‘ (nonché RAGIONE_SOCIALE‘ulteriore circostanza che il convenuto fosse a conoscenza di tale ordine); i giudici del rinvio, invece, non avrebbero « affrontato tutto il più esteso tema di giudizio di cui erano stati investiti, in particolare se la frase ‘è un continuare di episodi… è una barzelletta con le solite persone perché continuano esattamente a fare quello che vogliono ‘ rivolta dal COGNOME integrasse gli estremi del fatto dannoso ».
Sottolinea che questo secondo capo RAGIONE_SOCIALEa domanda risarcitoria, già espressamente accolto dalla Corte territoriale nel giudizio d’appello , non era stato travolto dalla pronuncia di legittimità, ponendosi unicamente l’onere da lui debitamente assolto -di riproporlo in sede di rinvio.
1.1. Il motivo è infondato.
La sentenza impugnata ha tenuto conto di tutti i fatti che concorrevano a costituire la causa petendi RAGIONE_SOCIALEa domanda risarcitoria proposta da NOME COGNOME, riportando tra virgolette le parole pronunciate da NOME COGNOME nella riunione del 14 luglio 2006 e dando atto sia RAGIONE_SOCIALEa frase con cui quest’ultimo aveva attribuito al primo il fatto determinato di avere lasciato l’aeromobile nella zona destinata alla viabilità, sia RAGIONE_SOCIALEe ulteriori frasi dirette a lamentare la « mancanza di cultura » e il « continuare di episodi», a stigmatizzare che « l’aeromobile in mezzo alla viabilità lo si molla da sempre» e a rilevare che «è una barzelletta con le solite persone, perché continuano a fare esattamente quello che vogliono» (p.3 RAGIONE_SOCIALEa sentenza impugnata).
Ciò posto, la Corte territoriale, mentre, da un lato, ha espressamente escluso l’illiceità RAGIONE_SOCIALEa critica rivolta da NOME COGNOME a NOME COGNOME in relazione allo specifico episodio del parcheggio RAGIONE_SOCIALE‘ aeromobile nel mezzo RAGIONE_SOCIALEa viabilità (sul rilievo che l’ingiustizia di questa critica sarebbe stata configurabile solo ove fo sse s tato provato l’or dine del ‘ marshall ‘, nonché la conoscenza RAGIONE_SOCIALEo stesso da parte di NOME COGNOME ), dall’a ltro lato ha osservato che con questa critica la condotta di NOME COGNOME era stata censurata « insieme ad altre condotte di vari soggetti aeroportuali » (p.9 RAGIONE_SOCIALEa sentenza impugnata), con ciò implicitamente escludendo il carattere di offensività RAGIONE_SOCIALEe ulteriori generiche critiche espresse da NOME COGNOME nella predetta riunione, in quanto, appunto, rivolte non già alla persona di NOME COGNOME, ma a censurare le altre condotte di vari soggetti aeroportuali.
Proprio sul presupposto RAGIONE_SOCIALEa mancata prova RAGIONE_SOCIALE‘ingiustizia RAGIONE_SOCIALEa critica specifica e RAGIONE_SOCIALEa non diretta riferibilità alla persona di NOME COGNOME RAGIONE_SOCIALEe critiche generiche proferite nel corso RAGIONE_SOCIALEa riunione del 14
luglio 2006, la Corte di merito ha coerentemente formulato il giudizio secondo cui il contegno serbato da NOME COGNOME nella detta riunione risultava « esente da qualsivoglia attacco alla persona del sig. COGNOME, e carente di animus iniurandi», con conseguente rigetto « RAGIONE_SOCIALEe domande risarcitorie » proposte da NOME COGNOME (p. 9 RAGIONE_SOCIALEa sentenza impugnata).
Non sussiste, pertanto, il dedotto vizio di omessa pronuncia, avendo il giudice del merito pronunciato su tutta la domanda propostagli e nei limiti RAGIONE_SOCIALEa stessa.
Non puoi poi sindacarsi -in quanto non aggredito dal motivo in esame (diretto a denunciare infondatamente la violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato) e in quanto, comunque, costituente incensurabile giudizio di fatto -l’ apprezzamento del giudice del merito circa la riferibilità RAGIONE_SOCIALEe generiche frasi critiche pronunciate da NOME COGNOME, non già ad NOME COGNOME, ma ad altri soggetti aeroportuali.
Giova, tuttavia, sottolineare, al riguardo, che la correttezza RAGIONE_SOCIALEe premesse in iure su cui è fondato il detto apprezzamento di merito non potrebbe essere inficiata dalla soggettiva convinzione del ricorrente (già originario attore) di essere il destinatario RAGIONE_SOCIALEe offese, dal momento che la risarcibilità del danno per lesione RAGIONE_SOCIALE‘onore e RAGIONE_SOCIALEa reputazione postula l’inequivoca individuazione RAGIONE_SOCIALE‘offeso dalla condotta diffamatoria, da compiersi da parte del giudice del merito, sulla base RAGIONE_SOCIALEa valutazione complessiva degli elementi RAGIONE_SOCIALEa fattispecie (Cass. 06/08/2007, n.17180; Cass. 05/05/2020, n.25420).
Il primo motivo di ricorso, pertanto, deve essere rigettato.
Con il secondo motivo viene denunciata la ‘ Violazione e falsa applicazione degli artt. 2727 e 2729 c.c. in relazione all’art. 360, comma primo, n. 3, c.p.c. ‘ .
Il ricorrente deduce che la Corte d’ appello , nell’ escludere la prova che NOME COGNOME fosse certamente a conoscenza RAGIONE_SOCIALE‘ordine impartito dal ‘marshall’, avrebbe violato e falsamente applicato le disposizioni in rubrica, indebitamente escludendo che gli elementi presuntivi da lui addotti in funzione RAGIONE_SOCIALEa dimostrazione RAGIONE_SOCIALEa predetta circostanza assurgessero a presunzioni dotate dei requisiti di gravità, precisione e concordanza.
Osserva che egli aveva più volte rimarcato il fatto che il convenuto era direttore o perativo RAGIONE_SOCIALEa società di gestione RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE.
Tale circostanza -sostiene -avrebbe dovuto indurre la Corte territoriale a presumere che NOME COGNOME fosse perfettamente a conoscenza RAGIONE_SOCIALEa prassi aeroportuale; ciò, tanto più se si fosse tenuto conto che il ‘ marshall ‘ che aveva impartito l’ordine era un dipendente RAGIONE_SOCIALEa stessa società di gestione RAGIONE_SOCIALE‘aeroporto, deputato a dirigere il traffico aereo, e che l’episodio contestato era stato eccepito da l convenuto nel corso di una riunione tenutasi oltre un mese dopo l’evento, cosicché era inverosimile che questi, durante tale rilevante lasso temporale, non si fosse informato su come si erano realmente svolti i fatti.
2.1. Il motivo è inammissibile.
Esso, infatti, al di là RAGIONE_SOCIALEa formale intestazione -e in difetto RAGIONE_SOCIALE‘assoluzione RAGIONE_SOCIALE‘onere di corretta deduzione del vizio di violazione RAGIONE_SOCIALEe regole di inferenza RAGIONE_SOCIALEa prova indiziaria nel rispetto dei criteri esattamente indicati da questa Corte, nel suo massimo consesso
(Cass., Sez. Un., 24/01/2018, n. 1785, parr.4 ss. RAGIONE_SOCIALEa motivazione), attiene, nella sostanza, a profili di fatto e tende a suscitare dalla Corte di cassazione un nuovo giudizio di merito in contrapposizione a quello espresso dalla Corte d ‘ appello, omettendo di considerare che tanto l’accertamento dei fatti, quanto l’apprezzamento ad esso funzionale –RAGIONE_SOCIALEe risultanze istruttorie è attività riservata al giudice del merito, cui compete non solo la valutazione RAGIONE_SOCIALEe prove ma anche la scelta, insindacabile in sede di legittimità, di quelle ritenute più idonee a dimostrare la veridicità dei fatti ad esse sottesi (Cass. 04/07/2017, n. 16467; Cass.23/05/2014, n. 11511; Cass. 13/06/2014, n. 13485; Cass. 15/07/2009, n. 16499).
Come si è veduto, la Corte territoriale, con valutazione incensurabile in questa sede, ha motivatamente ritenuto che non fosse stata raggiunta la prova RAGIONE_SOCIALEa circostanza che NOME COGNOME era a conoscenza del l’ordine impartito dal ‘marshall’ a NOME COGNOME e ha espressamente escluso che la dimostrazione di tale circostanza potesse ricavarsi, in via presuntiva, in ragione del ruolo ricoperto dallo stesso NOME COGNOME nell’ambito RAGIONE_SOCIALEa società di gestione e del RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE‘aeroporto , venendo in considerazione un fatto decisivo che l’attore avrebbe avuto l’ onere di provare con certezza e la cui sussistenza non poteva essere affermata sulla base RAGIONE_SOCIALE ‘indimostrato assunto che il convenuto ‘non poteva non sapere’.
Avuto riguardo alle motivate e incensurabili valutazioni RAGIONE_SOCIALEa Corte d ‘ appello, il motivo di ricorso si palesa inammissibile, in quanto tende a provocare dalla Corte di cassazione una lettura RAGIONE_SOCIALEe risultanze istruttorie e un apprezzamento RAGIONE_SOCIALEe circostanze di fatto diversi da quelli motivatamente forniti dal giudice di merito, i quali sono insindacabili in questa sede di legittimità.
In definitiva, il ricorso proposto da NOME COGNOME deve essere rigettato, per essere infondato il primo motivo e inammissibile il secondo.
Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.
Avuto riguardo al tenore RAGIONE_SOCIALEa pronuncia, va dato atto -ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art.13, comma 1 -quater , del D.P.R. n. 115 del 2002 –RAGIONE_SOCIALEa sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo contributo unificato, pari a quello previsto per la proposizione RAGIONE_SOCIALE‘impugnazione, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso;
condanna il ricorrente a rimborsare al controricorrente le spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 1.200,00 per compensi, oltre agli esborsi, liquidati in Euro 200,00, alle spese forfetarie e agli accessori di legge;
ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 13, comma 1 -quater , del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17, RAGIONE_SOCIALEa legge n. 228 del 2012, dà atto RAGIONE_SOCIALEa sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, al competente ufficio di merito, RAGIONE_SOCIALE‘ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1bis RAGIONE_SOCIALEo stesso art.13, ove dovuto.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio RAGIONE_SOCIALEa Terza Sezione