Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 17215 Anno 2024
Civile Ord. Sez. L Num. 17215 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 21/06/2024
ORDINANZA
sul ricorso 17234-2022 proposto da:
COGNOME NOME, elettivamente domiciliato in ROMA, INDIRIZZO, presso lo studio dell’AVV_NOTAIO COGNOME, che lo rappresenta e difende;
– ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, INDIRIZZO, presso lo studio dell’AVV_NOTAIO NOME COGNOME, che la rappresenta e difende;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 4574/2021 della CORTE D’APPELLO di ROMA, depositata il 04/01/2022 R.G.N. 503/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
07/05/2024 dal AVV_NOTAIO Dott. NOME COGNOME.
Oggetto
R.G.N. NUMERO_DOCUMENTO
COGNOME.
Rep.
Ud. 07/05/2024
CC
FATTI DI CAUSA
Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Roma ha confermato la sentenza di primo grado con la quale era stata respinta la domanda di NOME COGNOME intesa: a) all’accertamento, a partire da maggio 2005, dello svolgimento di mansioni superiori rispetto al livello (1°livello, corrispondente all’inquadramento apicale della carriera impiegatizia) attribuito da ultimo sulla base del contratto collettivo applicabile ed alla conseguente declaratoria del diritto del COGNOME ad essere inquadrato nella categoria superiore ‘quadri’ – livello F super (oppure, in subordine, livello F1) con condanna della datrice di lavoro RAGIONE_SOCIALE (da ora RAGIONE_SOCIALE ) al relativo trattamento normativo e retributivo e alla regolarizzazione previdenziale; b) all’accertamento del demansionamento subito da settembre 2007 al 20 novembre 2012 e alla condanna della datrice di lavoro RAGIONE_SOCIALE al risarcimento dei danni alla professionalità e all’immagine; c) all’accertamento della dequalificazione subita a partire dal dicembre 2014 e alla condanna di RAGIONE_SOCIALE al risarcimento dei danni alla professionalità e all’immagine.
Per la cassazione della decisione ha proposto ricorso NOME COGNOME sulla base di due motivi; la parte intimata ha resistito con controricorso; entrambe le parti hanno depositato memoria.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo di ricorso parte ricorrente deduce ex art. 360, comma 1 n. 3, c.p.c. violazione e/o falsa applicazione
degli artt. 1362 e 1363 c.c. e degli artt. 58 e 59 c.c.l. Quadri, Impiegati ed Operai RAI nonché degli artt. 2103 c.c. e 2697 c.c. Censura la sentenza impugnata per avere escluso il suo diritto ad essere inquadrato nella categoria Quadri sulla base -assume -di un’interpretazione delle disposizioni collettive che non teneva conto della corretta gerarchia sussistente tra le regole legali di interpretazione ed in particolare della prevalenza attribuita, rispetto agli ulteriori criteri, alla ricerca della comune volontà delle parti; in questa prospettiva denunzia violazione dell’art. 58 c.c.l. in tema di declaratoria relativa alla categoria quadri e sostiene la riconducibilità ad essa dell’attività di supporto giuridico svolta da esso COGNOME in relazione ai progetti attinenti alla gestione degli uffici di corrispondenza esteri nonché delle ulteriori attività espletate di Responsabile Unico del procedimento e di Responsabile Esecuzione Contratti, di componente Commissione tecnico, in relazione alle quali denunzia carenza di motivazione.
Con il secondo motivo di ricorso parte ricorrente deduce ex art. 360, comma 1 n. 5 c.p.c. omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio e violazione dell’art. 2697 c.c. e dell’art. 116 c.p.c., censurando la sentenza impugnata per avere escluso il denunziato demansionamento; tanto -assume- sulla base di una sostanziale inversione del criterio dell’onere della prova che poneva a carico della parte datoriale la dimostrazione del proprio adempimento.
E’ fondata la eccezione di parte controricorrente relativa alla inammissibilità/improcedibilità del primo motivo di ricorso nella parte in cui denunzia errata applicazione delle regole legali di interpretazione. Parte ricorrente non ha infatti indicato la sede di produzione del contratto collettivo nell’ambito del giudizio di
merito e neppure provveduto alla trascrizione in ricorso delle disposizioni di riferimento come necessario alla luce della giurisprudenza di questa Corte secondo la quale il ricorrente per cassazione che intenda dolersi dell’omessa o erronea valutazione di un documento da parte del giudice di merito, ha, ai sensi dell’art. 366, comma 1, n. 6, cod. proc. civ., il duplice onere, imposto a pena di inammissibilità del ricorso, di indicare esattamente nell’atto introduttivo in quale fase processuale ed in quale fascicolo di parte si trovi il documento in questione, e di evidenziarne il contenuto, trascrivendolo o riassumendolo nei suoi esatti termini, al fine di consentire al giudice di legittimità di valutare la fondatezza del motivo, senza dover procedere all’esame dei fascicoli d’ufficio o di parte (Cass. n. 29093/2018, n. 195/2016, n. 16900/2015, n. 26174/ 2014, n. 22607/2014, Sez. Un, n. 7161/2010). Inoltre, secondo quanto si evince dall’elenco dei documenti allegati al ricorso per cassazione, parte ricorrente ha prodotto in questa sede il solo estratto del contratto collettivo (v. doc. n. 9) laddove, come chiarito da questa Corte, l’onere di depositare i contratti e gli accordi collettivi – imposto, a pena di improcedibilità del ricorso, dall’art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4 – può dirsi soddisfatto solo con la produzione del testo integrale del contratto collettivo, ovvero con l’indicazione della collocazione del medesimo nel fascicolo, adempimento rispondente alla funzione nomofilattica della Corte di cassazione e necessario per l’applicazione del canone ermeneutico previsto dall’art. 1363 c.c. (Cass. n. 6255/2019, Cass. n. 4350/2015; analoghe considerazioni valgono in relazione alla verifica delle competenze del RUP sulla base delle richiamate Linee guida nn. 1 e 3 (ricorso per cassazione pag. 34 e sg.) .
3.1. In relazione alle ulteriori censure formulate con il motivo in esame occorre premettere che la Corte distrettuale ha ritenuto che, quanto al periodo relativo agli anni 2005/2007, il ricorso introduttivo fosse privo di allegazioni in ordine alle attività svolte dal COGNOME di talché mancava il presupposto per poter procedere al giudizio comparativo di cui all’art. 2103 c.c. . In relazione al secondo periodo (anni 2012/2013), corrispondente all’assegnazione del COGNOME alla Direzione corrispondenti esteri, la Corte d’appello ha confermato la valutazione di prime cure circa la non riconducibilità dell’attività in tale periodo espletata alla categoria del quadro; dalla prova orale era infatti emerso che il COGNOME, pur dotato di competenza giuridica, era privo della ampia discrezionalità di poteri di rappresentanza e di originalità come richiesto al fine dell’inquadramento superiore rivendicato; tanto meno il dipendente aveva rivestito una posizione di rilevante importanza e responsabilità. In questa prospettiva e con riguardo all’attività espletata dal COGNOME il giudice di appello ha precisato che essa confluiva in una mera proposta ma non comprendeva anche l’aspetto decisionale derivante dall ‘applicare i risultati della consulenza volta all’organizzazione aziendale con ogni connessa responsabilità. Ha evidenziato che le altre attività dedotte afferivano ad incarichi episodici e sporadici peraltro in assenza di elementi che consentissero di riconoscere una responsabilità propria del livello di quadro .
3.2. Tanto premesso, ricordato che non è validamente contrastata la affermazione del giudice di appello relativa alla carenza di allegazioni in domanda riferite all’attività svolta nel primo periodo, con riferimento alla pretesa relativa al secondo periodo oggetto di causa può soggiungersi che, comunque, alla
stregua delle caratteristiche proprie della categoria di quadro quali indicate nella sentenza impugnata ed evincibili dalle declaratorie ( solo parzialmente e quindi in termini non autosufficienti) trascritte nel ricorso per cassazione, deve convenirsi con il fatto che esse implicavano una posizione di responsabilità ed una ampia discrezionalità decisionale non rinvenibile nell’attività in concreto espletata dall’odierno ricorrente; invero, tale attività, pur qualificata dal punto di vista contenutistico delle competenze spese, non comportava alcuna autonomia decisionale nelle concrete scelte operative ricadenti sull’organizzazione aziendale né discrezionalità di poteri con assunzione della connessa responsabilità di risultato.
4. Il secondo motivo di ricorso è infondato.
4.1. La sentenza impugnata ha respinto la domanda connessa al preteso demansionamento confermando la valutazione del giudice di prime cure il quale aveva ritenuto il relativo assunto non confortato dalla prova orale; ha inoltre osservato che, in ogni caso, l’eventuale stato di inattività n el quale sarebbe stato tenuto il lavoratore non era sufficiente a fondare la pretesa risarcitoria in assenza di adeguate allegazioni circa il pregiudizio in concreto sofferto, sia di natura patrimoniale, in connessione al lamentato danno professionale e per perdita di ‘ chance ‘, sia di natura non patrimoniale, connesso quest’ultimo all’ident ità professionale sul luogo di lavoro, all’immagine o alla vita di relazione o al diritto fondamentale alla libera esplicazione della personalità sul luogo di lavoro, ulteriormente osservando che nella concreta vicenda lavorativa non emergevano i lamentati danni, patrimoniale e non patrimoniale.
4.2. Q uest’u ltima affermazione, di per sé sola sufficiente a sorreggere il rigetto della pretesa risarcitoria, coerente con la giurisprudenza di legittimità, consolidatasi a partire da Cass. Sez. Un. n. 6572/2006, secondo la quale in caso di demansionamento e di dequalificazione, il riconoscimento del diritto del lavoratore al risarcimento del danno non patrimoniale che asseritamente ne deriva – non ricorrendo automaticamente in tutti i casi di inadempimento datoriale – non può prescindere da una specifica allegazione, nel ricorso introduttivo del giudizio, sulla natura e sulle caratteristiche del pregiudizio medesimo (Cass. n. 29832/2008), non è validamente censurata con il motivo in esame. Invero, la deduzione di violazione del criterio di distribuzione dell’onere probatorio ex art. 2697 c.c. risulta assorbita dalla rilevata carenza allegatoria in ordine alla natura e caratteristiche del pregiudizio asseritamente sofferto, mentre la deduzione di violazione dell’art. 116 c.p.c. è inammissibile alla luce della condivisibile giurisprudenza di questa Corte secondo la quale tale violazione è configurabile solo allorché il giudice apprezzi liberamente una prova legale, oppure si ritenga vincolato da una prova liberamente apprezzabile (Cass. Sez. Un., n. 11892/2016, Cass. n. 13960/2014, Cass. n. 26965/2007), situazione non riscontrabile nel caso in esame e neppure dedotta a supporto della censura sul punto.
Al rigetto del ricorso consegue il regolamento secondo soccombenza delle spese di lite e la condanna del ricorrente al raddoppio del contributo unificato ai sensi dell’art. 13, comma quater d.p.r. n. 115/2002, nella sussistenza dei relativi presupposti processuali.
La Corte rigetta il ricorso. Condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese di lite che liquida in € 4.500,00 per compensi professionali, € 200,00 per esborsi, oltre spese forfettarie nella misura del 15% e accessori come per legge.
Ai sensi dell’art. 13, co. 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1 bis dello stesso art.13, se dovuto.
Roma, così deciso nella camera di consiglio del 7 maggio