Ordinanza di Cassazione Civile Sez. U Num. 2406 Anno 2023
Civile Ord. Sez. U Num. 2406 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 26/01/2023
ORDINANZA
sul ricorso 1555-2022 proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, INDIRIZZO, presso lo studio RAGIONE_SOCIALE‘avvocato NOME COGNOME, che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME; e
– ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Ministro pro tempore, RAGIONE_SOCIALE, in persona del Direttore Generale pro tempore, elettivamente domiciliati in ROMA, INDIRIZZO, presso l’AVVOCATURA GENERALE RAGIONE_SOCIALEO STATO;
– controricorrenti – nonché
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, INDIRIZZO, presso lo studio RAGIONE_SOCIALE‘avvocato NOME AVV_NOTAIO, che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato NOME COGNOME;
– controricorrente –
nonché
RAGIONE_SOCIALE -RISCOSSIONE, REGIONE VENETO;
– intimati – avverso la sentenza n. 171/2021 del TRIBUNALE SUPERIORE RAGIONE_SOCIALEE ACQUE PUBBLICHE, depositata il 21/10/2021.
Udita la relazione RAGIONE_SOCIALEa causa svolta nella camera di consiglio del 13/12/2022 dal Consigliere NOME COGNOME;
lette le conclusioni scritte del AVV_NOTAIO Procuratore Generale NOME COGNOME, il quale chiede che le Sezioni Unite RAGIONE_SOCIALEa Corte di cassazione rigettino il ricorso.
FATTI DI CAUSA
Nel 2016 la società RAGIONE_SOCIALE, nella veste di agente RAGIONE_SOCIALEa riscossione incaricato dal RAGIONE_SOCIALE di Peschiera del Garda, notificò alla società RAGIONE_SOCIALE una cartella esattoriale avente ad oggetto il pagamento di circa 170.000 euro, a titolo di indennità di occupazione di un’area rivierasca del lago di Garda, sul presupposto che quell’area avesse natura demaniale.
La società RAGIONE_SOCIALE propose avverso tale cartella tre distinte opposizioni: una ai sensi RAGIONE_SOCIALEa legge 689/81, le altre due – con atto unitario – ai sensi degli articoli 615 e 617 c.p.c..
Il ricorso non indica le ragioni poste a fondamento RAGIONE_SOCIALE varie opposizioni; dalla illustrazione dei motivi si comprende comunque che la Delcannol dedusse:
la mancanza del titolo esecutivo;
la natura non demaniale RAGIONE_SOCIALE‘area da essa occupata, e per la cui occupazione il RAGIONE_SOCIALE pretendeva il pagamento RAGIONE_SOCIALE‘indennità.
Riuniti i due giudizi, il Tribunale di Verona con sentenza 4 maggio 2017 n. 1167 dichiarò la propria incompetenza per materia, a favore del Tribunale Regionale RAGIONE_SOCIALE Acque Pubbliche.
La causa venne riassunta dalla RAGIONE_SOCIALE.
Il TRAP, disposta la chiamata in causa RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE e del RAGIONE_SOCIALE, con sentenza 19.12.2019 n. 5658 annullò la cartella.
Il TRAP ritenne non esservi prova che l’area occupata dalla RAGIONE_SOCIALE fosse demaniale, in quanto:
-) l’area occupata si trovava ad una quota superiore a quella (65,69 metri s.l.m.) stabilita dal d.m. 1170/48 quale soglia RAGIONE_SOCIALEa demanialità;
-) il fondo occupato era accessibile, oltre che dal lago, anche da altri lati, per quanto tali accessi fossero in disuso;
-) l’area occupata dalla RAGIONE_SOCIALE occupava una particella (la n. 157/b) RAGIONE_SOCIALEa quale il RAGIONE_SOCIALE aveva sostenuto, senza riuscire a dimostrarla, l’appartenenza al demanio.
La sentenza venne appellata dal RAGIONE_SOCIALE di Peschiera in via principale e dalla RAGIONE_SOCIALE in via incidentale.
Con sentenza 21.10.2021 n. 171 il Tribunale Superiore RAGIONE_SOCIALE Acque Pubbliche accolse il gravame del RAGIONE_SOCIALE, e rigettò quello RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE. Ritenne il TSAP che:
-) il RAGIONE_SOCIALE era legittimato sia attivamente a domandare l’indennità, sia passivamente a resistere all’opposizione, perché la controversia aveva ad oggetto non la proprietà RAGIONE_SOCIALE‘area che si voleva occupata dalla RAGIONE_SOCIALE, ma l’accertamento RAGIONE_SOCIALEa legittimità del credito azionato dal RAGIONE_SOCIALE;
-) l’area occupata dalla RAGIONE_SOCIALE occupava due particelle: la 157 e la 157/b; tuttavia, al momento in cui la RAGIONE_SOCIALE acquistò l’area, la particella 157/b era già stata accorpata alla particella 157, e quest’ultima era stata “da sempre considerata demaniale”; da ciò doveva desumersi che anche la particella 157/b era demaniale;
-) le rilevazioni altimetriche non erano decisive al fine di escludere la demanialità RAGIONE_SOCIALE‘area, in quanto al momento RAGIONE_SOCIALEa rilevazione l’area era più elevata rispetto al suo stato originario, a causa RAGIONE_SOCIALE opere di imbonimento eseguite medio tempore;
-) in ogni caso “a fronte RAGIONE_SOCIALE’emissione RAGIONE_SOCIALEa cartella” era onere RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE dimostrare la natura privata RAGIONE_SOCIALE‘area.
La sentenza d’appello è stata impugnata per cassazione dalla RAGIONE_SOCIALE con ricorso fondato su cinque motivi ed illustrato da memorie.
Hanno resistito con controricorso (illustrato da memoria) il RAGIONE_SOCIALE di Peschiera e il RAGIONE_SOCIALE.
Il procuratore generale ha rassegnato conclusioni scritte chiedendo il rigetto del ricorso.
RAGIONI RAGIONE_SOCIALEA DECISIONE
1. Il primo motivo di ricorso.
Il primo motivo investe la sentenza impugnata nella parte in cui ha ritenuto che la controversia aveva ad oggetto non la proprietà RAGIONE_SOCIALE‘area che si voleva occupata dalla RAGIONE_SOCIALE, ma l’accertamento RAGIONE_SOCIALEa legittimità del credito azionato dal RAGIONE_SOCIALE.
Questa statuizione è impugnata sotto due diversi profili.
1.1. Con una prima censura la società ricorrente assume che il TSAP avrebbe violato il principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, per avere esaminato una questione nuova, inammissibilmente proposta dal RAGIONE_SOCIALE di Peschiera del Garda per la prima volta col primo motivo di gravame, e cioè lo stabilire se il RAGIONE_SOCIALE fosse legittimato passivamente rispetto alla domanda di accertamento RAGIONE_SOCIALEa natura demaniale RAGIONE_SOCIALE‘area.
1.2. Con una seconda censura la società ricorrente assume che la Corte d’appello avrebbe violato il principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, interpretando in modo scorretto l’atto introduttivo del giudizio.
Il TSAP, sostiene la ricorrente, ha ritenuto che oggetto RAGIONE_SOCIALEa domanda da essa formulata fosse non già l’accertamento RAGIONE_SOCIALEa natura privata RAGIONE_SOCIALE‘area contestata, ma soltanto l’accertamento RAGIONE_SOCIALE‘illegittimità RAGIONE_SOCIALEa pretesa di pagamento avanzata dal RAGIONE_SOCIALE di Peschiera del Garda, ed in virtù di questo erroneo presupposto il TSAP ha ritenuto legittima la pretesa del RAGIONE_SOCIALE di pagamento RAGIONE_SOCIALE‘indennità, rilevando che l’art. 61 RAGIONE_SOCIALEa legge regionale RAGIONE_SOCIALE 33/02 aveva trasferito ai comuni tutte le funzioni di gestione RAGIONE_SOCIALE sponde lacuali e di polizia idrica.
1.3. La prima censura è inammissibile per difetto di interesse.
Col primo motivo del suo atto d’appello, infatti, il RAGIONE_SOCIALE di Peschiera del Garda aveva sostenuto il proprio difetto di legittimazione passiva rispetto alla domanda di accertamento RAGIONE_SOCIALEa natura pubblica o privata RAGIONE_SOCIALE‘area occupata dalla RAGIONE_SOCIALE.
Tale motivo di gravame è stato rigettato, sicché rispetto alla questione che si assume “nuova” la RAGIONE_SOCIALE è risultata vittoriosa e non ha interesse, ex articolo 100 c.p.c., ad impugnare la sentenza d’appello.
1.4. La seconda censura è inammissibile e comunque infondata.
E’ inammissibile perché l’illustrazione del motivo non spiega qual frutto la ricorrente intenda trarre dalla lamentata violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato.
Nel presente giudizio la RAGIONE_SOCIALE ha impugnato una cartella esattoriale; ha dedotto che il RAGIONE_SOCIALE non era suo creditore, ed il TSAP ha stabilito che lo era.
Ora la COGNOME viene a sostenere di avere domandato anche che fosse accertata la natura privata RAGIONE_SOCIALE‘area, e che il TSAP non avrebbe ben compreso che era stata formulata anche questa domanda.
Tuttavia la ricorrente non spiega se da tale erronea interpretazione intenda far discendere:
la violazione RAGIONE_SOCIALE regole sul riparto RAGIONE_SOCIALE‘onere RAGIONE_SOCIALEa prova (violazione che comunque, per quanto si dirà, è stata ininfluente sulla decisione finale);
l’erroneità del rigetto del suo appello incidentale.
Tale mancata esposizione RAGIONE_SOCIALE‘interesse sotteso dalla censura ne comporta l’inammissibilità, ex art. 366, n. 4, c.p.c..
1.5. La censura sarebbe, comunque, infondata nel merito per più ragioni, se il merito si volesse ad abundantiam esaminare, e cioè:
a) il TSAP non ha affatto omesso di pronunciare sulla questione RAGIONE_SOCIALEa proprietà RAGIONE_SOCIALE‘area, tanto è vero che ha ritenuto dimostrata la natura demaniale di essa; b) il TSAP non ha affatto interpretato in modo erroneo la domanda: è la stessa COGNOME a riferire di avere proposto tre opposizioni: una ex art. 615 c.p.c., una ex art. 617 c.p.c. ed una ex lege 689/81. Ma nessuno di questi tre tipi di giudizio può avere ad oggetto diretto l’accertamento RAGIONE_SOCIALEa proprietà, accertamento che pertanto non può che avvenire in via incidentale.
2. Il secondo motivo di ricorso.
Col secondo motivo la ricorrente lamenta, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘articolo 360, n. 3, c.p.c., la violazione degli articoli 61 RAGIONE_SOCIALEa legge regionale RAGIONE_SOCIALE 33/02 ed 85 RAGIONE_SOCIALEa legge regionale RAGIONE_SOCIALE 11/01.
Nella illustrazione del motivo è contenuta una censura così riassumibile:
-) l’articolo 61 RAGIONE_SOCIALEa legge regionale RAGIONE_SOCIALE 33/02 ha delegato ai Comuni rivieraschi del lago di Garda la sola facoltà di dare in concessione l’uso di beni del demanio lacuale, e non anche quella di disciplinare e gestire eventuali abusi nell’utilizzo dei suddetti beni;
-) tale delega in ogni caso riguardava le sole aree con finalità turisticoricreative, finalità che non era stato dimostrato avesse anche l’area oggetto del contendere;
-) la legislazione regionale veneta attribuisce alle province, non ai comuni, le competenza in materia di “polizia idraulica”.
2.1. Il motivo è infondato.
L’art. 61 I. reg. RAGIONE_SOCIALE 33/02 stabilisce che sono conferite ai comuni rivieraschi del lago di Garda, limitatamente al demanio lacuale rappresentato
dal lago di Garda, le funzioni amministrative relative a “concessioni di sponde e di spiagge lacuali, di superfici e pertinenze del lago e relativa polizia idraulica, per finalità turistico-ricreative nonché ai sensi del regio decreto 25 luglio 1904, n. 523”.
“sono lavori ed atti vietati in modo assoluto sulle acque pubbliche, loro alvei, sponde e difese i seguenti:
L’art. 96, lettera (g), del r.d. 523/04 stabilisce: (;
(e) qualunque opera o fatto che possa alterare lo stato, la forma, le dimensioni, la resistenza e la convenienza all’uso, a cui sono destinati gli argini e loro accessori come sopra, e manufatti attinenti”.
Dunque il rinvio contenuto nella legge regionale al r.d. 503/04 ha prodotto l’effetto di legittimare il RAGIONE_SOCIALE a riscuotere l’indennità per l’occupazione abusiva.
Tale interpretazione è confortata dal rilievo che sia la giurisprudenza costituzionale, sia quella amministrativa, ammettono che la legge possa dettare norme intese a distinguere tra “la proprietà del bene ed il potere di disciplinare l’uso del bene stesso” da parte RAGIONE_SOCIALE‘ente proprietario (Corte cost., n. 286 del 2004); così come ammettono la possibilità di una “sostanziale dissociazione tra l’azione amministrativa concernente il bene e il diritto dominicale strettamente inteso, con tutto ciò che ne consegue anche ai fini RAGIONE_SOCIALEa concreta assunzione RAGIONE_SOCIALE‘onere relativo alle spese di gestione, tutela e manutenzione” (ex aliis, TAR Friuli-Venezia Giulia, 4.11.2015 n. 474).
2.2. Per quanto attiene, infine, alla lamentata violazione RAGIONE_SOCIALE‘articolo 85 RAGIONE_SOCIALEa legge regionale RAGIONE_SOCIALE 11/01, tale norma è inconferente nel presente giudizio, in quanto disciplina unicamente le competenze RAGIONE_SOCIALEa provincia di Belluno, mentre il RAGIONE_SOCIALE di Peschiera del Garda è compreso nella Provincia di Verona.
3. Il terzo motivo.
Col terzo motivo la società ricorrente, formalmente lamentando la violazione RAGIONE_SOCIALE‘articolo 115 c.p.c., sostiene che il TSAP avrebbe malamente interpretato le prove e in particolare il risultato RAGIONE_SOCIALEa consulenza tecnica d’ufficio
3.1. Il motivo è inammissibile perché censura un tipico accertamento di fatto, quale è lo stabilire se un determinato fondo sia o non sia ricompreso in una determinata particella RAGIONE_SOCIALE mappe catastali, così come lo stabilire come debba interpretarsi un atto del giudizio od una fonte di prova.
4. Il quarto motivo di ricorso.
Col quarto motivo la ricorrente sostiene che la sentenza impugnata sarebbe affetta da un vizio di violazione di legge, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 360, n. 3, c.p.c.. denunciata, in particolare, la violazione degli artt. 2697 c.c., 115 e 116 c.p.c.. Il motivo, se pur formalmente unitario, contiene molte censure.
4.1. Con una prima censura la RAGIONE_SOCIALE sostiene che erroneamente il TSAP le ha addossato l’onere di dimostrare la natura privata RAGIONE_SOCIALE‘area contesa. Deduce che era invece onere RAGIONE_SOCIALE‘amministrazione dimostrare il fondamento RAGIONE_SOCIALEa propria pretesa di pagamento del canone, e quindi la natura demaniale RAGIONE_SOCIALE‘area suddetta.
4.1.1. Il motivo è fondato, ma l’accoglimento di esso può comportare soltanto la correzione RAGIONE_SOCIALEa motivazione RAGIONE_SOCIALEa sentenza impugnata, e non la sua cassazione, essendo il dispositivo comunque conforme a diritto.
4.1.2. La sentenza impugnata non chiarisce quale RAGIONE_SOCIALE opposizioni proposte dalla RAGIONE_SOCIALE ha inteso decidere e rigettare: se, cioè, opposizione all’esecuzione ex art. 615 c.p.c., oppure l’opposizione ex lege 689/81. E nondimeno:
se il TSAP intese accogliere l’opposizione esecutiva ex 615 c.p.c., è dirimente il rilievo che il RAGIONE_SOCIALE vantava un titolo esecutivo stragiudiziale, per di più unilateralmente formato dallo stesso creditore: e dunque era onere
del creditore stesso dimostrare l’esistenza del credito, ed i suoi presupposti (Sez. 3, Ordinanza n. 34812 del 17/11/2021, Rv. 662985 – 01);
b) se il TSAP intese accogliere l’opposizione a sanzione amministrativa, allora si sarebbe dovuto applicare il generale principio già affermato da queste SS.UU., secondo cui “l’opposizione (…) di cui agli art. 22 e 23 RAGIONE_SOCIALEa legge 24 novembre 1981, n. 689 ad un ordinario giudizio di cognizione, nel quale l’onere di provare i fatti costitutivi RAGIONE_SOCIALEa pretesa sanzionatoria è posto a carico RAGIONE_SOCIALE‘Amministrazione, la quale è pertanto tenuta a fornire la prova RAGIONE_SOCIALEa condotta illecita” (Sez. U, Sentenza n. 20930 del 30/09/2009, in tema di sanzioni irrogate per violazione RAGIONE_SOCIALE norme sull’intermediazione finanziaria; nello stesso senso, ex multis, Sez. 2, Sentenza n. 5122 del 03/03/2011, in tema di irrogazione di sanzioni per violazione RAGIONE_SOCIALE norme sul trasporto di animali malati; Sez. L, Sentenza n. 23600 del 06/11/2009, in tema di pretesa RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE di pagamento di contributi previdenziali; Sez. 1, Sentenza n. 6769 del 06/04/2004 e Sez. 1, Sentenza n. 11234 del 07/11/1998, ambedue in tema di irrogazione di sanzioni per violazione RAGIONE_SOCIALE norme sulla somministrazione di anabolizzanti ad animali d’allevamento).
4.1.3. La sentenza è dunque effettivamente erronea nella parte in cui afferma che era onere RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE dimostrare la natura privata RAGIONE_SOCIALE‘area (p. 15, ultimo capoverso, RAGIONE_SOCIALEa sentenza impugnata).
Tuttavia questo errore di diritto fu ininfluente ai fini RAGIONE_SOCIALEa decisione.
Il TSAP infatti ha deciso la causa non già in base al principio RAGIONE_SOCIALE‘onere RAGIONE_SOCIALEa prova, ma previo accertamento positivo ed in concreto RAGIONE_SOCIALEa natura demaniale RAGIONE_SOCIALE‘area.
Tanto si legge alle pp. 15-17 RAGIONE_SOCIALEa sentenza, ove si afferma che il “carattere demaniale RAGIONE_SOCIALE‘area si desume sulla base RAGIONE_SOCIALE univoche risultanze RAGIONE_SOCIALEa c.t.u.” (così p. 16, terzo capoverso).
4.2. Con una seconda censura la ricorrente deduce che il TSAP avrebbe “travisato” le risultanze RAGIONE_SOCIALEa c.t.u., e lo avrebbe fatto in due modi:
sia negando l’esistenza RAGIONE_SOCIALEa prova RAGIONE_SOCIALEa natura privata RAGIONE_SOCIALE‘area contesa, nonostante il c.t.u. avesse espressamente dichiarato: “si conferma che la particella 157/b non sia demaniale”;
sia per avere ritenuto che fosse consentito alla RAGIONE_SOCIALE acquisire un’area, che fu già privata, semplicemente modificando le mappe catastali, e senza ricorrere alla procedura di espropriazione per pubblica utilil:à.
4.2.1. Ambedue le suddette censure sono infondate.
4.2.2. Quanto alla prima, va premesso che la ricorrente denuncia in sostanza un errore di percezione nella “lettura” RAGIONE_SOCIALEa c.t.u., e riguardante un fatto controverso.
Poiché la censura in tal senso è chiara, dovrebbe trovare applicazione il principio secondo cui “mentre l’errore di valutazione in cui sia incorso il giudice di merito (…) non è mai sindacabile in sede di legittimità, l’errore d percezione, cadendo sulla ricognizione del contenuto oggettivo RAGIONE_SOCIALEa prova, qualora investa una circostanza che ha formato oggetto di discussione tra le parti, è sindacabile ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 360, co. 1, n. 4), c.p.c., per violazio RAGIONE_SOCIALE‘art. 115 del medesimo codice, norma che vieta di fondare la decisione su prove reputate dal giudice esistenti, ma in realtà mai offerte” (Sez. 3 -, Sentenza n. 9356 del 12/04/2017; nello stesso senso, Sez. L – , Sentenza n. 27033 del 24/10/2018; Sez. 3 – , Sentenza n. 7187 del 04/03/2022; )
Sebbene ammissibile, la suddetta censura è tuttavia infondata.
Il TSAP infatti non ha travisato la c.t.u.: la sentenza riconosce che ad avviso del c.t.u. l’area contesa dovrebbe ritenersi privata, ma ritiene erronea tale conclusione, esponendo le ragioni del proprio dissenso (p. 14, secondo capoverso, RAGIONE_SOCIALEa sentenza).
Dunque non vi è stato alcun “travisamento” RAGIONE_SOCIALEa c.t.u., ma soltanto un motivato dissenso rispetto ad essa.
4.2.3. La seconda RAGIONE_SOCIALE censure esposte al precedente § 4.2, sub (b), è inammissibile.
Anche in questo caso deve premettersi che la ricorrente, pur formalmente denunciando la violazione RAGIONE_SOCIALE‘articolo 115 c.p.c., nella illustrazione del motivo prospetta nella sostanza l’adozione di una motivazione “inspiegabile”, e dunque inferiore a quel “minimo costituzionale” richiesto dalla nota sentenza 8053/14 RAGIONE_SOCIALE sezioni unite.
Così qualificato ex officio il motivo di ricorso, esso deve ritenersi inammissibile.
Il TSAP, infatti, ha così ragionato:
-) l’area contesa ricadeva in una particella catastale contraddistinta dal numero 157NUMERO_DOCUMENTO;
-) questa particella un tempo ricadeva in una proprietà privata;
-) la pubblica amministrazione, rielaborando le mappe catastali, motu proprio soppresse la particella 157/b, accorpandola alla particella n. 157, “da sempre di natura demaniale”;
-) ergo, da tale condotta RAGIONE_SOCIALEa pubblica amministrazione doveva desumersi in via “indiziaria” la natura demaniale anche RAGIONE_SOCIALE‘area un tempo compresa nella soppressa particella 157/b (così la sentenza impugnata, p. 13, terzo capoverso).
Il TSAP dunque ha compiuto un ragionamento presuntivo ex art. 2727 c.c.. E giusto o sbagliato che fosse, la sua correttezza non è sindacabile in sede di legittimità.
4.3. Con una terza censura la ricorrente sostiene che erroneamente il TSAP avrebbe ritenuto che l’area contesa per la sua condizione oggettiva era suscettibile di godimento da parte RAGIONE_SOCIALEa sola RAGIONE_SOCIALE.
4.3.1. Tale censura è inammissibile perché investe un tipico accertamento di fatto riservato al giudice di merito.
5. Il quinto motivo di ricorso.
Col quinto motivo la società ricorrente lamenta, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘articolo 360, n. 3, c.p.c., la violazione degli articoli 112, 118 e 132 c.p.c..
Il motivo censura la sentenza d’appello nella parte in C-li ha quantificato l’indennità dovuta al RAGIONE_SOCIALE di Peschiera del Garda.
L’illustrazione del motivo contiene due censure così riassurnibili:
-) il RAGIONE_SOCIALE aveva emesso la cartella esattoriale per ottenere il pagamento RAGIONE_SOCIALE‘indennità di occupazione da 2006 al 2015, mentre il TSAP ha liquidato l’indennità di occupazione dovuta dal 2000 al 2011;
-) la sentenza ha adottato una motivazione incomprensibile quanto al criterio di determinazione RAGIONE_SOCIALE‘indennità, fissata senza spiegazioni in euro 138.000 circa.
5.1. Il motivo è infondato.
Il TSAP ha motivato la liquidazione RAGIONE_SOCIALE‘indennità con le seguenti parole: “il c.t.u. ha stimato l’indennizzo per gli anni dal 2000 al 2011 in euro 105.130,46. Importo quantificato in base alle circolare ministeriale del 1961 e del 1967 , tuttora vigenti espressamente riportate nella CTU (…).
Orbene, tale importo, tenuto conto RAGIONE_SOCIALEa ritenuta natura demaniale RAGIONE_SOCIALE‘intero compendio in atto considerato all’interno RAGIONE_SOCIALEa particella 157, va rideterminato in base all’estensione RAGIONE_SOCIALEa superficie di metri quadrati 3.155, comprensiva RAGIONE_SOCIALEa superficie originariamente ricadente nella particella 157/b. (
Ne consegue che l’importo dovuto dalla RAGIONE_SOCIALE ammonta a euro 138.202 già rivalutato, oltre interessi legali (…)”.
5.2. Questa motivazione non è né oscura, né affetta da ultrapetizione.
Per quanto attiene la censura con cui la ricorrente lamenta la “inintelligibilità” del calcolo, essa è infondata perché il TSAP ha adottato con chiara evidenza un calcolo proporzionale.
Ha infatti affermato che se l’indennizzo calcolato per un’area di mq 2.400 (pari all’area interessata “al netto” RAGIONE_SOCIALEa contestata particella 157) era pari ad
euro 105.130,46, quello dovuto per un’area di mq 3.155 (e cioè l’area interessata inclusa la contestata particella 157) doveva essere pari ad euro 138.202.
Ed infatti, sviluppando la regola proporzionale, è agevole constatare che 2.400 sta a 105.346,46 come 3.155 sta a 138.202 (per l’esattezza, 138.202,75).
5.2. Per quanto attiene la censura con cui la ricorrente lamenta l’incoerenza tra il numero di anni per i quali il RAGIONE_SOCIALE chiese il pagamento RAGIONE_SOCIALE‘indennità, e quelli presi in esame dal TSAP, essa è inammissibile per difetto di interesse. Il RAGIONE_SOCIALE richiese il pagamento RAGIONE_SOCIALE‘indennità di occupazione per nove anni, dal 2006 al 2015 (così il ricorso, p. 3).
Il TSAP ha tuttavia liquidato l’indennità di occupazione solo per gli anni dal 2006 al 2011, come si ricava collazionando il primo capoverso di p. 18 RAGIONE_SOCIALEa sentenza impugnata con la p. 37 RAGIONE_SOCIALEa C.T.U.
L’importo di euro 105.130,46, che il TSAP ha posto a base del calcolo, è infatti l’importo RAGIONE_SOCIALE‘indennità calcolato dal c.t.u. per i soli anni dal 2006 al 2011 compresi.
La società ricorrente non ha dunque interesse, ex art. 100 c.p.c., a dolersi d’un errore a suo favore.
5.3. Per quanto attiene, infine, la censura con cui la ricorrente lamenta che il TSAP abbia “preso in esame le annualità dal 2000 al 2011”, essa è infondata, in quanto travisa il contenuto oggettivo RAGIONE_SOCIALEa sentenza impugnata.
Il TSAP, per quanto detto, ha determinato solo le annualità dovute per gli anni dal 2006 al 2011, e non altre.
Il riferimento all’ “anno 2000” contenuto a p. 18, primo capoverso RAGIONE_SOCIALEa sentenza impugnata si spiega agevolmente – sol che gli atti giudiziari vengano letti con equanimità e senza preconcetti – col fatto che la consulenza tecnica, in mancanza di elementi oggettivi, sviluppò il calcolo del quantum ponendo a base di esso l’indennità dovuta per l’anno 2000 (44,07 euro/mq), e rivalutando tale importo determinò la serie storica degli anni successivi.
R.G.N.
Camera di consiglio del 13.12.2022
Il TSAP ha condiviso e recepito tale calcolo, e questo spiega l’affermazione che si legge in sentenza “i/
c.t.u. ha stimato in via definitiva l’indennizzo per gli anni dall’anno 2000 all’anno 2011 in euro ecc.”.
Ma dal prosieguo RAGIONE_SOCIALEa motivazione, per quanto già detto, risulta con chiarezza che nessun
indennizzo il TSAP ha liquidato per gli anni dal 2000 al 2005.
5.4. Infine, reputa doveroso la Corte aggiungere che non viola gli obblighi di motivazione il giudice che rinvii
per relabonem ad una consulenza tecnica
d’ufficio, quando gli elementi essenziali per l’intelligenza RAGIONE_SOCIALEa ratio decidendi
siano comunque esposti in modo sufficiente (Sez. U, Ordinanza n. 32000 del
28.10.2022).
6. Le spese del presente giudizio di legittimità vanno a peste a carico RAGIONE_SOCIALEa ricorrente, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 385, comma 1, c.p.c., e sono liquidate nel dispositivo.
Per questi motivi
la Corte di cassazione:
(-) rigetta il ricorso;
(-) condanna RAGIONE_SOCIALE alla rifusione in favore del RAGIONE_SOCIALE di Peschiera del Garda RAGIONE_SOCIALE spese del presente giudizio di legittimità, che si liquidano nella somma di euro 6.000, di cui 200 per spese vive, oltre I.V.A., cassa forense e spese forfettarie ex art. 2, comma 2, d.m. 10.3.2014 n. 55;
(-) condanna RAGIONE_SOCIALE alla rifusione in favore del RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALERAGIONE_SOCIALE, in solido, RAGIONE_SOCIALE spese del presente giudizio di legittimità, che si liquidano nella somma di euro 6.000, oltre spese prenotate a debito;
(-) ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto RAGIONE_SOCIALEa sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quell previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis RAGIONE_SOCIALEo si:esso art. 13, se dovuto.
Così deciso in Roma, addì 13 dicembre 2022.