Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 17974 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 2 Num. 17974 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 01/07/2024
ORDINANZA
R.G.N. 11014/19
C.C. 13/6/2024
Vendita -Fornitura e messa in opera -Inadempimento -Risarcimento danni sul ricorso (iscritto al NNUMERO_DOCUMENTO) proposto da:
NOME COGNOME NOME (C.F.: CODICE_FISCALE), elettivamente domiciliato in RomaINDIRIZZO INDIRIZZO, presso lo studio dell’AVV_NOTAIO, che lo rappresenta e difende, giusta procura in calce al ricorso;
-ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE (C.F.: CODICE_FISCALE), in persona del suo legale rappresentante pro -tempore , elettivamente domiciliata in Roma, INDIRIZZO, presso lo studio dell’AVV_NOTAIO, che la rappresenta e difende, giusta procura in calce al controricorso;
-controricorrente –
e
RAGIONE_SOCIALE (C.F.: P_IVA), in persona del suo legale rappresentante pro -tempore ;
-intimata –
avverso la sentenza della Corte d’appello di Roma n. 6101/2018, pubblicata il 26 settembre 2018;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 17 giugno 2024 dal Consigliere relatore NOME COGNOME;
letta la memoria illustrativa depositata nell’interesse della controricorrente, ai sensi dell’art. 380 -bis .1. c.p.c.
FATTI DI CAUSA
1. -Con atto di citazione notificato il 22 ottobre 2007, COGNOME NOME conveniva, davanti al Tribunale di Roma, la RAGIONE_SOCIALE, al fine di sentire accertare la risoluzione del contratto concluso tra le parti il 24 novembre 2005 di fornitura e posa in opera di una porta blindata curva bilicata, da installare nell’immobile in ristrutturazione di proprietà dell’attore, per inadempimento imputabile a colpa esclusiva della convenuta fornitrice, con la conseguente sua condanna alla restituzione della somma versata a titolo di acconto di euro 8.000,00, oltre interessi legali, e al risarcimento dei danni subiti nella misura di euro 379.030,80, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria, o nella diversa somma, maggiore o minore, determinata dal giudice anche secondo equità.
Si costituiva in giudizio la RAGIONE_SOCIALE, la quale chiedeva, in via principale, che le domande spiegate fossero rigettate e, in via subordinata, nel caso di sua condanna, che fosse tenuta indenne dalla RAGIONE_SOCIALE, di cui chiedeva la chiamata in garanzia, sul presupposto che l’incarico di realizzare la porta era stato
conferito a quest’ultima società, quale unica responsabile dell’inadempimento dedotto.
Si costituiva il terzo chiamato RAGIONE_SOCIALE, la quale negava di aver mai stipulato alcun contratto con la RAGIONE_SOCIALE, con il conseguente rigetto della domanda di manleva proposta nei suoi confronti.
Con ordinanza istruttoria depositata il 16 aprile 2009, erano disattese le prove orali richieste dall’attore, in quanto reputate superflue, ed era dichiarata inammissibile la consulenza tecnica d’ufficio da questi invocata, mentre era ammessa, solo su alcuni capitoli, la prova testimoniale addotta dalla convenuta e dal terzo chiamato.
Quindi, il Tribunale adito, con sentenza n. 16910/2011, depositata il 24 agosto 2011, dichiarava l’intervenuta risoluzione del contratto intercorso tra le parti in data 24 novembre 2005, avente ad oggetto la fornitura e la posa in opera di una porta blindata bilicata, e condannava la RAGIONE_SOCIALE al pagamento, in favore del COGNOME, della somma di euro 8.000,00, oltre interessi legali dal 3 dicembre 2005 fino all’effettivo soddisfo, a titolo di ripetizione dell’anticipo corrisposto, mentre rigettava la domanda risarcitoria proposta dall’attore e la domanda di manleva proposta dalla convenuta verso il terzo chiamato.
2. -Con atto di citazione notificato il 23 ottobre 2012, proponeva appello avverso la pronuncia di primo grado COGNOME NOME, il quale lamentava l’erroneità della sentenza emessa per omessa pronuncia sulla richiesta domanda risarcitoria, con violazione del criterio di liquidazione del danno in via equitativa, nonché l’erroneità dell’ordinanza istruttoria depositata il 16 aprile
2009, con la quale erano state rigettate le richieste di prova articolate dall’attore, volte a dimostrare i pregiudizi subiti per effetto della mancata fornitura della porta blindata, in ordine al mancato godimento dell’immobile, al disagio per aver dovuto nuovamente rintracciare sul mercato un’azienda che potesse garantire la consegna della porta con le qualità tecniche prescritte e all’inevitabile slittamento del cronoprogramma generale previsto per il completamento della villa in ristrutturazione, come da descrizione resa nell’allegata perizia giurata.
Si costituiva nel giudizio di impugnazione la RAGIONE_SOCIALE, la quale chiedeva che l’appello fosse respinto e spiegava appello incidentale, affinché il terzo chiamato la manlevasse delle somme che eventualmente la stessa fosse stata tenuta a versare in favore dell’appellante principale.
Ancora si costituiva nel giudizio di gravame la RAGIONE_SOCIALE, la quale chiedeva che l’appello incidentale proposto dalla RAGIONE_SOCIALE fosse dichiarato inammissibile, in quanto tardivo.
Decidendo sul gravame interposto, la Corte d’appello di Roma, con la sentenza di cui in epigrafe, rigettava l’appello principale e dichiarava l’inammissibilità dell’appello incidentale e, per l’effetto, confermava integralmente la sentenza impugnata.
A sostegno dell’adottata pronuncia la Corte di merito rilevava per quanto di interesse in questa sede: a ) che la consulenza tecnica di parte costituiva una semplice allegazione difensiva a contenuto tecnico, priva di autonomo valore probatorio; b ) che doveva condividersi la decisione del Tribunale in ordine alla mancata ammissione della prova per testi articolata dall’attore odierno appellante, in quanto superflua, posto che i relativi
capitoli, non specificamente riportati nell’atto di appello, erano volti a dimostrare che l’attesa della prestazione della RAGIONE_SOCIALE fosse durata ben sei mesi, ma non certo a provare la concreta sussistenza del danno; c ) che non vi era in atti alcuna documentazione idonea a dimostrare un eventuale aggravio di costi subiti dall’appellante, a causa della mancata consegna della porta blindata da parte della RAGIONE_SOCIALE, che anzi a pag. 8 dell’atto di citazione in appello aveva evidenziato di essere riuscito ad evitare tale aggravio di costi, trattando con la ditta che eseguiva i lavori; d ) che neppure poteva essere risarcito il danno che il COGNOME aveva assunto di aver subito per aver dovuto trovare un altro fornitore, danno solo genericamente dedotto ma non provato, in mancanza di allegazione e dimostrazione in ordine ad eventuali maggiori costi della porta blindata o ad altre spese sostenute o perdite subite; e ) che nessuna liquidazione del danno in via equitativa poteva essere disposta, poiché tale liquidazione presupponeva che fosse stata provata l’esistenza di danni risarcibili o che fosse risultato obiettivamente impossibile o particolarmente difficile provare il danno nel suo preciso ammontare, sicché gravava sulla parte interessata l’onere di dimostrare non solo l’ an debeatur del diritto al risarcimento, ma anche ogni elemento di fatto utile alla quantificazione del danno, di cui potesse ragionevolmente disporre nonostante la riconosciuta difficoltà.
3. -Avverso la sentenza d’appello ha proposto ricorso per cassazione, affidato a due motivi, COGNOME NOME.
Ha resistito, con controricorso, la RAGIONE_SOCIALE.
È rimasta intimata la RAGIONE_SOCIALE
4. -La controricorrente ha depositato memoria illustrativa.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. -Con il primo motivo il ricorrente denuncia, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., l’omesso esame di fatti decisivi per il giudizio, per avere la Corte di merito omesso di esaminare la prova testimoniale e la consulenza tecnica d’ufficio di cui era stata chiesta l’ammissione, senza alcuna motivazione, con conseguente violazione di legge costituzionalmente rilevante.
Obietta il ricorrente che le istanze istruttorie non erano state accolte, benché tempestivamente richieste dall’appellante, senza esaminarne in concreto la loro idoneità a dimostrare circostanze tali da invalidare, con un giudizio di certezza e non di mera probabilità, l’efficacia delle altre risultanze istruttorie che avevano determinato il convincimento del giudice di merito.
Sicché la ratio decidendi si sarebbe venuta a trovare priva di fondamento con riferimento al mancato accoglimento della domanda risarcitoria.
Precisa ancora il ricorrente che le istanze istruttorie erano state debitamente articolate nell’atto di citazione introduttivo del primo grado di giudizio, riprese nella seconda memoria ex art. 183, sesto comma, c.p.c. dell’11 marzo 2009 nonché nel verbale d’udienza del 15 aprile 2009, in quello di precisazione delle conclusioni nel giudizio di primo grado del 21 dicembre 2010, riprese nella comparsa conclusionale del 19 febbraio 2011, nella memoria di replica del 14 marzo 2011, nell’atto d’appello e in sede di discussione orale nel giudizio di impugnazione del 26 settembre 2018.
Segnatamente, con riferimento al capitolo 14, la prova era diretta a dimostrare che il fermo imposto dei lavori generali di notevole portata, per tutto il tempo necessario ad ottenere, senza esito, la fornitura e la posa in opera della porta blindata, del valore di circa euro 24.000,00, aveva ingenerato un danno in re ipsa .
E d’altronde non sarebbe stata esaminata la perizia giurata depositata tempestivamente, sin con l’atto di citazione introduttivo del primo grado di giudizio, che dava conto dei danni presenti e futuri che il COGNOME aveva subito per essere stato costretto a tenere fermo per lungo tempo il cantiere, con gravi conseguenze relative all’impossibilità di ultimare la tinteggiatura della facciata, all’impossibilità di predisporre gli impianti elettrici, all’aumento del costo della manodopera per mancanza di organicità di lavorazione, allo slittamento del cronoprogramma generale di tutta la villa in ristrutturazione, con gli ovvi conseguenti maggiori costi indotti dalla variazione delle tempistiche di tutte le attività concatenate nonché con la conseguente turbativa delle tempistiche degli ordini per l’impossibilità di gestire locali e stoccaggi nei tempi programmati e con la necessaria ricerca di altra ditta sul mercato nazionale avente capacità adeguate alla realizzazione della porta nonché con i maggiori costi di gestione sostenuti del cantiere, conseguenti allo slittamento generale della fine dei lavori, e alle possibili penalità indotte dal prolungamento dei contratti con altre società operanti nel cantiere.
1.1. -Il motivo è inammissibile.
E ciò benché il ricorrente abbia dato atto e dimostrato, in sede di ricorso per cassazione, nel lamentare la mancata ammissione da parte del giudice di appello della prova testimoniale -non ammessa in primo grado perché superflua e riproposta in secondo grado -, di aver ribadito la richiesta istruttoria in sede di precisazione delle conclusioni sia davanti al Tribunale sia davanti al giudice di appello (Cass. Sez. 6-3, Ordinanza n. 36134 del 23/11/2021; Sez. 3, Ordinanza n. 22883 del 13/09/2019; Sez. 2, Sentenza n. 5741 del 27/02/2019).
Senonché il rilievo sulla mancata ammissione della prova richiesta, in quanto reputata irrilevante, integra un vizio di motivazione per omessa ammissione della prova testimoniale e può essere denunciato per cassazione solo nel caso in cui esso investa un punto decisivo della controversia e, quindi, ove la prova non ammessa o non esaminata in concreto sia idonea a dimostrare circostanze tali da invalidare, con un giudizio di certezza e non di mera probabilità, l’efficacia delle altre risultanze istruttorie che hanno determinato il convincimento del giudice di merito, di modo che la ratio decidendi risulti priva di fondamento (Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 30810 del 06/11/2023; Sez. 6-1, Ordinanza n. 16214 del 17/06/2019; Sez. 6-1, Ordinanza n. 5654 del 07/03/2017; Sez. 1, Ordinanza n. 5377 del 07/03/2011; Sez. L, Sentenza n. 4369 del 23/02/2009; Sez. 3, Sentenza n. 11457 del 17/05/2007; Sez. 2, Sentenza n. 3075 del 13/02/2006).
Si tratta, pertanto, di un vizio che può essere fatto valere in sede di legittimità solo nei termini di omesso esame di un fatto
decisivo oggetto di discussione tra le parti, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.
All’esito, a fronte di una ‘doppia conforme’ (quanto alla mancata ammissione delle prove richieste, con il conseguente rigetto della domanda risarcitoria), con instaurazione del giudizio di gravame successivamente all’11 settembre 2012, come nella specie (la citazione introduttiva del giudizio d’appello è stata notificata il 23 ottobre 2012), ai sensi dell’art. 348 -ter , quinto comma, c.p.c., vigente ratione temporis (previsione ora contemplata dall’art. 360, quarto comma, c.p.c.), la doglianza di omesso esame di fatti decisivi (e precisamente per asseriti vizi nella motivazione del rigetto delle prove richieste), formulabile ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., non può essere proposta (Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 8775 del 03/04/2024; Sez. 2, Sentenza n. 5074 del 26/02/2024; Sez. 5, Ordinanza n. 11439 del 11/05/2018; Sez. 1, Sentenza n. 26774 del 22/12/2016; Sez. 5, Sentenza n. 26860 del 18/12/2014).
Ed infatti anche la sentenza di prime cure ha rilevato che non sussistevano le condizioni per l’ammissione della prova richiesta dall’attore, confermando il rigetto già esplicitato con ordinanza istruttoria del 16 aprile 2009, motivazione debitamente ripresa dalla sentenza d’appello (sull’applicabilità della limitazione del ricorso in cassazione per c.d. ‘doppia conforme’ anche con riferimento al rigetto delle richieste di ammissione delle prove in prime cure e in appello: Cass. Sez. L, Sentenza n. 13383 del 16/05/2023; Sez. 3, Ordinanza n. 5947 del 28/02/2023).
Ciò vale non solo quando la decisione di secondo grado sia interamente corrispondente a quella di primo grado, ma anche
quando le due statuizioni siano fondate sul medesimo iter logicoargomentativo in relazione ai fatti principali oggetto della causa, non ostandovi che il giudice di appello abbia aggiunto argomenti ulteriori per rafforzare o precisare la statuizione già assunta dal primo giudice (Cass. Sez. 6-L, Ordinanza n. 19828 del 20/06/2022; Sez. 6-2, Ordinanza n. 17449 del 30/05/2022; Sez. 2, Ordinanza n. 16736 del 24/05/2022; Sez. 6-2, Ordinanza n. 7724 del 09/03/2022; Sez. 6-3, Ordinanza n. 2506 del 27/01/2022; Sez. 6-2, Ordinanza n. 33483 del 11/11/2021; Sez. 2, Ordinanza n. 29222 del 12/11/2019).
Né parte ricorrente si è onerata di specificare le ipotetiche differenze tra le ragioni di fatto poste a base, rispettivamente, della decisione di primo grado e della sentenza di rigetto dell’appello in merito a tale profilo decisorio (Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 5947 del 28/02/2023; Sez. 6-2, Ordinanza n. 8320 del 15/03/2022; Sez. L, Sentenza n. 20994 del 06/08/2019; Sez. 1, Sentenza n. 26774 del 22/12/2016), anzi ne ha espressamente dedotto la loro conformità.
1.2. -Peraltro, la Corte distrettuale ha precisato -da un lato -che la consulenza tecnica di parte non avrebbe potuto costituire il fondamento probatorio della pretesa risarcitoria azionata, in quanto semplice allegazione difensiva a contenuto tecnico, e -dall’altro che doveva essere confermata la valutazione del Tribunale sulla superfluità dei mezzi di prova costituenda, in quanto i relativi capitoli, volti a dimostrare l’attesa della prestazione della RAGIONE_SOCIALE, durata per ben sei mesi, non avrebbero certo potuto provare la concreta sussistenza del danno, non supportata da alcuna documentazione idonea ad evidenziare
l’aggravio dei costi subiti a causa della mancata consegna della porta blindata, tanto più che lo stesso appellante aveva affermato, a pag. 8 dell’atto introduttivo del gravame, di essere riuscito ad evitare l’aggravio dei costi, trattando con la ditta che eseguiva i lavori.
Del resto -ha proseguito la sentenza impugnata -non avrebbe potuto essere riconosciuto il danno subito in conseguenza della necessità di rivolgersi ad altro fornitore della porta blindata, in mancanza di allegazione e dimostrazione in ordine ad eventuali maggiori costi sostenuti per l’acquisto della porta blindata o in ordine alle ulteriori spese o perdite subite.
Sicché il vizio di motivazione non sarebbe comunque stato integrato, posto che le argomentazioni addotte hanno chiarito che le prove articolate non sarebbero state idonee a provare l’ an e il quantum del danno.
Ora, la mancata ammissione di un mezzo istruttorio (nella specie, prova testimoniale) si traduce in un vizio di motivazione della sentenza se il giudice pone a fondamento della propria decisione l’inosservanza dell’onere probatorio ex art. 2697 c.c., benché la parte abbia offerto di adempierlo (Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 18285 del 25/06/2021; Sez. 3, Sentenza n. 8357 del 21/04/2005; Sez. L, Sentenza n. 7596 del 23/05/2002; Sez. L, Sentenza n. 6105 del 18/06/1998; Sez. 3, Sentenza n. 9208 del 30/08/1995; Sez. L, Sentenza n. 11491 del 21/10/1992).
Offerta che nella fattispecie è stata carente per le ragioni analiticamente esposte.
2. -Con il secondo motivo il ricorrente prospetta, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., la violazione e falsa
applicazione degli artt. 2697 c.c. e 24 Cost. nonché degli artt. 1218, 1223, 1226 e 2729 c.c. ed ancora degli artt. 115 e 116 c.p.c., per avere la Corte territoriale ritenuto la superfluità della prova testimoniale e della consulenza tecnica d’ufficio richieste, benché esse fossero finalizzate alla dimostrazione e quantificazione del danno sul presupposto della certezza dell’ an , sulla scorta degli altri elementi di prova offerti a comprova del ritardo dei lavori e della sospensione degli stessi, come dedotto nella perizia giurata più volte citata, il che avrebbe consentito di rilevare in via presuntiva il pregiudizio sofferto, in quanto riconducibile alla colpevole condotta inadempiente della RAGIONE_SOCIALE.
Osserva l’istante che il diritto del danneggiato a vedere reintegrato il suo patrimonio nella situazione in cui si sarebbe trovato se l’adempimento non si fosse verificato avrebbe imposto, per un verso, di esaminare tutto il materiale offerto nel giudizio di merito e, per altro verso, di consentire alla parte di fornire la prova dei fatti, anche sulla base di un ragionamento inferenziale, il che avrebbe giustificato la liquidazione del danno in via equitativa alla stregua della difficile identificazione e quantificazione della sua precisa misura.
2.1. -Il motivo è infondato.
Sul punto, la sentenza impugnata ha sostenuto che la liquidazione equitativa del danno non avrebbe potuto essere accordata, in quanto essa avrebbe presupposto che fosse stata provata l’esistenza dei danni risarcibili e che fosse risultato obiettivamente impossibile o particolarmente difficile provare il danno nel suo preciso ammontare.
Con la conseguenza che sarebbe stato onere dell’interessato dimostrare non solo l’ an debeatur del diritto al risarcimento, ma anche ogni elemento di fatto utile alla quantificazione del danno stesso, di cui questi avesse potuto ragionevolmente disporre nonostante la riconosciuta difficoltà, sì da consentire al giudice il concreto esercizio del potere di liquidazione equitativa, che ha la sola funzione di colmare le lacune insuperabili ai fini della precisa determinazione del danno.
In adesione a tali principi, la Corte del gravame ha dedotto che nessun elemento era stato fornito in tal senso, in quanto l’appellante aveva solo lamentato genericamente di aver subito un danno, senza neppure indicare quali fossero stati gli elementi utili per identificarne concretamente l’esistenza, né emergendo dagli atti tali elementi.
Le argomentazioni esposte sono conformi all’orientamento costante di questa Corte, a mente del quale l’esercizio del potere discrezionale di liquidare il danno in via equitativa, conferito al giudice dagli artt. 1226 e 2056 c.c., presuppone che sia provata l’esistenza di danni risarcibili e che risulti obiettivamente impossibile o particolarmente difficile provare il danno nel suo preciso ammontare -ossia nel quantum -, senza esimere la parte dagli oneri probatori sulla stessa gravanti (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 9744 del 12/04/2023; Sez. 3, Ordinanza n. 13515 del 29/04/2022; Sez. 3, Sentenza n. 31546 del 06/12/2018; Sez. 2, Sentenza n. 4310 del 22/02/2018; Sez. 3, Sentenza n. 20889 del 17/10/2016; Sez. 3, Sentenza n. 127 del 08/01/2016).
Nella fattispecie, in mancanza di alcuna prova dell’esistenza del nocumento (prova che non avrebbe potuto essere raggiunta
all’esito dell’ammissione della prova testimoniale capitolata), non avrebbe potuto farsi ricorso al criterio equitativo per la sua quantificazione.
3. -In definitiva, il ricorso deve essere rigettato.
Le spese e compensi di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
Non ricorrono, invece, le condizioni per disporre la condanna a titolo di responsabilità processuale aggravata, come invocata dalla controricorrente, stante che la condotta processuale del ricorrente non integra gli estremi dell’azione giudiziale temeraria (con dolo o colpa grave) ex art. 96, primo comma, c.p.c.
Sussistono i presupposti processuali per il versamento – ai sensi dell’art. 13, comma 1 -quater , del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 -, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l’impugnazione, se dovuto.
P. Q. M.
La Corte Suprema di Cassazione
rigetta il ricorso e condanna il ricorrente alla refusione, in favore della controricorrente, delle spese di lite, che liquida in complessivi euro 7.200,00, di cui euro 200,00 per esborsi, oltre accessori come per legge.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 -quater , del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1bis dello stesso art. 13, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda