Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 11993 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 3 Num. 11993 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 03/05/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 3105/2023 R.G. proposto da: RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliata in INDIRIZZO, presso lo studio dell ‘ avvocato COGNOME (CF: CODICE_FISCALE), che la rappresenta e difende
–
Ricorrente-
Contro
NOME, elettivamente domiciliato in INDIRIZZO, presso lo studio dell ‘ avvocato COGNOME (CF: CODICE_FISCALE), che lo rappresenta e difende
-Controricorrente-
avverso la SENTENZA del TRIBUNALE di ROMA n.10416/2022 depositata il 28/06/2022.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 05/02/2024dal Consigliere NOME COGNOME.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con decreto ingiuntivo n. 10397/2013 il giudice di pace di Roma ingiunse a NOME COGNOME di pagare in favore della società RAGIONE_SOCIALE l’importo di euro 1.178,05, oltre spese, in virtù di un residuo credito portato dalla fattura n. 127/2012, dell’importo di euro 13.378,05 emessa a fronte di un trasferimento
di masserizie ed effetti personali da Astana a Roma (per kg 2.625 più auto land rover).
Avverso il suddetto decreto ingiuntivo il COGNOME propose opposizione chiedendone la revoca, contestando quanto assunto dalla creditrice per non avere mai intrattenuto con la stessa alcun rapporto né mai sottoscritto alcun contratto di trasferimento di masserizie e per essere la RAGIONE_SOCIALE totalmente sconosciuta. Il COGNOME asseriva altresì che l’unico rapporto da lui intrattenuto per il trasferimento dei propri beni da Astana a Roma era stato quello intercorso con la società RAGIONE_SOCIALE, la quale, peraltro, aveva ottenuto tutto quanto dovuto e concordato ma, nonostante il pagamento, si era resa gravemente inadempiente nei suoi confronti.
Costituendosi in giudizio la società RAGIONE_SOCIALE eccepì la nullità dell’atto di opposizione per essere assolutamente carente e generico nella motivazione, in violazione del disposto di cui all’art. 163, n. 4, c.p.c. Nel merito dedusse che il COGNOME (in servizio presso il RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE), aveva sottoscritto un contratto per il trasporto di masserizie ed effetti personali da Astana a Roma con la RAGIONE_SOCIALE, società accreditata presso il RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, ma che di fatto detto trasporto/trasloco, per ragioni organizzative, era stato effettuato dalla RAGIONE_SOCIALE, che abitualmente collaborava con la RAGIONE_SOCIALE.
In corso di lite vennero formulate istanze istruttorie, ed in particolare parte opposta chiese ammettersi prova per interpello del COGNOME, nonché prova per testi sui capitoli di prova articolati a verbale di udienza del 06/05/2014. Detta prova, dapprima ammessa, venne successivamente revocata, e la causa venne rinviata per la precisazione delle conclusioni.
Con sentenza n. 7350/2017 il giudice di pace di Roma revocò il decreto ingiuntivo opposto, condannando la RAGIONE_SOCIALEal pagamento in favore di NOME COGNOME delle spese di lite.
Avverso tale pronuncia la società RAGIONE_SOCIALE interpose gravame dinnanzi al Tribunale di Roma, sostenendo la carenza e genericità della motivazione della sentenza di prime cure , nonché l’arbitraria valutazione dei documenti prodotti.
Costituendosi in giudizio il COGNOME contestò la fondatezza dell’appello, chiedendone il rigetto.
Con comparsa del 13/10/2020 si costituì in giudizio, a mezzo di nuovo procuratore, la RAGIONE_SOCIALE, già RAGIONE_SOCIALE, riportandosi ai motivi di appello.
Con sentenza n. 10416/2022, depositata in data 28/06/2022, oggetto di ricorso, il Tribunale di Roma ha rigettato integralmente l’appello di RAGIONE_SOCIALE, condannandola alle spese del doppio grado di giudizio in favore di NOME COGNOME.
Avverso la predetta sentenza RAGIONE_SOCIALE propone ricorso affidato a tre motivi, cui NOME COGNOME resiste con controricorso.
La trattazione del ricorso è stata fissata ai sensi dell’art. 380 -bis 1 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo, la ricorrente denuncia, in relazione all’art. 360, 1° co., n. 3,c.p.c., ‘ Violazione artt. 115, 116, 1362 e segg., 167 c.p.c. e 2697 C.C. e segg. e art. 132 c.p.c. in relazione all’art. 360 comma 1, n. 3 per aver erroneamente interpretato le risultanze contrattuali in merito agli accordi intercorsi tra le parti nonché di valutare fondamentali risultanze istruttorie documentali in ordine all’esistenza del credito vantato dalla società RAGIONE_SOCIALE e riconoscimento dello stesso da parte del COGNOME , lamentando che il giudice dell’appello ha erroneamente interpretato le risultanze contrattuali in merito agli accordi intercorsi tra le parti, nonché omesso di valutare fondamentali risultanze istruttorie in ordine all’esistenza del credito vantato dalla ricorrente e al riconoscimento dello stesso da parte del COGNOME.
Con il secondo motivo, la ricorrente denuncia, in relazione all’art. 360, 1° co., n. 4, c.p.c., ‘ Violazione dell’art. 132 c.p.c. in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c. Nullità della sentenza per carenza di motivazione in ordine alla valutazione delle prove circa la declaratoria del credito vantato dalla società RAGIONE_SOCIALE‘ , denunciando che la motivazione del Tribunale è da ritenere ‘ meramente apparente, di mero stile e, comunque errata ‘, in quanto ‘fondata su formule di stile e disancorata dal caso specifico’ (così a p. 14, 1° §, del ricorso). A detta della ricorrente, la statuizione del giudice di secondo grado ‘ è consistita non già nell’esame di quegli elementi probatori forniti in primo grado dall’appellante per poi escluderne la rilevanza ai fini del decidere, ma si è limitato ad affermare del tutto apoditticamente che il Giudice di pace abbia correttamente valutato le prove e i documenti prodotti in giudizio delle parti, senza prendere in alcun modo in esame documentazione prodotta sin dal primo grado di giudizio senza fornire alcuna motivazione concreta sul perché i documenti indicati da RAGIONE_SOCIALE non fossero all’uopo rilevanti ‘ (così a p. 14, ultimo §, del ricorso).
Il primo e secondo motivo, per la loro connessione logica e per la comunanza delle censure cui vanno soggetti, possono essere esaminati congiuntamente.
3.1 Tanto il primo quanto il secondo motivo prospettano in realtà una rivalutazione dei convincimenti del giudice di merito, e in quanto tali sono inammissibili, atteso il fermo principio di questa Corte secondo cui il giudizio di legittimità non è un giudizio di merito di terzo grado, nel quale possano sottoporsi all ‘ attenzione dei giudici della Corte di Cassazione elementi di fatto già considerati dai giudici del merito, al fine di pervenire ad un diverso apprezzamento dei medesimi (cfr. Cass., sez. un, 27/12/2019, n. 34476; Cass., sez. III, 11/10/2018, n. 25149; Cass., Sez. Un., sent. 26/2/2021, n. 5442, in motivazione; Cass., Sez. II, 8/3/2022, n. 7523, in motivazione; Cass., Sez. 6-3,
1/7/2021, n. 18695, in motivazione; Cass., 6/7/2015, n. 13827; Cass., 18/3/2015, n. 5424; Cass., 12/11/2014, n. 24135). Di recente, cfr. Cass., Sez. III, 21-92022, n. 27571:’ È inammissibile il ricorso per cassazione che, sotto l’apparente deduzione del vizio di violazione o falsa applicazione di legge, di mancanza assoluta di motivazione e di omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio miri, in realtà, ad una rivalutazione dei fatti storici operata dal giudice di merito ‘.
3.2 Entrambi i motivi si risolvono in pretese omissioni del Tribunale nell’esame di fatti decisivi, o comunque in doglianze di merito ampiamente e congruamente trattate dalla sentenza gravata, denunciando, sotto la parvenza di violazione di legge, la mancata valorizzazione di circostanze di fatto che avrebbero giustificato il riconoscimento del credito della ricorrente.
3.3 Con orientamento espresso dalla nota sentenza 7/04/2014 n. 8053 (e dalle successive pronunce conformi), le Sezioni Unite di questa S.C., nell’interpretare la portata della novella, hanno in primo luogo notato che con essa si è assicurato al ricorso per cassazione solo una sorta di ‘minimo costituzionale’, ossia lo si è ammesso ove strettamente necessitato dai precetti costituzionali, supportando il giudice di legittimità quale giudice dello ius constitutionis e non, se non nei limiti della violazione di legge, dello ius litigatoris .
3.4 Proprio per tale ragione le S.U. hanno affermato che non è più consentito denunciare un vizio di motivazione se non quando esso dia luogo, in realtà, ad una vera e propria violazione dell’art. 132, 2° comma, n. 4, c.p.c. Ciò si verifica soltanto in caso di ‘mancanza grafica della motivazione’, o di ‘motivazione del tutto apparente’, oppure di ‘motivazione perplessa od oggettivamente incomprensibile’, oppure di ‘manifesta e irriducibile sua contraddittorietà’, e sempre che i relativi vizi emergano dal provvedimento in sé, esclusa la riconducibilità in detta previsione di
una verifica sulla sufficienza e razionalità della motivazione medesima mediante confronto con le risultanze probatorie.
3.5 Per l’effetto, il controllo sulla motivazione da parte del giudice di legittimità diviene un controllo ab intrinseco , nel senso che la violazione dell’art. 132, 2° co ., n. 4, c.p.c. deve emergere obiettivamente dalla mera lettura della sentenza in sé, senza possibilità alcuna di ricavarlo dal confronto con atti o documenti acquisiti nel corso dei gradi di merito.
3.6 Secondo le S.U., l’omesso esame deve riguardare un ‘fatto’ (inteso nella sua accezione storico-fenomenica e, quindi, non un punto o un profilo giuridico) principale o primario (ossia costitutivo, impeditivo, estintivo o modificativo del diritto azionato) o secondario (cioè, dedotto in funzione probatoria).
3.7 La deduzione di un vizio di motivazione della sentenza impugnata con ricorso per cassazione conferisce infatti al giudice di legittimità non già, come evidentemente suppone l’odierna ricorrente, il potere di riesaminare il merito dell’intera vicenda proces suale sottoposta al suo vaglio, bensì la mera facoltà di controllo, sotto il profilo della correttezza giuridica e della coerenza logico-formale, delle argomentazioni svolte dal giudice del merito, cui spetta in via esclusiva il compito di individuare le fonti del proprio convincimento, di assumere e valutare le prove, di controllarne l’attendibilità e la concludenza, di scegliere, tra le complessive risultanze del processo, quelle ritenute maggiormente idonee a dimostrare la veridicità dei fatti ad esse sottesi, di dare (salvo i casi tassativamente previsti dalla legge) prevalenza all’uno o all’altro dei mezzi di prova acquisiti (Cass., Sez. 6-3, ord. 04/07/2017, n. 16467; Cass., Sez. I, sent. 23/05/2014, n. 11511; Cass., n. 25608/2013; Cass., n. 6288/2011; Cass., Sez. Un., 11/6/1998, n. 5802).
3.8 Orbene, sotto tale profilo l’impugnata sentenza risulta priva di omissioni o vizi logici, avendo il Tribunale ampiamente motivato le ragioni che l’hanno condotto a condividere la decisione del giudice di
prime cure . Si legge infatti in motivazione (pp. da 3 a 5): « Nel merito, è pacifico inter partes che NOME COGNOME, in servizio presso il RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE si sia avvalso della società RAGIONE_SOCIALE per il trasporto dall’Ambasciata d’Italia di Astana al territorio nazionale masserizie, effetti personali e della propria autovettura; che in data 28.5.2012 vi sia stata una cessione del credito preteso nei confronti di COGNOME da RAGIONE_SOCIALE a RAGIONE_SOCIALE; che quest’ultima abbia posto a fondamento sia del ricorso per decreto ingiuntivo ott enuto in primo grado sia dell’odierno appello, la fattura n. 127 del 18.6.2012 da essa società emessa per l’importo di € 13.378,05 (v. doc. fascicolo monitorio di primo grado. Assume infatti l’appellante di aver ricevuto un parziale pagamento dell’importo dovutole rispetto a quello della fattura n. 127/2012 e di dover avere da COGNOME un saldo di € 1.178,05. Al riguardo va condivisa l’affermazione del Giudice di primo grado relativamente alla mancata prova del credito di euro 1.178,05 fatto valere da RAGIONE_SOCIALE Sul punto, deve rilevarsi che l’opposizione a d.i. dà luogo ad un ordinario giudizio di cognizione, nel quale il giudice deve accertare la fondatezza della pretesa fatta valere dall’opposto, che assume posizione sostanziale di attore, mentre l’opponente, il quale assume posizione sostanziale di convenuto, ha l’onere di contestare il diritto azionato con il ricorso (Cfr. Cass. n. 2421/2006). La giurisprudenza unanimemente conferma, infatti, che ‘la prova del fatto costitutivo del credito, pertanto, spetta al creditore opposto il quale peraltro, può avvalersi di tutti gli ordinari mezzi previsti dalla legge ‘ (Cfr. ex multis Cass. N. 13240/2019; v. anche Cass. N. 21101/2015; Cass. N. 5071/2009). Nella specie l’appellante ha depositato, nel fascicolo del giudizio di opposizione, l’atto di cessione del credito di euro 9.878,05 del 28.5.2012, della RAGIONE_SOCIALE nei confronti di COGNOME in forza del contratto di trasporto e prodotto, nel fascicolo monitorio, copia della fattura del 18.6.2012 per euro 13.378,05 intestata a COGNOME per il
trasferimento dei beni. Risulta dalla documentazione in atti che il RAGIONE_SOCIALE – in data 3.8.2011 – ha approvato un impegno di spesa per euro 7.058,55, oltre spese del nolo ferroviario per euro 3.040,00, rimborsabili al momento della produzione della polizza della RAGIONE_SOCIALE, non prodotta in giudizio, oltre euro 1.497 per ulteriori voci. Dunque, non emerge l’ulteriore credito asseritamene vantato dall’appellante. Peraltro, non costituisce elemento probatorio utile il contratto di trasporto sottoscritto dal solo COGNOME, il quale oltre ad essere privo di data, non contiene alcuna indicazione sull’ammontare del prezzo della prestazione di trasporto, e non può, quindi, costituire elemento utile a fondare la domanda di pagamento della somma di € 1.178,05. Anche la circostanza, documentale e pacifica tra le parti, che il COGNOME abbia versato alla RAGIONE_SOCIALE, in due soluzioni, gli importi di € 3.500,00 in data 31.1.2012 e di € 8.700.00 in data 12.12.2020 ricevuti dal RAGIONE_SOCIALE (v. assegni bancari depositati in atti) non costituisce elemento probatorio a sostegno RAGIONE_SOCIALE assunti dell’appellante, difettando la prova dell’importo a monte dovuto, che l’appellante nella specie individua solo dalla fattura n. 127/12, da sé medesima emessa. Tale fattura, configurando atto di provenienza della stessa parte che ne chiede il pagamento di per sé deve ritenersi ininfluente a provarne la domanda. Pertanto, la sola fattura n. 127 del 18.6.12 emessa dalla società appellante non vale a provare il maggiore credito dedotto in giudizio. È noto, a tal proposito, che le fatture non costituiscono se non prova indiziaria del credito, e difatti, ‘avuto riguardo alla loro formazione unilaterale e alla sua funzione di far risultare documental mente elementi relativi all’esecuzione di un contratto, le fatture s’inquadrano tra gli atti giuridici a contenuto partecipativo, e si strutturano secondo le forme di una dichiarazione, indirizzata all’altra parte, avente ad oggetto fatti concernenti un rapporto già costituito, onde, quando tale rapporto, per la sua natura e per il suo contenuto, sia oggetto di contestazione tra le parti
stesse, la fattura, ancorché annotata nei libri obbligatori, non può, attese le sue caratteristiche genetiche, assurgere a prova del contratto, ma, al più, rappresentare un mero indizio della stipulazione di quest’ultimo e dell’esecuzione della prestazione indicata, mentre nessun valore, nemmeno indiziario, le si può riconoscere tanto in ordine alla corrispondenza della prestazione indicata con quella pattuita, quanto in relazione agli altri elementi costitutivi del contratto’ (…). A fronte anche, dunque, d elle contestazioni dell’allora parte opponente (ora appellata) e del fatto che il contratto sottoscritto tra la RAGIONE_SOCIALE e il COGNOME non contiene alcun riferimento ai costi concordati per il trasporto, non si può considerare provato il suddetto maggiore credito. È, invece, provato il versamento da parte dell’appellato alla società di trasporto della somma di euro 12.200,00 così disaggregata: 1) euro 3.500 a titolo di anticipo in data 13.1.12; 2) euro 8.700 in data 12.12.12. Tale circostanza, come già esposto, non costituisce elemento probatorio a sostegno RAGIONE_SOCIALE assunti dell’appellante, poiché difetta la prova dell’importo a monte dovuto, che l’appellante nella specie individua solo dalla fattura n. 127/12. Gravava su parte appellante (opposta nel giudizio di prim o grado) ex art. 2967 c.c. l’onere da essa non assolto di provare l’importo dovutole a monte in relazione al contratto oggetto di causa » .
3.9 Per quanto specificamente riguarda la dedotta la violazione dell’art. 115 c.p.c. contenuta nel primo motivo, va osservato che essa non rispetta i criteri indicati da Cass. n. 11892/2016, ribaditi, in motivazione espressa, sebbene non massimata sul punto, da Cass., Sez. Un., n. 16598 del 2016 e, quindi, più di recente, da Cass., sez. Un., con le pronunce 30/09/2020, n. 20867 e 5792/2024.
3.10 Infine, la violazione del precetto di cui all’art. 2697 cod. civ., censurabile per cassazione ai sensi dell’art. 360, 1° co., n. 3, c.p.c., è configurabile soltanto nell’ipotesi in cui il giudice abbia attribuito l’onere della prova ad una parte diversa da quella che ne era onerata
secondo le regole di scomposizione delle fattispecie basate sulla differenza tra fatti costitutivi ed eccezioni (Cass., Sez. III, ord. 29/05/2018, n. 13395; Cass., sez. 6-2, ord. 31/08/2020, n. 18092; Cass., sez. III, sent. 29/05/2018, n. 13395); evenienza, quella appena indicata, che non risulta nel caso di specie.
Con il terzo motivo, la ricorrente denuncia, in relazione all’art. 360, 1° co., n. 4, c.p.c., ‘ Violazione art. 112 c.p.c. e 2909 c.c. e carenza di motivazione ex art. 132 c.p.c. in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c. per aver erroneamente condannato la RAGIONE_SOCIALE al pagamento in favore del COGNOME delle spese processuali del primo grado di giudizio, malgrado le stesse peraltro erano già state oggetto di liquidazione e non era stato proposto appello incidentale al riguardo’ . La ricorrente lamenta che il Tribunale ha illegittimamente disposto la condanna di RAGIONE_SOCIALE al pagamento in favore del COGNOME delle spese del doppio grado di giudizio, e quindi anche di quelle relative al primo grado, atteso che queste ultime erano già state oggetto di liquidazione da parte del giudice di prime cure , e su tale capo della sentenza il COGNOME non aveva promosso appello incidentale, con conseguente violazione sia dell’art. 112 c.p.c. e dell’art. 2909 c.c. , per intervenuto giudicato.
Sul terzo motivo. Il motivo è fondato, per le ragioni esposte dalla ricorrente, e cioè per il fatto che il Tribunale ha illegittimamente disposto la condanna di RAGIONE_SOCIALE al pagamento in favore del COGNOME delle spese del doppio grado di giudizio, e quindi anche di quelle relative al primo grado, atteso che queste ultime erano già state oggetto di liquidazione da parte del giudice di prime cure , e su tale capo della sentenza il COGNOME non ha promosso appello incidentale, con conseguente violazione sia dell’art. 112 c.p.c. e dell’art. 2909 c.c., per intervenuto giudicato .
P.Q.M.
La Corte rigetta il primo e il secondo motivo. Accoglie il terzo, cassa e decide nel merito, confermando la condanna in primo grado pari
all’importo liquidato dal giudice di pace in euro 671,00 ; elimina la condanna stabilita dal Tribunale in sede di appello ad euro 2.430,00. Così deciso in Roma, il 05/02/2024.