Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 7454 Anno 2024
Civile Ord. Sez. L Num. 7454 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 20/03/2024
ORDINANZA
sul ricorso 36770/2018 proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall’AVV_NOTAIO e domiciliata in Roma, presso la Cancelleria delle Suprema Corte di Cassazione;
-ricorrente –
contro
NOME COGNOMECOGNOME NOME COGNOMECOGNOME NOME COGNOMECOGNOME NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME
ed NOME COGNOME, rappresentati e difesi da ll’ AVV_NOTAIO e domiciliati in Roma, presso la Cancelleria della Suprema Corte di Cassazione;
-controricorrenti-
avverso la SENTENZA della Corte d’appello di Caltanissetta, n. 257/2018, pubblicata il 1° ottobre 2018.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 21/02/2024 dal Consigliere NOME COGNOME.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME ed NOME COGNOME hanno proposto separati ricorsi davanti al Tribunale di RAGIONE_SOCIALE, rappresentando di essere dipendenti dell’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE .
Essi hanno chiesto che fosse accertato l’esatto ammontare del Fondo per la retribuzione di risultato spettante nel 1993 e, poi, nel 1996, con condanna di controparte a corrispondere il dovuto.
Il Tribunale di RAGIONE_SOCIALE, riuniti i ricorsi, nel contraddittorio delle parti, li ha accolti all’udienza del 21 gennaio 2015, dichiarando il parziale difetto di giurisdizione per il periodo anteriore al 30 giugno 1998 e la prescrizione del credito per il periodo fino al 18 dicembre 2001.
RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE ha proposto appello che la Corte d’appello di Caltanissetta, nel contraddittorio delle parti, con sentenza n. 257/2018, ha accolto in parte, riducendo le somme spettanti ai dipendenti.
L’RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE ha proposto ricorso per cassazione sulla base di quattro motivi.
Gli intimati si sono difesi con controricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo parte ricorrente deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 414 c.p.c. e 2697 c.c. in quanto il giudice di primo grado avrebbe errato nel ritenere che la mancata produzione della documentazione richiesta dai dipendenti costituisse elemento idoneo a fare presumere la mancata applicazione dell’istituto in esame in senso conforme alla normativa vigen te. In questo modo, si sarebbe avuta una indebita inversione dell’onere della prova. Inoltre, il giudice di secondo grado non avrebbe potuto utilizzare la CTP di parte, neppure in via indiretta, ai fini della liquidazione dell’importo domandato.
La doglianza è infondata.
Innanzitutto, si osserva che la Corte d’appello di Caltanissetta ha fatto applicazione della consolidata giurisprudenza di legittimità per la quale, in tema di prova dell ‘ inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l ‘ adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell ‘ inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell ‘ onere della prova del fatto estintivo dell ‘ altrui pretesa, costituito dall ‘ avvenuto adempimento, ed eguale criterio di riparto dell ‘ onere della prova deve ritenersi applicabile al caso in cui il debitore convenuto per l ‘ adempimento, la risoluzione o il risarcimento del danno si avvalga dell ‘ eccezione di inadempimento ex art. 1460 (risultando, in tal caso, invertiti i ruoli delle parti in lite, poiché il debitore eccipiente si limiterà ad allegare l ‘ altrui inadempimento, ed il creditore agente dovrà dimostrare il proprio adempimento, ovvero la non ancora intervenuta scadenza dell ‘ obbligazione). Anche nel caso in cui sia dedotto non l ‘ inadempimento dell ‘ obbligazione, ma il suo inesatto adempimento, al creditore istante sarà sufficiente la mera allegazione dell ‘ inesattezza dell ‘ adempimento (per violazione di doveri accessori, come quello di informazione, ovvero per mancata osservanza dell ‘ obbligo di diligenza, o per difformità quantitative o qualitative dei beni), gravando ancora una volta sul debitore l ‘ onere di dimostrare l ‘ avvenuto, esatto adempimento (Cass., SU, n. 13533 del 30 ottobre 2001).
Ciò posto, si osserva che la P.A. ricorrente lamenta che la decisione di appello sarebbe stata fondata sulla mancata produzione, ad opera della medesima P.A., della documentazione necessaria ad accertare l’entità del credito azionato dai controricorrenti e che tale decisione sarebbe ingiusta in quanto detta produzione sarebbe stata impossibile, atteso il lungo tempo trascorso.
Non avrebbe potuto, poi, trovare applicazione l’art. 116 c.p.c.
Queste affermazioni, però, non possono essere condivise.
Infatti, premesso che, in linea di principio, l’onere della prova dell’esatto adempimento grava, nella specie, sul datore di lavoro, l’impossibilità della dimostrazione di una circostanza, per assumere rilievo, non deve essere imputabile al soggetto che siffatta dimostrazione avrebbe dovuto fornire.
Nel caso in esame, invece, nella sostanza è dedotto lo smarrimento della menzionata documentazione che, almeno in origine, era nella disponibilità della P.A.
Pertanto, anche ad ammettere che possa parlarsi di sopravvenuta impossibilità di accertare l’entità del credito, questa situazione sarebbe stata, in linea di principio, da imputare all’RAGIONE_SOCIALE che, sul punto, si è limitata a rilevare la citata impossibilità.
La stessa PRAGIONE_SOCIALEA. non ha neppure dedotto l’irrilevanza delle circostanze risultanti dalla documentazione de qua , con la conseguenza che, alla luce del fatto che entrambi i giudici di merito l’hanno ritenuta essenziale , in base a quanto affermato dai consulenti d’ufficio nominati, l’ omessa non giustificata consegna degli atti de quibus non può essere ignorata, atteso che da essa deriva che il datore di lavoro non ha dato prova di avere esattamente adempiuto alla sua obbligazione retributiva.
D’altronde, non può non osservarsi l’incoerenza della posizione della RAGIONE_SOCIALE. in quanto, da un lato, afferma di avere già quantificato la retribuzione di risultato in esame; dall’altro, richiesta di produrre la documentazione necessaria per verificare la correttezza del suo calcolo, nega di averne la disponibilità.
La decisione impugnata merita, quindi, conferma sul punto, avendo la corte territoriale esattamente dato rilievo alla regola della ripartizione dell’onere della
prova individuata dall’art. 2697 c.c. piuttosto che, come sostenuto da parte ricorrente, all’art. 116 c.p.c.
Priva di pregio è, infine, la contestazione concernente la CTP di parte, atteso che la corte territoriale ha fatto riferimento ad essa solo ai fini della liquidazione equitativa ex art. 432 c.p.c.
Con il secondo motivo la RAGIONE_SOCIALE. ricorrente sostiene la violazione e falsa applicazione dell’art. 61, comma 2, lett. a), CCNL 1994 -1997 e l’erronea RAGIONE_SOCIALE della documentazione prodotta.
Essa afferma che da detta documentazione si sarebbe dovuto facilmente evincere che il fondo per la retribuzione di risultato in questione era stato correttamente calcolato.
La contestazione è inammissibile, in quanto, nella sostanza, parte ricorrente chiede a questo Collegio una inammissibile differente interpretazione della menzionata documentazione rispetto a quella adottata dai giudici del merito.
Con il terzo motivo la RAGIONE_SOCIALE.A. ricorrente contesta la violazione e falsa applicazione degli artt. 62 e 63 CCNL 1994/1997 e 432 c.p.c. in quanto sarebbe stato male utilizzato il potere di determinare in via equitativa la somma dovuta ai dipendenti.
Essa evidenzia che la retribuzione di risultato sarebbe stata corrisposta sulla base della percentuale di raggiungimento degli obiettivi attribuita dal RAGIONE_SOCIALE aziendale, percentuale della quale non avrebbe tenuto conto la CTP.
Si duole, poi, dell’utilizzo del criterio della media delle somme calcolate per ciascun lavoratore con riferimento alla posizione della dipendente COGNOME.
La doglianza è inammissibile, in ragione della sua estrema genericità, in quanto, premesso che non è contestato che i dirigenti avessero percepito la retribuzione di risultato, parte ricorrente non fornisce elementi per valutare la fondatezza della censura.
Ciò soprattutto in ordine alla controricorrente COGNOME, con riguardo alla quale è criticata, poi, in maniera ulteriormente inammissibile, una RAGIONE_SOCIALE di carattere equitativo.
Con il quarto motivo la P.A. ricorrente lamenta la violazione dell’art. 112 c.p.c. perché la corte territoriale avrebbe pronunciato ultra petita in ordine all’entità delle somme riconosciute per l’anno 2007, mentre l’oggetto del contendere concerneva il periodo fino al 2006.
La doglianza è inammissibile, atteso che la corte territoriale ha espressamente affermato che la domanda dei ricorrenti copriva il periodo dal 1996 all’emissione della sentenza e che, comunque, la contestazione è estremamente generica.
5) Il ricorso è rigettato.
Le spese di lite seguono la soccombenza ex art. 91 c.p.c. e sono liquidate come in dispositivo.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002 si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della P.A. ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte,
rigetta il ricorso;
condanna la P.A. ricorrente a rifondere le spese a controparte, che liquida in complessivi € 8.000,00 per esborsi, oltre € 200,00 per esborsi, accessori di legge e spese generali nella misura del 15%, da distrarsi in favore del difensore antistatario;
-ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della P.A. ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della IV Sezione Civile, il 21 febbraio 2024.
La Presidente NOME COGNOME