Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 32633 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 1 Num. 32633 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 15/12/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 18818/2024 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, rappresentato e difeso dall’avvocato NOME COGNOME
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE, rappresentato e difeso dall’avvocato NOME COGNOME -controricorrente- avverso SENTENZA di CORTE D’APPELLO FIRENZE n. 261/2024 depositata il 08/02/2024.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 27/11/2025 dal Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
1. – RAGIONE_SOCIALE ricorre per due mezzi, illustrati da memoria, nei confronti di RAGIONE_SOCIALE, contro la sentenza dell’8 febbraio 2024 con cui la corte d’appello di Firenze ha così deciso: « definitivamente
pronunciando, disattesa ogni diversa istanza od eccezione, sull’appello proposto da RAGIONE_SOCIALE Banca RAGIONE_SOCIALE.p.A., subentrata nei rapporti di cui è causa a RAGIONE_SOCIALE Banca S.p.A., avverso la sentenza del Tribunale di Arezzo n. 801 del 22.10.2019, in parziale accoglimento del proposto appello e in parziale riforma dell’impugnata sentenza 1. ridetermina la condanna a carico di RAGIONE_SOCIALE Banca S.p.A., subentrata nei rapporti di cui è causa a RAGIONE_SOCIALE Banca S.p.A., in Euro 14.988,92, oltre interessi legali a decorrere dal momento della domanda sino a quello del saldo effettivo », regolando per il resto le spese di lite.
– La banca resiste con controricorso.
– È stata depositata proposta di definizione accelerata e la ricorrente ha chiesto la decisione.
RAGIONI DELLA DECISIONE
– Il ricorso contiene i seguenti motivi.
Art. 360, I co. n. 3) e 4) c.p.c.: violazione dell’art. 2909 c.c. e consequenziale nullità della sentenza, per avere la Corte deciso su circostanze coperte da giudicato;
Art. 360, co. I n. 3) e n. 4) c.p.c. per violazione dell’art. 111, VI co., Cost., dell’art. 132 c.p.c e dell’art. 115 c.p.c. nonché per violazione dell’art. 1226 c.c. e consequenziale nullità della sentenza in quanto la Corte ha disatteso immotivatamente il fatto notorio in ambito bancario incontrovertibilmente accertato e non contestato e incontestabile secondo il quale la segnalazione alla RAGIONE_SOCIALE Rischi determina il downgrade del rating con il conseguente incremento dei tassi di interesse passivi in tutti i contratti bancari.
– Il ricorso è inammissibile.
6. – La proposta di definizione accelerata era la seguente:
4.1. – È inammissibile il primo mezzo.
Sostiene il ricorrente che la corte d’appello sarebbe incorsa in violazione del giudicato perché avrebbe negato l’attitudine lesiva della segnalazione alla centrale dei rischi.
Ma, a dire il vero, in qual modo tale negazione si sarebbe consumata il motivo non spiega, il che basta al rilievo dell’inammissibilità.
Ciò esime dall’osservare che la rideterminazione dell’importo posto a carico della banca risulta avere tutt’altra ragione che la negazione dell’attitudine lesiva della segnalazione, avendo la corte territoriale osservato quanto segue, con riguardo al mutuo che per detta segnalazione avrebbe avuto un maggior costo: « Il dato del maggior tasso debitore dell’1% non trova … riscontro né nella comparazione con condizioni economiche in precedenza o contestualmente praticate alla società odierna appellata dalla stessa o da altre banche erogatrici della medesima tipologia di credito né in comparabili atti di natura prenegoziale (tassi usualmente praticati e pubblicizzati, corrispondenza in fase di trattative o altro); dati tutti che nel caso qui in esame sono carenti e che non possono essere suppliti da altri relativi ad operazioni omogenee avvenute in tempo di gran lunga successivo ai fatti di cui è causa …; dati che, sulla base di elementi appartenenti al notorio, risentono altresì della generale situazione di facilitazione di accesso al credito (in primo luogo mediante il generale abbassamento dei tassi) accresciutasi nel corso del tempo » .
Il che val quanto dire che la censura è ulteriormente inammissibile per un verso perché non coglie una ratio decidendi , e per altro verso perché è volta a rimettere in discussione un accertamento di merito motivatamente adottato dalla corte d’appello e come tale incensurabile in sede di legittimità.
4.2. – È inammissibile il secondo mezzo.
L’affermazione secondo cui la sentenza non sarebbe motivata non ha il benché minimo fondamento: la motivazione c’è ed è certamente al di sopra della soglia del minimo costituzionale. La violazione dell’articolo 115 c.p.c. non è dedotta a proposito, e la cosa è talmente evidente che non è neppure il caso di richiamare la giurisprudenza pertinente. L’articolo 1226 c.c. non ha nulla a che vedere con la decisione della corte d’appello, la quale non ha affatto ritenuto che il danno non potesse essere provato nel suo preciso ammontare, ma, come si è già visto, ha escluso, motivatamente, che il pregiudizio allegato dalla società odierna ricorrente si fosse verificato. In fin dei conti anche questo motivo è totalmente versata in fatto, e mirato a ribaltare un accertamento sgradito alla ricorrente.
– Il collegio condivide integralmente e fa propria la proposta di definizione accelerata, alla quale non occorre aggiungere altro, tanto più che la memoria illustrativa non si misura con gli argomenti svolti nella proposta trascritta.
– Le spese seguono la soccombenza. Va fatta applicazione dei commi terzo e quarto dell’articolo 96 c.p.c.. Sussistono i presupposti processuali per il raddoppio del contributo unificato se dovuto.
PER QUESTI MOTIVI
dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al rimborso, in favore della controricorrente, delle spese sostenute per questo giudizio di legittimità, liquidate in complessivi € 3.700,00, di cui € 200,00 per esborsi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15% ed agli accessori di legge; condanna altresì il ricorrente al pagamento, a favore della
contro
ricorrente della ulteriore somma di € 3.500,00, nonché della somma di € 2.500,00 in favore della cassa delle ammende; dichiara infine ai sensi del d.P.R. n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1 quater , che sussistono i presupposti per il versamento, a carico della parte ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma dello stesso articolo 13, comma 1 bis .
Così deciso in Roma il 27 novembre 2025.
Il presidente NOME COGNOME