Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 14361 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 3 Num. 14361 Anno 2025
Presidente: NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 29/05/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 7289/2022 R.G. proposto da :
DI NOME COGNOME, elettivamente domiciliato in ROMA INDIRIZZO presso lo studio dell’avvocato COGNOME (CODICE_FISCALE rappresentato e difeso dall’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE con domiciliazione digitale ex lege
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE elettivamente domiciliata presso l’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE) che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato NOME COGNOME NOME (CODICE_FISCALE), con domiciliazione digitale ex lege
avverso la SENTENZA della CORTE D’APPELLO L’AQUILA n. 1390/2021 depositata il 22/9/2021; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 16/1/2025 dal
Consigliere NOME COGNOME
FATTI DI CAUSA
Il Tribunale di Pescara, con sentenza del 15 giugno 2017, condannava BNL S.p.A. e Finecobank S.p.A. a risarcire NOME COGNOME per il danno non patrimoniale – equitativamente determinato per BNL in euro 7500 e per Finecobank in euro 10.000 – per illegittima segnalazione alla Centrale Rischi della Banca d’Italia.
NOME COGNOME proponeva appello per il mancato risarcimento del danno patrimoniale; le controparti resistevano.
La Corte d’appello di L’Aquila rigettava il gravame con sentenza del 22 settembre 2021.
NOME COGNOME ha presentato ricorso, articolato in quattro motivi, nei confronti soltanto di Finecobank S.p.A., rappresentando che con BNL era intervenuta ‘una transazione in corso di causa con rinuncia preventiva (agli esiti) della sentenza di secondo grado ed alle eventuali fasi successive’. Dal ricorso si è difesa con controricorso RAGIONE_SOCIALE. Sia il ricorrente, sia la controricorrente hanno depositato memoria.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1.1 Il primo motivo denuncia, ex articolo 360, primo comma, n.4 c.p.c., violazione e falsa applicazione degli articoli 101, secondo comma, e 153, secondo comma, c.p.c. per essere stato rilevato d’ufficio e soltanto in grado d’appello una nuova ragione di inammissibilità delle prove documentali prodotte in primo grado
oltre il termine di cui all’articolo 183 c.p.c. senza concedere alle parti il termine di cui all’articolo 101, secondo comma, c.p.c., e per avere la Corte territoriale escluso per tardività dalle prove utilizzabili solo alcune delle ‘documentazioni acquisite postume al processo’, rendendo la decisione contraddittoria.
1.2.1 Va anzitutto rilevato che infondata è l’invocazione dell’articolo 101, secondo comma, c.p.c. per omessa concessione di termine alle parti: trattandosi di questione di esclusiva rilevanza processuale, e quindi inidonea a modificare il quadro fattuale, non si applica in tale fattispecie la norma che ‘riapre’ gli scomparti decadenziali già fruiti, anche se la questione è sollevata d’ufficio (Cass. ord. 7356/2022; Cass. ord. 6218/2019; Cass. 24312/2017; Cass. ord. 19372/2015; Cass. 8936/2013; e v. da ultimo S.U. 2088/2024).
La prima parte della doglianza risulta quindi infondata.
1.2.2 Sotto ulteriore profilo, va rilevata l’inammissibilità per difetto di interesse: pur avendo effettivamente ritenuto tardivi, e dunque inammissibili, determinati documenti, la Corte territoriale poi li ha scrutinati, per affermare infine la non incidenza e/o la carenza di idoneità a dimostrare alcunché – così, infatti, si legge a pagina 7 della sentenza: ‘In ogni caso … tale produzione non ha valore probatorio idoneo a dimostrare né la causazione del danno patrimoniale lamentato, né la sua entità’ -.
Il motivo, dunque, non ha consistenza.
2.1 Il secondo motivo denuncia, ex articolo 360, primo comma, n.3 c.p.c., violazione e falsa applicazione degli articoli 153, secondo comma, c.p.c. e 14 preleggi ‘per avere ritenuto di interpretare e dare esecuzione al principio di <> individuando un termine di decadenza entro il quale proporre l’istanza di remissione in termini ex art. 153 c.p.c. non previsto ex lege e nemmeno interpretabile estensivamente e/o analogicamente’, riguardo alla
ritenuta inammissibilità di ‘parte delle documentazioni tardivamente prodotte’.
2.2 È evidente che questa censura subisce assorbimento dal rigetto di quella precedente.
3.1 Il terzo motivo denuncia, ex articolo 360, primo comma, n. 4 c.p.c., ‘violazione e falsa applicazione di norme del procedimento, con conseguente nullità della sentenza per vizio di ultrapetizione’ ai sensi dell’articolo 112 c.p.c., laddove si è attribuito al danneggiato ‘colpevole aggravamento del danno’ ex articolo 1227, secondo comma, c.c. in difetto di eccezione di parte.
Si riportano, quale fondamento di tale doglianza, due contigui passi della motivazione della sentenza impugnata – a pagina 8 -, ove la Corte territoriale si esprime come segue.
Nel primo passo, detta C orte afferma che ‘non è dato comprendere perché l’attore abbia dapprima introdotto la domanda risarcitoria, in pendenza della illegittima segnalazione … della Fineco Bank e poi richiesto un provvedimento cautelare che inibisse il protrarsi della segnalazione … in evidente violazione … dell’articolo 1227 c.2 c.c.’.
Nel secondo passo, la Corte di merito afferma che ‘non v’è continuità temporale stringente (venendo in discussione un periodo di oltre quattro mesi tra i due eventi dedotti) tale da far presumere che solo con l’emissione del provvedimento cautelare la parte abbia potuto accedere al mutuo (garantito da ipoteca immobiliare) per estinguere i precedenti sopradescritti finanziamenti. Ciò che emerge è solo la destinazione data dal mutuatario al finanziamento’.
3.2 È vero che per applicare l’articolo 1227, secondo comma, c.c. occorre una eccezione stricto sensu , come insegna la giurisprudenza consolidata e citata anche nel motivo -Cass. 19218/2018 e Cass. 12714/2010; conforme tra gli arresti massimati è anche Cass. 27123/2006 -.
Tuttavia, si è dinanzi ad un argomento del giudice d’appello per nulla incidente, in quanto il successivo percorso motivazionale si snoda sull’esistenza del danno patrimoniale (sentenza, pagine 8 -9) ed evidenzia come non sia stato dimostrato che il ricorrente avrebbe potuto ottenere mutui con ‘tassi più favorevoli’.
Il motivo, dunque, non coglie nel segno, risultando inammissibile per difetto di interesse.
4.1 il quarto motivo denuncia, ex articolo 360, primo comma, n.3 c.p.c., violazione e falsa applicazione degli articoli 115 e 116 c.p.c. nella parte in cui il giudice d’appello, assumendo non provati determinati fatti, pur sussistendo ‘oggettivi e contrari riscontri’, sarebbe incorso in ‘errore di percezione delle stesse risultanze istruttorie’.
4.2 Il motivo è particolarmente ampio, e si sviluppa sulla illustrazione e sull’argomentazione dell’esito di dati probatori: costituisce, pertanto, una censura proponibile in sede di gravame, mirando ad una alternativa valutazione di merito, e quindi risulta palesemente inammissibile.
In conclusione, il ricorso deve essere rigettato, con condanna del ricorrente a rifondere alla controricorrente le spese di lite, liquidate come da dispositivo.
Seguendo l’insegnamento di S.U. 20 febbraio 2020 n. 4315 si dà atto, ai sensi dell’articolo 13, comma 1 quater, d.p.r. 115/2012, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso articolo 13, se dovuto.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente a rifondere alla controricorrente le spese processuali, liquidate in un totale di € 1.400,00, oltre a € 200 ,00 per gli esborsi e agli accessori di legge. Ai sensi dell’articolo 13, comma 1 quater, d.p.r. 115/2002 dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello per il ricorso a norma del comma 1 bis dello stesso articolo
13, se dovuto.
Così deciso in Roma il 16 gennaio 2025