Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 11136 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 3 Num. 11136 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 28/04/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 23277/2022 R.G. proposto da :
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Ministro pro tempore, ex lege domiciliato in Roma, INDIRIZZO, presso l’RAGIONE_SOCIALE che lo rappresenta e difende ope legis. -ricorrente – contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, INDIRIZZO, presso lo studio RAGIONE_SOCIALE‘avvocato NOME AVV_NOTAIO, rappresentata e difesa dall’avvocato NOME COGNOME. -controricorrente – avverso la SENTENZA RAGIONE_SOCIALE CORTE D’APPELLO di VENEZIA n. 2224/2021 depositata il 31/08/2022.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 23/01/2025 dal Consigliere dr.ssa NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
Il RAGIONE_SOCIALE (di seguito, per brevità, RAGIONE_SOCIALE o Mite), già RAGIONE_SOCIALE, conveniva avanti al Tribunale di Venezia la RAGIONE_SOCIALE, onde sentirla condannare, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 18 RAGIONE_SOCIALE legge n. 349/1986, al risarcimento del danno ambientale, che prospettava essere persistente nonostante l’impresa RAGIONE_SOCIALE avesse svolto attività di bonifica del sito, in quanto la bonifica era intervenuta parecchi mesi dopo il comportamento dannoso, costituito dall’incontrollato interramento di eternit, e non risultava essere stato raggiunto l’obiettivo, fissato dal d.m. n. 471/1971, RAGIONE_SOCIALE concentrazione massima di amianto nel suolo pari a 1000 mg/Kg VW ovvero alla percentuale RAGIONE_SOCIALEo 0,1%.
Si costituiva, resistendo, la RAGIONE_SOCIALE
Con sentenza n. 2208 del 13 agosto 2009 il Tribunale di Venezia rigettava la domanda risarcitoria, ritenendo non provata l’esistenza di danno ambientale.
Avverso tale sentenza il RAGIONE_SOCIALE proponeva appello; si costituiva, resistendo al gravame, la RAGIONE_SOCIALE
3.1. Con sentenza n. 920 RAGIONE_SOCIALE‘8 aprile 2015 la Corte d’Appello di Venezia rigettava l’appello.
Avverso tale sentenza il RAGIONE_SOCIALE proponeva ricorso per cassazione, affidato a cinque motivi.
Resisteva con controricorso la RAGIONE_SOCIALE
5.1. Con ordinanza n. 23195 del 27 settembre 2018 questa Suprema Corte, in accoglimento del primo e del terzo motivo di ricorso, cassava l’impugnata sentenza in relazione ai motivi accolti, con rinvio, per nuovo esame, alla corte veneta, in diversa composizione.
Il RAGIONE_SOCIALE riassumeva il giudizio avanti al giudice di rinvio, chiedendo l’accoglimento RAGIONE_SOCIALE‘originaria domanda risarcitoria; si costituiva resistendo la RAGIONE_SOCIALE
6.1. Con sentenza n. 2224 del 31 agosto 2021 la Corte d’Appello di Venezia rigettava il gravame.
Avverso tale sentenza il RAGIONE_SOCIALE propone ora ricorso per cassazione, affidato a tre motivi.
Resiste con controricorso la RAGIONE_SOCIALE
La trattazione del ricorso è stata fissata in adunanza camerale ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 380 -bis .1, cod. proc. civ.
La società controricorrente ha depositato memoria illustrativa.
RAGIONI RAGIONE_SOCIALE DECISIONE
Con il primo motivo il ricorrente RAGIONE_SOCIALE denuncia ‘Error in procedendo per mancato rispetto dei principi di diritto e dei presupposti logicogiuridici enunciati dall’ordinanza di codesta Corte n. 23195/2018 resa inter partes, che ha annullato con rinvio la sentenza RAGIONE_SOCIALE Corte d’Appello di Venezia n. 920/2015, e conseguente violazione degli articoli 384 e 394 c.p.c. (in relazione all’art. 360, n. 4 c.p.c.)’.
Lamenta che la corte d’appello, quale giudice di rinvio, ha omesso qualsivoglia verifica circa l’assolvimento RAGIONE_SOCIALE‘onere RAGIONE_SOCIALE prova -incombente sulla società RAGIONE_SOCIALE – del raggiungimento RAGIONE_SOCIALE‘obiettivo di bonifica fissato dal d.m. 471/1999 e si è invece limitato a disporre una nuova c.t.u., in tal modo esonerando prima la società RAGIONE_SOCIALE dal suo onere probatorio e pervenendo poi a recepire pedissequamente le risultanze peritali.
Con il secondo motivo il ricorrente denuncia ‘Violazione e/o falsa applicazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 2967 c.c. e RAGIONE_SOCIALE‘art. 115, comma 1, c.p.c. (in relazione all’art. 360, n. 3 e 4 c.p.c.)’.
Lamenta, come già nel primo motivo, che era onere RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE fornire la prova RAGIONE_SOCIALE corretta bonifica del suolo,
da essa in precedenza contaminato con l’interramento di rifiuti contenenti amianto, e che invece la corte di merito, facendo mal governo RAGIONE_SOCIALE regola di riparto RAGIONE_SOCIALE‘onere RAGIONE_SOCIALE prova, ha omesso di considerare l’inerzia istruttoria RAGIONE_SOCIALE‘impresa e l’ha erroneamente assolta dalla domanda risarcitoria.
Con il terzo motivo il ricorrente denuncia ‘Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 268, 300 e 311, commi 2 e 3 del d.lgs. n. 152/2006’.
Lamenta che il giudice di rinvio, pur avendo accertato che la frantumazione RAGIONE_SOCIALEe lastre in eternit con l’utilizzo RAGIONE_SOCIALE pala meccanica aveva determinato in misura considerevole il rilascio incontrollato di fibre di amianto nell’ambiente circostante e nel terreno, è pervenuto a rigettare la domanda di risarcimento del danno ambientale, in relazione al lungo tempo trascorso dalla contaminazione; invece, ammesso e non concesso che per il lungo tempo trascorso non fossero più praticabili misure di riparazione primaria, la corte territoriale avrebbe comunque dovuto individuare, e conseguentemente disporre, a carico RAGIONE_SOCIALE società responsabile del gravissimo illecito ambientale, le misure di riparazione complementare e compensativa, anche determinando i relativi costi per il caso di loro omessa o incompleta esecuzione.
I tre motivi, che possono essere scrutinati congiuntamente per la loro evidente connessione, sono fondati, nei termini e con le precisazioni che seguono.
4.1. Va anzitutto ricordato che nell’ordinanza n. 23195/2018 con la quale veniva disposta la cassazione con rinvio questa Suprema Corte aveva rilevato: a) che ai giudizi di risarcimento del danno ambientale pendenti alla data di entrata in vigore RAGIONE_SOCIALE legge n. 97 del 2013, anche se riferiti a fatti anteriori alla data di applicabilità RAGIONE_SOCIALE direttiva comunitaria da tale legge recepita, è comunque applicabile il d.lgs. n. 152 del 2006 come modificato
dall’art. 25 RAGIONE_SOCIALE citata legge n. 97 del 2013; b) che ai sensi di tale normativa il giudice deve individuare le misure di riparazione primaria, complementare o compensativa ivi prescritte: le misure di riparazione costituiscono oggetto di un obbligo previsto dalla legge a carico del danneggiante, che deve dare la prova di aver adempiuto a tale obbligo (Cass., Sez. Un., 13533/2001), e nel caso di omessa o incompleta esecuzione RAGIONE_SOCIALEe misure di riparazione il giudice deve individuarne il costo, in quanto solo quest’ultimo (ovvero il suo rimborso) potrà essere oggetto di condanna nei confronti dei danneggianti (Cass., n. 14935/2016; Cass., 9012/2015; Cass., 16806/2015).
Inoltre, nell’accogliere il primo motivo di ricorso questa Corte aveva avuto modo di affermare: ‘Il giudice di merito ha affermato che in base alla metodica di analisi utilizzata non è possibile accertare, in relazione alla domanda di bonifica del sito inquinato effettuata dal soggetto danneggiante, il raggiungimento RAGIONE_SOCIALE‘obiettivo di cui al D.M. n. 471 del 1999, di una concentrazione massima nel suolo pari a 1000 mg./Kg. e che tale mancato accertamento non può essere posto a carico del soggetto danneggiante medesimo. In tal modo ha però violato la regola RAGIONE_SOCIALE‘onere probatorio in base alla quale è onere RAGIONE_SOCIALE‘obbligato provare di aver eseguito in modo completo le misure di riparazione. A tale regola dovrà attenersi il giudice di merito’.
Nell’accogliere il terzo motivo di ricorso, con cui il RAGIONE_SOCIALE ricorrente si doleva del fatto che la corte d’appello aveva deciso solo in relazione al fatto RAGIONE_SOCIALE‘interramento RAGIONE_SOCIALE‘amianto, senza invece considerare le modalità, del tutto inidonee, con cui era stato smaltito l’eternit nonché il pessimo stato RAGIONE_SOCIALEe onduline di eternit non interrate, questa Corte aveva altresì affermato: ‘Trattasi di circostanze decisive ai fini RAGIONE_SOCIALE valutazione del danno non limitato all’interramento e di cui il giudice di merito ha
omesso l’esame. Nella valutazione RAGIONE_SOCIALEe risultanze processuali, giungendo ad un esito negativo per le ragioni RAGIONE_SOCIALE‘Amministrazione, risulta infatti pretermesso l’esame dei fatti storici indicati nel motivo’.
4.2. Inoltre, poiché i motivi di ricorso lamentano sotto vari profili che l’impugnata sentenza non avrebbe rispettato i limiti del giudizio di rinvio, va ricordato il consolidato orientamento di questa Suprema Corte, secondo cui: a) il giudizio di rinvio è configurato dall’art. 394 cod. proc. civ. quale giudizio ‘chiuso’, in cui è preclusa la formulazione di nuove conclusioni e quindi la proposizione di nuove domande o eccezioni e la richiesta di nuove prove (v. tra le tante Cass., 22/09/2022, n. 27736; Cass., 23/07/2024, n. 20423), ed in cui il giudice di rinvio è vincolato al principio di diritto affermato dalla Corte di Cassazione in relazione ai punti decisivi non congruamente valutati dalla sentenza cassata (Cass., 02/02/2024, n. 3150); b) i limiti dei poteri attribuiti al giudice di rinvio, peraltro, sono diversi a seconda che la sentenza di annullamento abbia accolto il ricorso per violazione o falsa applicazione di norme di diritto, ovvero per vizi di motivazione in ordine a punti decisivi RAGIONE_SOCIALE controversia, ovvero per l’una e per l’altra ragione: nella prima ipotesi, il giudice di rinvio è tenuto soltanto ad uniformarsi, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 384, comma 1, cod. proc. civ., al principio di diritto enunciato dalla sentenza di cassazione, senza possibilità di modificare l’accertamento e la valutazione dei fatti acquisiti al processo; nella seconda ipotesi, il giudice non solo può valutare liberamente i fatti già accertati, ma può anche indagare su altri fatti, ai fini di un apprezzamento complessivo in relazione alla pronuncia da emettere in sostituzione di quella cassata, tenendo conto, peraltro, RAGIONE_SOCIALEe preclusioni e decadenze già verificatesi; nella terza ipotesi, la potestas iudicandi del giudice di rinvio, oltre ad estrinsecarsi nell’applicazione del principio di diritto, può
comportare la valutazione ex novo dei fatti già acquisiti, nonché la valutazione di altri fatti, la cui acquisizione sia consentita in base alle direttive impartite dalla Corte di cassazione e sempre nel rispetto RAGIONE_SOCIALEe preclusioni e decadenze pregresse (v. Cass., 15/06/2023, n. 17240; Cass., 24/10/2019, n. 27337).
4.3. Orbene, nel caso di specie questa Suprema Corte ha cassato con rinvio l’impugnata sentenza sia ai fini RAGIONE_SOCIALE corretta applicazione RAGIONE_SOCIALE regola RAGIONE_SOCIALE‘onere RAGIONE_SOCIALE prova, sia per un nuovo esame RAGIONE_SOCIALE controversia in relazione a fatti decisivi che erano stati pretermessi.
Si tratta, dunque, di una cassazione sia per violazione di legge che per omesso esame di fatti decisivi oggetto di discussione tra le parti, per cui la corte veneziana era anche chiamata ad un nuovo esame RAGIONE_SOCIALE vicenda, e questo è esattamente ciò che ha fatto, disponendo una nuova c.t.u. a carattere per l’accertamento di fatti che possono essere accertati e compresi soltanto a mezzo di conoscenze tecniche (cfr. Cass., 24/06/2020, n. 12387).
4.3.1. La corte di merito ha tuttavia errato là dove: a) prima ha affermato che era risultata accertata ‘ una concentrazione nel terreno di 360 ppm e non pari a 100 ppm corrispondenti allo 0,1% in peso previsto dal DM 471/1999’ e dunque superiore al limite di legge; b) dopo, lungi dal valorizzare l’esistenza di una concentrazione di natura inquinante superiore al limite di legge, ha rilevato che ‘la non corrispondenza era tuttavia inesistente in quanto il DM 471/1999 faceva riferimento alla percentuale in peso sul secco, mentre la metodologia utilizzata faceva riferimento alla concentrazione di fibre di amianto sul residuo filtrato’; c) ed ha ancora ulteriormente affermato che ‘anche l’analisi con difrattometria a raggi X (DRX) prevista come da nota alla tabella RAGIONE_SOCIALE‘Allegato 1 al DM 417/1999 era risultata in grado di rilevare fino all’1% in peso di amianto sul secco … anche le
stesse parallele analisi RAGIONE_SOCIALE (aprile 2000) sul terreno di fondo dopo la bonifica erano state eseguite mediante difrattometria a raggi X con un limite di rilevabilità RAGIONE_SOCIALE metodica di analisi RAGIONE_SOCIALE‘1% in concentrazione ponderale’ (v. p. 9 RAGIONE_SOCIALE‘impugnata sentenza).
In primo luogo, siffatta motivazione, pur avendo accertato una concentrazione di amianto superiore ai limiti ed alla percentuale di legge, perviene a ritenerla ‘inesistente’, sul rilievo per cui i limiti stabiliti dal citato d.m. 417/1999 sono costituiti da una percentuale in peso sul secco, mentre l’espletata c.t.u. ha adottato una diversa metodologia (quella RAGIONE_SOCIALE concentrazione di amianto sul residuo filtrato). Essa risulta così oscura e perplessa (nonché, in ultima analisi, al di sotto del cd. ‘minimo costituzionale’: v. Cass., Sez. un., n. 8053 e n. 8054 del 2014), dato che non consente di comprendere perché ed in qual misura il giudice, peritus peritorum , dovrebbe attribuire valore probatorio ad una consulenza tecnica che adotta un metodo di valutazione diverso da quello di legge.
In secondo luogo, là dove osserva che la metodica a raggi X incontra il limite, nel rilevare la percentuale in peso sul secco, RAGIONE_SOCIALE‘1%, l’impugnata sentenza si esprime in maniera assertiva e non concludente, e finisce per violare la regola di riparto RAGIONE_SOCIALE‘onere RAGIONE_SOCIALE prova che invece, in stretta ottemperanza al principio di rinvio, avrebbe dovuto osservare.
La corte di merito ha affermato che in base alla metodica di analisi non è possibile accertare il raggiungimento RAGIONE_SOCIALE‘obiettivo di cui al D.M. n. 471 del 1999, di una concentrazione massima nel suolo pari a 1000 mg./Kg., dato, questo, che il provvedimento di cassazione con rinvio aveva invece ritenuto decisivo nonché oggetto di specifica prova che era onere del soggetto danneggiante fornire, ed ha quindi violato il principio di diritto cui avrebbe dovuto attenersi il giudice del rinvio, che discende dal
costante insegnamento di legittimità, secondo cui la regola RAGIONE_SOCIALE ripartizione RAGIONE_SOCIALE‘onere RAGIONE_SOCIALE prova ex art. 2697 cod. civ. assolve ad una duplice funzione: a) ripartisce tra le parti l’onere di provare i fatti che costituiscono il fondamento RAGIONE_SOCIALEe loro pretese, al fine di fornire al giudice gli elementi di decisione relativamente alla questione di fatto; b) soprattutto, per quanto qui rileva, consente al giudice di giudicare sempre sulle domande propostegli, sia che disponga sia che non disponga di prove (Cass., 23286/2024).
La regola di ripartizione RAGIONE_SOCIALE‘onere RAGIONE_SOCIALE prova, se correttamente applicata, fa sì che il giudice civile possa sempre decidere e, in caso di prova insufficiente, possa valutarla come prova mancante, cioè come prova che non è stata fornita dalla parte che pure era gravata dal relativo onere probatorio.
4.3.2. Orbene, nella qui impugnata sentenza, il giudice di rinvio, cui era stato demandato un nuovo esame RAGIONE_SOCIALE fattispecie nella corretta applicazione del riparto RAGIONE_SOCIALE‘onere RAGIONE_SOCIALE prova, ha ritenuto di dedurre dai limiti metodologici degli svolti accertamenti tecnici l’assenza di responsabilità RAGIONE_SOCIALE‘impresa RAGIONE_SOCIALE, mentre, al contrario: a) doveva trarre la conseguenza del mancato assolvimento all’onere RAGIONE_SOCIALE prova a carico RAGIONE_SOCIALE‘impresa; b) doveva, per l’effetto, accertare che l’impresa, pacificamente riconosciuta come responsabile RAGIONE_SOCIALE‘inquinamento e tenuta alla bonifica, non era riuscita a dimostrare di aver raggiunto l’obiettivo fissato dal d.m. n. 471/1999; c) doveva accertare ed individuare l’omessa o non completa esecuzione RAGIONE_SOCIALEe misure di riparazione, primarie, complementari e compensative, e, di conseguenza, doveva determinarne i costi e condannare l’impresa responsabile al loro pagamento.
Analoghe considerazioni possono essere svolte in relazione alle doglianze, come detto altrettanto fondate, contenute nel terzo motivo di ricorso.
La corte di merito, che pure ha espletato c.t.u. per accertare e valutare quei fatti, attinenti allo smaltimento RAGIONE_SOCIALEe onduline in eternit, che nel precedente giudizio di legittimità conclusosi con cassazione con rinvio erano stati ritenuti fatti decisivi pretermessi, è tuttavia pervenuta ad affermare che ‘a distanza di oltre 20 anni dall’incidente’ non risultava ‘alcuna documentazione riguardante lavori di manutenzione che abbiano interessato le onduline in eternit, non erano presenti lastre in amianto cemento e non era nemmeno possibile risalire allo stato di contaminazione causato dal rilascio di fibre dalle coperture allora fuori terra o ancora in opera, né era possibile accertare l’eventuale localizzazione’ (p. 8 -9 e 10 RAGIONE_SOCIALE‘impugnata sentenza).
Orbene – premesso che nel giudizio di cassazione con rinvio era stato espressamente rilevato, per un verso, che l’opera di smaltimento RAGIONE_SOCIALE‘eternit non fosse stata affidata ad impresa specializzata, ma eseguita da dipendenti RAGIONE_SOCIALE stessa RAGIONE_SOCIALE senza l’adozione di misure cautelari, per altro verso, che erano state rinvenute onduline di eternit (in pessimo stato), accatastate o posate a perdurante copertura dei tetti di strutture abitative – la corte di merito, quale giudice del rinvio, ha svolto una motivazione errata, dato che l’impossibilità di ricostruire le modalità di smaltimento RAGIONE_SOCIALEe onduline in eternit, a distanza di tempo ed in assenza di documentazione, avrebbe dovuto essere considerata come conseguenza del mancato assolvimento RAGIONE_SOCIALE‘onere probatorio, gravante sull’impresa responsabile del danno ambientale, di aver eseguito in modo completo le misure di riparazione prescritte dalla legge.
6. In conclusione, il ricorso deve essere accolto.
L’impugnata sentenza va cassata per quanto di ragione, con rinvio alla Corte d’Appello di Venezia, in diversa composizione, per nuovo esame in applicazione dei suindicati principi ed anche per provvedere sulle spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso.
Cassa l’impugnata sentenza e rinvia alla Corte d’Appello di Venezia, in diversa composizione, anche per provvedere sulle spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio RAGIONE_SOCIALE Terza