Ordinanza interlocutoria di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 5613 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 3   Num. 5613  Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 01/03/2024
sul ricorso 23414/2020 proposto da:
RAGIONE_SOCIALE ,  in  persona  del  legale  rappresentante  pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati NOME COGNOME e NOME COGNOME, ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest’ultimo in Roma, INDIRIZZO;
-ricorrente – contro
COGNOME NOME ;
– intimata – avverso  la  sentenza  n.  657/2020  del  TRIBUNALE  di  PAVIA,  depositata  il 24/06/2020;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 05/12/2023 da COGNOME NOME
1.-  NOME  COGNOME  ha  acquistato  online  un  biglietto  aereo  emesso  dalla RAGIONE_SOCIALE  RAGIONE_SOCIALE  (‘RAGIONE_SOCIALE‘),  per  il  volo  da  Milano Malpensa a Marrakech, per il 30 settembre 2017.
Il volo è arrivato con ritardo, e di conseguenza la passeggera ha citato Easy Jet presso il  Giudice  di  Pace  di  Pavia,  luogo  di  sua  residenza,  per  chiedere  sia  il risarcimento  dei  danni  forfettari  e  strandardizzati,  ed  in  particolare  danni  da compensazione pecuniaria (400 euro) e danni per violazione di assistenza (150 euro), sia il risarcimento del danno non patrimoniale individuale (400 euro)
2.- La RAGIONE_SOCIALE si è costituita ed ha eccepito il difetto di competenza del giudice adito, in favore di quello di Busto Arsizio, che è il luogo in cui la società ha la sua sede italiana (presso l’aeroporto di Milano Malpensa).
Nel merito ha chiesto il rigetto della domanda.
3.- Il Giudice di Pace ha accolto l’eccezione di incompetenza, dichiarando quella del Giudice di Busto Arsizio, ma questa decisione, su appello della passeggera, è stata riformata dal Tribunale di Pavia, che, oltre ad affermare la competenza propria, ha accolto la domanda nel merito, sul presupposto che, da un lato, il ritardo  era  pacifico,  e  che,  per  altro  verso,  la  RAGIONE_SOCIALE  non  aveva  allegato alcuna causa a lei non imputabile per tale ritardo.
4.-  Questa decisione è qui impugnata dalla RAGIONE_SOCIALE con  tre motivi di ricorso. L’intimata non si è costituita.
Considerato che
1.- La ratio della decisione impugnata.
Il giudice di merito premette che, con la domanda introduttiva, viene richiesto il risarcimento  di  due  tipi  di  danni:  a)  quelli  forfettari  previsti  dal  diritto  della Unione europea, ed in particolare dal Reg.  261 del 2004; b) quelli individuali, ossia i danni non patrimoniali, che invece sono risarcibili per l’inadempimento contrattuale, e la cui disciplina, quanto alla individuazione del giudice, è rimessa alla Convenzione di Montreal sul trasporto internazionale.
Osserva  poi  il  giudice  che,  mentre  per  il  primo  tipo  di  danno,  il  giudice competente è in alternativa quello del luogo di partenza oppure quello del luogo di  destinazione,  per  il  secondo  tipo  di  danno  si  applica  la  Convenzione  di Montreal, la quale prevede alcuni criteri alternativi, come il domicilio del vettore, la sua sede principale, il luogo in cui comunque il vettore ha una impresa, il luogo di destinazione.
In base a tali criteri, il Tribunale ha deciso dunque che la competenza sia sua, in quanto il luogo in cui RAGIONE_SOCIALE ha un’impresa che ha provveduto a concludere il contratto è quella in cui il contratto si è concluso, e sulla scorta di un precedente di  questa  Corte  a  Sezioni  Unite,  esso  deve  individuarsi  con  il  domicilio dell’acquirente.
2.-  Questa ratio è  contestata dalla RAGIONE_SOCIALE con il  primo motivo di ricorso,  con  cui  si  prospetta  violazione  dell’articolo  33  della  Convenzione  di Montreal.
La tesi è la seguente.
In  base  a  tale  Convenzione,  che  qui  è  applicabile  in  quanto,  oltre  ai  danni forfettari previsti dal diritto della Unione Europea, viene chiesto il risarcimento del  danno  non  patrimoniale  contrattuale,  tra  i  criteri  di  individuazione  della competenza, c’è altresì quello cui ha fatto ricorso il giudice di merito, ossia il
luogo in cui ha sede la l’impresa che ha stipulato il contratto, la quale si trova a Busto Arsizio ( rectius , nel circondario), e non a Pavia.
La tesi secondo cui per luogo in cui ha sede l’impresa che ha stipulato il contratto si  deve  intendere  quella  del  domicilio  del  passeggero,  è  infondata,  ed  è arbitraria:  vero  che  l’hanno  sostenuta  le  Sezioni  Unite  18257/  2019,  ma  per individuare  la  giurisdizione,  non  la  competenza.  E  comunque  questa  tesi  è smentita dalla successiva decisione della Corte di Giustizia del 2019 (C- 213/ 2018).
Del resto, luogo in cui la RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE ha la sua impresa in Italia, non vuol dire luogo in cui si è perfezionato il contratto.
2.Con  il secondo  motivo si  chiede  di  rimettere  la  questione,  in  via pregiudiziale alla Corte di Giustizia: secondo la ricorrente, ove si volesse ritenere che per luogo in cui si trova la sede dell’impresa si debba intendere il luogo in cui  si  è  concluso  il  contratto,  tale  interpretazione  dovrebbe  essere  verificata come compatibile con il diritto della Unione Europea.
3.- Il terzo motivo prospetta violazione dell’articolo 2697 c.c.
Infatti, il giudice di merito ha ritenuto che il danno non patrimoniale invocato dal passeggero fosse provato, in quanto il vettore non ha nemmeno ‘allegato la sussistenza  delle  condizioni  integranti  l’esonero  della  responsabilità  presunta dell’art. 19 della Convenzione di Montreal’.
Si prospetta una inversione dell’onere della prova La ratio , in quanto il passeggero, che invoca un danno individuale, ossia un danno diverso da quelli forfettariamente risarciti in caso di ritardo, deve dimostrare che tale danno si è verificato, ossia che il ritardo è stato causa di un pregiudizio non patrimoniale suo personale, ed in che misura: qualora anche si intendesse l’articolo 19 della Convenzione di Montreal (‘ Il vettore è responsabile del danno derivante da ritardo nel trasporto aereo di passeggeri, bagagli o merci. Tuttavia il vettore non è responsabile per i danni da ritardo se dimostri che egli stesso e i propri dipendenti e incaricati hanno adottato tutte le misure necessarie e possibili, secondo la normale diligenza, per evitare il danno oppure che era loro impossibile adottarle ‘) come ipotesi di responsabilità presunta, come in ogni caso di responsabilità presunta, il danneggiato è esonerato solo dalla prova della colpa (o del dolo) ma deve comunque dimostrare che a causa del ritardo ha subito un danno individuale, spettando poi al vettore l’onere della prova liberatoria.
4.-  Alla  luce  di  tali  motivi,  ritiene  il  collegio  che  il  ricorso  debba  essere trattato in pubblica udienza, sia per il rilievo posto dalla questione del luogo di conclusione  del  contrato,  sia  soprattutto  per  la  questione  relativa  al  riparto dell’onere della prova del danno.
P.Q.M.
La Corte rinvia a nuovo ruolo per trattazione in pubblica udienza.
Roma 5.1.2023
Il Presidente