Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 36097 Anno 2023
Civile Ord. Sez. 3 Num. 36097 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 27/12/2023
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 4493/2021 R.G. proposto da
NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME, tutti quali eredi di NOME COGNOME, rappresentati e difesi dall’AVV_NOTAIO , come da procura speciale in calce al ricorso, domiciliati ex lege in ROMA, presso la Cancelleria della Corte di cassazione, INDIRIZZO;
– ricorrenti-
contro
COMUNE di MARANO di NAPOLI , in persona del Sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dall’AVV_NOTAIO come da procura speciale in calce al controricorso, elettivamente
Responsabilità civile –
Domanda risarcitoria – Danni da allagamento.
CC 20.09.2023
Ric. n. 22692/2020
Pres. NOME COGNOME
RAGIONE_SOCIALE.
domiciliato in ROMA, presso lo studio dell’AVV_NOTAIO , INDIRIZZO;
– resistente –
nonché contro
RAGIONE_SOCIALE
-intimata – avverso la sentenza n. 2412/2020 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI, pubblicata il 30/06/2020; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 20/09/2023
dalla Consigliera DottAVV_NOTAIO NOME COGNOME.
Fatti di causa
Con atto di citazione del marzo 2002, NOME COGNOME, premettendo: -di essere proprietario di un locale deposito autorimessa posto nel piano seminterrato di un fabbricato sito in Marano, INDIRIZZO, – che detto locale era stato totalmente inondato dalle acque piovane in data 15 settembre 2001 e successivamente nelle date 14 e 15 novembre 2001, – che l’allagamento era dovuto alla realizzazione da parte del Comune di Marano di una piattaforma di vaste dimensioni sopralevata di 70 cm rispetto alla sede stradale lungo INDIRIZZO all’altezza del INDIRIZZO, che aveva impedito il deflusso delle acque, – che dagli allagamenti gli erano derivati ingenti danni, – ha convenuto in giudizio il Comune di Marano di Napoli per sentirne accertare l’esclusiva responsabilità nella causazione dei danni patiti e sentirlo condannare al risarcimento, con vittoria di spese.
Si costituiva il Comune di Marano di Napoli, chiedendo la chiamata in garanzia della ditta RAGIONE_SOCIALE nella qualità di ditta incaricata alla manutenzione ordinaria e straordinaria delle strade, delle fognature e degli acquedotti ed il rigetto della domanda.
CC 20.09.2023 Ric. n. 22692/2020 Pres. G. RAGIONE_SOCIALE. RAGIONE_SOCIALE COGNOME.
Si costituiva tardivamente la chiamata RAGIONE_SOCIALE deducendo di essere estranea ai fatti di causa perché antecedenti all’inizio del rapporto contrattuale con il Comune e concernenti un’opera non realizzata dalla ditta chiamata.
Con sentenza n. 945/2012, il Tribunale di Napoli ha accolto la domanda e condannato il Comune convenuto al risarcimento del danno quantificato in Euro 40.791,22, oltre interessi e rivalutazione ed alle spese.
Con atto di citazione in appello, il Comune di Marano di Napoli ha impugnato la sentenza del Tribunale di Napoli; si sono costituiti sia l’appellato che la ditta chiamata in garanzia , chiedendo rispettivamente il rigetto dell’appello .
La Corte d’Appello di Napoli, in parziale accoglimento dell’appello proposto ed in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Napoli, ha ridotto il quantum del risarcimento dovuto nell’importo di Euro 15.033,11, oltre interessi e rivalutazione, ha compensato tra le parti le spese di lite del doppio grado in ragione di un terzo, ponendo a carico di NOME COGNOME la restante parte e ponendo le spese di CTU a carico del Comune appellante, ha infine compensato le spese di lite tra le parti e la chiamata RAGIONE_SOCIALE.
Avverso la decisione della Corte d’appello di Napoli, hanno proposto ricorso per cassazione articolato in tre motivi, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME, tutti nella qualità di eredi di NOME COGNOME. Ha resistito con controricorso il Comune di Marano di Napoli. Seppur intimata la ditta RAGIONE_SOCIALE non ha ritenuto di svolgere difese nel giudizio di legititmità.
Ai fini della decisione del presente ricorso questa Corte ha proceduto in camera di consiglio ai sensi dell’art. 360 bis.1 c.p.c. .
Non ha depositato conclusioni scritte il Pubblico Ministero. Parte ricorrente e parte resistente hanno depositato memoria.
Ragioni della decisione
CC 20.09.2023
Ric. n. 22692/2020
Pres. NOME COGNOME
RAGIONE_SOCIALE.
Con il primo motivo di ricorso, i ricorrenti denunciano la Violazione e/o falsa applicazione art. 342 cpc -in relazione all’art. 360 co.1 cpc, lamentando che la Corte d’appello abbia respinto l’eccezione di inammissibilità dell’atto di appello del Comune da loro sollevata e ne ribadiscono l’inammissibilità per ‘la sua assoluta mancanza (specifica) di motivazione’ ;
Con il secondo motivo, denunciano la V iolazione e/o falsa applicazione dell’art. 112 cpc, dell’art.113 cpc in relazione all’art. 360 co 1 nn. 3 e 4, nonché dell’art. 324 cpc in relazione all’art. 360 co 1 n. 3 cpc, lamentando la nullità della sentenza in quanto la Corte d’appello sarebbe incorsa nel vizio di ultra e extra petizione, ‘entrando essa nel merito della sentenza di primo grado, in modo del tutto autonomo (oltre che nel mancato rispetto del principio iusta alligata ac provata )’.
Con il terzo motivo si dolgono della Violazione e falsa applicazione degli artt. 115 e 116 cpc (anche con riferimento all’art. 195 cpc) in relazione all’art. 360 co 1 n. 3 cpc, in merito alla valutazione delle prove acquisite.
In via preliminare, va disattesa l’e ccezione in rito sollevata dal Comune resistente perché infondata.
Il ricorso in esame non è tardivo perché il giudizio risulta incardinato in primo grado nel 2002, vigendo quindi il termine lungo annuale, rispettato, nel caso di specie, risultando la sentenza impugnata, pubblicata il 30 giugno 2020, ed il ricorso notificato il 4 febbraio 2021.
4.1. Sempre in via preliminare, va parimenti disattesa l’ulteriore eccezione di inammissibilità del ricorso per cassazione sollevata dal Comune resistente circa il preteso difetto di specificità in violazione dell’ art. 366 n. 4 c.p.c. tenuto conto che, contrariamente a quanto dedotto dal resistente, parte ricorrente non ha omesso di raffrontare la ratio decidendi della sentenza impugnata con i principii affermati dalla giurisprudenza di legittimità.
CC 20.09.2023
Ric. n. 22692/2020
Pres. NOME COGNOME
RAGIONE_SOCIALE.
5. Il primo motivo di ricorso è inammissibile.
Come più volte affermato da questa Corte gli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal d.l. n. 83 del 2012, conv. con modif. dalla l. n. 134 del 2012, vanno interpretati nel senso che l’impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l’utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di revisio prioris instantiae del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata (Cass. Sez. U, 16/11/2017 n. 27199; Cass. Sez. 6 – 3, 30/05/2018 n. 13535; Sez. U, 13/12/2022 n. 36481).
La Corte d’appello con la sentenza impugnata , in linea coi principi sopra ricordati, ha ritenuto infondata la censura, oggi reiterata col motivo in esame, spiegando che «nell’atto di appello in oggetto, emergono con chiarezza i capi della sentenza impugnata ed i motivi di appello, le censure prospettate e la rilevanza delle questioni ai fini di una diversa decisione della controversia, oltre ad essere indicate le modifiche richieste. Deve quindi ritenersi che l’atto di appello sia stato proposto nel rispetto dell’ar t. 342 c.p.c.» (pag. 6 della sentenza impugnata).
6. Il secondo motivo è infondato.
In primo luogo, i ricorrenti correlano la censura in esame a quella già formulata con il primo motivo, reiterando la doglianza circa la violazione del principio di specificità dell’atto di appello ex art. 342 c.p.c. che, come veduto, esaminando il motivo precedente, è inammissibile.
In secondo luogo, non sussiste il vizio di ultra e extra petita lamentato.
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Pres. NOME COGNOME
RAGIONE_SOCIALE.
Secondo l’ orientamento consolidato di questa Corte, il vizio di ultra ed extra petizione ricorre solo quando il giudice pronuncia oltre i limiti delle pretese e delle eccezioni fatte valere dalle parti, ovvero su questioni estranee all’oggetto del giudizio e non rilevabili di ufficio, attribuendo un bene della vita non richiesto o diverso da quello domandato, mentre al di fuori di tali specifiche previsioni il giudice, nell’esercizio della sua potestas decidendi , resta libero non solo d’individuare l’esatta natura dell’azione e di porre a base della pronuncia adottata considerazioni di diritto diverse da quelle all’uopo prospettate, bensì di rilevare altresì, indipendentemente dall’iniziativa della controparte, la mancanza degli elementi che caratterizzano l’efficacia costitutiva od estintiva di una data pretesa della parte, in quanto ciò attiene all’obbligo inerente all’esatta applicazione della legge (tra tante, Cass. Sez. L, 20.08.2003 n. 12265; Cass. Sez. 1, 13/11/2018 n. 29200).
Ebbene, la Corte d’appello ha dato espressamente conto delle censure svolte dal Comune con l’atto di impugnazione in ordine alle considerazioni svolte dal consulente sul nesso causale, il quale aveva concluso nel senso che non fosse stata acquisita alcuna certezza che consentisse di ricondurre i danni lamentati alle inadempienze del Comune e ha dato ritenute infondate; testualmente ha dato conto dei motivi di doglianza in cui si era articolato l’atto di appello del Comune ovvero nell’avere: «1) il consulente affermato esserci il nesso di causalità tra il lamentato danno e i lavori eseguiti dal Comune di Marano di Napoli; 2) il consulente reso la sua valutazione in ordine all’evento causativo del danno in termini di probabilità e presumibilità, deducendo quindi che non è stata acquisita alcuna certezza che consenta di condurre i danni lamentati alle inadempienze del Comune’ (pag. 8 della sentenza impugnata).
La Corte territoriale ha infine espressamente rigettato la richiesta del Comune appellante «di rinnovazione della CTU, in quanto il Comune ha solo in maniera generica, contestato le
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Ric. n. 22692/2020
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RAGIONE_SOCIALE.
argomentazioni, in forza delle quali l’ausiliario del primo Giudice, con valutazione immune da vizi logici, aveva affermato la sussistenza del nesso causale tra la conformazione dei luoghi ed il verificarsi degli allagamenti» (pag. 11 della sentenza impugnata).
Alcun vizio di ultra o extra petizione, pertanto, si è verificato nella fattispecie in esame, tenuto conto che il Giudice d’appello si è limitato, come era suo legittimo potere, a valutare se i motivi di gravame del Comune di Marano appellante fossero o meno fondati alla luce delle risultanze documentali e probatorie di causa.
6. Il terzo motivo è inammissibile.
Non sussiste la pretesa violazione in merito alla valutazione delle prove acquisite che sarebbe sfociata nel travisamento delle medesime.
Va ricordato in proposito che la questione del travisamento del contenuto oggettivo delle prove, con riguardo alla sua deducibilità come motivo di ricorso per cassazione, è stata recentemente rimessa alle Sezioni unite di questa Corte con ordinanza n. 11111 del 2023, e, nella specie, va osservato che parte ricorrente, sotto le formali spoglie del vizio di violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., in realtà rivolge al giudice di legittimità l’inammissibile richiesta di una nuova e diversa valutazione dei fatti così come ricostruiti in sede di merito, nonostante che, nella vicenda in esame, la Corte partenopea abbia spiegato in modo piano e coerente le ragioni per le quali ha ritenuto provato il «mancato utilizzo del locale per il periodo dal 15.09.2001 al 31.03.2004» ed il «danno subito dalle 8 autovetture parcheggiate nel garage il giorno 15 settembre 2001» quali doglianze specificatamente formulate dal Comune appellante (pag. 11 della sentenza impugnata).
In primo luogo, il giudice d’appello ha espressamente e testualmente affermato che con riferimento al danno subito dalle autovetture «difetti una prova convincente tanto della presenza, in occasione degli eventi infiltrativi per cui è causa, di auto nel locale di
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COGNOME, quanto soprattutto dei danni subiti da tali autovetture e della relativa riparazione a spese dell’odierno appellato » atteso che «i testi escussi hanno reso deposizioni generiche e de relato in ordine alla circostanza che fosse stato proprio il COGNOME ad accollarsi i costi della pulizia delle auto dei propri clienti; in proposito, ha motivatamente non valorizzato le dichiarazioni del teste NOME COGNOME figlio dell’att ore originario «fortemente interessato all’esito della lite» e non ha ritenuto vero simile che, anche in considerazione dell’entità economica della spesa asseritamente sopportata (1200 Euro a vettura) l’originario attore avesse sopportato gli esborsi senza esigere il rilascio di una quietanza ; che in ordine all’unica fattura prodotta, emessa a nome di un terzo, non vi fosse «prova credibile dell ‘effettivo pagamento di detta fattura da parte dell’odierno appellato», precisando altresì che «la stima di detto danno operata dal CTU non può di per sé integrare la prova del pregiudizio» (pag. 11-12 della sentenza impugnata).
In secondo luogo, in ordine al danno da mancato utilizzo del locale, il Giudice d ‘ appello ha precisato che «manca la prova certa del fatto che l’inagibilità e/o chiusura del garage si sia protratta per l’intero arco temporale indicato dal COGNOME ( dal 15.09.2001 al 31.03.2004), giacché sul punto i testi nulla hanno riferito» e precisando che, con riguardo al contenuto della C.T.U. «il Consulente ha elaborato una stima ipotetica di danno che, di per sè, non è sufficiente, in assenza di ulteriori emergenze probatorie, a ritenere dimostrata l’effettiva chiusura del locale nell’intero arco di tempo considerato’ (pag. 13 della sentenza impugnata).
In definitiva, il ricorso è rigettato e la parte ricorrente va condannata secondo il principio di soccombenza a rivalere la controparte delle spese sopportate nel giudizio di cassazione.
Stante la mancata difesa della intimata RAGIONE_SOCIALE nel presente giudizio, nulla si dispone in merito alle spese in relazione ad essa.
CC 20.09.2023
Ric. n. 22692/2020
Pres. NOME COGNOME
RAGIONE_SOCIALE.
Ai sensi dell’art. 13 comma 1 -quater del d.P.R. n. 115 del 2002, si deve dare atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente , dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma del comma 1-bis del citato art. 13.
Per questi motivi
La Corte, rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti, in solido, al pagamento delle spese del giudizio di cassazione in favore della parte resistente, che liquida in complessivi Euro 3.200,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre spese RAGIONE_SOCIALE e accessori di legge.
Ai sensi dell’art. 13 comma 1 -quater del d.P.R. n. 115 del 2002, si deve dare atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma del comma 1-bis del citato art. 13.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione