Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 31224 Anno 2023
Civile Ord. Sez. 2 Num. 31224 Anno 2023
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data pubblicazione: 09/11/2023
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 17400/2022 R.G. proposto da:
NOME, rappresentato e difeso dall’Avv. AVV_NOTAIO (CODICE_FISCALE)
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE
-intimato- avverso SENTENZA di TRIBUNALE PARMA n. 775/2022 depositata il 13/06/2022.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 08/09/2023 dal Consigliere COGNOME NOME.
FATTI DI CAUSA
NOME convenne in giudizio innanzi al Giudice di pace di Parma l’RAGIONE_SOCIALE al fine di ottenere il risarcimento dei danni riportati dalla propria vettura, per complessivi
€ 2.606,33, a causa di una grandinata verificatasi il 04/05 giugno del 2018, data in cui l’auto era ancora ricoverata nei locali dell’officina.
Il Giudice di Pace accolse la domanda.
Il Tribunale di Parma, con sentenza del 16.6.2022 accolse l’appello proposto dall’RAGIONE_SOCIALE e, per l’effetto, rigettò la domanda di COGNOME NOME.
In punto di fatto, il Tribunale accertò che, poiché il COGNOME non aveva pagato le somme dovute per le riparazioni effettuate sull’autovettura, il COGNOME aveva trattenuto l’autovettura; successivamente, le parti erano giunte ad un accordo in data 7.5.2018, nel quale si dava atto che l’auto sarebbe stata riconsegnata funzionante ed idonea alla messa in strada. L’attore, che aveva ricevuto in consegna l’autovettura, non aveva provato che i danni si erano verificati nel periodo in cui l’RAGIONE_SOCIALE aveva la custodia del mezzo in quanto le foto prodotte, precedenti all’invito alla negoziazione assistita, non consentivano di individuare la natura dei danni.
NOME ha proposto ricorso per cassazione sulla base di tre motivi ed ha depositato memoria in prossimità della camera di consiglio.
L’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE NOME non ha svolto attività difensiva.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo di ricorso, si deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 345 e 348bis c.p.c. e dell’art. 2697 c.c., in relazione all’art.360, comma 1, n.3 c.p.c., oltre al vizio di nullità della sentenza perché solo in grado d’appello il COGNOME avrebbe dedotto la mancanza di prova idonea a dimostrare le condizioni dell’autovettura prima dell’evento atmosferico e, quindi, l’esistenza del danno riconducibile alla grandinata verificatasi mentre il veicolo era in
custodia presso l’RAGIONE_SOCIALE. Il Tribunale avrebbe dovuto rilevare che si trattava di ‘nuove domande ed eccezioni’ inammissibili in grado d’appello. Inoltre, il Tribunale avrebbe invertito l’onere della prova, ponendo a carico dell’NOME l’onere di provare le condizioni del mezzo prima dell’evento atmosferico mentre tale onere graverebbe sul depositario. Nel caso di specie, l’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE non avrebbe provato le condizioni dell’autovettura sia all’epoca della consegna avvenuta il 13.9.2017, sia all’epoca della riconsegna avvenuta il 12.7.2018, sia il carattere tombale dell’accordo in sede di negoziazione assistita.
Il motivo è infondato.
Ai sensi dell’art.345 c.p.c., comma 2, non sono ammissibili in appello nuove eccezioni, al di fuori di quelle rilevabili anche d’ufficio, mentre sono proponibili le mere difese, che si differenziano dalle prime poiché con esse le parti si limitano a contestare genericamente le reciproche pretese.
Con riguardo alla distinzione tra eccezioni in senso lato e mere difese nel processo civile, è stato, infatti, ribadito che, mentre le prime consistono nell’allegazione o rilevazione di fatti estintivi, modificativi o impeditivi del diritto dedotto in giudizio ai sensi dell’art.2697 c.c., con cui sono opposti nuovi fatti o temi di indagine non compresi fra quelli indicati dall’attore e non risultanti dagli atti di causa, le seconde si limitano invece a negare la sussistenza o la fondatezza della pretesa avversaria, per cui esse sono rilevabili d’ufficio (salvo che siano riservate alla parte per espressa previsione di legge o perché corrispondenti alla titolarità di un’azione costitutiva) e sono sottratte al divieto stabilito dall’art.345 c.p.c., comma 2, sempre che riguardino fatti principali o secondari emergenti dagli atti, dai documenti o dalle altre prove ritualmente acquisite al processo, e
anche se non siano state oggetto di espressa e tempestiva attività assertiva (Cass.8525/2020; Cass. 12980/2020).
Quanto alla rilevabilità d’ufficio delle eccezioni in senso lato, si è precisato che essa non è subordinata alla specifica e tempestiva allegazione della parte ed è ammissibile anche in appello, dovendosi ritenere sufficiente che i fatti risultino documentati ex actis, poiché il regime delle eccezioni si pone in funzione del valore primario del processo, costituito dalla giustizia della decisione, che resterebbe sviato ove pure le questioni rilevabili d’ufficio fossero soggette ai limiti preclusivi di allegazione e prova previsti per le eccezioni in senso stretto (Cass. Sez. Un. 10531/2013; Cass. 27988/2018).
Nel caso di specie, con l’atto d’appello, il COGNOME aveva contestato la fondatezza della pretesa dell’attore, contestando sia l’esistenza dei danni che la loro riconducibilità alla grandinata avvenuta mentre l’autovettura si trovava presso la sua RAGIONE_SOCIALE.
Si trattava di mere difese, che si collocano al di fuori del campo di applicazione dell’art.345 c.p.c., comma 2 c.p.c.
Il Tribunale, con apprezzamento di fatto incensurabile in sede di legittimità, sulla base del materiale probatorio acquisito nel giudizio di primo grado, ha escluso in radice l’esistenza del danno sulla base di una serie di ragioni: i danni si sarebbero verificati nel giugno del 2008 e la riconsegna sarebbe avvenuta nel luglio del 2018, dopo che le parti avevano raggiunto un accordo, in sede di negoziazione assistita per definire le loro pendenze. I presunti danni non erano stati allegati specificamente nell’atto introduttivo e l’unica prova era costituita da una fotografia, risalente al marzo 2008, quindi in data antecedente all’evento, che riproduceva l’autovettura in un cortile. La carenza di prova dell’esistenza dei danni risultava anche dalla circostanza che il
l’NOME avesse ricevuto in consegna il mezzo senza rilevare alcun danno cagionati dalla grandinata in fase di riconsegna del mezzo, né che avesse mosso contestazioni prima dell’invito alla negoziazione assistita avvenuto dopo oltre cinque mesi dall’evento.
L’assenza della prova del danno è, quindi avvenuta sulla base della valutazione del materiale probatorio acquisito in giudizio, senza che vi sia stata alcuna inversione dell’onere della prova.
Come affermato da questa Corte, la violazione del precetto di cui all’art. 2697 c.c., censurabile per cassazione ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., è configurabile soltanto nell’ipotesi in cui il giudice abbia attribuito l’onere della prova ad una parte diversa da quella che ne era onerata secondo le regole di scomposizione delle fattispecie basate sulla differenza tra fatti costitutivi ed eccezioni e non invece laddove oggetto di censura sia la valutazione che il giudice abbia svolto delle prove proposte dalle parti, sindacabile, quest’ultima, in sede di legittimità, entro i ristretti limiti del “nuovo” art. 360 n. 5 c.p.c. (Cass. Civ., Sez. III, 29.5.2018, n.13395; Cass. Civ., Sez. III, 23.10.2018, n.26769; Cass. Civ., Sez. III, 17.6.2013, n. 15107).
Il ricorso va pertanto rigettato.
Sono assorbiti i restanti motivi, con cui si deduce la violazione delle norme in tema di deposito e di prova dell’inadempimento.
Non deve provvedersi sulle spese non avendo l’intimato svolto attività difensiva.
Ai sensi dell’art.13, comma 1 quater, del DPR 115/2002, va dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a
quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art.13, se dovuto.
P.Q.M.
rigetta il ricorso.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Seconda Sezione