SENTENZA TRIBUNALE DI ROMA N. 15957 2025 – N. R.G. 00015542 2022 DEPOSITO MINUTA 14 11 2025 PUBBLICAZIONE 14 11 2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SEZIONE XVII (ex IX)
Il Tribunale ordinario di Roma – XVII Sezione civile, in composizione monocratica, in persona del Giudice onorario, AVV_NOTAIO, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. NUMERO_DOCUMENTO del Ruolo generale per gli affari contenziosi dell’anno 2022, trattenuta in decisione all’udienza del 25.06.2025;
tra
rappresentato e difeso, congiuntamente e disgiuntamente, dagli AVV_NOTAIO e NOME AVV_NOTAIO, ed elettivamente domiciliato presso lo studio del primo sito in Roma (RM), INDIRIZZO, giusta procura speciale rilasciata su atto separato;
-attore opponente –
e
e per essa, quale mandataria,
in persona del procuratore pro tempore, rappresentata e difesa, dall’AVV_NOTAIO, ed elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in Verona, INDIRIZZO, giusta procura rilasciata su foglio separato;
-convenuto opposto –
Oggetto: opposizione avverso il D.I. n. 1518/2022 emesso dal Tribunale di Roma in data 26.01.2022 nel giudizio R.G. n. 75260/2021.
Conclusioni: come verbale del 25.06.2025.
Sentenza redatta ai sensi del nuovo testo dell’art. 132 c.p.c.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
L’opposizione deve essere accolta.
L’opposizione a decreto ingiuntivo introduce un giudizio a cognizione piena che è volto a confermare o meno la sussistenza e/o la validità del credito azionato in monitorio nel quale il Giudice deve accertare la fondatezza della pretesa fatta valere dall’opposto, il quale conserva la posizione sostanziale di attore, nonché delle eccezioni e difese fatte valere dall’opponente, che assume la posizione sostanziale di convenuto. Tale giudizio, pertanto, è caratterizzato dalle ordinarie regole
processuali, anche riguardo al regime degli oneri di allegazione e probatori. Orbene, la Suprema Corte ha chiarito che l’onere della prova gravante sul creditore che agisca per l’adempimento di un’obbligazione positiva si considera assolto con la dimostrazione della fonte (negoziale o legale) del proprio diritto e, se previsto, del relativo termine di scadenza (Cass. SS. UU. nr. 13533/2001).
Giusto quanto sopra, si ritiene necessario ricostruire i rapporti intercorsi tra le parti per una verifica in merito ai presupposti della pretesa vantata da parte opposta.
Il decreto ingiuntivo n. 1518/2022 oggetto di opposizione è stato emesso per l’importo di € 41.540,80 con riferimento ad un credito pro soluto ceduto da RAGIONE_SOCIALE all’odierna opposta, il quale corrisponde asseritamente al saldo debitore del contratto di finanziamento n. 101643047.
Nel procedimento monitorio parte opposta, a supporto della pretesa creditoria vantata, ha depositato un estratto conto dal quale emerge che il saldo debitore di € 41.540,80 è relativo al rapporto identificato con n. 17339542 e il contratto n. 8106565 stipulato tra RAGIONE_SOCIALE e l’odierno opponente avente ad oggetto un finanziamento di € 536,00 ( all.ti n, 3 e 7 del fascicolo monitorio ).
Ebbene, in sede di giudizio di opposizione, parte opposta ha rilevato che l’allegazione nel procedimento monitorio del contratto n. NUMERO_DOCUMENTO è stato un mero errore materiale, specificando che la pretesa creditoria vantata si fonda in realtà sul contratto di finanziamento n. 4209156 di € 37.481,61 che ha prodotto in atti ( all.to 7 alla comparsa di costituzione ).
Tuttavia, da un approfondito esame documentale, è emerso che nell’allegato alla cessione e nella lettera di diffida di pagamento il contratto di finanziamento cui si riferisce la pretesa creditoria è il n. 101643047 (rispettivamente all.to 8 della comparsa di costituzione e all.to 5 del fascicolo monitorio) di importo pari ad € 41.540,80, corrispondente alla richiesta azionata; eppure, suddetto contratto non è stato prodotto in atti, ma parte opposta si è limitata a fornire il contratto n. 4209156 stipulato tra l’opponente e l’RAGIONE_SOCIALE di importo pari ad € 37.481,61, omettendo anche di fornire alcuna specifica in merito al diverso e più alto importo richiesto.
Ciò posto, i diversi documenti allegati non consentono una corretta identificazione del credito e dunque la pretesa non soddisfa l’onere della prova gravante sulla parte opponente, rendendo così il fatto della pretesa incerto e il credito azionato illiquido.
Pertanto, la carenza probatoria non può che addebitarsi all’attuale opposta.
Ciò posto il credito appare incerto ed illiquido ed il decreto ingiuntivo opposto va revocato.
Le spese processuali seguono la soccombenza, nella misura liquidata in dispositivo secondo i parametri stabiliti dal DM n. 55/2014.
P.Q.M.
Il Giudice definitivamente pronunciando sulla causa specificata in epigrafe, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così provvede:
-accoglie l’opposizione e per l’effetto revoca l’opposto decreto;
-condanna parte opposta alla refusione, in favore dell’opponente delle spese di lite che liquida nell’importo di € 286,00 per esborsi ed € 3.809,00 per compenso, oltre spese generali IVA e CPA come per legge.
Così deciso in Roma, 13.11.2025
Il Giudice
NOME COGNOME