Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 34637 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 1 Num. 34637 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 29/12/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 26602/2022 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE , già RAGIONE_SOCIALE di NOME COGNOME, rappresentata e difesa dall’AVV_NOTAIO, presso cui è elettivamente domiciliata in Roma presso la Cancelleria della Corte di RAGIONE_SOCIALEzione e in Fasano (BR), INDIRIZZO
– ricorrente
–
RAGIONE_SOCIALE , con sede legale in Modena, rappresentata e difesa dal AVV_NOTAIO del foro di Modena e dal profAVV_NOTAIO, ed elettivamente domiciliata presso quest’ultimo in Roma, INDIRIZZO
– controricorrente –
Avverso la sentenza della Corte di Appello di Bologna, sezione terza civile, n. 1703/2022, pubblicata il 2/8/2022 NUMERO_DOCUMENTO
udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 19/12/2025 dal Consigliere NOME COGNOME
FATTI DI CAUSA
1) Con atto di citazione del 17/11/2017 la RAGIONE_SOCIALE NOME RAGIONE_SOCIALE ha convenuto davanti al Tribunale di RAGIONE_SOCIALE la RAGIONE_SOCIALE in lca e la RAGIONE_SOCIALE, chiedendo l’ accertamento della nullità delle clausole e della disciplina applicata al rapporto di conto corrente bancario inizialmente contrassegnato dal n. 1100028, poi dal nuovo n. 17013-2, nonchè ai conti e alle linee di credito per anticipi e finanziamenti vari, collegati al c/c principale n. 17013-2, in relazione ai quali la società eccepiva la mancanza di sottoscrizione del documento contrattuale, firmato solo il 13 giugno 1990, la nullità delle clausole di determinazione degli interessi, l’illegittimità degli addebiti relativi ad anatocismo e commissione di massimo scoperto, l’illegittima determinazione della valuta, la non debenza di commissioni, remunerazioni e spese, e chiedendo altresì la condanna delle convenute al pagamento, per ripetizione di indebito, della somma di €. 1.055.584,76, calcolata dalla CTU disposta nel giudizio di primo grado.
Il Tribunale di RAGIONE_SOCIALE, dichiarata l’improponibilità delle domande nei confronti della vecchia RAGIONE_SOCIALE in l.c.a, ha respinto le domande proposte nei confronti della nuova RAGIONE_SOCIALE, ritenendo applicabile la più rigorosa giurisprudenza della Suprema Corte in tema di onere della prova per il correntista che agisca nella ripetizione
dell’indebito, osservando che l’attrice sarebbe stata tenuta a documentare l’andamento dell’intero rapporto con la produzione di tutti gli estratti conto, mentre mancavano alcuni di essi e le copie dei contratti istitutivi dei rapporti bancari.
Il Tribunale osservava anche che la scelta della convenuta di rimanere contumace non valeva quale mancata contestazione dei fatti addotti a sostegno della domanda dell’attrice.
La società soccombente ha proposto appello, davanti alla Corte d’Appello di Bologna, citando RAGIONE_SOCIALE in quanto succeduta a RAGIONE_SOCIALE ed altresì la RAGIONE_SOCIALE, insistendo nell’accoglimento delle domande formulate in primo grado e ribadendo la propria tesi in base alla quale tutti i rapporti accesi a far tempo dagli inizi del 1990 erano confluiti nel conto corrente principale il cui numero era diventato 17013-2.
Ha contestato la ricostruzione del Tribunale, che non aveva considerato che nei momenti in cui era sorto il rapporto non era in vigore l’obbligo della forma scritta per i rapporti bancari.
Ha evidenziato che era stato lo stesso giudice istruttore ad autorizzare il CTU ad analizzare e acquisire ogni altro documento contabile indispensabile per la risposta al quesito (erano stati acquisiti i mastrini contabili della società che dimostravano l’originaria numerazione del conto corrente).
Ha sostenuto inoltre che gli estratti conto non erano mai stati ricevuti in corso di rapporto, che la società li aveva, invano, richiesti prima del giudizio e che essa aveva poi proposto istanza ex art. 210 c.p.c.
Ha insistito infine nell’accoglimento della domanda di risarcimento del maggior danno richiesto ai sensi dell’articolo 1224, comma 2 c.c.
Si è costituita RAGIONE_SOCIALE, eccependo la propria carenza di legittimazione passiva e/o di titolarità passiva del rapporto; nel merito, il mancato rispetto dell’onere probatorio gravante sull’attrice, l’inattendibilità della ricostruzione effettuata dal CTU, data la presenza di numerosi “buchi” intermedi e
la mancanza di parte dei documenti come rilevato dallo stesso CTU; il fatto che la richiesta ex art. 119 TUB era stata respinta dalla RAGIONE_SOCIALE perchè aveva riguardato solo gli estratti conto antecedenti al 1996 (anteriori al decennio); gli estratti conto successivi al 1996 non erano stati mai richiesti né con istanza ex art. 119 TUB né con istanza ex art. 210 cpc.
La Corte d’Appello di Bologna in primo luogo ha affermato la legittimazione passiva di Bper RAGIONE_SOCIALE.
Nel merito ha ritenuto l’appello infondato, rilevando che l’appellante non aveva assolto al proprio onere di documentare l’ andamento del rapporto e soprattutto di provare l’inesistenza della causa giustificativa dei pagamenti effettuati mediante la produzione del contratto contenente le clausole contestate.
Con ricorso notificato il 31/10/2022 la società RAGIONE_SOCIALE ha impugnato la sentenza della Corte d’Appello di Bologna, proponendo due motivi di ricorso.
La banca resiste con controricorso.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Primo motivo di impugnazione ( Violazione e falsa applicazione dell’Art. 360 I co. n. 3 c.p.c. in relazione alle norme ex artt. 166, 167, 171 II co. c.p.c., 345 II co. c.p.c. e 101 c.p.c. ).
La ricorrente censura la sentenza impugnata perché, attraverso la formula ‘ ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita ‘, avrebbe rigettato le eccezioni di decadenza e inammissibilità delle contestazioni sollevate tardivamente per la prima volta in appello da Bper RAGIONE_SOCIALE (la RAGIONE_SOCIALE era rimasta contumace in primo grado).
Il motivo è inammissibile.
1.1) La ricorrente aveva eccepito in sede di appello la decadenza e inammissibilità di tutte le difese avanzate dalla RAGIONE_SOCIALE.
Il motivo, allora, è inammissibile perché generico (come ribadito dalla parte controricorrente nella memoria 9/12/2025), mancando la specificazione di quali, tra le tante difese, siano le eccezioni della RAGIONE_SOCIALE da considerarsi decadute.
Inoltre, la decisione della Corte d’Appello , e si tratta di altro profilo determinante, non si basa su questioni di rito, non vi è alcuna statuizione in tal senso e infatti la ricorrente censura quella che è soltanto una formula di stile.
Il motivo è altresì infondato, perché non risulta che la RAGIONE_SOCIALE abbia formulato eccezioni in senso stretto (non ha neppure formulato quella di prescrizione), ma solo mere deduzioni difensive, ammissibili anche in appello.
Secondo motivo di impugnazione ( Violazione e falsa applicazione dell’Art. 360 I co. n. 3 del c.p.c. in relazione alle norme ex artt. 115 e 116 c.p.c., nonché in relazione agli artt. 2697 e 2735 c.c. ed agli articoli 3 co. I ex Lege 154/1992 e 117 Co. I del D.Lgs. n.385/1993, ed inoltre in rapporto agli Articoli 11 delle Preleggi, a ll’A rt. 1219 c.c., a ll’ Art. 119 II Co. del D.Lgs. n. 385/1993, ed infine in relazione agli articoli 1327 e 1362 c.c
La ricorrente sostiene che sia il Tribunale che la Corte d’Appello hanno errato nel ritenere necessaria, nella causa di ripetizione di indebito, la produzione dei contratti bancari.
Il motivo è infondato.
2.1) In particolare, la Corte d’Appello ha osservato che il tribunale, nel respingere la domanda, ha applicato la giurisprudenza prevalente in materia in base
alla quale il correntista il quale agisce in giudizio per la ripetizione dell’indebito è tenuto a fornire la prova sia degli avvenuti pagamenti che della mancanza, rispetto ad essi, di una valida “causa debendi”.
Pertanto ha l’onere di documentare l’andamento del rapporto con la produzione di tutti gli estratti conto che evidenziano le singole rimesse suscettibili di ripetizione in quanto riferite a somme non dovute e inoltre ha l’onere di provare l’inesistenza della causa giustificativa dei pagamenti effettuati mediante la produzione del contratto che contenga le clausole contestate.
Nel presente caso, continua la Corte, la società che agisce non è riuscita a produrre tutta la documentazione necessaria, pur avendone prodotta una parte (alcuni degli estratti conto dal 1/01/1997 al 24/6/2016); ma ha prodotto unicamente una copia del contratto del 1990 recante un numero di rapporto diverso da quello indicato negli estratti conto regolarmente allegati agli atti.
La Corte osserva che, essendo stato prodotto in atti unicamente il contratto di apertura di conto corrente contraddistinto dal n. NUMERO_DOCUMENTO e datato 13 giugno 1990 (peraltro privo del prospetto inerente le condizioni economiche da applicarsi sulla periodicità di capitalizzazione degli interessi debitori e creditori), al fine di dimostrare la prosecuzione del rapporto, a partire dal primo trimestre 1997, data di inizio degli estratti conto prodotti, fino alla chiusura (riferendosi la documentazione prevalente al conto corrente ordinario n. 17013-2), il CTU è stato autorizzato dal Tribunale ad acquisire le schede contabili del rapporto bancario tenute dalla società attrice. Ma in relazione al conto corrente principale, n. 170132, non è stato prodotto alcun contratto scritto.
Nonostante le carenze documentali, il CTU ha provato ad effettuare la ricostruzione che gli veniva chiesta in base al quesito, sviluppando tre ipotesi di lavoro, tutte favorevoli alla cliente, anche se in diversa misura.
A questo punto la Corte osserva però che la ricostruzione del CTU, in quanto frammentaria perché basata su una documentazione parziale, non convince nemmeno il giudice di secondo grado, soprattutto per la mancanza della
documentazione contrattuale in base alla quale effettuare il riscontro tra le rimesse annotate negli estratti conto parzialmente prodotti e le clausole contrattuali al fine di valutarne la eventuale illegittimità.
La Corte riprende il principio di cui alla decisione delle SU 1/2/2022 n. 3086 ( “in materia di consulenza tecnica d’ufficio, il consulente nominato dal giudice …p uò accertare tutti i fatti inerenti all’oggetto della lite il cui accertamento si rende necessario al fine di rispondere ai quesiti sottopostigli, a condizione che non si tratti dei fatti principali che è onere delle parti allegare …’ ) e deduce che, nonostante l’espletamento della CTU, si deve ritenere che l’attrice non abbia adempiuto all’onere probatorio che le imponeva di produrre tutta la documentazione bancaria (estratti conto e contratti da cui desumere le condizioni contrattuali, documentazione che non poteva essere sostituita dalla produzione dei mastrini contabili della società).
La Corte osserva anche che, oltre tutto, la richiesta ex art. 119 TUB rivolta alla RAGIONE_SOCIALE con la lettera del 6/12/2016, a cui la banca aveva dato risposta negativa, trattandosi di documenti antecedenti al decennio, aveva comunque riguardato gli estratti conto antecedenti al 1996 ma non quelli successivi.
Inoltre, l’istanza di esibizione formulata nel giudizio, non accolta dal primo giudice, non è stata reiterata nelle conclusioni, conseguendone la decadenza della parte dalla richiesta.
2.2) Di fronte a tale ragionamento la ricorrente , nell’ ambito del secondo motivo, eccepisce in primo luogo che i rapporti inter partes sono iniziati prima che sorgesse l’ obbligo della forma scritta per i rapporti bancari (legge n. 154/1992).
Sostiene poi che comunque erra la Corte nel ritenere che non vi sia stata domanda della società di consegna del contratto di conto ordinario n. 17103-2, dal momento che dopo la lettera del 6/12/2016, è stata inviata lettera raccomandata 29/6/2017, con la quale si chiede l’invio di ‘ copia conforme del contratto base del 1976, ove mai sottoscritto, in quanto del pari mai consegnato ‘ .
Afferma inoltre la ricorrente che in ogni caso la produzione del contratto non è necessaria, in quanto l’applicazione delle poste illegittime risulta dagli estratti conto e conti scalari depositati.
Osserva, poi, che è irrilevante che il conto principale fosse stato contrassegnato con il n. 1100028, dal momento che le lettere di messa in mora della ricorrente e le analisi del CTU sono state relative al periodo di produzione degli e/c da fine 1996 a 2016, ivi inclusi i mastrini del 1998, nei quali e/c e mastrini il conto corrente è contrassegnato con il n. 170132.
Ribadisce che con le lettere del 6/12/2016 e del 29/6/2017 è stato richiesto l’invio del contratto base del conto ordinario 17013-2 e degli estratti conto dal 1991 al 1996 e sostiene che non vige la limitazione della decennalità perché l’art. 119 TUB si riferisce solo a singole operazioni contabili.
Infine sottolinea che la ricostruzione contabile del CTU è ammissibile, perché la giurisprudenza ormai ammette la possibilità di effettuare una tale ricostruzione anche sulla base di documentazione lacunosa.
2.3) A questo punto si osserva che dalle argomentazioni stesse della parte ricorrente (ribadite nella memoria 9/12/2025) emerge l’ inammissibilità del secondo motivo, dal momento che tutte le questioni trattate finiscono per non cogliere e superare quella che è la, corretta, ratio deciden di della Corte d’Appello – cioè l’accertamento dell’inadempimento dell’onere probatorio ricadente sul correntista, che, non avendo prodotto il contratto di conto corrente (in particolare quello avente n. 17013-2, indicato negli e/c e schede contabili, dal 1996 in poi, prodotti, sia pure parzialmente, dalla ricorrente), non permette di effettuare il riscontro tra le contestazioni di illegittimità dei vari addebiti per interessi ultralegali, commissione, spese applicate, ecc., e le clausole contrattuali di riferimento-, e si risolvono in una inammissibile contestazione della valutazione effettuata dalla Corte d’Appello circa l’esperita CTU.
Il suddetto onere probatorio è ormai pacifico secondo la giurisprudenza di questa Corte.
In particolare si osserva che, circa il riparto dell’onere della prova, nel caso in cui sia la banca ad agire in giudizio per far valere il proprio credito, essa ha l’onere di produrre l’ intera documentazione idonea a provare il suo diritto (per es.: Cass. n.15177/2024).
Quando, invece, sia il correntista ad agire in giudizio per ottenere l’accertamento negativo del suo debito e l’accertamento del suo diritto alla ripetizione degli indebiti pagamenti , ricade su di esso l’onere di documentare l’andamento del rapporto con la produzione di tutti gli estratti conto (per es. Cass., n. 9140/2020, cit.; Cass., n.17584/2024; Cass. n. 37800/2022; Cass., n. 24948/2017; Cass., n. 20693/2016; Cass., n. 9201/2015; Cass., n. 13667/2025).
Inoltre, spiega Cass. civ., sez. VI, 09/03/2021, n.6480: ‘ Nei rapporti di conto corrente bancario, il cliente che agisca per ottenere la restituzione delle somme indebitamente versate in presenza di clausole nulle ha l’onere di provare l’inesistenza della causa giustificativa dei pagamenti effettuati mediante la produzione del contratto che contiene siffatte clausole’.
Cass. civ., sez. I, 16/10/2024, n.26867: ‘ Se è il cliente ad agire in giudizio, è su di lui che grava l’onere di dar prova del contratto di conto corrente da cui si origina il saldo. Vale, al riguardo, la regola generale per cui in tema di ripetizione di indebito opera il normale principio dell’onere della prova a carico dell’attore il quale, quindi, è tenuto a dimostrare la mancanza di una causa che giustifichi lo stesso indebito (Cass. 27 novembre 2018, n. 30713) ‘.
Il mancato assolvimento dell’onere probatorio gravante sulla ricorrente emerge, dunque, dalla mancata produzione del contratto cui si riferisce il conto corrente avente numero 17013-2, considerato che il contatto 13/6/1990, allegato in atti, riporta numero diverso e inoltre è privo del prospetto delle condizioni economiche, e che neppure appaiono ‘scagionare’ la ricorrente le lettere di richiesta alla RAGIONE_SOCIALE, ex art. 119 c.p.c., datate 6/12/2018 (con la quale, come ammesso dalla ricorrente,
viene richiesto l’invio degli e/c anteriori alla decennalità ) e 29/6/2017 (con la quale confusamente e genericamente viene richiesta la copia di un contratto del 1976, ove mai sottoscritto). Né tale lettera risulta essere stata presa in considerazione nelle fasi precedenti di questo procedimento.
E’ errata poi l’ affermazione della ricorrente circa la limitazione della norma speciale di cui all’art. 119 TUB a singole operazioni contabili, essendo ormai pacifica la riferibilità della limitazione anche a tutta la documentazione contabile, compresi gli estratti conto (per es.: Cass. n. 35039/2022).
Né la ricorrente aveva ribadito, nella precisazione delle conclusioni di primo grado, l’istanza di esibizione ex art. 210 c.p.c., con conseguente decadenza da tale mezzo istruttorio (Cass. civ., sez. II, 13/5/2025 n. 127919).
Né rilevano i richiami giurisprudenziali della ricorrente a decisioni che ammettono la possibilità di ricostruzione contabile, da parte del CTU, anche in caso di documentazione contabile lacunosa, perché tali decisioni fanno riferimento alla produzione di estratti conto e documentazione contabile in genere, mentre nel presente caso a mancare è il contratto fondamentale per l’ effettuazione delle verifiche su descritte.
Pertanto il motivo è da disattendere, perché la Corte ha correttamente fatto applicazione dei principi sull’onere probatorio in caso di ripetizione di indebito, e dunque la violazione di norme varie ricomprese nel quesito non sussiste, e le contestazioni della ricorrente si riducono ad una inammissibile censura circa il giudizio di fatto operato dalla Corte d’Appello nel valutare come inattendibile la CTU (considerata l’ impossibilità di riscontro con la documentazione contrattuale).
Infatti (come ribadito dalla parte controricorrente nella memoria 9/12/2025), tale valutazione di inattendibilità del tentativo di ricostruzione operato dal CTU è rimessa alla insindacabile valutazione del giudice di merito (Cass. civ., sez. I, 16/09/2024, n. 24707; Cass. civ., sez. I, 3/02/2025, n. 2573).
La Corte d’Appello ha effettuato una valutazione riguardo alla completezza della documentazione prodotta ed ha concluso che la stessa, a causa delle lacune che presentava, non era idonea a consentire la ricostruzione del rapporto.
Tale giudizio, adeguatamente motivato, non è sindacabile in questa sede.
La contestazione finale della ricorrente circa il rigetto della domanda di risarcimento del maggior danno resta assorbita dalla reiezione delle domande principali della ricorrente.
3) Il ricorso è pertanto inammissibile.
Le spese del giudizio di cassazione seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo.
Poiché il ricorso viene disatteso, sussistono le condizioni per dare atto, ai sensi dell’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, che ha aggiunto il comma 1 – quater all’art. 13 del testo unico di cui al d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, della sussistenza dei presupposti processuali dell’obbligo di versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente a rimborsare alla parte controricorrente le spese del presente giudizio, che liquida in €. 10.000, oltre a €. 200 per esborsi, alle spese generali, pari al 15% sui compensi, e agli accessori di legge.
Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a
titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13, se dovuto.
Così deciso in Roma il giorno 19/12/2025 nella camera di consiglio della Prima sezione civile della Corte di cassazione.
Il Presidente
NOME COGNOME