Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 31004 Anno 2024
Civile Ord. Sez. L Num. 31004 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 04/12/2024
ORDINANZA
sul ricorso 14651-2018 proposto da:
RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in INDIRIZZO INDIRIZZO, presso lo studio RAGIONE_SOCIALE‘avvocato AVV_NOTAIO, rappresentata e difesa dall’avvocato NOME COGNOME;
– ricorrente –
Contro
RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, INDIRIZZO, presso l’Avvocatura RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, rappresentato e difeso dagli avvocati NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME;
– controricorrente –
Oggetto
R.G.N.14651/2018
COGNOME.
Rep.
Ud. 29/05/2024
CC
avverso la sentenza n. 50/2018 RAGIONE_SOCIALEa CORTE D’APPELLO di FIRENZE, depositata il 21/02/2018 R.G.N. 1009/2016; udita la relazione RAGIONE_SOCIALEa causa svolta nella camera di consiglio del 29/05/2024 dal AVV_NOTAIO COGNOME.
RILEVATO CHE
con la sentenza in epigrafe indicata, la Corte d’appello di Firenze, in riforma RAGIONE_SOCIALEa decisione di prime cure, ha rigettato la domanda di accertamento negativo svolta dall’attuale parte ricorrente e ha ritenuto dovuta l’obbligazione contributiva a favore d ella gestione lavoratori dipendenti sul presupposto che la RAGIONE_SOCIALE non avesse allegato e provato la dedotta qualità dei soci, di titolari d’impresa artigiana, né la natura non subordinata del rapporto di lavoro;
avverso tale sentenza ricorre la società RAGIONE_SOCIALE in epigrafe indicata, con ricorso affidato ad un motivo, ulteriormente illustrato con memoria, cui resiste, con controricorso, l’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, ulteriormente illustrato con memoria;
CONSIDERATO CHE
con il ricorso si devolve violazione di legge per avere la Corte di merito escluso che gli artigiani possano riunirsi in RAGIONE_SOCIALE senza perdere tale qualità anche in caso di conferimento RAGIONE_SOCIALE‘impresa artigiana alla società RAGIONE_SOCIALE;
invero non solo la doglianza non coglie la ratio decidendi RAGIONE_SOCIALEa sentenza impugnata ma è assorbente il rilievo che il fulcro RAGIONE_SOCIALEa decisione, sugli oneri di allegazioni e prova in ordine al tipo contrattuale e relativa forma previdenziale, e dunque sulla natura non subordinata del
rapporto di lavoro nell’azione di azione di accertamento negativo proposta dalla RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, è rimasto privo di censure sicché il ricorso, che censura argomentazioni svolte ad abundantiam, deve dichiararsi inammissibile;
secondo la costante giurisprudenza di questa Corte è inammissibile il motivo di ricorso per cassazione che censuri un’argomentazione RAGIONE_SOCIALEa sentenza impugnata svolta ad abundantiam, e pertanto non costituente ratio decidendi RAGIONE_SOCIALEa medesima (fra tante, Cass. nn. 23635/10, 24591/05, 3002/04, 10241/00, 301/96, 7007/83, 4018/81, 559/79, 43/74, 2471/72 e 1906/71);
le spese seguono la soccombenza:
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso; condanna la parte ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALEe spese, liquidate in euro 200,00 per esborsi, euro 4.000,00 per compensi professionali, oltre accessori di legge e rimborso forfetario del 15 per cento. Ai sensi del l’art.13,co.1 -quater, d.P.R.n.115/2002, sussistono i presupposti processuali per il versamento, a carico RAGIONE_SOCIALEa parte ricorrente, RAGIONE_SOCIALE‘ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello per il ricorso ex art.13,co. 1, se dovuto.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 29 maggio