Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 4471 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 1   Num. 4471  Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 20/02/2024
Oggetto: contributi
pubblici – l.n. 32/92
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 18452/2020 R.G. proposto da COGNOME NOME, rappresentato e difeso da ll’ AVV_NOTAIO, con domicilio eletto presso il suo studio, sito in Mercato San Severino (INDIRIZZO), INDIRIZZO;
– ricorrente –
contro
Comune RAGIONE_SOCIALE Mercato San Severino, in persona del Sindaco pro tempore , rappresentato e difeso da ll’ AVV_NOTAIO, con domicilio eletto presso  il  suo  studio,  sito  in  Mercato  San  Severino  (SA),  INDIRIZZO;
– controricorrente –
 avverso la sentenza della Corte di appello di Salerno n. 1513/2019, depositata il 5 novembre 2019.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 6 febbraio 2024 dal Consigliere NOME COGNOME
RILEVATO CHE:
NOME COGNOME propone ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Salerno, depositata il 5 novembre 2019, che, in accoglimento dell’appello del Comune RAGIONE_SOCIALE Mercato San Severino, ha respinto le sue domande di condanna dell’ente locale al pagamento in suo favore del contributo di cui alla l. 14 maggio 1981, n. 219, per la ricostruzione di un immobile danneggiato dal sisma del 23 novembre 1980, quantificato in lire 57.757.965, e al risarcimento dei danni per mancata erogazione dello stesso;
 la  Corte  di  appello  ha  riferito  che  il  giudice  di  primo  grado  aveva rilevato che erano sussistenti i presupposti richiesti per l’erogazione del contributo, che la relativa istanza era stata ritualmente presentata e che il Comune aveva pro vveduto a liquidarne l’importo nella misura indicata dall’attore e, conseguentemente, aveva accolto la domanda di condanna al pagamento del contributo medesimo in tale misura;
-ha,  quindi,  accolto  il  gravame  dell’ente  locale  evidenziando  che l’attore  non aveva  dato  dimostrazione  che  la  sua  istanza  avesse carattere prioritario e che, conseguentemente, la soddisfazione del suo diritto poteva avere luogo solo all’esito dell’esaurimento delle «pratiche prioritarie» ai sensi dell’art. 3 l. 23 gennaio 1992, n. 32;
il ricorso è affidato a sette motivi;
resiste con controricorso il Comune di Mercato San Severino;
il ricorrente deposita memoria ai sensi dell’art. 380 -bis .1 cod. proc. civ.;
CONSIDERATO CHE:
con il primo motivo il ricorrente denuncia , con riferimento all’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., la nullità della sentenza impugnata per violazione dell’art. 342 cod. proc. civ., nella parte in cui ha omesso di dichiarare l’appello inammissibile per carenza di motivi specifici;
il motivo è inammissibile;
il ricorrente che denunci la violazione e falsa applicazione dell’art. 342 cod. proc. civ. conseguente alla mancata declaratoria di nullità dell’atto di appello per genericità dei motivi deve riportare nel ricorso, nel loro impianto specifico, i predetti motivi formulati dalla controparte, in quanto l ‘ esercizio del potere di diretto esame degli atti del giudizio di merito, riconosciuto al giudice di legittimità ove sia denunciato un error in procedendo , presuppone comunque l’ammissibilità del motivo di censura (cfr. Cass. 4 febbraio 2022, n. 3612; Cass. 6 settembre 2021, n. 24048; Cass. 23 dicembre 2020, n. 29495);
il ricorrente non ha assolto a un siffatto onere, limitandosi a riportare solo uno stralcio dell’atto di appello, per cui la censura non può essere esaminata;
 può, in ogni caso, evidenziarsi che da tale stralcio si evince che il Comune appellante ha aggredito la decisione di primo grado facendo valere la carenza, al momento dell’esame della istanza , dei requisiti di legge previsti per poter usufruire del beneficio richiesto, sottolineando l’omessa considerazione che l’art. 3 l.n. 32 del 1992 prevedeva criteri di priorità nell’erogazione del contribuito e che l’attore non aveva dato dimostrazione che la sua istanza soddisfaceva tali criteri;
 una  siffatta  censura  evidenzia  in  modo  sufficientemente  chiaro (almeno)  una  delle  questioni  e  dei  punti  contestati  della  sentenza impugnata e, per tale ragione, soddisfa l’onere di specificità dei motivi di appello prevista dall’art. 342 cod. proc. civ. (cfr., sul punto, Cass., Sez. Un., 13 dicembre 2022, n. 36481);
 con  il  secondo  motivo  il  ricorrente  deduce ,  con  riferimento  all’art. 360,  primo  comma,  n.  4,  cod.  proc.  civ.,  la  nullità  della  sentenza impugnata per violazione degli artt. 132, primo comma, n. 4, cod. proc. civ. e 118, disp. att., cod. proc. civ., sostenendo che la motivazione della decisione non consentiva di percepirne chiaramente le ragioni; –  con  il  terzo  motivo  formula  analoga  censura  sul  punto  della
insussistenza delle condizioni di cui all’art. 3 l.n. 32 del 1992;
 il  secondo  e  il  terzo  motivo,  esaminabili  congiuntamente,  sono inammissibili;
la Corte di appello ha accolto il gravame del comune in ragione dell’insussistenza de i criteri preferenziali di cui alle lett. a) e b) dell’art. 3 l. n. 32 del 1992, evidenziando, in particolare, che l’interessato aveva provveduto alla ristrutturazione dell’immobile a proprie cura e spese e che non aveva depositato tempestivamente la relativa documentazione nella sua completezza e aggiungendo che, per tali ragioni, non era possibile l’assegnazione prioritaria del contributo richiesto , benché l’immobile interessato fosse l’unico di proprietà dell’istante e il contributo medesimo fosse già stato determinato nel suo importo;
le doglianze omettono di prendere in esame tale motivazione, non confrontandosi con la ratio decidendi ;
con il quarto motivo il ricorrente si duole, con riferimento all’art. 360, primo  comma,  n.  4,  cod.  proc.  civ.,  della  nullità  della  sentenza impugnata per violazione de ll’art. 112 cod. proc. civ., nella parte in cui ha omesso di considerare che l’ente locale non aveva mai contestato la regolarità e il completamento della pratica amministrativa;
il motivo è inammissibile;
il ricorrente che contesti dinanzi alla Corte di cassazione la mancata applicazione da parte del giudice di merito del principio di non contestazione ha l’onere di indicare, al fine di consentire la fondatezza e la concludenza della censura, non solo con quale atto e in quale sede sia avvenuta l’allegazione del fatto asseritamente non contestato , ma anche in quale modo la circostanza sia stata provata o risultata pacifica (cfr. Cass. 4 aprile 2022, n. 10761; Cass. 12 ottobre 2017, n. 24062); – parte ricorrente non ha assolto a un siffatto onere, omettendo di esaminare il contenuto del primo atto successivo a quello contenente l’asserita allegazione ;
-in ogni caso, si osserva, da un lato, che l’esame della comparsa di costituzione  in  giudizio  in  primo  grado,  nella  parte  riprodotta  nel
contro
ricorso, consente di accertare che il Comune aveva contestato la sussistenza (anche) del requisito di cui all’art. 3, lett. b) , l.n. 32 del 1992, nel cui ambito rientra la condizione del rituale deposito della documentazione pertinente e, dall’altro, che l’invocato principio di non contestazione, se solleva la parte dall’onere di provare il fatto non specificamente contestato dal convenuto costituito, non esclude tuttavia che il giudice, ove dalle prove comunque acquisite emerga la smentita di quel fatto o una sua diversa ricostruzione, possa pervenire ad un diverso accertamento (così, Cass. 7 giugno 2023, n. 16028);
con il quinto motivo il ricorrente lamenta, con riferimento all’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., la nullità della sentenza impugnata per violazione dell’art. 345 cod. proc. civ., allegando la extrapetizione della stessa nella parte in cui ha negato la sussistenza delle condizioni di  cui  alla  lett.  b)  dell’art.  3,  l.n.  32  del  1992 in  ragione  della incompletezza della documentazione presentata benché tale questione non fosse stata oggetto di motivo di impugnazione;
il motivo è inammissibile;
la Corte di cassazione, allorquando sia denunciato, come nel caso in esame, un error in procedendo , è anche giudice del fatto ed ha il potere di esaminare direttamente gli atti di causa, ma, non essendo il predetto vizio rilevabile ex officio , è necessario che la parte ricorrente indichi gli elementi individuanti e caratterizzanti il «fatto processuale» di cui richiede il riesame e, quindi, che il corrispondente motivo sia ammissibile e contenga, per il principio di autosufficienza del ricorso, tutte le precisazioni e i riferimenti necessari ad individuare la dedotta violazione processuale (cfr. Cass., Sez. Un., 25 luglio 2019, n. 20181); – il ricorrente non ha assolto a un siffatto onere, omettendo di riprodurre i motivi di appello e, dunque, non consentendo a questa
Corte di poter valutare la fondatezza della doglianza;
con il sesto motivo il ricorrente critica la sentenza impugnata, con riferimento  all’art.  360,  primo  comma,  n.  4,  cod.  proc.  civ., per
violazione dell’art. 116 cod. proc. civ., nella parte in cui ha trascurato il valore di prova legale del provvedimento del Sindaco dell’ente locale del 2 marzo 1990 con cui era stata autorizzata l’esecuzione dei lavori di  riparazione  dell’immobile  dannegg iato  dal  sisma  ed  era  stato quantificato l’importo del contributo ;
il motivo è inammissibile;
parte ricorrente omette di riprodurre integralmente il provvedimento amministrativo indicato, non permettendo la valutazione del relativo contenuto e, dunque, l’accertamento della veridicità dell’assunto posto a fondamento della doglianza;
-in ogni caso, si osserva che l’atto amministrativo può assumere rilevanza quale prova legale solo se riveste la forma dell’atto pubblico e limitatamente alla provenienza del documento dal pubblico ufficiale che lo ha formato, nonché alle dichiarazioni delle parti e agli altri fatti che il pubblico ufficiale attesta essere avvenuti in sua presenza o da lui compiuti (art. 2700 cod. civ.), ma non anche in ordine a ulteriori accertamenti fattuali o valutazioni giuridiche ivi contenute, in forma espressa o implicita;
-con  l’ultimo  motivo  il  ricorrente  critica  la  sentenza  di  appello  per omesso  esame  di  un  fatto  controverso  e  decisivo  del  giudizio,  in relazione  alla  mancata  considerazione  dell ‘integrazione  documentale effettuata a seguito di richiesta dell’ente locale ;
evidenzia che proprio a seguito di tale integrazione documentale il Comune  aveva  emesso  il  provvedimento  autorizzativo  dei  lavori  di ristrutturazione, con quantificazione del relativo contributo;
il motivo è inammissibile;
 il  fatto  asseritamente  omesso  è  stato  esaminato  dalla  Corte  di appello,  la  quale  ha  concluso  nel  senso  che  il  ricorrente  non  aveva provveduto alla chiesta integrazione, considerata necessaria al fine di definire la proprietà individuale rispetto a quella condominiale;
-sotto  l’apparente  censura  di  omesso  esame  di  un  fatto  decisivo  e controverso,  la  doglianza  si  risolve,  in  realtà,  in  una  sostanziale contestazione  della  valutazione  operata  dal  giudice  di  merito  delle risultanze processuali che non è sindacabile in questa sede, trattandosi di un’attività a questi riservata (cfr. Cass., Sez. Un., 27 dicembre 2019, n. 34476);
 pertanto,  per  le  indicate  considerazioni,  il  ricorso  va  dichiarato inammissibile;
 le  spese  processuali  seguono  il  criterio  della  soccombenza  e  si liquidano come in dispositivo
P.Q.M.
La Corte dichiara il ricorso inammissibile; condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese di giudizio di legittimità, che si liquidano in complessivi euro 7.000,00, oltre rimborso forfettario nella misura del 15%, euro 200,00 per esborsi e accessori di legge.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 -quater , t.u. spese giust., dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente , dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1bis dello stesso art. 13, se dovuto.
Così deciso in Rom a, nell’adunanza camerale del 6 febbraio 2024.