Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 10058 Anno 2024
Civile Ord. Sez. L Num. 10058 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data pubblicazione: 15/04/2024
ORDINANZA
sul ricorso 16158-2018 proposto da:
RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato NOME COGNOME, che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato NOME COGNOME;
– ricorrente –
contro
RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE –RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, in persona del suo Presidente e legale rappresentante pro tempore, in proprio e quale mandatario della RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE
Oggetto
R.G.N. NUMERO_DOCUMENTO/2018
COGNOME.
Rep.
Ud. 29/11/2023
CC
RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliati in ROMA, INDIRIZZO, presso l’Avvocatura Centrale dell’Istituto, rappresentati e difesi dagli avvocati NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME;
– controricorrenti –
nonchè contro
EQUITALIA RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE;
– intimata –
avverso la sentenza n. 2618/2017 della CORTE D’APPELLO di BARI, depositata il 23/11/2017 R.G.N. 22/2016;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 29/11/2023 dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME.
RILEVATO CHE:
la Corte di Appello di Bari, con la sentenza in epigrafe, accoglieva l’appello principale proposto dall’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE e, in riforma della decisione di primo grado, rigettava l’opposizione a cartella esattoriale presentata dalla odierna società ricorrente. Rigettava l’appello successivo della medesima società avverso la sentenza e dichiarava inammissibili gli appelli proposti come incidentali da entrambe le parti;
a fondamento del decisum , la Corte di appello ha osservato, in via generale, che spetta all’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE la prova dei fatti costitutivi dell’obbligazione contributiva e, al datore di lavoro, quella della sussistenza di situazioni esonerative di tale obbligo;
nel concreto, la Corte di merito ha giudicato la documentazione depositata dall’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE (tabulati recanti la visualizzazione delle denunce DMAG inoltrate trimestralmente dalla parte datoriale) idonea a «palesare sia le ragioni del credito vantato dall’Istituto, sia i dati concreti e specifici su cui il calcolo della contribuzione omessa era stato operato»;
per i giudici «la questione concernente la tempestività» della produzione documentale da parte dell’Istituto , sollevata in sede di appello, appariva «totalmente inconferente»; la parte privata era rimasta «silente in tutto il corso del processo» limitandosi ad opporre una contestazione assolutamente generica;
in merito, poi, al quantum debeatur , per la Corte territoriale, il debitore non aveva dedotto nulla di specifico, sotto il profilo contabile, pur disponendo di tutti i relativi dati per verificare la correttezza del calcolo eseguito dall’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE. La consulenza tecnica richiesta al fine di accertare l’esatto computo degli sgravi avrebbe avuto un carattere meramente esplorativo ed era, dunque, inammissibile;
avverso la decisione, ha proposto ricorso per cassazione la società in epigrafe, con quattro motivi, successivamente illustrati con memoria. L’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE ha resistito, con controricorso. È rimasta intimata la società di riscossione;
il Collegio ha riservato il deposito dell’ordinanza nel termine di cui all’art. 380 bis 1, comma 2, cod.proc.civ.
CONSIDERATO CHE:
con il primo motivo ai sensi dell’art. 360 nr. 3 cod.proc.civ.è dedotta la violazione e falsa applicazione dell’ art. 414, punto 4, e 115 cod.proc.civ.;
parte ricorrente censura la sentenza impugnata per non aver considerato che la tardiva memoria di costituzione dell’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE si riferiva al credito oggetto di un solo avviso di addebito (quello relativo alla sede di Bari) e non anche al credito oggetto di un secondo avviso di addebito (relativo invece alla sede di Taranto) rimasto, perciò, sfornito di prova. La Corte di appello non avrebbe potuto, perciò, valutare il comportamento processuale della parte datoriale in relazione a fatti mai dedotti dall’ Istituto;
con il secondo motivo ai sensi dell’art. 360 nr. 4 cod.proc.civ.- è dedotta la violazione dell’art. 115 e dell’art. 416 , comma 3, cod.proc.civ.;
parte ricorrente deduce, comunque, la tardiva costitu zione dell’Istituto e, quindi, l’inutilizzabilità della documentazione prodotta, come riconosciuto dal Tribunale, con statuizione passata in cosa giudicata. Assume, inoltre, l’erronea applicazione del principio di non contestazione, da riferirsi ai fatti di cui agli atti introduttivi della lite e non ai documenti, peraltro tardivamente prodotti dall ‘I stituto;
i primi due motivi possono congiuntamente esaminarsi, presentando analoghi profili di inammissibilità;
la plurima violazione di norme processuali è argomentata in modo generico, senza neppure la puntuale trascrizione degli atti del processo utili a sostenere le ragioni di censura. In particolare, generica è la deduzione secondo cui l’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE avrebbe giustificato, peraltro tardivamente, solo il credito oggetto di un
avviso di addebito: il ricorso riporta una parziale trascrizione della memoria di costituzione dell’Istituto senza riprodurre il ricorso introduttivo del giudizio, necessario al fine di accertare esattamente i termini della lite;
costituisce, infatti, principio della Corte quello per cui il requisito imposto dall’ art. 366, comma 1, nr. 6 cod.proc.civ., deve essere verificato anche in caso di denuncia di errores in procedendo , rispetto ai quali la Corte è giudice del «fatto processuale», perché l’esercizio del potere/dovere di esame diretto degli atti è subordinato al rispetto delle regole di ammissibilità e di procedibilità stabilite dal codice di rito, in nulla derogate dall’estensione ai profili di fatto del potere cognitivo del giudice di legittimità (Cass., sez.un. nr. 8077 del 2012);
il Collegio condivide – anche alla luce dei principi contenuti nella sentenza CEDU Succi e altri c. Italia del 28 ottobre 2021 -che l’autosufficienza del ricorso per cassazione, ai sensi del cit. art. 366 – quale corollario del requisito di specificità dei motivi- non deve essere intesa in modo eccessivamente formalistico, così da incidere sulla sostanza stessa del diritto in contesa, e non può pertanto tradursi in un ineluttabile onere di integrale trascrizione degli atti e documenti posti a fondamento del ricorso (v. Cass., sez.un., nr.8950 del 2022);
14. tuttavia, nella specie, lo sviluppo delle censure non consente di apprezzarne la decisività; come argomentati, attraverso la mescolanza e alternanza di atti processuali, passaggi motivazionali, valutazioni e principi giurisprudenziali, i motivi non rispettano affatto i caratteri di specificità, completezza e riferibilità alla decisione gravata indicati da questa Corte ( tra le tante,
(Cass. nr. 7873 del 2022); il ricorrente per cassazione, infatti, non può limitarsi a riproporre, sostanzialmente, le tesi difensive svolte nelle fasi di merito e motivatamente disattese dal giudice dell’appello ma deve partire dalle ragioni offerte da quest’ultimo e modulare le critiche in modo da incrinarne il fondamento giustificativo;
i due motivi vanno, dunque, dichiarati inammissibili;
con il terzo motivo -ai sensi dell’art. 360 nr. 3 cod.proc.civ.è dedotta la violazione e falsa applicazione dell’art. 1988 cod.civ. e dell’art. 2697 cod.civ.;
parte ricorrente imputa alla Corte di appello errori nel riparto degli oneri di prova oltre che nella valutazione dei documenti di provenienza datoriale;
18. il motivo è infondato;
in primo luogo, la Corte di appello ha fatto corretta applicazione della regola di riparto degli oneri di prova. H a posto a carico dell’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE la prova del credito contributivo, salvo, poi, precisare che compete al datore di lavoro dimostrare la sussistenza di situazioni eccettuative rispetto all’obbligo di pagamento integrale della contribuzione, secondo il consolidato indirizzo di questa Corte (per tutte, in motivazione, v. Cass. nr.16236 del 2023);
inoltre, non ha attribuito valore di «promessa di pagamento» o di «ricognizione del debito» ai documenti di provenienza datoriale, prodotti dall’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE ; piuttosto, anche sulla base degli stessi, la Corte territoriale ha ritenuto provato il credito dell’Istituto. Si è trattato di un giudizio complessivo, il cui nucleo centrale risiede nella considerazione che, a fronte di dati concreti e specifici,
comunque acquisiti al processo e idonei a dar conto della pretesa contributiva dell’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, la parte datoriale si è limitata a mere contrapposizioni, di puro stile, senza supportare, in alcun modo, la contraria deduzione di insussistenza del credito (v. per fattispecie analoghe: Cass. nr. 26842 del 2018 e Cass. n.17969 del 2022, in motivazione). In definitiva, la Corte di appello ha espresso un tipico accertamento di merito, individuando, secondo il suo prudente apprezzamento, le fonti del proprio convincimento ( ex plurimis , Cass. nr. 12395 del 2023);
21. le censure che denunciano, anche nel terzo motivo, errori processuali e quelle del quarto motivo con cui -ai sensi dell’art. 360 nr. 3 cod.proc.civ.è denunciata la viola zione dell’art. 416 co.3 e dell’art. 115 cod.proc.civ. nonché dell’ art. 2697 cod.civ., in relazione alla determinazione del quantum debeatur , incontrano gli stessi limiti già evidenziati in sede di scrutinio del primo e del secondo motivo;
conclusivamente il ricorso va rigettato, con le spese liquidate, secondo soccombenza, come da dispositivo. Segue, altresì, il versamento del doppio contributo, se dovuto.
PQM
La Corte rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità che liquida in euro 8000,00 per compensi professionali, euro 200,00 per esborsi oltre rimborso spese forfettarie nella misura del 15% ed accessori di legge.
Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del D.P.R. nr. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente,
dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis, dello stesso art. 13.
Così deciso in Roma, nell’Adunanza camerale, il 29