Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 11020 Anno 2025
Civile Ord. Sez. L Num. 11020 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 27/04/2025
ORDINANZA
sul ricorso 15882-2019 proposto da:
RAGIONE_SOCIALE in persona del legale rappresentante pro tempore domiciliata in ROMA, INDIRIZZO presso LA CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’avvocato NOME COGNOME;
– ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE in persona del suo Presidente e legale rappresentante pro tempore, in proprio e quale mandatario della RAGIONE_SOCIALE elettivamente domiciliati in ROMA, INDIRIZZO presso l’Avvocatura Centrale dell’Istituto, rappresentati e difesi dagli avvocati NOME COGNOME NOME COGNOME NOME COGNOME NOME COGNOME NOME COGNOME NOME COGNOME;
Oggetto contributi
R.G.N. 15882/2019
COGNOME
Rep.
Ud. 11/03/2025
CC
RAGIONE_SOCIALE
– intimata –
avverso la sentenza n. 347/2018 della CORTE D’APPELLO di CALTANISSETTA, depositata il 09/11/2018 R.G.N. 228/2015; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 11/03/2025 dal Consigliere Dott. NOME COGNOME
Rilevato che:
Con sentenza del giorno 9.11.2018 n. 347, la Corte d’appello di Caltanissetta rigettava il gravame proposto da RAGIONE_SOCIALE avverso la sentenza del tribunale di Enna che aveva dichiarato inammissibile l’opposizione ex art. 24 del d.lgs. n. 46/99, proposta da quest’ultima società, avverso una cartella esattoriale portante una pretesa contributiva nei confronti della predetta società quale datore di lavoro.
Il tribunale dichiarava l’inammissibilità del ricorso perché presentato oltre il termine perentorio di cui all’art. 24 del d.lgs. n. 46/99.
La Corte d’appello, da parte sua, pur ritenendo ammissibile il ricorso (perché era da considerarsi nulla la notifica della cartella a familiare convivente del legale rappresentante della persona giuridica, inviata presso la sede legale della società e non presso la residenza, domicilio o la dimora del legale rappresentante della stessa), lo rigettava nel merito, alla luce del materiale probatorio raccolto dagli ispettori verbalizzanti.
Avverso la sentenza della Corte d’appello, la società RAGIONE_SOCIALE ricorre per cassazione, sulla base di due motivi, mentre l’Inps ha resistito con controricorso.
Il Collegio riserva ordinanza, nel termine di sessanta giorni dall’adozione della presente decisione in camera di consiglio.
nonchè contro
Considerato che:
Con il primo motivo di ricorso, la società ricorrente deduce il vizio di violazione di legge, in particolare, degli artt. 99 e 112 c.p.c., in relazione all’art. 360 primo comma n. 3 c.p.c., perché in assoluto difetto delle ragioni del ‘domandare’ ovvero de lla causa petendi , erroneamente la Corte d’appello non aveva ritenuto che l’Istituto previdenziale avesse omesso di allegare le circostanze di fatto dalle quali poter desumere la ricorrenza del carattere subordinato delle posizioni lavorative vagliate, avendo lo stesso effettuato un generico richiamo al contenuto dei verbali contenenti le dichiarazioni rese dai soggetti sentiti dagli ispettori: infatti, nel verbale ispettivo, non risultava nulla di conferente.
Con il secondo motivo di ricorso, la società ricorrente deduce il vizio di violazione di legge, in particolare, dell’art. 2697 c.c. e degli artt. 115 e 116 c.p.c., in relazione all’art. 360 primo comma n. 3 c.p.c., perché nel presente giudizio di opposizione alla pretesa regolarizzazione contributiva, spettava all’Istituto previdenziale, quale attore in senso sostanziale, l’onere della prova dell’asserita subordinazione dell’attività lavorativa dei lavoratori oggetto d’ispezione, mentre invece tale onere er a stato disatteso dall’Istituto previdenziale, sia in riferimento all’allegazione dei fatti costitutivi della pretesa di regolarizzazione contributiva che della necessità di darne adeguata prova in giudizio.
In via preliminare, va disattesa l’eccezione di tardività del ricorso, infatti rispetto alla data di pubblicazione della sentenza del 9.11.2018, la notifica è stata effettuata il 9.5.2019, quindi nel rispetto del termine semestrale.
Il primo e secondo motivo, che possono essere oggetto di un esame congiunto, sono inammissibili; infatti, sotto l’apparente
rubrica di una violazione di legge, i motivi di ricorso sono volti a una nuova valutazione del materiale istruttorio e dei fatti di causa, profilo di competenza del giudice del merito ed incensurabile in cassazione, se non nei limiti dell’art. 360 primo comma n. 5 c.p.c., nella specie non ricorrenti (Cass. n. 27000/16, 5640/21, 11892/16).
La società ricorrente mira, infatti, a contestare l’accertamento sulla sussistenza degli indici della subordinazione in riferimento ai quattro lavoratori oggetto di ispezione e alla valutazione delle prove dedotte e allegate dalle parti a questo fine, ma ciò costituisce una richiesta di rivalutazione del merito della decisione che non è più consentita nel giudizio di legittimità.
D’altra parte, le dichiarazioni testimoniali raccolte nel verbale ispettivo, pur non costituendo piena prova, erano comunque valutabili da parte della Corte territoriale.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
Sussistono i presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo, rispetto a quello già versato a titolo di contributo unificato.
P.Q.M.
La Corte dichiara il ricorso inammissibile.
Condanna la società ricorrente a pagare all’Inps le spese di lite che liquida nell’importo di € 1.000,00, oltre € 200,00 per esborsi, oltre il 15% per spese generali, oltre accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del D.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, ove dovuto, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello corrisposto per il ricorso, a norma del comma 1 -bis dello stesso articolo 13.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 11.3.25.