Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 11020 Anno 2025
Civile Ord. Sez. L Num. 11020 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 27/04/2025
ORDINANZA
sul ricorso 15882-2019 proposto da:
RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore domiciliata in ROMA, INDIRIZZO presso LA CANCELLERIA RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’avvocato NOME COGNOME;
– ricorrente –
contro
RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE – RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE in persona del suo Presidente e legale rappresentante pro tempore, in proprio e quale mandatario RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliati in ROMA, INDIRIZZO, presso l’Avvocatura RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, rappresentati e difesi dagli avvocati NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME NOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME;
Oggetto contributi
R.G.N. 15882/2019
COGNOME.
Rep.
Ud. 11/03/2025
CC
RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE;
– intimata –
avverso la sentenza n. 347/2018 RAGIONE_SOCIALEa CORTE D’APPELLO di CALTANISSETTA, depositata il 09/11/2018 R.G.N. 228/2015; udita la relazione RAGIONE_SOCIALEa causa svolta nella camera di consiglio del 11/03/2025 dal AVV_NOTAIO COGNOME.
Rilevato che:
Con sentenza del giorno 9.11.2018 n. 347, la Corte d’appello di Caltanissetta rigettava il gravame proposto da RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE avverso la sentenza del tribunale di Enna che aveva dichiarato inammissibile l’opposizione ex art. 24 del d.lgs. n. 46/99, proposta da quest’ultima società, avverso una cartella esattoriale portante una pretesa contributiva nei confronti RAGIONE_SOCIALEa predetta società quale datore di lavoro.
Il tribunale dichiarava l’inammissibilità del ricorso perché presentato oltre il termine perentorio di cui all’art. 24 del d.lgs. n. 46/99.
La Corte d’appello, da parte sua, pur ritenendo ammissibile il ricorso (perché era da considerarsi nulla la notifica RAGIONE_SOCIALEa cartella a familiare convivente del legale rappresentante RAGIONE_SOCIALEa persona giuridica, inviata presso la sede legale RAGIONE_SOCIALEa società e non presso la residenza, domicilio o la dimora del legale rappresentante RAGIONE_SOCIALEa stessa), lo rigettava nel merito, alla luce del materiale probatorio raccolto dagli ispettori verbalizzanti.
Avverso la sentenza RAGIONE_SOCIALEa Corte d’appello, la società RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE ricorre per cassazione, sulla base di due motivi, mentre l’Inps ha resistito con controricorso.
Il Collegio riserva ordinanza, nel termine di sessanta giorni dall’adozione RAGIONE_SOCIALEa presente decisione in camera di consiglio.
nonchè contro
Considerato che:
Con il primo motivo di ricorso, la società ricorrente deduce il vizio di violazione di legge, in particolare, degli artt. 99 e 112 c.p.c., in relazione all’art. 360 primo comma n. 3 c.p.c., perché in assoluto difetto RAGIONE_SOCIALEe ragioni del ‘domandare’ ovvero de lla causa petendi , erroneamente la Corte d’appello non aveva ritenuto che l’RAGIONE_SOCIALE previdenziale avesse omesso di allegare le circostanze di fatto dalle quali poter desumere la ricorrenza del carattere subordinato RAGIONE_SOCIALEe posizioni lavorative vagliate, avendo lo stesso effettuato un generico richiamo al contenuto dei verbali contenenti le dichiarazioni rese dai soggetti sentiti dagli ispettori: infatti, nel verbale ispettivo, non risultava nulla di conferente.
Con il secondo motivo di ricorso, la società ricorrente deduce il vizio di violazione di legge, in particolare, RAGIONE_SOCIALE‘art. 2697 c.c. e degli artt. 115 e 116 c.p.c., in relazione all’art. 360 primo comma n. 3 c.p.c., perché nel presente giudizio di opposizione alla pretesa regolarizzazione contributiva, spettava all’RAGIONE_SOCIALE previdenziale, quale attore in senso sostanziale, l’onere RAGIONE_SOCIALEa prova RAGIONE_SOCIALE‘asserita subordinazione RAGIONE_SOCIALE‘attività lavorativa dei lavoratori oggetto d’ispezione, mentre invece tale onere er a stato disatteso dall’RAGIONE_SOCIALE previdenziale, sia in riferimento all’allegazione dei fatti costitutivi RAGIONE_SOCIALEa pretesa di regolarizzazione contributiva che RAGIONE_SOCIALEa necessità di darne adeguata prova in giudizio.
In via preliminare, va disattesa l’eccezione di tardività del ricorso, infatti rispetto alla data di pubblicazione RAGIONE_SOCIALEa sentenza del 9.11.2018, la notifica è stata effettuata il 9.5.2019, quindi nel rispetto del termine semestrale.
Il primo e secondo motivo, che possono essere oggetto di un esame congiunto, sono inammissibili; infatti, sotto l’apparente
rubrica di una violazione di legge, i motivi di ricorso sono volti a una nuova valutazione del materiale istruttorio e dei fatti di causa, profilo di competenza del giudice del merito ed incensurabile in cassazione, se non nei limiti RAGIONE_SOCIALE‘art. 360 primo comma n. 5 c.p.c., nella specie non ricorrenti (Cass. n. 27000/16, 5640/21, 11892/16).
La società ricorrente mira, infatti, a contestare l’accertamento sulla sussistenza degli indici RAGIONE_SOCIALEa subordinazione in riferimento ai quattro lavoratori oggetto di ispezione e alla valutazione RAGIONE_SOCIALEe prove dedotte e allegate dalle parti a questo fine, ma ciò costituisce una richiesta di rivalutazione del merito RAGIONE_SOCIALEa decisione che non è più consentita nel giudizio di legittimità.
D’altra parte, le dichiarazioni testimoniali raccolte nel verbale ispettivo, pur non costituendo piena prova, erano comunque valutabili da parte RAGIONE_SOCIALEa Corte territoriale.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
Sussistono i presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, RAGIONE_SOCIALE‘ulteriore importo, rispetto a quello già versato a titolo di contributo unificato.
P.Q.M.
La Corte dichiara il ricorso inammissibile.
Condanna la società ricorrente a pagare all’Inps le spese di lite che liquida nell’importo di € 1.000,00, oltre € 200,00 per esborsi, oltre il 15% per spese generali, oltre accessori di legge. Ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 13 comma 1 quater del D.P.R. n. 115 del 2002, dà atto RAGIONE_SOCIALEa sussistenza dei presupposti per il versamento, ove dovuto, da parte del ricorrente RAGIONE_SOCIALE‘ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello corrisposto per il ricorso, a norma del comma 1 -bis RAGIONE_SOCIALEo stesso articolo 13.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 11.3.25.