Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 27576 Anno 2025
Civile Ord. Sez. L Num. 27576 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 16/10/2025
ORDINANZA
sul ricorso 28541-2020 proposto da:
NOME, rappresentato e difeso dall’avvocato NOME COGNOME;
– ricorrente –
contro
RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE DI NOME COGNOME, in persona del Direttore legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avvocato NOME COGNOME;
– controricorrente –
nonché contro
RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati NOME COGNOME, NOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME;
– resistente con mandato – avverso la sentenza n. 250/2020 della CORTE D’APPELLO di PALERMO, depositata il 06/04/2020 R.G.N. 967/2018;
Oggetto pensione
R.G.N.28541/2020
COGNOME.
Rep.
Ud 08/10/2025
CC
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 08/10/2025 dal AVV_NOTAIO.
RILEVATO CHE
In riforma della pronuncia di primo grado, con sentenza n. 250/20, la Corte d’appello di Palermo respingeva la domanda di NOME volta alla regolarizzazione della propria posizione contributiva, con conseguente incremento del rateo pensionistico, per il periodo 14.3.2002-5.7.2008 durante il quale aveva lavorato in regime di parasubordinazione per l’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE
L’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, rimasto contumace in primo grado, aveva proposto appello, poi accolto dalla Corte, la quale osservava che nel periodo 14.3.2002-31.12.2007 non risultava un inadempimento dell’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE alla corresponsione del rateo pensionistico, poiché la documentazione in atti non dimostrava che RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE avesse versato effettivamente la contribuzione indicata da COGNOME a fondamento del ricalcolo, in aumento, della prestazione. Veniva anche respinta la domanda di costituzione di rendita vitalizia ex art.13 l. n.1338/62, per assenza di domanda amministrativa, con condanna alle spese di lite del doppio grado di giudizio verso l’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE e con compensazione delle spese di lite verso RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE
Avverso la sentenza, NOME COGNOME ricorre per quattro motivi.
RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE resiste con controricorso, mentre l’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE si è limitato a conferire procura difensiva.
In sede di odierna udienza camerale, il collegio riservava il termine di 60 giorni per il deposito del presente provvedimento.
RITENUTO CHE
Con il primo motivo di ricorso, NOME deduce violazione e/o falsa applicazione degli artt.2697 e 115 c.p.c.: l’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE non avrebbe dimostrato l’assenza della contribuzione, né aveva mai contestato tale profilo, rimanendo contumace in primo grado.
Con il secondo motivo di ricorso, NOME deduce nullità della sentenza per violazione dell’art.112 c.p.c., per non avere la Corte d’appello pronunciato sulla domanda subordinata di costituzione di rendita vitalizia.
Con il terzo motivo di ricorso, NOME deduce violazione e/o falsa applicazione degli artt.2116 c.c., 13 l. n.1338/62, anche in relazione agli artt.3 e 38 Cost., per non avere la Corte applicato il principio di automaticità delle prestazioni una volta ritenuta l’omissione contributiva .
Con il quarto motivo di ricorso, NOME deduce violazione e/o falsa applicazione dell’art.91 c.p.c., per avere la Corte condannato il ricorrente alle spese di lite del primo grado nei confronti dell’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, nonostante esso fosse rimasto contumace.
Il primo motivo è infondato in parte e inammissibile per altra parte.
Diversamente da quanto argomenta il motivo, spettava a NOME dimostrare il fatto costitutivo della propria pretesa. Questa era diretta ad ottenere un aumento del proprio assegno pensionistico sul presupposto che il
datore avesse versato tutti i contributi dovuti e che l’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE non li avesse invece correttamente conteggiati. NOME era perciò tenuto a dimostrare il versamento effettivo da parte di RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE della contribuzione . L’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, con l’atto d’appello , aveva contestato che fosse stata versata contribuzione superiore, riferibile ad NOME, rispetto a quella valutata dall’ente stesso. RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE aveva versato una contribuzione cumulativa, riferibile a vari lavoratori nessuno dei quali peraltro indicato come parasubordinato e senza alcuna specifica imputazione per ciascun lavoratore. L’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE ha dimostrato di aver esattamente adempiuto alla prestazione pensionistica in relazione alla contribuzione riferibile a NOME, mentre la prova che in realtà era stata versata contribuzione superiore spettava a NOME stesso.
Né rileva l’art.115 c.p.c., poiché la contumacia serbata dall’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE in primo grado non può valere come mancata contestazione : l’art.115, co. 1 c.p.c., nel dettare il principio di non contestazione, si riferisce infatti alla sola parte costituita (Cass.n.16800/2018).
Quanto, poi, alla contestazione svolta in motivo, circa la valutazione del materiale istruttorio dal quale risulterebbe provato il versamento di contribuzione riferibile al ricorrente in misura superiore a quella accreditata dall’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, trattasi di contestazione inammissibile, poiché censura un apprezzamento della prova spettante al giudice di merito ex art.116 c.p.c., peraltro in difetto di allegazione su alcun fatto decisivo omesso ai sensi dell’art.360, co.1, n.5 c.p.c.
Il secondo motivo è infondato.
La Corte territoriale ha dato atto, nella narrativa della sentenza, di tutte le domande svolte in primo grado da NOME e, accogliendo interamente l’appello dell’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, ha respinto dette domande, anche in modo implicito, compresa quella subordinata di costituzione di rendita vitalizia ex art.13 l. n.1338/62. In particolare, si è avuto rigetto implicito sulla stessa per il periodo 14.3.200231.12.2007, e rigetto espresso per il successivo periodo fino al 5.7.2008.
Il terzo motivo è infondato.
Il principio di automaticità delle prestazioni non si applica ai lavoratori parasubordinati, come questa Corte (Cass.n.11430/2021, Cass.n.30474/2024) ha avuto modo di affermare con orientamento dal quale non v’è motivo di discostarsi.
Riguardo poi alla costituzione di rendita vitalizia ex art.13 l. n.1338/62, basti qui rilevare che nessuna censura il motivo invoca contro la sentenza d’appello laddove ha rilevato la carenza di domanda amministrativa
Il quarto motivo è fondato.
Essendo pacifico che l’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE rimase contumace in primo grado, non potevano essergli liquidate le spese a favore (Cass.n.7361/2023).
Conclusivamente, la sentenza va cassata limitatamente alla statuizione di condanna al pagamento delle spese di lite del primo grado in favore dell’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa può essere decisa nel merito confermando le statuizioni della Corte d’appello e solo eliminando la condanna di COGNOME al
pagamento delle spese di lite in favore dell’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE per il primo grado.
Nulla sulle spese del presente giudizio di cassazione nel rapporto tra RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE poiché l’impugnazione riguarda solo il rapporto giuridico con l’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE.
Nel rapporto con l’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE le spese possono compensarsi attesa la soccombenza reciproca, essendo accolto un solo motivo dei quattro proposti.