SENTENZA CORTE DI APPELLO DI FIRENZE N. 212 2026 – N. R.G. 00002367 2022 DEPOSITO MINUTA 14 01 2026 PUBBLICAZIONE 14 01 2026
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano
La Corte d’Appello di Firenze, sezione Iª civile, in persona dei magistrati
Dott.ssa NOME COGNOME
Presidente
Dott.ssa NOME COGNOME
Consigliere
Dott.ssa NOME COGNOME
Consigliere rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Sull’appello come in atti proposto da in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa NOME COGNOME del foro di Perugia
dall’avv.
Appellante nei confronti di
in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avv.ti NOME AVV_NOTAIO e NOME COGNOME del foro di Ancona
Appellato avente ad oggetto: appello avverso sentenza del Tribunale di Arezzo n° 1207/2022 resa tra le parti all’esito del giudizio R.G. n° 4181/2018 pubblicata in data 16 novembre 2022; trasporto e appalto -opposizione a decreto ingiuntivo n. 1355/2018.
R.G. n. 2367/2022
Esaminati gli atti, sulle seguenti conclusioni :
– per l’appellante : ‘ Voglia l’Ecc.ma Corte di Appello di Firenze, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa IN VIA PRINCIPALE per tutti i motivi di cui in premessa riformare la sentenza impugnata n.1207 /2022 pronunciata dal Tribunale di Arezzo all’esito del procedimento R.G. n. 4181/2018 pubblicata il 16.11.2022 e notificata in data 17.11.2022 e per l’effetto ed in ogni caso confermare con sentenza il decreto ingiuntivo n.1355/2018 emesso dal Tribunale di Arezzo in data 12 novembre 2018, depositato in Cancelleria in data 13 novembre 2018, nell’ambito del procedimento R.G. n.3602/2018 e, per l’effetto, e comunque in ogni caso condannare al pagamento in favore di della somma di € 75.955,87, oltre interessi moratori ex D. Lgs. n.231/02 sulla sorte di € 31.030,89 dal 1° agosto 2018 al saldo, sulla sorte di € 31.030,89 dall’11 settembre 2018 al saldo, sulla sorte di € 6.972,04 dal 1° settembre 2018 al saldo e sulla sorte di € 6.972,05 dal 1° ottobre 2018 al saldo ovvero quella somma maggiore e/o minore che dovesse risultare equa e/o di giustizia. Con vittoria di spese e competenze professionali di entrambi i gradi di giudizio ‘.
– per l ‘ appellato : ‘ Tanto premesso, come sopra assistita e domiciliata chiede che l’appello venga rigettato tanto nel merito quanto nelle connesse istanze istruttorie, in quanto del tutto infondato in fatto e diritto, nonché temerario come in narrativa illustrato. Con vittoria di compenso del grado e condanna di parte attrice al pagamento di una somma equitativamente determinata ai sensi dell’art. 96, comma 3, c.p.c.’.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il presente giudizio trae origine dal d.i. ottenuto dalla nei confronti della , avente ad oggetto il pagamento della somma di € 75.955,87 oltre interessi per il servizio di ritiro e conferimento a sito autorizzato di materiali di risulta di lavori edili (in particolare platee in c.a.) effettuati tra il 16/05/2018 e il 09/06/2018. La con atto di citazione ritualmente notificato, si opponeva al decreto innanzitutto eccependo il difetto di legittimazione attiva della per aver ceduto il credito di cui in narrativa. Nel merito, non negava l’esistenza di un rapporto contrattuale con
quest’ultima, ma si lamentava del fatto che le prestazioni di cui veniva chiesto il pagamento non rientravano nell’oggetto del contratto concluso e comunque non erano state effettivamente rese. Nel dettaglio, deduceva: (i) che in data 16/03/2018 aveva concluso un contratto con la er servizio di ritiro e conferimento a sito autorizzato dei materiali di risulta dei lavori edili compiuti dall’opponente, con previsione di prezzi variabili in base alla tipologia di rifiuti conferiti, (ii) che, per i rifiuti misti da demolizione -esclusi ferro, blocchi c.a., platee c.a. -le parti avevano pattuito un prezzo € 0,45/q., (iii) che il corrispettivo per il ritiro di platee in c.a. non era dovuto, poiché innanzitutto era escluso dal contratto e poiché la documentazione volta a provare il ritiro ed il trasporto non sarebbe stata attendibile (in particolare, la dicitura ‘Platee in c.a.’ compariva solo nei documenti di trasporto redatti e sottoscritti esclusivamente da mentre l’apposizione della sottoscrizione della nella sezione «firma del cliente» del D.D.T. sarebbe stata falsa). Concludeva quindi per la revoca del decreto e la condanna di per responsabilità aggravata ex art. 96 cpc.
Si costituiva in giudizio la che in rito deduceva di aver riacquistato il credito ceduto e di possedere dunque la legittimazione ad agire. Nel merito, replicava alla ricostruzione in fatto promossa dalla In particolare, adduceva che tra le parti era stato stipulato un nuovo contratto per via del conferimento di materiale diverso da quello indicato, che effettivamente aveva ricevuto platee in c.a. e che aveva determinato l’importo dovuto di cui in fattura applicando il prezzo previsto nel primo preventivo (€ 2,50/q.le). Concludeva quindi per la conferma del decreto ingiuntivo e per la condanna alle spese di parte opponente.
Con sentenza n° 1207/2022 il Tribunale di Arezzo decideva sulle domande promosse accogliendo l’opposizione e revocando pertanto il decreto
ingiuntivo n. 1355/2018. Rigettava la domanda di responsabilità aggravata formulata ex art. 96 cpc da parte opponente e condannava la a rifondere spese di lite, liquidate in € 14.100,00 e accessori.
A sostegno della decisione motivava così come di seguito sinteticamente riportato. In rito, respingeva l’eccezione preliminare formulata da riconoscendo la legittimazione attiva di ad agire per la riscossione del credito di cui alle fatture. A sostegno, riteneva provata la retrocessione che aveva reso la uovamente creditore.
Nel merito, il primo giudice giungeva alla conclusione che non avesse assolto l’onere su di lei incombente, relativo alla prova dell’effettivo ricevimento delle platee in cemento armato da parte della Riteneva infatti che dall’insieme delle prove documentali e testimoniali acquisite, la società non avesse dato dimostrazione di aver eseguito le prestazioni poste alla base del d.i. A sostegno della decisione, il Tribunale valorizzava innanzitutto il fatto che, nel contratto concluso per iscritto il 16/03/2018, le parti avevano negozialmente escluso che nel suo oggetto rientrasse il ritiro ed il conferimento di tale materiale e che dunque non vi era alcun accordo che aveva autorizzato la ad applicare un prezzo maggiorato di € 2,50/q.le (posto che per i rifiuti misti da demolizione era previsto il diverso ed inferiore prezzo di € 0,45 per q.le). Sempre sul piano documentale, il primo giudice rilevava la mancanza dei d.d.t. (documenti di trasporto) riferibili alle platee e dei correlati FIR (formulari di rifiuti), anche se per quest’ultima categoria di documentazione precisava che le pari avevano mancato di fornire il catalogo dei ‘ codici rifiuto ‘ idoneo alla decifrazione.
Sempre a conferma della tesi dell’opponente, il Tribunale dava rilievo alla testimonianza -ritenuta attendibile -di (legale rappresentante della ‘RAGIONE_SOCIALE‘), che aveva riferito di essersi
occupato personalmente dei prelievi di ferro in armatura presso il cantiere della per la precisione dal 09/03/2018 al 10/08/2018. Ciò dimostrava, secondo il primo giudice, come fosse implausibile che nel periodo indicato nelle fatture la avesse anch’essa prelevato quintali e quintali di materiale ferroso.
Il primo giudice dava altresì rilievo alle deposizioni rese dai dipendenti della anch’esse ritenute attendibili, per quanto di parte. Sia che (dipendenti della società opponente) avevano infatti dichiarato che, a seguito della demolizione del fabbricato, la aveva iniziato a pinzare il materiale in loco, per poi conferire alla l calcestruzzo, mentre il materiale ferroso era stato affidato alla RAGIONE_SOCIALE.
Al contempo, il primo giudice ha ritenuto che la versione della società opposta non soddisfacesse uno standard probatorio sufficiente in relazione ai fatti costitutivi della pretesa. Il Tribunale rilevava in particolare che la mancanza di una prova documentale era ancor più significativa alla luce del fatto che, nel contratto concluso, emergeva per tabulas il non conferimento di bocchi in c.a., di talché, sarebbe stato interesse della pretendere rassicurazioni per iscritto circa la manifestazione di una volontà contraria.
Inoltre, riteneva inattendibili le testimonianze rese dagli ex dipendenti della non per il fatto di aver negato fatti -perlomeno in parte -controvertibili (come la presenza di calcestruzzo nel cantiere).
Infine, il Tribunale dava atto del fatto che gli ulteriori elementi probatori posti a suffragio di parte opposta (ossia la comunicazione EMAIL in cui la si rendeva disponibile ad effettuare una frantumazione ulteriore del materiale presente nel sito di e la testimonianza resa dall’autista NOME COGNOME, che aveva confermato la presenza di cemento armato e ferro
nel carico) erano comunque soccombenti rispetto al complessivo impianto probatorio favorevole all’opponente.
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Avverso la sentenza de qua ha proposto appello la che ha chiesto la sua integrale riforma, con conseguente conferma del decreto ingiuntivo opposto. A sostegno, ha mosso le seguenti censure:
Col primo motivo (pagg. 13 -20 dell’appello), ha censurato l’omesso riconoscimento del valore confessorio delle PEC inviate dalla (in data 13/07/2018, 10/10/2018, 31/10/2018), che a suo dire avrebbero dimostrato l’effettivo conferimento di materiali non conformi al contratto stipulato;
Col secondo motivo (pagg. 20 -22 dell’appello), ha censurato l’omessa valutazione del valore confessorio della domanda num. 9 formulata nella memoria num. 2 ex art. 183, co. 6 cpc (del seguente tenore: ‘ vero che durante tale sopralluogo il rappresentante di accettava la proposta di di far eseguire a cura di e presso i locali di ulteriore frantumazione del cemento conferito a definitiva tacitazione di ogni pretesa ‘); Parte
Col terzo motivo (pagg. 22 -27 dell’appello), ha censurato l’erronea valutazione della testimonianza resa da NOME COGNOME che aveva confermato il trasporto da parte di di platee in cemento armato e che il primo giudice avrebbe ingiustamente svalutato sulla base della testimonianza di
Col quarto motivo (pagg. 27 -32), ha censurato l’erronea valutazione delle testimonianze rese da e e la mancata attribuzione di un valore probatorio alle dichiarazioni rese da e ;
Col quinto motivo (pagg. 32 -33), ha censurato la mancata valutazione del d.d.t. prodotto da come confermativo del fatto che la veva trasportato platee in cemento armato;
Col sesto motivo (pagg. 35 -38), ha censurato la decisione nella parte in cui il giudice ha valorizzato la mancata produzione di materiale fotografico per la dimostrazione della presenza di platee in c.a. presso il sito della
Col settimo motivo (pagg. 37 -43), ha censurato la mancata ammissione della prova testimoniale di autista incaricato del trasporto, indicato come legale rappresentante della
Si è quindi costituita in giudizio la , la quale ha contestato tutto quanto ex adverso dedotto in fatto ed in diritto dall’appellante, concludendo per l’integrale conferma della sentenza impugnata ed insistendo per la condanna della società appellante per lite temeraria ex art. 96, co. 3 cpc.
All’udienza del 19/12/2024 la causa veniva trattenuta in decisione con concessione dei termini di cui all’art. 190 cpc.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L’appello è infondato e va pertanto respinto.
Preliminarmente, occorre rilevare che dalla lettura del contratto sottoscritto tra le parti il 16/03/2018 si evinceva chiaramente che l’incarico conferito alla on riguardava i ‘blocchi in c.a.’, sia perché tale materiale veniva espressamente escluso dalla voce ‘ materiali da demolizione ‘ per cui veniva pattuito il prezzo unitario di € 0,45 per quintale, sia perché tale voce era presente nel preventivo (nel quale le parti avevano indicato le platee in c.a. in una voce
autonoma, pattuendo per esse un prezzo unitario pari a € 2,5 per quintale) e mancante nel definitivo. Dalla documentazione prodotta, dunque, si può desumere che le parti avessero escluso che tale tipologia di rifiuto dovesse essere di competenza della vuoi perché non presente nel cantiere, vuoi perché non c’era la volontà di attribuire alla quella tipologia di prestazione. Ancora, la non si è sottratta dall’obbligo di pagare il corrispettivo richiesto, bensì lo ha ricalcolato in base ai prezzi pattuiti nel contratto ed in particolare in base al prezzo previsto per il calcestruzzo. L’appello della dunque, è volto a dimostrare il diritto al maggior corrispettivo richiesto, che il primo giudice ha ritenuto non sussistente per via della mancata prova dell’effettivo svolgimento delle prestazioni addebitate in fattura.
Tanto premesso, col primo motivo d’appello l’appellante si è doluto dell’erronea valutazione delle PEC riferite alla poiché a suo dire contenevano un’implicita ammissione dei fatti a sé sfavorevoli e dunque una confessione. Secondo l’appellante, infatti, l’offerta di frantumazione ulteriore contenuta nella mail del 10/10/2018 rappresentava la prova del conferimento di materiale contenente ferro. Il Tribunale, pur rilevando la dissonanza di tale elemento probatorio rispetto agli altri, non vi ha dato peso.
A parere di questo giudice il motivo è infondato poiché dal tenore delle mail che le parti si sono scambiate non è possibile desumere tale confessione extragiudiziale. Per dare maggior contezza alle censure, occorre riportare il contenuto delle PEC indicate. Nella PEC del 29 giugno, inviata dalla alla RAGIONE_SOCIALE prima del sopralluogo, la prima si dichiarava disponibile ad ‘ intervenire con i nostri mezzi per pinzare il materiale e privarlo dell’eventuale armatura (…) ‘. Nella PEC del 31 luglio, successiva al sopralluogo del 27/07/2018, la attestava che il pagamento veniva effettuato in conformità ai prezzi stabiliti in base al contratto e si rendeva disponibile ad
effettuare ‘ ulteriore frantumazione del materiale ‘. Nella PEC successiva (quella del 10/10/2018), la richiamava i precedenti avvenimenti, dandone la sua rappresentazione: ‘ In tale occasione (sottinteso del sopralluogo) , pur rilevando che i rifiuti erano pienamente conformi al contratto, al fine di evitare ulteriori doglianze, si è offerta di frantumare ulteriormente i detti materiali in loco (al fine di semplificare lo smaltimento da parte di , ma, ad oggi, la stessa non ha mai consentito tale operazione’. Da quel che è possibile evincere, dunque, il riferimento al cemento armato è presente solo nella mail precedente al sopralluogo, mentre in quelle successive la presenza di ferro viene smentita.
L’appellante perora la sua tesi sulla base del rilievo per cui la ‘ frantumazione ‘, operazione che la si era proposta di effettuare, presupporrebbe necessariamente la presenza di cemento armato nel materiale conferito. La censura non convince, poiché la tipologia di operazione in sé, che consiste nel processo di riduzione volumetrica di un certo materiale, non è idonea a comprovare quanto assunto dall’appellante. Infatti, la frantumazione è un processo di lavorazione che è compatibile con materiali diversi dal cemento armato, non essendo ravvisabile questo ‘rapporto uno a uno’ che viene evocato. Inoltre, la ha dato una lettura plausibile all’inciso, sottolineando che l’operazione che si era offerta di svolgere era per l’esattezza l’ulteriore frantumazione dei calcinacci e non la pinzatura del cemento, che invece avrebbe avuto la diversa funzione di ‘ disarmare corpi in cemento armato separando il ferro dal cemento ‘ (pagg. 5 -6 della comparsa di costituzione). Sul punto, l’appellante si è limitato a replicare genericamente che la distinzione tra pinzatura e frantumazione non avrebbe alcuna rilevanza nel caso di specie (pag. 5 della comparsa conclusionale) e che ciò che rilevava era il fatto che da tale mail si evincesse che era stato conferito materiale diverso da quello
pattuito. Il dato, invece, è dirimente poiché la RAGIONE_SOCIALE ha basato l’applicazione del maggior corrispettivo (2,5 € per quintale anziché 0,45 € per quintale) proprio sulla base della presenza di platee in c.a., motivo per il quale era decisivo comprendere se la avesse implicitamente riconosciuto tale materiale durante il sopralluogo. Per le suddette ragioni, il primo motivo d’appello dev’essere respinto.
Col secondo motivo, l’appellante reitera in parte censure già svolte, dolendosi dell’erronea valutazione della formulazione del capitolo di prova ‘n. 9’ inserito nella seconda memoria istruttoria ex art. 181, co. 6 cpc in cui la ha menzionato nuovamente l’offerta di frantumazione di cemento. Anche in questo caso, l’appellante osserva che tale espressione avrebbe valenza confessoria.
Il motivo è infondato. Innanzitutto, occorre premettere che secondo l’orientamento giurisprudenziale prevalente della Cassazione, le affermazioni relative a fatti sfavorevoli contenute negli atti difensivi non possono avere valore confessorio (da ultimo, cfr. Cass. civ. n. 7702/2019 ‘ Le ammissioni presenti negli atti difensivi, sottoscritti unicamente dal procuratore “ad litem”, non hanno natura confessoria, ma valore di indizi liberamente valutabili dal giudice per la formazione del suo convincimento mentre, qualora siano contenute in atti stragiudiziali, non hanno neppure tale ultimo valore’ ) . In secondo luogo, anche a voler attribuire valore indiziante al capitolo di prova formulato, non se ne traggono le conclusioni cui giunge l’appellante. Oltre a quanto già rilevato nel primo motivo (ossia che la frantumazione non era di per sé identificativa), si osserva che l’oggetto della frantumazione viene identificato nel solo ‘ cemento ‘, che è una componente del calcestruzzo e non anche nel ‘ cemento armato ‘, che è invece un composto di cemento e ferro. Anche per tale motivo,
dunque, le affermazioni non potrebbero avere valore confessorio. La censura va quindi respinta.
Col terzo motivo, l’appellante si è doluto dell’errata valutazione della testimonianza resa da NOME COGNOME, che a suo dire avrebbe confermato l’effettivo conferimento di platee in c.a. alla Tale testimonianza sarebbe stata indebitamente svalutata dal confronto con quella resa dal teste
Il motivo è infondato. La valutazione compiuta dal Tribunale è infatti logica e condivisibile. È vero che il teste COGNOME ha confermato la presenza di platee in c.a. nei trasporti da lui effettuati, ma la sua testimonianza è stata ritenuta inattendibile innanzitutto perché egli rivestiva il ruolo di dipendente della tempo stesso, il Tribunale ha ragionevolmente ritenuto di dar maggior peso alle dichiarazioni rese da -neutrale rispetto alle parti in causa -che ha confermato un fatto incompatibile con quello prospettato dalla ossia che mediante la sua società (RAGIONE_SOCIALE) si era occupato personalmente di ritirare ferro e acciaio presso il cantiere della e che aveva svolto tale attività (nel periodo compreso tra il 09/03/2018 ed il 10/08/2018) proprio su incarico di quest’ultima. Anche questo motivo è infondato ed anche in questa parte la sentenza merita di essere confermata.
Col quarto motivo l’appellante contesta in sostanza la valutazione di inattendibilità dei testi indicati dalla che avevano confermato la presenza di platee in cemento armato nel carico ritirato dal cantiere. Anche questo motivo è infondato. La mancata valorizzazione di tali testimonianze, infatti, non viene motivata solo in ragione del fatto che avrebbero negato circostanze pacifiche (ossia la presenza di calcinacci nelle foto mostrate loro nel corso della deposizione), ma soprattutto in ragione della posizione da loro
rivestita ( ex dipendenti della e del confronto con l’intero compendio probatorio (documentale e non). Per queste ragioni, il motivo dev’essere respinto.
Con il quinto ed il sesto motivo, l’appellante si duole nuovamente dell’errata trasporto delle platee in c.a.; nel dettaglio, evidenzia l’appellante se il D.D.T. prodotto recava la sola firma del conducente del camion di
valutazione delle prove effettuata dal Tribunale. Innanzitutto, il primo giudice avrebbe mancato di dare rilevanza al D.D.T. in cui è indicato il che, anche (società di cui si era avvalsa per l’esecuzione del contratto), il documento sarebbe idoneo a dimostrare il contenuto del carico e comunque avrebbe avuto valenza presuntiva relativamente agli altri trasporti eseguiti. Al contempo, l’appellante sottolinea che non avrebbe dovuto essere valorizzata la circostanza per cui la non avesse del materiale fotografico che attestasse la presenza di platee in c.a. nel proprio sito, attesa la numerosità degli altri elementi probatori già presenti a supporto.
Anche questi due ulteriori motivi vanno rigettati. Giova rammentare che le fatture prodotte dalla acevano riferimento a tutta una serie di D.D.T. che non sono mai stati prodotti dall’opponente e che è stata proprio la a produrre il D.D.T. in parola -compilato su carta stampata della recante una firma non riferibile all’opposta -proprio per dimostrare la strumentalità delle deduzioni svolte dalla società opponente. Tale elemento, dunque, è stato valutato in negativo, come riprova del fatto che la società non era stata in grado di produrre i D.D.T. richiamati in fattura e che l’unico prodotto, proveniva dalla e recava una firma falsa. Anche la valutazione della mancata produzione di materiale fotografico è stata letta alla luce del complessivo quadro probatorio. Tale circostanza non è stata posta a dirimente supporto dell’infondatezza della pretesa, ma ha concorso a rendere
verosimile la tesi della che, oltre a provare di aver affidato l’incarico di smaltire il ferro ad altra ditta, ha speso logiche argomentazioni per destituire di fondamento la pretesa avversaria, mettendo in luce il comportamento stragiudiziale e giudiziale tenuto dalla RAGIONE_SOCIALE, che ha mancato di produrre adeguata documentazione a sostegno della propria tesi. Per tutte le ragioni suddette, dunque, anche questi motivi devono essere respinti.
Ad abundantiam , occorre osservare che, anche a voler ritenere che il materiale prelevato fosse perlomeno in parte riconducibile al cemento armato, parte appellante non ha speso alcuna argomentazione volta alla dimostrazione di un successivo e diverso accordo da quello stipulato per iscritto tra le parti e prodotto in giudizio. Detto altrimenti, dal momento che le due società avevano espressamente escluso quelle prestazioni dal contratto, sarebbe stato interesse della avvedutasi della presenza di materiale ferroso non conforme alle indicazioni ricevute, contattare la per raggiungere un nuovo accordo, oppure preoccuparsi di conservare i D.D.T. che attestassero i carichi o dimostrare la circostanza mediante i F.I.R. Invece, stragiudizialmente la società si è limitata a calcolare il corrispettivo in base al prezzo da lei scelto, mentre giudizialmente ha fatto ricorso unicamente alle testimonianze dei propri dipendenti.
Con l’ultimo motivo di appello, l’appellante ha infine censurato la mancata ammissione della prova testimoniale di (autista della , di cui il legale della ha chiesto l’escussione all’esito dell’udienza del 05/10/2022. Nonostante la tardività dell’istanza, parte appellante insiste per la sua ammissibilità, stante che sino alla deposizione di (rappresentante legale della suddetta società), la non avrebbe avuto la possibilità di conoscere l’identit à dell’autista. Sul punto, è sufficiente richiamare la motivazione spesa dal Tribunale, che con ordinanza
del 12/10/2022 ha respinto la richiesta sulla base del fatto che il nominativo del trasportatore era noto sin dalla produzione dei FIR allegati alla seconda memoria istruttoria depositata dalla motivo per il quale la preclusione doveva considerarsi maturata in occasione della terza memoria ex art. 183, co. 6 cpc. Infine, si rileva convincente l’argomento speso dalla che ha oculatamente osservato: ‘ se davvero fossero state conferite platee in cemento armato, sarebbe stato primario interesse di hiamare a testimoniare tutti gli autotrasportatori che quelle platee trasportarono ‘, invece la ha citato unicamente il sig. COGNOME che è dipendente della ed in base ai FIR prodotti ha effettuato solo cinque trasporti sui 92 oggetto di contestazione.
Per tutte le ragioni che precedono, dunque, l’appello viene integralmente rigettato. Ogni altra questione è da ritenersi assorbita.
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo, secondo i parametri aggiornati di cui al D.M. n. 55/2014, con riferimento allo scaglione di valore della causa da 52.001,00 € a 260.000,00 € (esclusi i compensi previsti per la fase istruttoria che non si è svolta).
Trattandosi di giudizio di impugnazione, infine, stando alla lettera della norma, deve ritenersi sussistano i presupposti di cui all’art. 13 del D. P. R. 30 maggio 2002, n. 115, comma 1 quater e, pertanto, l’appellante è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per la presente impugnazione.
P. Q. M.
La Corte d’Appello di Firenze, definitivamente pronunciando sull’impugnazione in oggetto, ogni altra domanda, eccezione e deduzione disattesa,
– RESPINGE l’appello proposto avverso la sentenza n. 1207/2022 emessa dal Tribunale di Arezzo, sentenza che conferma integralmente;
– COGNOME la a rimborsare alla le spese del presente grado di giudizio, che liquida, per compenso, in € 9.991,00 oltre alle spese generali e agli altri accessori di legge;
– DICHIARA la tenuta ex art. 13 comma 1 quater del D. P. R. 30 maggio 2002, n. 115, a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per la presente impugnazione.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Firenze, 13/01/2026
Il Cons. relat., estens.
Dott.ssa NOME COGNOME
La Presidente Dott.ssa NOME COGNOME
Nota: La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell’ambito strettamente processuale, è condizionata all’eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy di cui al D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.