Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 264 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 1 Num. 264 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data pubblicazione: 07/01/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 12901 R.G. anno 2023 proposto da:
RAGIONE_SOCIALE elettivamente domiciliata in ROMA INDIRIZZO presso lo studio dell’avvocato COGNOME (NNCPQL43R26I234C) che la rappresenta e difende;
ricorrente
contro
RAGIONE_SOCIALE elettivamente domiciliata in ROMA INDIRIZZO presso lo studio dell’avvocato COGNOME (CODICE_FISCALE rappresentata e difesa dall’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE;
contro
ricorrente
nonché contro
FINO 1 RAGIONE_SOCIALE E PER ESSA LA MANDATARIA DI RAGIONE_SOCIALE elettivamente domiciliata in ROMA INDIRIZZO
COGNOME, presso lo studio dell’avvocato COGNOME (CODICE_FISCALE) che lo rappresenta e difende;
contro
ricorrente
avverso la SENTENZA n. 1957/2022 emessa da CORTE D’APPELLO NAPOLI il 06/05/2023.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 6 dicembre 2024 dal consigliere relatore NOME COGNOME
FATTI DI CAUSA
1. ─ Con sentenza del 6 maggio 2022 la Corte di appello di Napoli ha parzialmente riformato la decisione del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere che aveva integralmente respinto le domande proposte da RAGIONE_SOCIALE nei confronti di Unicredit s.p.a.: domande intese a far accertare la nullità di un contratto di conto corrente ordinario e di un contratto di affidamento, oltre che la determinazione delle posizioni creditorie e debitorie correlative.
La Corte di merito ha in particolare dichiarato la nullità del contratto di conto corrente, che non risultava documentato (avendo la ricorrente denunciato il vizio di forma ex art. 117, comma 3, t.u.b.), ma ha escluso che la società avesse assolto al proprio onere probatorio: sicché non poteva aver luogo, a suo avviso, alcuna ridefinizione delle ragioni di dare e avere tra i contendenti.
2 . ─ Ricorre per cassazione, con tre motivi, la società RAGIONE_SOCIALE e resistono con controricorso Unicredit e RAGIONE_SOCIALE rappresentata in giudizio da RAGIONE_SOCIALE
E’ stata formulata , da parte del Consigliere delegato allo spoglio, una proposta di definizione del giudizio a norma dell’art. 380bis c.p.c.. A fronte di essa, il difensore della parte ricorrente ha domandato la decisione della causa. Sono state depositate memorie.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. ─ Col primo motivo si denuncia la violazione e falsa applicazione dell’art. 58 t.u.b., nonché degli artt. 1264 e 2697 c.c. e l’ omesso rilievo d’ufficio circa la mancanza di adeguata prova della titolarità del credito originariamente vantato da Unicredit e della legittimazione di RAGIONE_SOCIALE
Il secondo mezzo oppone la violazione e falsa applicazione dell’art. 117 t.u.b. con riferimento alla mancata statuizione di invalidità del rapporto di conto anticipi e di apertura di credito sul conto ordinario per la loro inscindibilità dal rapporto di conto corrente ordinario dichiarato nullo dalla sentenza impugnata, oltre che la violazione e falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c . e il vizio di cui all’art. 360, n. 5, c.p.c., sulla nullità dipendente dalla predetta condizione di inscindibilità ‘ dal contratto di conto corrente ordinario.
Col terzo mezzo si lamenta anzitutto la violazione e falsa applicazione dell’art. 117 commi 4, 6, 7 e 8, t.u.b. nonché dell’art. 2697 c.c., la violazione e falsa applicazione dell’art. 9 della del ib. CICR del 4 marzo 2003 e delle Istruzioni della B anca d’ Italia del 25 luglio 2003, con riferimento alla statuizione di rigetto della domanda di nullità del rapporto di conto anticipi e di apertura di credito sul conto ordinario per mancanza del contratto di conto ordinario e del documento di sintesi, costituenti parte integrante sia del contratto di conto anticipi che dell’apertura di credito in conto corrente, i quali avrebbero dovuto contenere le principali condizioni economiche applicabili al rapporto di conto anticipi; si prospetta, inoltre, la violazione della richiamata normativa bancaria, in relazione all’art. 360 , n. 3, c.p.c. con riferimento alla pronuncia di rigetto della domanda di nullità delle principali condizioni economiche applicate ai suddetti rapporti bancari, la violazione e falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c. , oltre che il vizio ex art. 360, n. 5, c.p.c. relativamente alla «nullità del contratto di conto anticipi e/o dell’apertur a di credito in conto corrente».
2. ─ La proposta ha il tenore che segue:
«l primo motivo è inammissibile, in quanto propone una questione nuova, senza neppure dedurre di averla già proposta innanzi alla C orte d’appello: invero, come questa Corte ha rilevato più volte (di recente, Cass., sez. 3, n. 37734 del 23/12/2022), simili motivi sono inammissibili ex art. 366 c.p.c.: nella specie, si era costituita nel giudizio di appello RAGIONE_SOCIALE, già RAGIONE_SOCIALE, quale mandataria, ma l’effettiva situazione processuale non risulta esposta nel ricorso con adeguata chiarezza e con il puntuale richiamo del contenuto dei relativi atti processuali; neanche si allega, nel ricorso, se, in quali atti processuali ed in quali termini fossero state eventualmente sollevate, nel giudizio di appello, le questioni relative alla legittimazione sosta nziale ed all’eventuale irregolarità della costituzione in giudizio della società creditrice opposta; inoltre, si tratta di questione che non avrebbe potuto, in quanto tali e di per sé, assumere nessun rilievo ai fini dell’esito finale della controversia n el merito, in quanto non emerge dagli atti che la suddetta costituzione abbia in qualche modo avuto incidenza ai fini della decisione del merito del gravame da parte del giudice di secondo grado;
« il secondo motivo è inammissibile, in quanto la Corte d’appello ha ritenuto il difetto di prova della domanda di ripetizione d’indebito proposta dal correntista, il quale, pur lamentando la nullità di alcune clausole per mancanza di forma scritta, ha omesso di produrre il contratto da cui la nullità sarebbe risultata: dunque, esso è inammissibile ai sensi dell’art. 360 -bis , n. 1, c.p.c., per il principio secondo cui, posta l’esistenza di un contratto scritto di conto corrente, l’attore in ripetizione che alleghi la nullità o l’assenza di pattuizioni atte a giustificare gli addebiti attuati nel corso del rapporto è onerato della produzione in giudizio del documento contrattuale (Cass. n. 37800 del 2022; Cass. n. 29855 del 2022; Cass. n. 14428/21, 11294/20, 12178/2020, 33009/19, 30822/18, 7501/12): è infatti attraverso di
esso che egli dimostra l’assenza della causa debendi delle contestate appostazioni;
«il motivo è poi inammissibile laddove pretende un nuovo giudizio sul fatto con riguardo al collegamento tra conto corrente e c.d. conto anticipi;
«il terzo motivo è inammissibile, per proporre censure eterogenee e confusamente esposte; per il resto, il motivo impinge nel giudizio di merito, inammissibile in sede di legittimità, e contrasta col principio di diritto richiamato con riguardo al precedente motivo, oltre a non cogliere e non censurare la ritenuta assenza di adeguate istanze probatorie da parte della correntista, che non ha riproposto in appello la istanza di esibizione ex art. 210 c.p.c., al contrario definendola irrilevante».
3 . ─ Il Collegio reputa condivisibili, nella sostanza, tali argomentazioni, che resistono ai rilievi critici formulati dalla parte ricorrente nella sua memoria.
4 . ─ Quanto al primo motivo è da aggiungere che in assenza di una contestazione della qualità di successore nel diritto controverso in capo a Fino 1 Securitisation la Corte di appello non avrebbe potuto comunque occuparsi della questione. Infatti, ove una società si costituisca in giudizio in sostituzione di altra, della quale assuma essere di essere successore a titolo universale o particolare, è tenuta a dimostrare la propria legittimazione solo ove una delle parti costituite l’abbia contestata (con riferimento al giudizio di appello: Cass. 19 maggio 2020, n. 9137; con riferimento al giudizio di legittimità: Cass. Sez. U. 18 maggio 2006, n. 11650; Cass. 2 marzo 2016, n. 4116; Cass. 11 aprile 2017, n. 9250; Cass. 15 maggio 2020, n. 8975).
─ Sia il secondo che il terzo motivo propongono, poi, censure che non possono avere ingresso in considerazione della loro formulazione, che cumula, in modo confuso, profili di doglianza eterogenei, riconducibili alle diverse ipotesi di cui all’art. 360, nn. 3, 4
e 5, c.p.c.. Infatti, l’articolazione in un singolo motivo di più profili di doglianza costituisce ragione d’inammissibilità quando non è possibile ricondurre tali diversi profili a specifici motivi di impugnazione, dovendo le doglianze, anche se cumulate, essere formulate in modo tale da consentire un loro esame separato, come se fossero articolate in motivi diversi, senza rimettere al giudice il compito di isolare le singole censure teoricamente proponibili, al fine di ricondurle a uno dei mezzi d’impugnazione consentiti, prima di decidere su di esse (Cass. 23 ottobre 2018, n. 26790; di recente, non massimate in CED , tra le tante: Cass. 4 novembre 2024, n. 28218; Cass. 18 ottobre 2024, n. 27123).
E’ peraltro corretto quanto osservato nella proposta circa la novità della questione relativa alla nullità che sarebbe derivata al contratto di conto anticipi dalla nullità del contratto di conto corrente, dovendosi qui precisare che, in realtà, la questione della nullità «derivata» è posta, col secondo motivo, anche con riguardo al contratto di apertura di credito. In sede di legittimità non è consentita la proposizione di nuove questioni di diritto, ancorché rilevabili d’ufficio in ogni stato e grado del giudizio, quando esse presuppongano o richiedano nuovi accertamenti o apprezzamenti di fatto preclusi alla Corte di cassazione (Cass. 8 febbraio 2016, n. 2443; Cass. 5 maggio 2006, n. 10319): ed è da sottolineare che gli accertamenti sulla natura, entità, modalità e conseguenze del collegamento negoziale sono tipicamente devoluti al giudice di merito (Cass. 22 settembre 2016, n. 18585; Cass. 5 giugno 2007, n. 13164). L’accertamento di cui qui si controverte implica difatti una ricognizione della fattispecie concreta – come mostra di sapere la ricorrente, secondo cui il collegamento negoziale sarebbe desumibile innanzitutto «dalla lettura proprio dei contratti relativi alle linee di finanziamento» (cfr. memoria, pag. 10) la quale esula dai compiti del Giudice di legittimità. La ricorrente tratta diffusamente, nel ricorso, del collegamento tra il conto anticipi e il conto corrente: ma non risulta nemmeno accertata la specifica natura dello stesso (in particolare, non
è chiaro se il conto anticipi costituisse un conto separato e a sé stante rispetto ai conti correnti di corrispondenza intestati allo stesso cliente, ovvero si connotasse come un conto transitorio, normalmente non operativo, collegato al conto corrente di corrispondenza, avente la funzione di dare evidenza contabile alle anticipazioni su crediti concesse e riportate nei conti correnti di corrispondenza mediante operazioni di giroconto, secondo la distinzione operata da Cass. 5 maggio 2022, n. 14321).
6. ─ Quanto al terzo motivo, è il caso di sottolineare, anche qui, l’esattezza di quanto osservato nella proposta. La Corte di appello ha evidenziato essere errata l’affermazione della società oggi ricorrente , secondo cui la mancata produzione dei documenti di sintesi da parte della banca avrebbe dovuto comportare l’in validità delle condizioni contrattuali applicate in concreto, giacché in tale situazione era impedita alcuna valutazione circa l’illegittimità dell e nominate condizioni. L’assunto è pienamente coerente co l principio, affermato da questa Corte, per cui in materia di contratti bancari la prova dell’inesistenza di una giusta causa dell’attribuzione patrimoniale, compiuta in favore del convenuto, grava sull’attore in ripetizione dell’indebito, ancorché si tratti di prova di un fatto negativo (Cass. 19 gennaio 2022, n. 1550; in senso conforme, non massimate sul punto in CED : Cass. 11 aprile 2024, n. 9757; Cass. 3 novembre 2023, n. 30553). La decisione di appello si fonda, all’evidenza, sul rilievo per cui il documento contrattuale era integrato dal documento di sintesi recante le condizioni economiche applicate al cliente: rilievo che investe un profilo di fatto che sfugge al sindacato di legittimità.
7 . ─ Le spese di giudizio seguono la soccombenza.
Trovano applicazione le statuizioni di cui all’art. 96, comma 3 e comma 4, c.p.c. , giusta l’art. 380 -bis , comma 3, c.p.c.. I relativi importi possono fissarsi, rispettivamente, nella stessa somma liquidata a titolo di spese giudiziali e in euro 2.500,00.
P.Q.M.
La Corte
dichiara inammissibile il ricorso; condanna parte ricorrente al pagamento, in favore delle due controricorrenti, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida, per ciascuna di esse, in euro 4.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi, liquidati in euro 200,00, ed agli accessori di legge; condanna parte ricorrente al pagamento della somma di euro 4.000,00 in favore della parte controricorrente, e di una ulteriore somma di euro 2.500,00 in favore della Cassa delle ammende; ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater , del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17, della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, a carico della parte ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello stabilito per il ricorso, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della 1ª Sezione