Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 6 Num. 3488 Anno 2023
Civile Ord. Sez. 6 Num. 3488 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
AVV_NOTAIO: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 06/02/2023
ORDINANZA
sul ricorso 8519-2021 proposto da:
COGNOME NOME, in qualità di titolare della ditta “RAGIONE_SOCIALE“, rappresentato e difeso dall’avvocato AVV_NOTAIO COGNOME e domiciliato in ROMA, INDIRIZZO presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE,
Pec: EMAIL
– ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro ternpere, RAGIONE_SOCIALE, rappresentata e difesa dall’avvocato NOME COGNOME ed elettivamente domiciliata in INDIRIZZO lo studio del dottAVV_NOTAIO NOME COGNOME
Pe.c: EMAIL
contro
RAGIONE_SOCIALE;
– intimata –
avverso la sentenza n. 82/2021 della CORTE D’APPELLO di SALERNO, depositata il 27/01/2021;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 28/06/2022 dal AVV_NOTAIO COGNOME.
Rilevato che:
Lii Tribunale di Salerno, con sentenza pubblicata in data 23/10/2017, rigettò la domanda proposta da NOME COGNOME, quale titolare della ditta RAGIONE_SOCIALE, volta a sentir pronunciare l’inadempimento di RAGIONE_SOCIALE al contratto di fornitura di energia e la condanna della convenuta ai danni arrecati sia al funzionamento dell’azienda sia alle attrezzature della stessa, a causa di RAGIONE_SOCIALEi nell’erogazione dell’energia e di un inadeguato supporto tecnico alla rete distributiva;
intervenne nel giudizio RAGIONE_SOCIALE che, premesse le ragioni della sua legittimazione, contestò quanto dedotto dall’attore ed eccepì / tra l’altro, la prescrizione di ogni pretesa vantata dallo stesso e, n corso di quel giudizio, anche la tardività e inammissibilità di ogn domanda per il presunto danneggiamento di apparecchiature presenti all’interno della struttura “RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE“;
il Tribunale ritenne che il malfunzionamento del contatore, lamentato dall’attore, non fosse suffragato da alcun valido elemento di prova idoneo ad accertare quando lo stesso si fosse effettivamente prodotto, causando i danni lamentati dall’attore· quanto alla domanda di danni alle attrezzature, il Tribunale, ritenne che, pur norL i tegrando essa una bko.~-t-e l -n GLYPH cuce, mutatio libelli, comunque y preventi i di spes:v on consentissero di
– controricorrente –
ritenere che le presunte riparazioni fossero da ricollegare ai danni oggetto di causa;
2.1a Corte d’Appello di Salerno, adita in via principale da NOME COGNOME, nella suddetta qualità di titolare della ditta e, in incidentale, da RAGIONE_SOCIALE, ha, con sentenza pubblicata in data 27/1/2021, rigettato l’appello principale e dichiarato inammissibile l’appello incidentale e ha compensato in parte le spese di quel grado; per quanto è ancora di interesse in questa sede / la Corte di merito ha rigettato integralmente l’appello principale; in particolare ha ritenu che la domanda proposta nell’atto di citazione fosse sfornita di qualsiasi supporto probatorio non avendo l’attore prodotto in atti il contratto a fine di verificare gli obblighi gravanti su ciascuno dei contraenti e n 94 4441.; évidio ? 41.0 41»t› GLYPH biAA c5, e, risultando puntualmente provate verificatili denunciati inadempimenti di Eine! (RAGIONE_SOCIALEi di energia dovute ad impianti non idonei a sostenere la domanda della clientela di quel territorio); ha inoltr precisato che l’appellante non avesse dimostrato in che misura le RAGIONE_SOCIALEi di energia avessero inciso sull’attività commerciale dell’azienda o che fossero state sostenute spese per rimediare ai disservizi, sicché la domanda era rimasta sprovvista di prova; ha infine ritenuto un inammissibile ampliamento del thema decidendum la domanda proposta dall’COGNOME nella memoria ex art. 183, sesto co. n,. 2 c.p.c., volta ad ottenere il risarcimento dei danni sub s iti ad apparecchiature ed attrezzature in conseguenza dell’intervento di sostituzione eseguito dal personale RAGIONE_SOCIALE nell’ottobre 2013; Corte di Cassazione – copia non ufficiale
avverso tale sentenza NOME COGNOME, ha proposto ricorso per cassazione sulla base di due motivi;
ha resistito RAGIONE_SOCIALE (già RAGIONE_SOCIALE) con contrc ricorso;
Serv,zio RAGIONE_SOCIALE (già RAGIONE_SOCIALE) non costituitasi in secondo grado non ha svolto attività difensiva neppure in questa sede;
il ricorso è stato avviato alla trattazione in camera di con sussistendo le condizioni di cui agli artt. 375, 376 e 380-bis cod. civ. La proposta del relatore, ai sensi dell’art. 380bis c.p.c., ritualriente comunicata, unitamente al decreto di fissaz dell’adunanza in camera di consiglio;
il ricorrente ha depositato memoria.
Considerato che:
1.,con il primo motivo di ricorso-violazione dell’art. 132 n. 4 c. relazione all’art. 116 c.p.c. e 111 Cost. (art. 360, co. 1 n. 4 ricorrente lamenta che la sentenza impugnata abbia ritenuto n provata l’esistenza di un contratto al fine di verificare gli gravanti su ciascuno dei contraenti e rappresenta al riguardo che aveva allegato in atti una fattura RAGIONE_SOCIALE del 4/10/2010 intesta COGNOME NOME presso RAGIONE_SOCIALE INDIRIZZO, idonea a provare il rapporto contrattuale, peraltro contestato; in secondo luogo contesta che la Corte di merito, d lato, ibbia ritenuto pacifiche le RAGIONE_SOCIALEi di corrente nel com agritulstico a partire dall’anno 2007 e, dall’altro, abbia n sussistenza di elementi di prova circostanziati utili ad illustrare disservizi;
2.con il secondo motivo di ricorso – art. 360, co. 1 n. 5 c. ricorrente lamenta motivazione apparente della sentenza che no avrebbe reso percepibile il fondamento della decisione; inoltre, la territoriale si sarebbe immotivatamente discostata dalle conclus della CTU, la quale aveva concluso per la compatibilità di alcuni da denunciati dall’attore e relativi ad apparecchi elettronici con i p malfunzionamenti dell’energia;
31I ricorso è inammissibile per plurimi profli;
la corte di merito ha ritenuto che l’attore non avesse prodotto in at contratto al fine di verificare gli obblighi gravanti su ciasc contraenti e che i denunciati inadempimenti di RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE
energia dovute ad impianti non idonei a sostenere la domanda della cllemela di quel territorio-fossero rimasti privi di una specifica prov ha precisato che l’appellante non avesse dimostrato in che misura le RAGIONE_SOCIALEi di energia avessero inciso sull’attività commerciale dell’azienda o che fossero state sostenute spese per rimediare ai disservizi, sicchè la domanda era rimasta sprovvista di prova, non potendo accedere allo scrutinio dei pretesi danni alle attrezzature perché oggetto di una inammissibile mutatio libelli;
a fronte di tale motivazione il ricorrente prospetta censure che, pur formulate quale error in procedendo o quale vizio motivazionale, sono tutte volte ad evocare una rivisitazione in fatto degli elementi probatori acquisiti al giudizio e a prospettare una diversa e più appagante ricostruzione della fattispecie, inammissibile in sede di legittimit (Cass, S.U., n. 34476 del 27/12/2019);
la censura di cui all’art. 116 c.p.c. è puramente evocata ma non svolta nel Tic:orso e la stessa è inammissibile perché non rispetta i criteri fissat dalla giurisprudenza di questa corte secondo la quale “una censura relat’va alla violazione e falsa applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c non può porsi per una erronea valutazione del materiale istruttorio compiuta dal giudice di merito, ma solo se si alleghi che quest’ultimo abbia posto a base della decisione prove non dedotte dalle parti, ovvero disposte d’ufficio al di fuori dei limiti legali, o abbia disat valutandole secondo il suo prudente apprezzamento, RAGIONE_SOCIALE prove legali, ovvero abbia considerato come facenti piena prova, recependoli senza apprezzamento critico, elementi di prova soggetti invece a valutazione” (ex multiis Cass., 1, n. 6774 del 1/3/2022);
la censura relativa al vizio motivazionale è inammissibile sulla base della giurisprudenza di questa corte secondo la quale «esula dal vizio di legittimità ex art. 360, n. 5 c.p.c. qualsiasi contestazione volta criticare il “convincimento” che il giudice di merito si è formato, ex ar
116, GLYPH 1 e 2 c.p.c., in esito all’esame del materiale probatorio conseguente giudizio di prevalenza degli elementi di fatto, ope mediante la valutazione della maggiore o minore attendibilità de fonti di prova, essendo esclusa, in ogni caso, una nuova rivalutaz dei fatti da parte della Corte di legittimità» (ex multiis Cass., 3, n. 15276 del 1/6/2021);
le censure sono, infine, inammissibili perché non attingono in mo idoneo la ratio decidendi dell’impugnata sentenza secondo cui comunque le pretese dell’attore sono rimaste srnite di prova alm in relazione ai lamentati danni (v. ~jaa p. 7, 8, 9 e 1 sentenza impugnata); l’impugnata sentenza ‘1 -potivata À , e la mit ba04t in motivazione non non è intrinsecamente contraddittoriaYdiversamente da quanto assume il ricorrente; quanto al contratto di somministrazi la Corte di merito si è limitata ad evidenziare che fosse onere Atitlact stessa parta- nella specie non assolto -provare il fatto costituti propria pretesa e quindi il contratto, dal quale traevano fo obbligazioni RAGIONE_SOCIALE parti “al fine di verificare gli obblighi gra ciascuno dei contraenti”, non potendo a ciò supplire la produzion una fattura; quanto ai pretesi immotivati discostamenti dalle risul della CTU va rimarcato che la Corte di merito ha evidenziato che a carenze di prova in relazione ai lamentati danni non può suppl l’attivltà del CTU; inoltre ha individuato le ragioni per le q qualificato quale mutati° libelli, tale da introdurre nel giudizio un nuovo tema di indagine in ydo di alterare l’oggetto sostanziale dell’ / ladomand% proposte, dall’COGNOME nelle memorie ex art. 183, co. 6 2 c.p.c. (Cass., S.U. n. 12310 del 15/6/2015; Cass., 3, n. 432 14/272019; Cass., 3 n. 31078 del 28/11/2019); Corte di Cassazione – copia non ufficiale infine r va conclusivamente ribadito che con il ricorso per cassazione parte non può rimettere in discussione la valutazione RAGIONE_SOCIALE risul processuali e la ricostruzione della fattispecie operata dal giudi merito poiché la revisione degli accertamenti di fatto da qu
compiuto è preclusa in sede di legittimità (Cass., ord. n. 29404 del 7/12/2017);
ciò rilevato e considerato, il ricorso è dichiarato inammissibile e ricorrente condannato a pagare le spese del giudizio di cassazione, liquidate come in dispositivo;
si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, di una ulteriore somma a titolo di contributo unificat pari a quella versata per il ricorso, se dovuta.
P.Q.M.
La Corte dichiara il ricorso inammissibile e condanna il ricorrente alle spese del giudizio di cassazione, liquidate in C 3.000, oltre accessori di legge e spese generali al 15%.
Ai sensi dell’art. 13, co. 1 -quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unific pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1bis del citato art. 13, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Sesta-Terza Sezione Civile della Corte di Cassazione, in data 28 giugno 2022