SENTENZA TRIBUNALE DI VENEZIA N. 6132 2025 – N. R.G. 00013268 2023 DEPOSITO MINUTA 19 12 2025 PUBBLICAZIONE 19 12 2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VENEZIA
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del giudice unico AVV_NOTAIO
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al N. 13268/2023 R.G. promossa da:
(c.f. ), con l’AVV_NOTAIO P.
opponente
contro
(c.f.
P.
CONCLUSIONI
Conclusioni dell’ opponente:
Nel merito: accertato e dichiarato che una parte considerevole della prestazione è stata in ogni caso svolta (almeno le prime due fasi per intero) e che il ha poi eseguito i lavori, proprio sulla base del progetto discusso con e con i tecnici da essa selezionati, per l’effetto revocare il decreto ingiuntivo. Nel merito in subordine: accertato e dichiarato che una parte considerevole della prestazione è stata in ogni caso svolta (almeno le prime due fasi per intero) e che il ha poi eseguito i lavori, proprio sulla base del progetto discusso con e con i tecnici da essa selezionati, per l’effetto revocare il decreto ingiuntivo e stabilire il minor credito vantato dal . Spese rifuse.
), con l’AVV_NOTAIO
BASSO ERACLIO
opposto
Conclusioni del l’opposto :
Nel merito
Rigettare la spiegata opposizione e, per l’effetto, confermare il Decreto Ingiuntivo opposto.
Sempre nel merito, in subordine:
In ogni caso, condannare al pagamento della somma di €. 33.000,00, oltre interessi moratori dalla risoluzione del contratto del 11.08.2022 all’effettivo saldo.
Sempre nel merito, in ulteriore subordine:
In ogni caso, accertato il grave inadempimento contrattuale dell’opponente ex art. 1453 c.c., dichiarare risolto il contratto sottoscritto dalle parti in data 14.03.2022 e conseguentemente condannare la società alla restituzione in favore del Condominio opposto della somma di €.33.000,00, oltre interessi moratori dalla domanda al saldo.
Spese e competenze del presente giudizio e del giudizio monitorio interamente rifuse.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con decreto in data 4.8.23 l’intestato Tribunale ingiungeva a il pagamento senza dilazione, in favore del della somma di € 33.000,00 oltre ad interessi e spese monitorie, versata dal in esecuzione di un incarico per lo studio di fattibilità degli interventi per l’accesso ai bonus fiscali.
Assumeva il Condominio, in particolare, di aver conferito con contratto del 14.3.22 alla
incarico per l’analisi di fattibilità degli interventi necessari per l’accesso ai bonus fiscali, con impegno di quest’ultima a consegnare tutta la documentazione necessaria in tre fasi con scad enze essenziali al 28.2.22, 30.5.22 e 30.7.22; di aver versato la complessiva somma di € 33.000,00 ; di aver contestato a in data 11.8.22 l’avvenuta risoluzione del contratto per il mancato rispetto dei suddetti termini e comunque per il mancato espletamento di alcuna attività, chiedendo la restituzione dell’importo versato; di aver ricevuto risposta di con la quale l’appaltatrice ric onosceva l’avvenuta risoluzione ed il proprio debito restitutorio .
Con atto di citazione dell’8.9.23, ritualmente notificato, proponeva tempestiva opposizione avverso il provvedimento monitorio, deducendo la non essenzialità dei termini pattuiti per la consegna della documentazione, l’espletamento delle attività indicate per le prime due fasi e, in parte, per la terza , l’esecuzione dei lavori da parte del sulla base del progetto redat to da e dai tecnici da questa incaricati.
Concludeva, pertanto, l’opponente per la revoca del decreto opposto o, in subordine, per l’accertamento del debito restitutorio in somma non superiore ad un terzo di quella ricevuta, in ragione dell ‘ attività espletata.
L’opposta si costituiva ritualmente in giudizio concludendo per il rigetto dell’opposizione e la conferma del provvedimento monitorio, ribadendo la mancata esecuzione da parte dell’appaltatrice di alcuna attività riconducibile all’incarico conferito .
Respinta l’istanza di sospensione della provvisoria esecuzione del decreto opposto, la causa, istruita mediante l’assunzione di prove testimoniali, è stata discussa all’udienza dell’1.12.25 ex art. 281 -sexies c.p.c.
L’opposizione è infondata.
non sembra sostanzialmente contestare l ‘ avvenuta risoluzione del rapporto, deducendo invece di aver svolto gran parte delle attività previste nel contratto e di avere diritto, pertanto, a trattenere almeno per i due terzi l ‘importo già corrisposto dalla committente.
Tale assunto, peraltro, avuto riguardo alla distribuzione dell ‘onere probatorio in materia contrattuale, non può dirsi adeguatamente dimostrato.
Le testimonianze sembrano fornire qualche indizio di riscontro per ritenere che abbia svolto alcune attività inerenti e/o connesse alle prestazioni indicate contrattualmente.
ha riferito, con riferimento alla prima fase, che ‘ ha eseguito lo studio di fattibilità dell’intervento dal punto di vista fiscale, mentre io ho verificato le caratteristiche dell’immobile e la conformità tra lo stato dei luoghi e le pratiche edilizie ‘, precisando inoltre che la
propria attività sarebbe stata svolta nel gennaio-febbraio 2022 e di aver ricevuto dall ‘opponente , per tale titolo, un compenso di € 5.000,00.
Il teste , invece, ha dichiarato di essere stato incaricato da di eseguire un sopralluogo presso l ‘immobile per verificare i possibili interventi per far acquistare all’edifi cio due classi energetiche.
Peraltro, si osserva con valore dirimente, il contratto sottoscritto tra le parti (all. 1 fascicolo monitorio), dopo aver descritto le specifiche attività collegate alle singole fasi, prevede espressamente che le suddette fasi, per le quali vengono indicati dei termini per la consegna della documentazione, ‘ si considerano ultimate solamente con la consegna alla committente della relativa documentazione ‘ .
Nel caso, invece, non consta alcuna prova documentale od offerta di altra prova relativa alla consegna alla committente della documentazione relativa ad una o più fasi del progetto, sicché anche laddove si ritenga dimostrato, in ragione delle dichiarazioni testimoniali sopra riferite, che abbia svolto una qualche attività inerente lo studio di fattibilità degli interventi, tale attività dovrebbe ritenersi meramente propedeutica/preparatoria a quella nella quale più propriamente si concretizza la prestazione dedotta contrattualmente (la consegna della documentazione).
Del resto, si osserva sotto altro profilo, anche la PEC di del 12.8.22 (all. 8 fascicolo monitorio) sembra confermare che la risoluzione del rapporto avrebbe comportato, per l ‘opponente, l ‘ integrale obbligo restitutorio. La suddetta PEC, invero, inviata in risposta alla missiva del giorno precedente con la quale l ‘amministratore del Condominio comunicava la risoluzione del contratto intimando la restituzione della somma versata, precisava che, laddove i condomini non avessero ritenuto soddisfacente la prospettata sostituzione del General Contractor (da a RAGIONE_SOCIALE), avrebbe accettato la risoluzione del contratto e per il caso avrebbe trovato una soluzione per
la restituzione di quanto versato.
L ‘ opposizione va, per l ‘ effetto, respinta ed il decreto ingiuntivo integralmente confermato.
Le spese del giudizio di opposizione seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo, in conformità ai parametri di cui al d.m. 55/14.
p.q.m.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra diversa domanda ed eccezione respinta o assorbita:
-rigetta l ‘ opposizione e conferma integralmente il decreto ingiuntivo opposto, che dichiara definitivamente esecutivo
-condanna l ‘ opponente alla rifusione delle spese di lite in favore dell ‘ opposto, che si liquidano in € 5.500,00 per compensi, oltre al rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15%, iva e cpa come per legge.
Venezia, 19 dicembre 2025
Il AVV_NOTAIO COGNOME