Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 29414 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 2 Num. 29414 Anno 2025
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 06/11/2025
ORDINANZA
sul ricorso n. 22810/2020 R.G. proposto da:
COGNOME NOME, quale titolare della ditta RAGIONE_SOCIALE, rappresentata e difesa dall’AVV_NOTAIO ricorrente
contro
COGNOME NOME
intimato avverso la sentenza n. 2455/2019 della Corte d’ appello di Bari, depositata il 25-11-2019,
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 2910-2025 dal consigliere NOME COGNOME
FATTI DI CAUSA
1.NOME COGNOME ha proposto appello avverso la sentenza n. 1020/2016 con la quale il Tribunale di Trani ha rigettato la sua opposizione al decreto ingiuntivo che lo aveva condannato a pagare Euro 7.200,00 oltre accessori a favore di NOME COGNOME quale titolare della ditta RAGIONE_SOCIALE, a titolo di corrispettivo per prestazione di attività di progettazione e realizzazioni grafiche.
OGGETTO:
contratto di prestazione d’opera
RG. NUMERO_DOCUMENTO
C.C. 29-10-2025
La Corte d’appello di Bari con sentenza n. 2455/2019 depositata il 25-112019 ha parzialmente accolto l’appello e, revocato il decreto ingiuntivo opposto, ha condannato NOME COGNOME a pagare a favore della ditta RAGIONE_SOCIALE Euro 1.000,00 oltre iva, con gli interessi legali dalla data della domanda, compensando le spese di lite di entrambi i gradi per la quota di quattro quinti e condannando l’appellante COGNOME al pagamento del residuo quinto.
La sentenza ha rigettato l’eccezione di inammissibilità dell’appello e nel merito ha considerato che l’opponente COGNOME aveva contestato di avere ricevuto il cosiddetto ‘cofanetto istituzionale’ il quale, in base al preventivo prodotto nella fase monitoria, aveva un costo di Euro 5.000,00; ha dichiarato che gravava sull’ingiungente opposta l’onere della prova della consegna e che la stessa non l’aveva fornita; ciò perché, contrariamente a quanto ritenuto dal Tribunale, dalla mail inviata da COGNOME e per lui dalla dipendente NOME COGNOME non risultava che tutte le prestazioni del preventivo del 15-4-2018 fossero state svolte, perché il ringraziamento ‘per il lavoro svolto’ era generico e non consentiva l’identificazione delle prestazioni eseguite e, tuttalpiù, conteneva riconoscimento dell’esecuzione delle prestazioni ricomprese in quelle per le quali doveva essere eseguito il pagamento della prima rata del corrispettivo; ha aggiunto che molto dettagliate e specifiche erano le mail che le parti si erano scambiate tra il 26 e il 30 giugno 2008; in particolare, con la mail del 26 giugno COGNOME aveva contestato la mancata fornitura del materiale di cui alla voce ‘cofanetto istituzionale’ al punto 5 della fattura, composto da ‘ contenitore istituzionale, brochure istituzionale, cartellino portadocumenti e cartellino spilla documenti’ per l’importo di Euro 5.000,00, con la specificazione che l’importo degli altri quattro punti citati in fattura ammontava a Euro 4.000,00 oltre iva già versati, per cui, affermava lo stesso COGNOME che era ancora dovuto il pagamento di Euro 1.000,00
oltre iva. Ha considerato che a quella mail COGNOME aveva risposto di avere la ricevuta della consegna eseguita tramite Poste Italiane e che invece quella ricevuta, che avrebbe dovuto dimostrare la consegna del ‘cofanetto istituzionale’ , non era mai stata prodotta dall’opposta, la quale anzi in primo grado aveva chiesto al giudice di assumere informazioni ex art. 213 cod. proc. civ. o emettere ordine di esibizione ex art. 210 cod. proc. civ., così tentando di sopperire alla mancanza di prova che le spettava di dare. Quindi la sentenza ha concluso che residuava a carico dell’opponente solo il debito di Euro 1.000,00 oltre iva, di cui COGNOME si era riconosciuto debitore nella mail del 26-6-2025.
2.Avverso la sentenza NOME COGNOME quale titolare della ditta RAGIONE_SOCIALE ha proposto ricorso per cassazione affidato a quattro motivi.
NOME COGNOME è rimasto intimato.
All’esito della camera di consiglio del 29-10-2025 la Corte ha riservato il deposito dell’ordinanza.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1.Con il primo motivo, ‘ violazione di legge per errata applicazione degli artt. 2222, 2230, 2909 c.c. e 324 c.p.c. in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c.’, la ricorrente sostiene che il giudice di secondo grado, prospettando la necessità della consegna di un bene fisico al fine di dimostrare l’adempimento del contratto, abbia qualificato il contratto come di prestazione d’opera, anziché come di prestazione d’opera intellettuale; sostiene che ciò abbia comportato l’applicazione di principi diversi da ‘dedotti in giudizio’, in quanto il contratto aveva a oggetto la progettazione e ideazione grafica e non la realizzazione di un bene fisico, per cui nessuna consegna fisica doveva essere eseguita, aggiungendo che sul punto si era formato il giudicato perché non era stata oggetto di contestazione la qualificazione implicita del rapporto data dal giudice di primo grado.
1.1.Il motivo è inammissibile, sotto un primo profilo per la genericità con il quale è formulato, non individuando in alcun modo le disposizioni da applicare solo al contratto d’opera e non al contratto di prestazione d’opera intellettuale che sarebbero state erroneamente applicate dal giudice di secondo grado.
Sotto un secondo profilo il motivo è inammissibile perché non coglie, e quindi non censura in modo pertinente, la ratio della pronuncia impugnata. La sentenza impugnata ha accertato sia che secondo il preventivo il ‘cofanetto istituzionale’ aveva un costo di Euro 5.000,00, sia che in fattura era stato indicato l’importo di Euro 5.000,00 per il ‘ cofanetto istituzionale ‘ , con riguardo al quale non vi era prova dell’avvenuta consegna, che pure COGNOME sosteneva di avere eseguito; ha altresì accertato che, con riferimento agli altri importi indicati in fattura per la somma complessiva di Euro 5.000,00 era ancora dovuto il corrispettivo di Euro 1.000,00, che COGNOME riconosceva di non avere pagato. Per queste ragioni, non riferite a una o ad altra qualificazione del contratto, ma al fatto che COGNOME chiedeva il pagamento di una prestazione che non aveva eseguito, relativa alla consegna del cofanetto istituzionale prevista nel preventivo, la sentenza ha riconosciuto il credito di COGNOME in ammontare inferiore a quello richiesto.
2.Il secondo motivo è intitolato ‘ violazione ed errata applicazione dell’art. 2909 c.c. e degli artt. 115 e 342 c.p.c. in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c.’ e con esso il ricorrente lamenta che la sentenza impugnata, nell’affermare che COGNOME non ave va dimostrato la consegna del ‘cofanetto istituzionale’, non abbia valorizzato il contenuto delle mail 24-4-2008, 28-4-2008 e 7-5-2008; sostiene che il contenuto delle mail , che facevano riferimento al lavoro svolto, non lasciava dubbi sul contenuto del contratto e rileva che, se la controparte avesse avuto qualche contestazione da sollevare , l’avrebbe fatto nelle mail .
Aggiunge che il giudice di primo grado bene aveva individuato l’oggetto del contratto, relativo solo alla progettazione e ideazione del ‘cofanetto istituzionale’ , e che il motivo di appello riferito alla mancata consegna del cofanetto medesimo introduceva un elemento estraneo al giudizio, in violazione del giudicato interno.
2.1.Il motivo è inammissibile nella parte in cui propone una lettura delle mail intercorse tra le parti in termini diversi da quelli eseguiti dalla sentenza impugnata. La sentenza ha esaminato il contenuto delle mail alle quali fa riferimento il motivo e ha escluso che contenessero il riconoscimento dello svolgimento di tutte le prestazioni oggetto dell’accordo anziché, al più, soltanto di quelle pagate con la prima rata del compenso; ha esaminato altresì le mail che contenevano le contestazioni del committente, per cui ha eseguito l’apprezzamento delle risultanze istruttorie in termini che rimangono estranei al sindacato di legittimità. Infatti, per dedurre la violazione dell’art. 115 cod. proc. civ. occorre denunciare che il giudice, in contraddizione con la disposizione, abbia posto a fondamento della decisione prove non introdotte dalle parti ma disposte di sua iniziativa fuori dei poteri officiosi riconosciutigli (salvo il dovere di considerare i fatti non contestati e la possibilità di ricorrere al notorio), mentre è inammissibile la diversa doglianza che egli, nel valutare le prove proposte dalle parti, abbia attribuito maggiore forza di convincimento ad alcune piuttosto che ad altre prove, essendo tale attività valutativa consentita dall’art. 116 cod. proc. civ. (Cass. Sez. U 30 -9-2020 n.20867 Rv. 659037-01).
Si esclude anche che l’accertamento dell’esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto fosse stata eseguita dal giudice di primo grado in termini non attinti in modo ammissibile dall’appellante, con il relativo passaggio in giudicato prospettato dal ricorrente. Come risulta dalla sentenza impugnata, con il primo motivo di appello NOME
COGNOME aveva lamentato che il ‘cofanetto istituzionale’ non gli fosse mai stato consegnato; la circostanza che la sentenza di primo grado non avesse svolto indagine sul punto non significa che la questione non potesse essere devoluta alla cognizione del giudic e d’appello, come è stato fatto, con la conseguente esclusione di qualsiasi giudicato sul contenuto degli accordi intercorsi tra le parti e sull’adempimento agli accordi medesimi.
3. Con il terzo motivo, intitolato ‘ violazione di legge per errata applicazione degli artt. 115 e 132 comma 2 n. 4 c.p.c., in relazione all’art. 360 n. 4 del medesimo codice’, la ricorrente lamenta che, ritenendo non provata la consegna del cofanetto istituzionale per la mancata produzione della ricevuta dell’invio dei ‘CD’ a mezzo posta, la sentenza non abbia considerato la mail 23-6-2008, con la quale la controparte chiedeva l ‘invio dei CD ‘quadri orizzontali verticali’ in formato leggibile per averlo ricevuto in formato non leggibile; sostiene che a tale mail la ricorrente aveva risposto in data 25-6-2008, insistendo nella richiesta di pagamento e inviando quanto richiesto; lamenta che non siano state considerate neppure le mail del NUMERO_TELEFONO-52008, di risposta a quella del 29-5-2008, nonché quella del 17-6-2008, con la quale si comunicava l’avvenuto invio dei CD, alla quale seguiva la mail del 23-6-2008 già evidenziata.
3.1.Il motivo è infondato.
Non ricorre la violazione dell’art.115 cod. proc. civ. per le ragioni già sopra esposte, in quanto tutte le argomentazioni sono finalizzate esclusivamente a criticare l’apprezzamento delle risultanze istruttorie riservato al giudice di merito e sottratto al sindacato di legittimità. Infatti, è pacifico che spetti al giudice di merito individuare le fonti del proprio convincimento e, a tal fine, valutare le prove, controllarne l’attendibilità e concludenza e scegliere, tra le risultanze probatorie, quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione (Cass. Sez. U
11-6-1998 n. 5802 Rv. 516348-01, per tutte). Nella fattispecie la sentenza impugnata ha esaminato il contenuto delle mail scambiate dalle parti e ha specificamente considerato che, dopo che con la mail del 26 giugno COGNOME lamentava di non avere ricevuto il materiale di cui alla voce della fattura ‘cofanetto istituzionale’, COGNOME rispondeva di avere consegnato i CD per posta e di potere dare prova dell’invio, che però non aveva dato, formulando istanze ex artt. 213 e 210 cod. proc. civ. In questo modo, la sentenza ha esposto il ragionamento svolto e quindi non si pone neppure questione di nullità della sentenza per mancanza di motivazione, ma si rimane nell’ambito della valutazione del materiale probatorio, eseguita in termini privi di vizi logici e giuridici e perciò estranea al sindacato di legittimità.
4.Con il quarto motivo, intitolato ‘ omesso esame di un fatto storico, principale o secondario avente carattere decisivo in relazione all’art. 360 n. 5 del medesimo codice’, la ricorrente lamenta che il giudice non abbia motivato alcunché sulle mail citate e in particolare su quella del 23-62008; sostiene che l’appello avrebbe avuto esito diverso se il giudice non si fosse limitato all’esame delle mail successive a quella data, che costituivano solo il tentativo di non pagare le prestazioni eseguite; aggiunge che la Corte d’appello ha travisato il contenuto della mail del 26-6-2008 e che neppure nella corrispondenza successiva COGNOME faceva riferimento a una presunta mancata consegna, ma solo al fatto che le prestazioni non erano state richieste, per cui il contenuto delle mail era stato travisato.
4.1.Il motivo è inammissibile, in quanto con le argomentazioni svolte la ricorrente continua a proporre una lettura delle risultanze probatorie e specificamente delle mail intercorse tra le parti in termini diversi da quelli eseguiti dal giudice di merito, al di fuori dello schema di cui all’art. 360 co. 1 n. 5 cod. proc. civ. Infatti, in linea generale, l’art. 360 co.1 n. 5 cod. proc. civ. nella formulazione attuale prevede il
vizio di omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo, e cioè che, se esaminato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia; pertanto l’omesso esame di elementi istruttori non integra, di per sé, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo, quando il fatto storico rilevante in causa sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, anche se la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie (Cass. Sez. 2 29-10-2018 n. 27415 Rv. 651028-01, Cass. Sez. U 7-4-2014 n. 8053 Rv. 62983001). Nella fattispecie gli argomenti della ricorrente non individuano nep pure l’omesso esame di elementi istruttori perché, si ripete, la sentenza ha preso in esame lo scambio di mail intercorso tra le parti nel tempo ed è giunta alla conclusione che mancava la prova della prestazione contrattualmente prevista, relativa alla consegna del cofanetto istituzionale; gli argomenti della ricorrente si risolvono nella pretesa di estrapolare da alcune mail affermazioni che dimostrerebbero l’esecuzione di tutte le prestazioni concordate, senza considerare le mail successive, analiticamente esaminate dalla sentenza impugnata, e gli altri elementi sui quali il giudice di merito ha fondato la decisione.
5.In conclusione il ricorso è integralmente rigettato.
Nulla sulle spese del giudizio di legittimità, essendo la controparte rimasta intimata.
In considerazione dell’esito del ricorso, ai sensi dell’art. 13 co . 1quater d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115 si deve dare atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso ai sensi del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso.
Sussistono ex art.13 co.1-quater d.P.R. 30 maggio 2002 n.115 i presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente di ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso ai sensi del co.1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della seconda sezione civile della Corte suprema di cassazione il 29-10-2025
Il Presidente
NOME COGNOME