Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 11808 Anno 2024
Civile Ord. Sez. L Num. 11808 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 02/05/2024
ORDINANZA
sul ricorso 16301-2022 proposto da:
NOME COGNOME , domiciliata in ROMA, INDIRIZZO, presso la CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dagli avvocati COGNOME, COGNOME;
– ricorrente –
contro
COGNOME NOME , elettivamente domiciliato in INDIRIZZO, INDIRIZZO, presso lo studio dell’AVV_NOTAIO, che lo rappresenta e difende;
– controricorrente –
nonché contro
COGNOME NOME , domiciliato in ROMA, INDIRIZZO, presso la CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’AVV_NOTAIO NOME COGNOME;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 1448/2021 della CORTE D’APPELLO di MILANO, depositata il 17/12/2021 R.G.N. 1027/2021;
Oggetto
Lavoro privato
R.NUMERO_DOCUMENTO.N. NUMERO_DOCUMENTO
COGNOME.
Rep.
Ud. 06/03/2024
CC
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 06/03/2024 dal AVV_NOTAIO.
RILEVATO CHE
la Corte di Appello di Milano, con la sentenza impugnata, ha respinto -per quanto qui rileva -l’appello incidentale proposto da COGNOME NOME nei confronti di COGNOME NOME, in contraddittorio con COGNOME NOME;
la Corte ha argomentato: ‘Nel caso in esame la stessa (COGNOME) fonda le sue pretese su di un ipotetico, quanto non provato, rapporto di lavoro che si sarebbe sviluppato nell’arco temporale di un ventennio (1992-2013) presso la medesima azienda gestita da COGNOME NOME‘; tuttavia, per la Corte ‘la COGNOME non ha assolto l’onere di dimostrare la sussistenza del presupposto di fatto sotteso al diritto di invocare l’intero credito per cui è causa ed infatti l’unico capitolo istruttorio formulato dalla lavoratrice non è idoneo a dimostrare l’unicità del contratto di lavoro dal 7 febbraio 1992 al 16 ottobre 2013, né l’accordo tra le parti per una cessione del contratto avvenuta tra il cedente COGNOME NOME, allora nella qualità di titolare della RAGIONE_SOCIALE, ed il cessionario COGNOME NOME;
per la cassazione di tale sentenza ha proposto ricorso la COGNOME con un unico motivo ; hanno resistito con distinti controricorsi gli intimati;
la parte ricorrente ha anche comunicato memoria; all’esito della camera di consiglio, il Collegio si è riservato il deposito dell’ordinanza nel termine di sessanta giorni;
CONSIDERATO CHE
1. il motivo di impugnazione denuncia, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., la violazione dell’art. 1406 c.c.; si sostiene: ‘la Corte di Appello non mette in dubbio l’esistenza di un accordo tra i datori di lavoro per la cessione del contratto di lavoro subordinato, ma richiede ‘; si sostiene che la diversa modalità di prestazione non rileverebbe ai fini dell’applicazione dell’art. 1406 c.c.;
2. il motivo è inammissibile;
esso si fonda su di una errata lettura della sentenza impugnata, la quale, come riportato nello storico della lite, non ha affatto accertato l’esistenza di un accordo per la cessione del contratto di lavoro tra le parti, al contrario espressamente escluso, avendo la Corte pure ritenuto che neanche fosse provato un rapporto di lavoro ‘che si sarebbe sviluppato nell’arco temporale di un ventennio (1992 -2013) presso la medesima azienda gestita da RAGIONE_SOCIALE‘; inoltre, il vizio evocato di violazione o falsa applicazione di norma di diritto, ai sensi dell’art. 360, co. 1, n. 3 c.p.c., ricorre o non ricorre a prescindere dalla motivazione (che può concernere soltanto una questione di fatto e mai di diritto) posta dal giudice a fondamento della decisione, per l’esclusivo rilievo che, in relazione al fatto accertato, la norma, della cui esatta interpretazione non si controverte, non sia stata applicata quando doveva esserlo, ovvero che lo sia stata quando non si doveva applicarla, ovvero che sia stata ‘male’ applicata, e cioè applicata a fattispecie non esattamente comprensibile nella norma (Cass. n. 26307 del 2014; Cass. n. 22348 del 2007); sicché il processo di sussunzione, nell’ambito del sindacato sulla falsa applicazione di una norma di diritto, presuppone la mediazione di una ricostruzione del fatto incontestata, mentre, nella specie, la dedotta violazione dell’art. 1406 c.c.
transita attraverso una diversa ricostruzione dei fatti rispetto a quella operata dal giudice del merito al quale compete;
3. pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con spese regolate secondo soccombenza come da dispositivo liquidate n favore di ciascuna delle parti controricorrenti , con attribuzione per l’AVV_NOTAIO, procuratrice di COGNOME NOME, che si è dichiarata antistataria; occorre, altresì, dare atto della sussistenza per il ricorrente dei presupposti processuali di cui all’art. 13, co. 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002, come modificato dall’art. 1, co. 17, l. n. 228 del 2012, per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso, ove dovuto (Cass. SS.UU. n. 4315 del 2020).
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese di lite liquidate in favore di ciascuna delle parti controricorrenti in euro 3.500,00, oltre euro 200,00 per esborsi, rimborso spese forfettario al 15% e acc essori secondo legge, con distrazione per l’AVV_NOTAIO.
Ai sensi dell’art. 13, co. 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 6 marzo