Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 34625 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 1 Num. 34625 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME NOME
Data pubblicazione: 29/12/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 24693/2021 R.G. proposto
da
RAGIONE_SOCIALE , rappresentata e difesa dall’avvocato NOME COGNOME unitamente all’avvocato NOME COGNOME
-ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE , rappresentata e difesa dall’avvocato NOME COGNOME unitamente agli avvocati NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME
-controricorrente –
Oggetto: Contratti bancari -Nullità clausole contrattuali -Onere produzione contratto
R.G.N. 24693/2021
Ud. 18/12/2025 CC
avverso la sentenza della CORTE D’APPELLO MILANO n. 2025/2021 depositata il 30/06/2021.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del giorno 18/12/2025 dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza n. 2025/2021, pubblicata in data 30 giugno 2021, la Corte d’appello di Milano, nella regolare costituzione dell’appellata RAGIONE_SOCIALE SPA, ha respinto l’appello proposto da RAGIONE_SOCIALE, avverso la sentenza del Tribunale di Milano, n. 553/2020, pubblicata in data 22 gennaio 2020.
Quest’ultima, a propria volta aveva integralmente respinto le domande della medesima RAGIONE_SOCIALE volte sia ad accertare, in relazione al conto corrente affidato n. 358230 in essere con RAGIONE_SOCIALE SPA, la illegittima applicazione di interessi usurari e anatocistici e di commissioni di massimo scoperto prive di causa; l’illegittima applicazione del c.d. sistema delle valute ; l’illegittimo esercizio dello ius variandi , sia a conseguire la rideterminazione dei rapporti di dare e avere e la condanna dell’Istituto di credito alla ripetizione di quanto indebitamente addebitato.
La Corte territoriale, dopo aver affermato il principio generale per cui nei rapporti bancari in conto corrente il correntista, il quale agisca in giudizio proponendo azione di ripetizione di indebito o di accertamento negativo del debito, è tenuto a fornire la prova sia degli avvenuti pagamenti che della mancanza, rispetto ad essi, di una valida causa debendi , ha respinto il gravame, osservando che, come già rilevato dal giudice di prime cure, l’odierna ricorrente non aveva assolto l’onere di produrre i l contratto di conto corrente che disciplinava il rapporto contrattuale, precludendo in tal modo la possibilità di valutare
l’eventuale illegittimità delle poste contestate, rispetto alle pattuizioni negoziali.
Esclusa in tal modo in radice la fondatezza delle deduzioni relative alla illegittima applicazione dello ius variandi e delle valute, la Corte territoriale ha osservato, in relazione alle ulteriori voci contestate, che:
-quanto alla capitalizzazione trimestrale non solo non vi era prova del fatto che il rapporto fosse stato concluso in data anteriore alla delibera CICR 9 febbraio 2000, ma anzi l’odierna controricorrente aveva prodotto un contratto di affidamento datato 8 agosto 2003, il quale contemplava la capitalizzazione degli interessi, le commissioni di massimo scoperto e lo ius variandi , risultando quindi escluso il carattere indebito degli addebiti;
-correttamente il giudice di prime cure aveva disatteso le deduzioni relative alla natura usuraria degli interessi, essendo il rapporto anteriore all’anno 2010 e risultando quindi la commissione di massimo scoperto esclusa dal computo del TEG, alla luce del le Istruzioni della Banca d’Italia all’epoca operanti;
-nuova ed inammissibile era la censura ‘diretta a sostenere che le c.m.s. siano state «sempre significativamente superiori alla media indicata da Banca d’Italia » ‘ , in quanto la stessa non era stata svolta tempestivamente nell’atto introduttivo del giudizio di primo grado;
-parimenti nuove e inammissibili erano le censure volte a sostenere il superamento del tasso-soglia di legge da parte degli interessi contemplati nei contratti di affidamento prodotti dalla Banca;
-alla luce delle carenze probatorie, non potevano trovare ingresso le istanze istruttorie formulate dalla ricorrente, in quanto aventi carattere esplorativo.
Per la cassazione della sentenza della Corte d’appello di Milano ricorre RAGIONE_SOCIALE.
Resiste con controricorso RAGIONE_SOCIALE SPA.
La trattazione del ricorso è stata fissata in camera di consiglio, a norma degli artt. 375, secondo comma, e 380bis .1, c.p.c.
La ricorrente ha depositato memoria.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è affidato a tre motivi.
1.1. Con il primo motivo il ricorso deduce, in relazione all’art. 360, n. 3, c.p.c., ‘Violazione e falsa applicazione dell’art. 117, commi 1 e 3 del d.lgs. n. 385 del 1993 (T.U.B.), e dell’art. 117, commi 4, 6, 7 T.U.B., e art. 119 TUB, nonché dell’art. 2697 c. c. contratto di conto corrente affidato -forma scritta, insussistenza -nullità, rilevabilità d’ufficio insussistenza condizioni contrattuali originarie e successive giusto c.d. ius variandi (interessi, tassi, TAN, spese, c.m.s., oneri e altro)’ .
Con una serie di deduzioni, la ricorrente censura la decisione impugnata, argomentando che:
-era stata formulata in corso di giudizio sia istanza ex art. 119 TUB sia richiesta di ordine di emissione ex art. 210 c.p.c. dovendosi ritenere la prima istanza ammissibile anche se formulata in corso di giudizio;
-ulteriormente, essendo l’odierna ricorrente venuta meno all’obbligo di consegnare una copia del contratto ex art. 117 TUB, era la stessa a dover dare prova -necessariamente
scritta – di aver assolto a tale obbligo, derivando , dall’assenza di tale prova, la nullità del contratto per difetto di forma;
-tale nullità, in quanto nullità di protezione, poteva e doveva essere rilevata d’ufficio dal Giudice , il quale invece, omettendo tale rilievo, avrebbe violato l’art. 117 TUB;
-era onere dell’odierna controricorrente dare prova della validità delle pattuizioni contrattuali, dovendosi ritenere che nell’azione di accertamento negativo sia onere del creditore di provare il carattere non indebito delle proprie pretese;
-la Corte d’appello avrebbe quindi anche contraddittoriamente disatteso la richiesta di svolgimento di consulenza tecnica d’ufficio, ponendo a carico della ricorrente un onere probatorio che gravava sull’odierna controricorrente , in tal modo violando l’art. 2697 c.c.;
-la Corte, infine, avrebbe violato l’art. 115 c.p.c. , in quanto la stessa odierna controricorrente non aveva contestato l’assenza di titolo in relazione agli addebiti contestati.
1.2. Con il secondo motivo il ricorso deduce, in relazione all’art. 360, nn. 3 e 4, c.p.c., ‘Violazione e falsa applicazione dell’art. 119 T.U.B. e art. 210 c.p.c., dell’art. 644 c.p., art. 2 L. 108/96, e art.1 co. 1 D.L. 394/2000 conv. in L. 24/2001, nonché degli articoli 1175 e 1375 c.c., e dell’art. 117 T.U.B., nonché dell’art. 2697 c. c., e d egli artt. 115 1° co. e 116 1° co. c.p.c., nonchè dell’art. 112 c.p.c. contratto di conto corrente affidato -distribuzione dell’onere della prova (produzione degli estratti conto e documenti contrattuali) -tassi ultralegali, usurari, illegittima capitalizzazione, c.m.s., spese e oneri nulli, indebiti -omessa pronuncia su accertamenti detti -nullità della sentenza qui impugnata -error in procedendo’ .
Si censura la decisione impugnata in quanto la stessa:
-avrebbe violato gli artt. 119 TUB e 210 c.p.c., ritenendo preclusa la formulazione dell’istanza ex art. 119 TUB in corso di causa
-avrebbe violato gli artt. 1175 e 1375 c.c., omettendo di valutare la condotta della controricorrente di mancata produzione della documentazione oggetto delle istanze della ricorrente, tenuto conto che, in assenza di tale produzione, si poneva un’alternativ a per cui o il contratto di conto corrente non era stato concluso per iscritto, e dunque era nullo, oppure era stato concluso per iscritto, dovendosi allora imputare all’odierna controricorrente le conseguenze della mancata produzione;
-avrebbe violato gli artt. 2697 c.c., 115 e 116 c.p.c., disattendendo la domanda sulla base dell’affermata incompletezza degli estratti conto prodotti dalla ricorrente, omettendo di considerare che: I) la ricorrente avrebbe potuto fornire diversamente la pr ova dell’andamento del rapporto la circostanza; II) l’odierna controricorrente non aveva contestato gli estratti conto prodotti; III) la produzione della documentazione contrattuale della Banca manifestava la presenza di ‘palese usura’; IV) non era contest ato che il contratto di conto corrente litigioso fosse stato acceso anteriormente all’anno 2000;
-avrebbe, conseguentemente, violato l’art. 112 c.p.c., omettendo di adottare ‘una adeguata statuizione in merito alle domande avanzate’ dalla ricorrente medesima.
1.3. Con il terzo motivo il ricorso deduce, in relazione all’art. 360, nn. 3 e 4, c.p.c., ‘Violazione e falsa applicazione dell’art.1421 c.c., e dell’183 c.p.c., e dell’art. 111 Cost.; falsa applicazione dell’art. 101
c.p.c. -violazione dell’art. 115 e dell’art. 116 c.p.c. – nonché (conseguentemente) dell’art. 644 c.p., art. 2 L. 108/96, e art.1 co. 1 D.L. 394/2000 conv. in L. 24/2001- contratto di conto corrente affidato -contratti di affidamento, tassi usurari ex tabulas -nullità, rilevabilità d’ufficio’ .
La ricorrente censura lo specifico punto della motivazione della decisione impugnata, nel quale la Corte territoriale ha ritenuto nuova ed inammissibile la deduzione diretta a sostenere che le c.m.s. erano state ‘sempre significativamente superiori alla media indicata da Banca d’Italia” , in quanto non svolta tempestivamente nell’atto introduttivo del giudizio di primo grado.
Argomenta l’erroneità di tale affermazione, in quanto la deduzione in questione sarebbe stata operata nel giudizio di prime cure con la terza memoria ai sensi dell’art. 183, sesto comma, c.p.c., evidenziando profili che avrebbero potuto essere anche rilevati d’uffi cio e che peraltro sarebbero scaturiti dalle stesse difese della odierna controricorrente.
Il ricorso, nei motivi in cui si articola, non può trovare accoglimento.
2.1. Il primo motivo, infatti, risulta inammissibile, non avendo la ricorrente impugnato la ratio della decisione impugnata, costituita dall’affermazione che la conclusione in forma scritta del contratto non era mai stata controversa tra le parti.
Da tale rilievo la Corte territoriale ha correttamente desunto che era onere della stessa odierna ricorrente procedere alla produzione del contratto, quale elemento fondamentale ai fini della dimostrazione della fondatezza della propria pretesa, avendo questa Corte già chiarito che il cliente che agisca nei confronti dell’istituto di credito per ottenere la restituzione delle somme indebitamente versate in presenza di
clausole nulle, ha l’onere di provare l’inesistenza della causa giustificativa dei pagamenti effettuati mediante la produzione del contratto che contiene siffatte clausole, senza poter invocare il principio di vicinanza della prova al fine di spostare detto onere in capo alla banca, tenuto conto sia del fatto che tale principio non trova applicazione quando ciascuna delle parti, almeno di regola, acquisisce la disponibilità del documento al momento della sua sottoscrizione, sia della possibilità, per la parte che abbia senza propria colpa perduto il documento, di ricorrere alla prova testimoniale ex art. 2724, n. 3), c.c. (Cass. Sez. 6 – 1, Ordinanza n. 33009 del 13/12/2019, nonché la successiva Cass. Sez. 1 – Ordinanza n. 1550 del 19/01/2022).
Alla luce di tali considerazioni, risulta superato tutto il disorganico complesso di considerazioni svolte in modo eterogeneo del mezzo, potendosi solo rammentare, per completezza, che:
-quanto agli oneri probatori generali, gli stessi sono stati reiteratamente individuati da questa Corte (Cass. Sez. 1 Ordinanza n. 11735 del 02/05/2024; Cass. Sez. 1 – Sentenza n. 1763 del 17/01/2024), senza che i medesimi possano subire diversificazione a seconda che si agisca per la ripetizione dell’indebito o per il mero accertamento negativo del credito della banca, in quanto entrambe le domande si vengono a fondare sulle medesime allegazioni di base, al punto che la richiesta di accertamento del saldo effettivo del conto è da ritenersi inclusa in quella di restituzione degli indebiti indebitamente trattenuti dalla banca (Cass. Sez. U, Sentenza n. 19750 del 2025 e Cass. Sez. 1 – Ordinanza n. 18230 del 03/07/2024, in motivazione);
-quanto alla mancata consegna della copia del contratto -al di là di ogni considerazione concernente il caso concreto – questa
Corte ha già escluso che l’ipotesi determini la nullità del rapporto in quanto il requisito della forma scritta ad substantiam , previsto dall’art. 117, D. Lgs. n. 385/1993 e dall’art. 23, D. Lgs. n. 58/1998, attiene alla veste esteriore del contratto e alla modalità espressiva dell’accordo, non estendendosi alla consegna del documento contrattuale concluso in tale forma, che ove omessa non produce alcuna nullità negoziale (Cass. Sez. 1 – Ordinanza n. 18230 del 03/07/2024 , la quale ha, in tal modo, chiarito l’effettiva valenza del principio enunciato da Cass. Sez. U – Sentenza n. 898 del 16/01/2018, richiamata dalla ricorrente);
-q uanto all’applicazione dell’ art. 119 TUB la più recente -ma consolidata -posizione di questa Corte è nel senso che il diritto del cliente di ottenere, ex art. 119, comma 4, D. Lgs. n. 385/1993, la consegna di copia della documentazione relativa alle operazioni dell’ultimo decennio può essere esercitato, nei confronti della banca inadempiente, attraverso un’istanza di esibizione ex art. 210 c.p.c. nel corso di un giudizio ma a condizione che la documentazione invocata sia stata precedentemente fatta oggetto di richiesta -non necessariamente stragiudiziale – e siano decorsi novanta giorni senza che l’istituto di credito abbia proceduto alla relativa consegna (Cass. Sez. 1 – Sentenza n. 24641 del 13/09/2021; Cass. Sez. 1 – Ordinanza n. 23861 del 01/08/2022; Cass. Sez. 1 – Ordinanza n. 9082 del 31/03/2023; Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 9807 del 2024, rispetto alle quali risulta allineata anche Cass. Sez. 1 – Sentenza n. 24641 del 13/09/2021, richiamata dalla ricorrente).
2.2. Parimenti inammissibile è il secondo mezzo.
Anche in questo caso, in relazione ai vari profili sollevati con il motivo -e fermo quanto già osservato in relazione alle deduzioni che, ancora una volta, investono l’applicazione degli artt. 119 TUB e 210 c.p.c. – si deve osservare sinteticamente che:
-quanto alla dedotta violazione del tasso-soglia di legge, il motivo omette di impugnare la ratio decidendi costituita dal richiamo -contenuto nella decisione impugnata -ai principi enunciati da questa Corte con la decisione Cass. Sez. U – Sentenza n. 16303 del 20/06/2018, alla quale questa stessa Corte si è reiteratamente conformata;
-parimenti non è stata impugnata -questa volta con riguardo all’applicazione della capitalizzazione degli interessi la ratio costituita dall’affermazione per cui la domanda dell’odierna ricorrente aveva ad oggetto la capitalizzazione successiva alla Delibera C.I.C.R. 9 febbraio 2000, che tale capitalizzazione aveva nuovamente consentito;
-la non contestazione che la ricorrente invoca a proprio favore risulta dedotta in modo del tutto generico -in tal modo violando il canone di specificità di cui all’art. 366 c.p.c. omettendo qualsiasi concreto richiamo agli atti di causa dai quali la medesima non contestazione dovrebbe emergere, non senza osservare, ulteriormente, che spetta al giudice del merito apprezzare, nell’ambito del giudizio di fatto al medesimo riservato, l’esistenza ed il valore di una condotta di non contestazione dei fatti rilevanti, allegati dalla controparte, la quale, ex art. 115 c.p.c., produce l’effetto della relevatio ab onere probandi (Cass. Sez. 2 – Ordinanza n. 27490 del 28/10/2019; Cass. Sez. 6 – 1, Ordinanza n. 3680 del 07/02/2019), in quanto tale apprezzamento esige l’interpretazione del contenuto e
dell’ampiezza della domanda e delle deduzioni delle parti, da ciò derivando che l’accertamento della sussistenza di una contestazione ovvero d’una non contestazione risulta sindacabile in cassazione solo per solo per difetto assoluto o apparenza di motivazione o per manifesta illogicità della stessa (Cass. Sez. 2 – Ordinanza n. 27490 del 28/10/2019; Cass. Sez. L, Sentenza n. 10182 del 03/05/2007; Cass. Sez. L, n. 27833 del 16/12/2005).
2.3. Il terzo mezzo risulta invece infondato.
Da un lato, infatti, è la stessa ricorrente ad ammettere di avere sollevato il profilo dedotto con il mezzo solo nella terza memoria ex art. 183 c.p.c., e cioè nella memoria destinata unicamente all’articolazione di prova contraria, quando, pertanto, erano maturate tutte le preclusioni assertive, risultando quindi corretto il giudizio di inammissibilità dell’allegazione per novità della questione, formulato dalla corte territoriale
Dall’altro lato, se è ben vero che la nullità del contratto può essere rilevata d’ufficio dal giudice, non solo nel giudizio di primo grado, ma anche in quello di appello e persino nel giudizio di legittimità (Cass. Sez. U – Sentenza n. 7294 del 22/03/2017; Cass. Sez. U, Sentenza n. 26242 del 12/12/2014), è altrettanto vero che tale rilievo presuppone l’ingresso tempestivo nel processo del presupposto di fatto della nullità e quindi la tempestiva introduzione della relativa circostanza, atteso che il rilievo d’ufficio della nullità postula che il vizio sia desumibile dagli atti ritualmente acquisiti al processo (Cass. Sez. 3 – Sentenza n. 34590 del 11/12/2023; Cass. Sez. 3 – Ordinanza n. 28983 del 18/10/2023).
Il ricorso deve quindi essere respinto, con conseguente condanna della ricorrente alla rifusione in favore della controricorrente delle spese del giudizio di legittimità, liquidate direttamente in dispositivo.
4. Stante il tenore della pronuncia, va dato atto, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02, della “sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto” , spettando all’amministrazione giudiziaria verificare la debenza in concreto del contributo, per la inesistenza di cause originarie o sopravvenute di esenzione dal suo pagamento (Cass. Sez. U, Sentenza n. 4315 del 20/02/2020).
P. Q. M.
La Corte, rigetta il ricorso;
condanna la ricorrente a rifondere alla controricorrente le spese del giudizio di Cassazione, che liquida in € 3.200,00 , di cui € 200,00 per esborsi, oltre spese generali al 15% ed accessori di legge.
Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13 comma 1quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, ove dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Prima Civile della Corte Suprema di Cassazione, il giorno 18 dicembre 2025.
Il Presidente NOME COGNOME