Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 3004 Anno 2024
Civile Ord. Sez. L Num. 3004 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 01/02/2024
ORDINANZA
sul ricorso 3282-2020 proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, INDIRIZZO, presso l’RAGIONE_SOCIALE, rappresentata e difesa dagli avvocati NOME COGNOME, NOME COGNOME;
– ricorrente –
contro
NOME, elettivamente domiciliata in ROMA, INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato NOME COGNOME, rappresentata e difesa dall’avvocato NOME COGNOME;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 1784/2019 della CORTE D’APPELLO di BARI, depositata il 11/07/2019 R.G.N. 1160/2016;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 18/01/2024 dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME.
Rilevato che:
con la sentenza impugnata, in riforma della pronunzia del Tribunale di Foggia, è stata dichiarata la nullità del termine
Oggetto
R.G.N. 3282/2020
COGNOME.
Rep.
Ud. 18/01/2024
CC
apposto al contratto di lavoro subordinato stipulato tra NOME COGNOME e ‘RAGIONE_SOCIALE‘ in data 1° giugno 2004 (ai sensi dell’art. 1 del d.lgs. n. 368 del 2001, per ragioni di carattere sostitutivo correlate alla specifica esigenza di provvedere alla sostituzione del personale addetto al servizio di recapito presso il RAGIONE_SOCIALE Basilicata assente dal 1/06/2004 al 30/09/2004), e, conseguentemente, la menzionata società è stata condannata a riammettere la lavoratrice in servizio, con le mansioni specificate nel predetto contratto – dichiarato a tempo indeterminato , nonché a corrispondere a quest’ultima un indennizzo pari a tre mensilità dell’ultima retribuzione globale di fatto;
a sostegno della propria decisione il giudice del gravame ha rilevato, nella sostanza, l’assenza «di riscontro del nesso causale tra assenze per ferie e assunzioni a temine nell’ufficio di Cerignola (…)»;
per la cassazione della decisione ha proposto ricorso ‘RAGIONE_SOCIALE‘, affidato ad un motivo;
NOME COGNOME ha resistito con controricorso, illustrato con memoria;
il P.G. non ha formulato richieste;
chiamata la causa all’adunanza camerale del 18 gennaio 2024, il Collegio ha riservato il deposito dell’ordinanza nel termine di giorni sessanta (art. 380 bis 1, secondo comma, c.p.c.).
Considerato che:
con l’unico motivo, ‘RAGIONE_SOCIALE‘ – denunciando violazione e falsa applicazione dell’art. 1 del d.lgs. n. 368 del 2001, anche con riguardo agli artt. 115 c.p.c., 116 c.p.c. e 1362 c.c., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., nonché omesso, insufficiente e contraddittorio esame circa un fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione tra le parti, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c. – si duole
che il giudice di appello non abbia ritenuto esaustivo il ‘prospetto sostituzioni UP’ prodotto in giudizio , al fine di comprovare la sussistenza dei presupposti ‘ ex lege ‘ previsti per l’assunzione a tempo determinato della lavoratrice, il quale riportava, con riguardo al periodo di interesse, il numero dei lavoratori a tempo indeterminato assenti per ferie, per un totale di 473 giornate, e quelli del personale a tempo determinato in sostituzione, per 447 giornate complessive; sicché era erroneo il ‘calcolo aritmetico’ operato nella pronunzia impugnata, dal quale sarebbe emerso un numero di giornate di lavoro dei dipendenti a tempo determinato superiore rispetto a quello delle giornate di assenza del personale a tempo indeterminato;
evidenzia, inoltre, che il teste escusso aveva specificato la sussistenza di ragioni sostitutive (i.e.: ferie estive del personale) tali da legittimare il ricorso all ‘ assunzione di personale a tempo determinato.
Ritenuto che:
il motivo di doglianza va disatteso per plurime ragioni;
innanzitutto, esso non si confronta per intero con la motivazione della sentenza, dalla quale si evince, da un lato, che il ‘calcolo aritmetico’ dei giorni di lavoro prestato dalla lavoratrice nel periodo di riferimento è stato effettuato, in concreto, sulla base delle indicazione rinvenibili nella busta paga della lavoratrice medesima, e, dall’altro, che dal prospetto sostituzioni (di cui è peraltro omessa la trascrizione) non risultava – in difetto di alcun riscontro probatorio – se le persone indicate come assunte a tempo indeterminato lo fossero realmente e se l’assenza fosse dovuta a ferie, «non potendo delle sigle o firme apposte a fianco dei nominativi dimostrare né la tipologia del loro contratto, se appunto a tempo indeterminato o meno, né se il personale fosse assente per ferie»;
inoltre, la complessiva censura si risolve – anche nella parte in cui è contestata la valutazione di una testimonianza operata in sentenza (avuto riguardo al seguente passaggio: «Nel corso della istruttoria espletata, inoltre, il teste di RAGIONE_SOCIALE, NOME COGNOME, ha dichiarato espressamente di non ricordare la lavoratrice e, soprattutto, di non conoscere il prospetto delle sostituzioni presso l’Ufficio Postale di Cerignola. Quindi tale documento, di provenienza datoriale, non è stato neppure confermato dal teste escusso») – in una mera non condivisione dell’apprezzamento delle prove da parte del giudice di merito, non deducibile in sede di legittimità (cfr., da ultimo, Cass. 22/11/2023, n. 32505, ove è affermato che «Il ricorrente per cassazione non può rimettere in discussione, contrapponendone uno difforme, l ‘ apprezzamento in fatto dei giudici del merito, tratto dall ‘ analisi degli elementi di valutazione disponibili ed in sé coerente, atteso che l ‘ apprezzamento dei fatti e delle prove è sottratto al sindacato di legittimità, in quanto, nell ‘ ambito di quest ‘ ultimo, non è conferito il potere di riesaminare e valutare il merito della causa, ma solo quello di controllare, sotto il profilo logico formale e della correttezza giuridica, l ‘ esame e la valutazione del giudice di merito, a cui resta riservato di individuare le fonti del proprio convincimento e, all ‘ uopo, di valutare le prove, controllarne attendibilità e concludenza e scegliere, tra esse, quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione»);
le spese del presente giudizio, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza;
ai sensi dell’art. 13, comma 1 -quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della società ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis, dello stesso art. 13, se dovuto.
PQM
rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese, che liquida in euro 5.500,00 per compensi e in euro 200,00 per esborsi, oltre 15% per spese generali e accessori di legge.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 -quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13, se dovuto.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 18 gennaio