Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 5616 Anno 2026
Civile Ord. Sez. 1 Num. 5616 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 12/03/2026
ORDINANZA
sul ricorso n. 2051/2025 r.g. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore , e COGNOME NOME, elettivamente domiciliati in Roma, alla INDIRIZZO, presso lo studio dell’AVV_NOTAIO che li rappresenta e difende giusta procura speciale allegata al ricorso.
-ricorrenti –
contro
RAGIONE_SOCIALE e, per essa, RAGIONE_SOCIALE (quale società che ha incorporato RAGIONE_SOCIALE), in persona del procuratore speciale AVV_NOTAIO, rappresentata e difesa, giusta procura speciale allegata al controricorso, dagli Avvoca ti NOME COGNOMEAVV_NOTAIOCOGNOME e NOME COGNOME, presso il cui studio elettivamente domicilia in Roma, alla INDIRIZZO.
-controricorrente –
e
BANCA MONTE DEI PASCHI DI RAGIONE_SOCIALE
avverso la SENTENZA, n. cron. 7294/2024, emessa dalla CORTE D’APPELLO di ROMA il giorno 20/11/2024.
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del giorno 10/03/2026 dal AVV_NOTAIO.
FATTI DI CAUSA
1. Con atto ritualmente notificato il 20 dicembre 2014, RAGIONE_SOCIALE e NOME COGNOME citarono Banca Monte dei Paschi di RAGIONE_SOCIALE s.p.a. (d’ora in avanti, anche, breviter , MPS) deducendo di avere intrattenuto con quest’ultima il rapporto di c/c n. 278/04, con apertura di credito, e lamentando l’assenza dei contratti, nonché l’applicazione di tassi di interesse usurari e di interessi anatocistici, l’illegittimità del cd. ius variandi , la nullità delle commissioni di massimo scoperto (c.m.s.), l’illegittimità dell’antergazione e/o postergazione dei giorni di valuta, in assenza di un’espressa pattuizione contrattuale, nonché la violazione dei canoni di buona fede e correttezza ex art. 1175 cod. civ. Chiesero, pertanto: i ) accertarsi e dichiararsi l’applicazione di interessi usurari, condizioni, commissioni e interessi ultra legali non contrattualizzati, con conseguente declaratoria della gratuità della linea di credito, dell’invalidità d el contratto di conto corrente, dell’illegittimità della capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi, degli interessi ultra legali e dei tassi extra fido, nonché del cd. ius variandi ; ii ) il ricalcolo del saldo del conto corrente e la condanna di MPS alla restituzione delle somme percepite indebitamente, con interessi e rivalutazione dalla domanda al saldo, previa compensazione con quanto pagato da parte attrice in eccesso e quanto eventualmente dovuto alla banca; iii ) effettuarsi la corretta segnalazione del procedimento alla RAGIONE_SOCIALE, sotto la voce ‘ stato del rapporto contestato ‘; iv ) accertarsi e dichiararsi la liberazione del fideiussore per un’obbligazione futura ai sensi dell’art. 1956 c od. civ. e condannarsi RAGIONE_SOCIALE al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali, morali ed all’immagine , nella misura ritenuta di giustizia.
Si costituì la convenuta, eccependo, tra l’altro, l’inammissibilità delle domande, sul presupposto della pendenza dei contratti di conto corrente e di apertura di credito, nonché l’intervenuta prescrizione del credito invocato da controparte. Concluse, poi, per il rigetto delle avverse pretese e, in via subordinata, per l’applicazione dei criteri sostitutivi di cui all’art. 117, comma 7, T.U.B.
Istruita la causa con c.t.u. contabile, l’adito t ribunale, con sentenza del 20 agosto 2019, n. 16640, accolse solo parzialmente le domande degli attori. In particolare: i ) considerò fondata l’eccezione di inammissibilità della domanda di ripetizione dell’indebito, risultando il conto corrente in essere al momento dell’istaurazione del giudizio ; ii ) ritenne che gli attori avessero assolto al proprio onere probatorio, con la produzione degli estratti conto dal I trimestre 2001 al IV trimestre 2012, al contrario della Banca, che avrebbe dovuto fornire la prova della stipulazione delle condizioni economiche del contratto di conto corrente, alla luce della deduzione di parte attrice in ordine alla mancata stipula del contratto di conto corrente e delle relative condizioni economiche; iii ) nel ricalcolo del saldo del conto corrente, escluse la capitalizzazione degli interessi, in assenza di valida pattuizione al riguardo, ed accertò il superamento della soglia d’usura in ordine al tasso d’interesse relativo al I trimestre 2010, in occasione dell’esercizio del cd. jus variandi da parte della banca; iv ) con riferimento alla c.m.s., in assenza di prova della stipulazione delle condizioni economiche del rapporto di conto corrente, escluse ogni addebito a carico del correntista a tale titolo, considerando non specifica la relativa pattuizione contenuta nel contratto di apertura di credito. Riguardo al calcolo dei giorni di valuta, in mancanza del contratto di conto corrente, riportò la valuta alla data contabile; v ) respinse l’eccezione di prescrizione delle rimesse solutorie anteriori al decennio antecedente all’inizio del giudizio, non avendo il c.t.u. riscontrato rimesse di questo tipo, e la domanda risarcitoria, poiché priva di idonea allegazione e prova della natura e dell’entità del danno asseritamente subito ; vi ) accertò e dichiarò che il saldo del rapporto di conto corrente n. 27804 alla data del 31.12.2012 era pari ad euro 6.738,19 a debito della RAGIONE_SOCIALE
2. Pronunciando sui gravami autonomamente promossi contro quella decisione, rispettivamente, da RAGIONE_SOCIALE e NOME COGNOME, nonché da RAGIONE_SOCIALE (quale cessionaria del credito vantato da Banca Monte dei Paschi di RAGIONE_SOCIALE s.p.a.), l’adita Corte di appello di Roma, con sentenza del 20 novembre 2024, n. 7294, pronunciata nella contumacia di RAGIONE_SOCIALE, previa riunione delle due impugnazioni così dispose: « : accoglie l’appello di RAGIONE_SOCIALE, e per l’effetto, accerta e dichiara che il saldo a debito della correntista del rapporto di conto corrente n. 27804 alla data del 31.12.2012 era pari ad euro 47.729,31; rigetta l’appello di RAGIONE_SOCIALE e NOME COGNOME; ».
Per quanto qui ancora di interesse, quella corte , nell’accogliere il primo motivo di appello di RAGIONE_SOCIALE opinò , tra l’altro, che: i ) « Nei giudizi promossi dal correntista per far valere la nullità di clausole contrattuali o l’illegittimità degli addebiti in conto corrente, al fine di ottenere la ripetizione di somme richieste dalla Banca in applicazione delle clausole nulle, grava sulla parte attrice, in primo luogo, l’onere di allegare in maniera specifica i fatti posti alla base della domanda e, in secondo luogo, l’onere di fornire la relativa prova. Invero, in ossequio alle regole generali in tema di ripartizione dell’onere della prova di cui all’art. 2697 c.c., in caso di ripetizione di indebito grava sul correntista l’onere di fornire la prova non solo dell’avvenuto pagamento ma anche dell’inesistenza di una causa debendi ovvero del successivo venir meno di questa (cfr. Cass. n. 34427 del 2022), senza che lo stesso possa invocare il principio di vicinanza della prova al fine di spostare detto onere in capo alla banca, tenuto conto che tale principio non trova applicazione quando ciascuna delle parti, almeno di regola, acquisisce la disponibilità del documento al momento della sua sottoscrizione, come nel caso di stipulazione di contratti bancari (Cass. n. 33009 del 2019). In particolare, il cliente che intenda far valere il carattere indebito di talune poste passive, assumendo che le st esse discendano dell’applicazione di interessi anatocistici, ultra legali o usurari o di clausole imposte unilateralmente dalla Banca a seguito di illegittimo esercizio del cd. ius variandi , ha lo specifico onere di produrre il contratto costituente il titolo del rapporto dedotto in lite,
oltre agli estratti conto periodici dall’inizio del rapporto. Peraltro, è opportuno precisare che l’onere della prova grava sul correntista attore non solo laddove lo stesso agisca per ottenere la ripetizione di somme indebitamente pretese dalla Banca, ma anche nel caso in cui lo stesso promuova, come nel caso di specie, mera azione di accertamento del saldo ad una certa data. Inoltre, il legislatore, con l’art. 119 del d.lgs. n. 385 del 1993 (TUB) , attribuisce al correntista il diritto di ottenere dalla banca copia della documentazione relativa alle operazioni poste in essere nell’ultimo decennio, che può essere esercitato anche in sede giudiziale, attraverso l’istanza di esibizione ex art. 210 c.p.c., a condizione che la documentazione invocata sia stata precedentemente fatta oggetto di richiesta -non necessariamente stragiudiziale -e siano decorsi novanta giorni senza che l’istituto di credito abbia proceduto alla relativa consegna (Cass. n. 23861 del 2022). Ciò posto, nel caso in esame, non risulta che la società correntista abbia richiesto all’istituto bancario, prima di agire in giudizio, la documentazione bancaria relativa ai rapporti intrattenuti con la stessa, tanto che il Tribunale, proprio alla luce del mancato esercizio di tale diritto potestativo da parte della correntista, non ha ammesso l’istanza di cui all’art. 210 c.p.c. In tale contesto, la mancata produzione del contratto di conto corrente da parte della Banca, non si traduce nel mancato assolvimento a carico di quest’ultima dell’onere dell a prova a suo carico, dovendo invece ritenersi che gli attori non abbiano assolto al loro onere probatorio. Invero, innanzitutto, alla luce dei principi su richiamati, incombeva sugli attori in primo grado l’onere di provare il contenuto delle clausole contrattuali asseritamente nulle, mediante la produzione in giudizio del contratto di conto corrente »; ii ) « La domanda attrice volta a conseguire la declaratoria di invalidità del contratto di conto corrente si era fonda sull’allegazione, contenuta in citazio ne, per cui ‘non risulta alcun contratto di apertura dei conto’. Orbene, avendo gli stessi attori lungamente dedotto sull’esecuzione sia del conto corrente che dell’apertura di credito, la predetta generica allegazione, non può che interpretarsi nel senso che non risu ltava all’attrice alcun documento in forma scritta. Essa non è sufficiente di per sé a fondare la domanda di nullità ai sensi dell’art. 117,
comma 3, TUB, e conseguentemente ad invertire l’onere probatorio, dovendo la parte che agisce quantomeno allegare le circostanze a sostegno di tale deduzione. In concreto gli originari attori, che pure hanno individuato il numero del conto corrente ed hann o lamentato l’illegittimità di alcune clausole , verosimilmente perché ne hanno verificato il contenuto, non hanno allegato alcunché a sostegno della pretesa inesistenza del contratto, cioè della circostanza per cui il conto corrente avrebbe trovato esecuzione sulla base di un contratto orale . Ed anzi, avendo gli stessi richiestone l’esibizione al primo Giudice, implicitamente ne hanno ammessa l’esistenza quale documento redatto in forma scritta. La mancanza del contratto non è tale quando esso non sia prodotto in atti, secondo i principi genera li sull’onere probatorio su riassunti; ma quando esso non sia stato concluso in forma scritta, circostanza, come detto, neppure allegata. La differenza tra allegazione dell’inesistenza del contratto ed allegazione della sua mancata consegna e le sue implicazioni in termini di onere probatorio e di esame delle domande da parte del Giudice è stata già oggetto di ridefinizione da parte di questa Corte, nella sentenza pronunciata nel giudizio n.r.g.1470/2020 »; iii) « , fermo restando quanto precisato in merito al mancato assolvimento dell’onere della prova relativo gravante sulla RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, bisogna esaminare le singole doglianze relative al contratto di conto corrente, non avendo alcuno degli appellanti dedotto in modo specifico nulla in relazione al contratto di apertura di credito, prodotto dalla banca sin dal primo grado, con conseguente passaggio in giudicato dei capi della sentenza impugnata afferenti allo stesso. È fondato il motivo con il quale si è chiesto il rigetto della domanda attrice in relazione ai pretesi illegittimi addebiti per interessi anatocistici ed ultra legali. Quanto all’applicazione di interessi anatocistici, sulla scorta di quanto osservato in ordine al verosimile tempo di conclusione del conto corrente -anno 2001 – deve concludersi che il contratto di conto corrente sia stato stipulato nella vigenza dell’art. 120 TUB nel testo novellato dall’art. 25, II co mma, del d.lgs. 342/1999, e della susseguente Delibera del Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio del 9 febbraio 2000. . Non vi sono in atti elementi di sorta per escludere che le parti abbiano
pattuito la pari periodicità dei tassi, rispettivamente attivi e passivi. Analogamente, la detrazione delle somme per c.m.s. non può operarsi, in quanto l’assenza del conto corrente impedisce di ravvisare nullità di sorta in relazione a tale commissione. . Non vi è alcuna specifica deduzione circa l’illegittimità di commissioni successivamente all’entrata in vigore del d.l. 158/2008 ».
Nel respingere il gravame degli originari attori, invece: i ) ne ritenne infondato il primo motivo -con cui era stata censurata la sentenza nella parte in cui non aveva dichiarato la gratuità del rapporto di conto corrente, pur avendo accertato l’inesistenza del contratto, sottolineando si l’assenza, in tale circostanza, di una previsione normativa che contemplasse l’automatica applicabilità degli interessi legali -« non avendo gli originari attori assolto al loro onere probatorio nei termini prima esaminati »; ii ) ne rigettò il secondo motivo, con cui era stato contestato al tribunale di non avere accertato e dichiarato l’usura originaria e , di conseguenza, la gratuità del l’intero rapporto di conto corrente.
Accertò e dichiarò, infine, « al 31.12.2012, per il conto corrente di cui in narrativa, un saldo a debito della correntista di euro 47.729,31, sottraendo unicamente gli interessi dell’ultimo trimestre considerato, contro un maggior saldo a debito risultante dal relativo estratto conto di euro 51.154,59 ».
Per la cassazione di questa sentenza RAGIONE_SOCIALE e NOME COGNOME hanno proposto ricorso affidandosi ad un motivo. Ha resistito, con controricorso, RAGIONE_SOCIALE, tramite la sua mandataria RAGIONE_SOCIALE (quale incorporante di RAGIONE_SOCIALE), mentre la Banca Monte dei Paschi di RAGIONE_SOCIALE s.p.a. non ha svolto difese in questa sede.
In data 22/23 luglio 2025, il consigliere delegato ha depositato una proposta di definizione anticipata del giudizio ex art. 380bis cod. proc. civ., come novellato dal d.lgs. n. 149 del 2022.
Con istanza del 2 ottobre 2025, RAGIONE_SOCIALE e NOME COGNOME hanno chiesto la decisione del loro ricorso.
Nell’imminenza dell’odierna adunanza camerale , la controricorrente ha depositato memoria ex art. 380bis .1 cod. proc. civ.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. L’unico formulato motivo di ricorso è rubricato « Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 2967 c.c., 1815, comma 2, c.c., 115 e 116 c.p.c. e art. 117 TUB, in relazione all’art. 360, co mma 1, n. 3, c.p.c. ». Si assume, tra l’altro ( cfr., amplius , pag. 10 e ss. del ricorso), che « La sentenza sottoposta a sindacato di legittimità si pone in immotivato dissenso rispetto all’ordinanza della Corte di Cassazione n. 2453/20 con la quale gli Ermellini, ripercorrendo l’ excursus giurisprudenziale relativamente alle domande di ripetizione di indebito e superando l’ordinanza n. 30822/18 della medesima Corte di Cassazione, hanno chiarito che con la produzione degli estratti conto “il correntista assolve all’onere di provare sia gli avvenuti pagamenti che la mancanza di causa debendi” . Secondo la Suprema Corte, pertanto, e diversamente da quanto argomentato dalla Corte di Appello di Roma nella sentenza impugnata, il correntista che agisca per l’accertamento negativo del proprio credito sulla base della dedotta nullità delle condizioni contrattuali è tenuto alla produzione dei soli estratti conto, dovendosi ritenere, per questa via, dimostrata anche la nullità di causa debendi. Interpretazione, questa, che scongiura, a ben vedere, il ‘paradosso giuridico’ che pretende di onerare il correntista (il quale agisca per veder accertata e dichiarata l’inesistenza del contratto) della produzione di quegli stessi contratti di cui nega l’esistenza e che, quindi, non possono certo essere nella sua disponibilità. Ciò che è avvenuto nel primo e secondo grado di giudizio. . In conclusione, contrariamente a quanto statuito dalla Corte d’Appello di Roma, non solo non può ritenersi violato l’art. 2967 c.c. in caso di omessa produzione del contratto di cui si dedu ca l’inesistenza ma deve ritenersi ammissibile l’azione di accertamento/ripetizione pur in presenza di documentazione contabile incompleta. . Sulla scorta di quanto fin qui argomentato, la documentazione prodotta dagli attori (estratti conto) è dunque idonea a fondare le ragioni in fatto ed in diritto che hanno condotto all’instaurazione di una controversia contro la Banca convenuta, tant’è che dall’analisi di tali movimentazioni contabili anche il CTU nominato dal Tribunale è riuscito a ricostruire per intero i rapporti contabili. . Ai sensi dell’art. 117 TUB quindi,
e coerentemente con quanto sancito dagli artt. 1325 e 1346 c.c., la mancanza dì forma scritta comporta la nullità del rapporto con conseguente obbligo restitutorio di tutte le prestazioni effettuate dal cliente in favore della Banca. . A nulla rileva che il correntista non abbia preventivamente azionato lo strumento previsto dall’art. 119 TUB , in quanto non essenziale nel caso di specie ove si contestava sin dall’inizio non l’applicazione di condizioni contrattuali illegittime bensì l’applicazione di con dizioni non contrattualizzate in virtù dell’assenza dei contratti oggetto di causa. Tanto più che la stessa banca convenuta, solo con la terza memoria istruttoria , e quindi tardivamente, produceva il contratto di apertura di credito, ma non il contratto di conto corrente. . Alla circostanza che gli attori formularono istanza 210 c.p.c. non può ascriversi efficacia di riconoscimento dell’esistenza del contratto, come erroneamente sostenuto dalla Corte di Appello. Tale istanza, bensì, fu formulata a rafforzamento della dichiarata ed eccepita inesistenza dei contratti, cioè volta a trovare ulteriore conferma dell’inesistenza del contratto, sicuri che la banca non avrebbe potuto ottemperare ad una eventuale richiesta di esibizione formulata dal Giudice. L ‘assenza dei contratti produce un vizio di nullità come tale rilevabile anche d’ufficio in ogni stato e grado del processo . »; ii ) « appaiono destituite di fondamento le argomentazioni della Corte di Appello in merito al rigetto delle domande di riforma della sentenza di primo grado formulate dagli odierni ricorrenti. Quanto al primo motivo di rigetto, appare evidente che, ritenuto assolto l’onere probatorio da parte degli odierni ricorrenti con la produzione degli estratti conto, il Giudice, applicando l’art . 117 TUB, avrebbe dovuto azzerare ogni addebito operato dalla banca a titolo di interessi, commissioni e spese, senza applicare, in sostituzione degli interessi ultralegali, quelli legali o quelli sostitutivi previsti dalla stessa norma (c.d. tassi BOT). L’articolo in commento non prevede, infatti, meccanismi sostitutivi per l’ipotesi di inesistenza del contratto » . Quanto al rigetto del secondo motivo del loro appello, invece, i ricorrenti deducono che « La sentenza risulta evidentemente viziata, illogica, contraddittoria. Come noto, dall’usurarietà originaria del contratto di conto corrente discende
automaticamente la gratuità dell’intero rapporto. . A nulla rileva quanto sostenuto dalla Corte di Appello circa l’ulteriore esercizio dello ius variandi da parte della banca, con applicazione di nuovo tasso al di sotto della soglia usura. Ciò in quanto non può ritenersi ammissibile l’esercizio dello ius variandi in assenza di originario contratto. Ma anche volendo acconsentire che con l’esercizio dello ius variandi nel I trimestre 2010 sia valida l’applicazione del tasso ivi indicato dalla banca, ciò no n toglie che il CTU, rilevata l’usura originaria avrebbe dovuto comunque azzerare ogni interesse, commissione e spesa applicata dalla banca da tale trimestre e fino alla chiusura del rapporto, o comunque f ino all’ultimo estratto conto disponibile, in quanto la banca non può, con l’esercizio unilaterale dello ius variandi , annullare e/o superare l’originario vizio di nullità, ciò quantomeno senza una nuova pattuizione con il correntista e dallo stesso debitamente sottoscritta. Il tutto senza alcuna applicazione sostitutiva del tasso legale contrariamente a quanto effettuato e conteggiato dal CTU nella perizia di I grado ».
Va rilevato, innanzitutto, che la menzionata proposta ex art. 380bis cod. proc. civ. ha il seguente tenore:
« 1. L’unico formulato motivo si rivela manifestamente inammissibile.
1.1. Invero, la corte distrettuale, dopo aver richiamato la giurisprudenza di legittimità in tema di ripartizione e contenuto degli oneri probatori nei giudizi promossi dal correntista per far valere la nullità di clausole contrattuali o l’illegittimità de gli addebiti in conto corrente al fine di ottenere la ripetizione di somme richieste dalla banca in applicazione delle clausole nulle, ha osservato, tra l’altro, che «incombeva sugli attori in primo grado l’onere di provare il contenuto delle clausole contrattuali asseritamente nulle, mediante la produzione in giudizio del contratto di conto corrente. Per di più, il diritto del cliente ad ottenere copia della documentazione relativa alle operazioni effettuate ‘copre solo le operazioni degli ultimi dieci ann i, operando, al di fuori di questo limite, il generale onere di conservazione della documentazione rappresentativa dei propri diritti, gravante in modo indifferenziato su tutte le parti’ (Cass. n. 35039 del 2022); viceversa, il contratto presumibilmente è stato sottoscritto nel 2001, avendo parte attrice in primo grado depositato gli
estratti conto dal I trimestre 2001 al IV trimestre 2012, ad eccezione degli estratti conto relativi al III trimestre 2006 ed al III trimestre 2010. Pertanto, il diritto potestativo riconosciuto dall’art. 119 T.U.B. non avrebbe potuto in ogni caso riferirsi ai documenti anteriori al 2004, anteriori cioè al decennio rispetto alla citazione. La domanda attrice volta a conseguire la declaratoria di invalidità del contratto di conto corrente si era fonda sull’allegazione, contenuta in citazione, per cui ‘non ri sulta alcun contratto di apertura dei conto’. Orbene, avendo gli stessi attori lungamente dedotto sull’esecuzione sia del conto corrente che dell’apertura di credito, la predetta generica allegazione non può che interpretarsi nel senso che non risultava al l’attrice alcun documento in forma scritta. Essa non è sufficiente di per sé a fondare la domanda di nullità ai sensi dell’art. 117, comma 3, TUB, e conseguentemente ad invertire l’onere probatorio, dovendo la parte che agisce quantomeno allegare le circostanze a sostegno di tale deduzione. In concreto gli originari attori, che pure hanno individuato il numero del conto corrente ed hanno lamentato l’illegittimità di alcune clausole, verosimilmente perché ne hanno verificato il contenuto, non hanno allegato alcunché a sostegno della pretesa inesistenza del contratto, cioè della circostanza per cui il conto corrente avrebbe trovato esecuzione sulla base di un contratto orale. Ed anzi, avendo gli stessi richiestone l’esibizione al primo Giudice, implicitamente ne hanno ammessa l’esistenza quale documento redatto in forma scritta. La mancanza del contratto non è tale quando esso non sia prodotto in atti, secondo i principi generali sull’onere probatorio su riassunti; ma quando esso non sia stato concluso in forma scritta, circostanza, come detto, neppure allegata». È palese, dunque, che la corte predetta ha posto a fondamento della propria decisione la differenza tra allegazione dell’inesistenza del contratto ed allegazione della sua mancata consegna (ritenendo qu est’ultima concretamente configurabile nella specie), traendone, poi, le conseguenze quanto agli oneri probatori gravanti a carico di ciascuna delle parti.
In altri termini, quella corte ha spiegato la ragione per la quale la domanda di nullità parziale del contratto di conto corrente, come formulata
dagli originari attori, non poteva essere accolta. Lo ha fatto indicando come essenziale la circostanza della mancata produzione del contratto stesso, dopo averne accertato l’avvenuta stipulazione per iscritto, con la conseguenza della impossibilità di app rezzamento dell’effettivo contenuto delle clausole tacciate di nullità.
1.2. Si è al cospetto, allora, di una inattaccabile applicazione dell’art. 2697 cod. civ. quanto alle azioni di nullità negoziale.
Infatti, secondo i principi elaborati dalla giurisprudenza di questa Corte in materia di contratti bancari, la prova dell’inesistenza di una giusta causa dell’attribuzione patrimoniale, compiuta in favore del convenuto, grava sull’attore in ripetizione dell’indebito, ancorché si tratti di prova di un fatto negativo (cfr. Cass. n. 264 del 2025; Cass. n. 9757 del 2024; Cass. n. 30553 del 2023; Cass. n. 1550 del 2022). Pertanto, è il correntista, che agisce in via di ripetizione, il soggetto tenuto a fornire la prova che talune delle somme percepite dalla banca come appostate sul conto a debito del cliente siano prive di una valida causa debendi (cfr. Cass. n. 33159 del 2023).
Ancor più specificamente, Cass. n. 15176 del 2024 ha puntualizzato il duplice onere probatorio a carico del correntista, in tema di azione di ripetizione di indebito, di fornire la prova «sia degli avvenuti pagamenti che della mancanza, rispetto ad essi, d i una valida ‘ causa debendi ‘ (Cass., Sez. VI-I, 13/12/2019, n. 33009; Cass., Sez. I, 28/11/RAGIONE_SOCIALE. n. 30822; Cass., Sez. VI-I, 23/10/2017. n. 24948). Né, guardando alla sola azione di accertamento negativo, è d’ostacolo -ed obbliga perciò a rivedere le tradizionali regole di ripartizione dell’onere probatorio -che la parte che se ne rende interprete sia chiamata a confrontarsi con la difficoltà di provare un fatto negativo, atteso che il principio secondo cui chi intende far valere in giudizio un diritto deve darne prova, così come quello secondo cui chi eccepisce la modifica o l’estinzione del diritto da altri vantato deve dare prova del contrario, risultanti ambedue dall’art. 2697 cod. civ., non subisce deroga neanche quando abbia ad oggetto “fatti negativi”, in quanto la negatività dei fatti oggetto della prova non esclude né inverte il relativo onere, gravando esso pur sempre sulla parte che fa valere il diritto di cui il fatto, pur se negativo, ha carattere costitutivo;
tuttavia, non essendo possibile la materiale dimostrazione di un fatto non avvenuto, la relativa prova può esser data mediante dimostrazione di uno specifico fatto positivo contrario od anche mediante presunzioni dalle quali possa desumersi il fatto negativo (Cass., Sez. III, 13/06/2013, n. 14854; Cass., Sez. III, 11/01/2007, n. 384; Cass., Sez., IV, 13/12/2004, n. 23229)»
1.3. Posto, allora, che la corte capitolina ha reso la propria decisione non già sul presupposto dell’inesistenza di un contratto scritto di conto corrente per carenza di sua avvenuta stipulazione per iscritto (che avrebbe, questa si, determinato la nullità delle sue clausole), quanto, piuttosto, sul rilievo, -costituente accertamento fattuale non ulteriormente sindacabile in questa sede, se non sotto il profilo del vizio motivazionale, qui, tuttavia, in nessun modo prospettato -della mancata produzione del contratto predetto (del cui corrispondente documento, però, ha ritenuto l’esistenza), il cui onere era a carico della correntista, con conseguente impossibilità di apprezzamento del contenuto delle sue clausole che l’odierna parte ricorrente aveva affer mato in contrasto con la normativa di settore pro tempore vigente, questa Corte ha validato un simile criterio di giudizio, nel momento in cui ha stabilito che nei rapporti di conto corrente bancario il cliente, che agisca per ottenere la restituzione delle somme indebitamente versate in presenza di clausole nulle, ha l’onere di provare l’inesistenza della causa giustificativa dei pagamenti effettuati mediante la produzione del contratto che contiene siffatte clausole, senza poter invocare il principio di vicinanza della prova al fine di spostare detto onere in capo alla banca, tenuto conto che tale principio non trova applicazione quando ciascuna delle parti, almeno di regola, acquisisce la disponibilità del documento al momento della sua sottoscrizione (cfr. Cass. n. 15176 del 2024; Cass. n. 33009 del 2019).
1.4. Deriva, allora, da quanto detto che, nella specie, non sussiste la lamentata violazione dell’art. 2697 cod. civ., posto che un’autonoma questione di malgoverno del precetto di quest’ultimo si pone esclusivamente ove il giudice abbia attribuito l’onere della prova ad una parte diversa da quella che ne è gravata secondo le regole dettate da quella norma (e tanto non è accaduto nell’odierna vicenda, alla luce del descritto orientamento di
legittimità riguardante le azioni di accertamento negativo e ripetizione di indebito esercitate dal correntista verso la banca), non anche quando, a seguito di un’eventuale incongrua valutazione delle acquisizioni istruttorie, il giudice abbia ritenuto assolto tale onere, poiché in questo caso vi è soltanto un erroneo apprezzamento sull’esito della prova, sindacabile in sede di legittimità solo per il vizio di cui all’art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ. (cfr., anche nelle rispettive motivazioni, anche nelle rispettive motivazioni, Cass. n. 7597 del 2025; Cass. nn. 25376, 19371, 15032 e 10794 del 2024; Cass. n. 9021 del 2023; Cass. n. 11963 del 2022; Cass. nn. 17313 e 1634 del 2020; Cass. nn. 26769 e 13395 del RAGIONE_SOCIALE; Cass. n. 26366 del 2017; Cass nn. 19064 e 2395 del 2006), nella specie nemmeno prospettato (e comunque da rapportarsi in thesi – al testo novellato di cui alla citata norma, introdotto dal d.l. n. 83 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 134 del 2012, qui applicabile ratione temporis, risultando impugnata una sentenza resa il 20 novembre 2024).
1.5. Gli odierni ricorrenti, inoltre, come chiaramente dimostrano le argomentazioni della loro censura, incorrono nell’equivoco di ritenere che la violazione o la falsa applicazione di norme di legge, anche processuale, dipendano o siano ad ogni modo dimostrate dall’erronea valutazione del materiale istruttorio, laddove, al contrario, come ripetutamente chiarito da questa Corte, un’autonoma questione di malgoverno degli artt. 115 e 116 cod. proc. civ. può porsi, rispettivamente, solo allorché la parte ricorrente alleghi che il giudice di merito: 1) abbia posto a base della decisione prove non dedotte dalle parti ovvero disposte d’ufficio al di fuori o al di là dei limiti in cui ciò è consentito dalla legge (cfr., anche nelle rispettive motivazioni, Cass. n. 3229 del 2025; Cass. nn. 25376, 19371, 17201, 11069 e 5375 del 2024; Cass. nn. 35782, 16303, 11299 e 28385 del 2023; Cass. n. 35041 del 2022; Cass., SU, n. 20867 del 2020, che ha pure precisato che «è inammissibile la diversa doglianza che egli, nel valutare le prove proposte dalle parti, abbia attribuito maggior forza di convincimento ad alcune piuttosto che ad altre, essendo tale attività valutativa consentita dall’art. 116 c.p.c.»); 2) abbia disatteso, valutandole secondo il suo prudente
apprezzamento, delle prove legali, ovvero abbia considerato come facenti piena prova, recependoli senza apprezzamento critico, elementi di prova che invece siano soggetti a valutazione (cfr. Cass., SU, n. 20867 del 2020, che ha pur puntualizzato che, «ove si deduca che il giudice ha solamente male esercitato il proprio prudente apprezzamento della prova, la censura è ammissibile, ai sensi del novellato art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., solo nei rigorosi limiti in cui esso ancora consente il sindacato di legittimità sui vizi di motivazione»; Cass. n. 27000 del 2016). Del resto, affinché sia rispettata la prescrizione desumibile dal combinato disposto dell’art. 132, n. 4, e degli artt. 115 e 116 cod. proc. civ., non si richiede al giudice del merito di dar conto dell’esito dell’avvenuto esame di tutte le prove prodotte o comunque acquisite e di tutte le tesi prospettategli, ma di fornire una motivazione logica ed adeguata all’adottata decisione, evidenziando le prove ritenute idonee e sufficienti a suffragarla ovvero la carenza di esse (cfr. Cass. n. 3229 del 2025; Cass. 24434 del 2016).
1.6. Non rilevano, inoltre, in questa sede, le pronunce di legittimità, pure richiamate dai ricorrenti, concernenti ipotesi in cui si era accertata l’inesistenza di un contratto scritto regolante i rapporti tra le parti, cosa che nella specie non è. Parime nti, si rivela inconferente l’assunto dei medesimi ricorrenti relativo alla rilevabilità d’ufficio della nullità negoziale ex art. 117 TUB, in ogni stato e grado del processo, atteso che, giova ribadirlo, la corte distrettuale ha fondato la propria decisione sul presupposto (frutto, come si è detto, di accertamento fattuale) dell’esistenza di un contratto scritto tra le parti, di cui, però, gli appellati, oggi ricorrenti, benché gravati del corrispondente onere, avevano omesso la produzione.
Né sono ammissibili, perché palesemente ed inammissibilmente volte a contestare accertamenti fattuali, le loro osservazioni concernenti l’art. 119 TUB, segnatamente, quella per cui la corte territoriale non avrebbe potuto inferire l’esistenza del contratto scritto dall’avvenuta formulazione dell’istanza ex art. 119 TUB da parte degli attori di primo grado in corso di giudizio.
1.7. In definitiva, la doglianza in esame, benché formulata con riferimento all’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., in realtà si rivela
sostanzialmente volta ad ottenere un riesame di accertamenti fattuali compiuti dalla corte di merito, così dimenticando, tuttavia, che: i) il giudizio di legittimità non può essere surrettiziamente trasformato in un nuovo, non consentito, ulteriore grado di merito, nel quale ridiscutere gli esiti istruttori espressi nella decisione impugnata, non condivisi e, per ciò solo, censurati al fine di ottenerne la sostituzione con altri più consoni alle proprie aspettative (cfr. Cass. n. 21381 del 2006, nonché, tra le più recenti, Cass. n. 8758 del 2017; Cass., SU, n. 34476 del 2019; Cass. nn. 32026 e 40493 del 2021; Cass. nn. 5237, 21424, 30435, 35041 e 35870 del 2022; Cass. nn. 14595, 17578, 27522, 30878 e 35782 del 2023; Cass. nn. 19423, 25495, 26871, 27328 e 35012 del 2024; Cass. nn. 2040, 3229, 3284, 8671 ed 11055 del 2025); ii) come puntualizzato da Cass. nn. 14102, 12466, 8671 e 16908 del 2025 (cfr. in motivazione), «Il compito di questa Corte, , non è quello di condividere o non condividere la ricostruzione dei fatti contenuta nella decisione impugnata, né quello di procedere ad una rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, al fine di sovrapporre la propria valutazione delle prove a quella compiuta dai giudici di merito (Cass. n. 3267 del 2008), anche se il ricorrente prospetta un migliore e più appagante (ma pur sempre soggettivo) coordinamento dei dati fattuali acquisiti in giudizio (Cass. n. 12052 del 2007), dovendo, invece, solo controllare, a norma degli artt. 132, n. 4, e 360 comma 1, n. 4, c.p.c., se costoro abbiano dato effettivamente conto delle ragioni in fatto della loro decisione e se la motivazione al riguardo fornita sia solo apparente ovvero perplessa o contraddittoria (ma non più se sia sufficiente: Cass. SU n. 8053 del 2014), e cioè, in definitiva, se il loro ragionamento probatorio, qual è reso manifesto nella motivazione del provvedimento impugnato, si sia mantenuto, com’è in effetti accaduto nel caso in esame, nei limiti del ragionevole e del plausibile (Cass. n. 11176 del 2017, in motiv.)» .
Il Collegio reputa affatto esaustive e condivisibili tali conclusioni, che, pertanto, ribadisce interamente, facendole proprie, altresì rimarcando che: i ) i ricorrenti, dopo aver chiesto la decisione del proprio ricorso ex art. 380bis cod. proc. civ., nemmeno hanno depositato memoria ex art. 380bis .1 cod.
proc. civ.; ii ) la recente decisione resa da Cass. 7 giugno 2025, n. 15219, ha sancito che, « dinanzi ad una proposta molto articolata ed in assenza di sviluppo di argomenti idonei a riconsiderarla, l’impegno di aggiungere altro a sostegno della già illustrata inammissibilità del ricorso, ove non costituisse un vacuo esercizio di retorica e un inutile dispendio delle esigue risorse giudiziarie (in proposito, v. Cass. Sez. 3, 03/03/2015, n. 4228), colliderebbe proprio con la ratio di semplificazione e accelerazione sottesa all’introduzione dell’art. 380 -bis c.p.c. ».
In conclusione , quindi, l’odierno ricorso di RAGIONE_SOCIALE e NOME COGNOME deve essere dichiarato inammissibile, restando a loro carico, in via solidale, le spese di questo giudizio di legittimità sostenute dalla costituitasi parte controricorrente.
4.1. Poiché il giudizio è definito in conformità della proposta ex art. 380bis , comma 1, cod. proc. civ. (come novellato dal d.lgs. n. 149 del 2022), va disposta la condanna della parte istante a norma dell’art. 96, commi 3 e 4, cod. proc. civ.
Vale rammentare, in proposito, che, in tema di procedimento per la decisione accelerata dei ricorsi inammissibili, improcedibili o manifestamente infondati, l’art. 380bis , comma 3, cod. proc. civ. (pure novellato dal menzionato d.lgs. n. 149 del 2022) -che, nei casi di definizione del giudizio in conformità alla proposta, contiene una valutazione legale tipica della sussistenza dei presupposti per la condanna ai sensi del terzo e del quarto comma dell’art. 96 cod. proc. civ. -codifica un’ipotesi normativa di abuso del processo, poiché il non attenersi ad una valutazione del proponente, poi confermata nella decisione definitiva, lascia presumere una responsabilità aggravata del ricorrente ( cfr . Cass., SU, n. 28540 del 2023; Cass. nn. 11346 e 16191 del 2024). Pertanto, non ravvisando il Collegio (stante la complessiva ‘tenuta’ del provvedimento della PDA rispetto alla motivazione necessaria per confermare l’inammissibilità del ricorso) ragioni p er discostarsi dalla suddetta previsione legale ( cfr ., in motivazione, Cass., SU, n. 36069 del 2023), i ricorrenti suddetti vanno condannati, nei confronti della costituitasi parte controricorrente, al pagamento, in solido tra loro, della somma
equitativamente determinata di € 6.000,00, oltre che al pagamento, sempre in via solidale, dell’ulteriore somma di € 2.500,00 in favore della Cassa delle ammende.
4.2. Deve darsi atto, infine, -in assenza di ogni discrezionalità al riguardo ( cfr . Cass. n. 5955 del 2014; Cass., S.U., n. 24245 del 2015; Cass., S.U., n. 15279 del 2017) e giusta quanto precisato da Cass., SU, n. 4315 del 2020 -che, stante il tenore della pronuncia adottata, sussistono, ai sensi dell’art. 13, comma 1quater , del d.P.R. n. 115 del 2002, i presupposti processuali per il versamento, da parte dei medesimi ricorrenti, in solido tra loro, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1bis dello stesso art. 13, se dovuto, mentre « spetterà all’amministrazione giudiziaria verificare la debenza in concreto del contributo, per la inesistenza di cause originarie o sopravvenute di esenzione dal suo pagamento ».
PER QUESTI MOTIVI
La Corte dichiara inammissibile il ricorso proposto da RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE e li condanna al pagamento, in solido tra loro, delle spese di questo giudizio di legittimità, che liquida in € 6.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi, liquidati in € 200,00, ed agli accessori di legge.
Condanna i medesimi ricorrenti al pagamento, in solido tra loro, della somma di € 6.000,00 in favore della costituitasi parte controricorrente e di una ulteriore somma di € 2.500,00 in favore della Cassa delle ammende.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 -quater , del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, ad opera di RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE, in solido tra loro, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, giusta il comma 1bis dello stesso articolo 13, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Prima sezione civile della Corte Suprema di cassazione, il 10 marzo 2026.
Il Presidente
NOME COGNOME