Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 14269 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 1 Num. 14269 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 28/05/2025
ORDINANZA
sul ricorso 2374/2024 proposto da:
NOME COGNOME RAGIONE_SOCIALE in persona del legale rappres. p.t., rappres. e difesi da ll’ avv.to NOME COGNOME per procura speciale in atti;
-ricorrenti-
-contro-
RAGIONE_SOCIALE in persona del legale rappres. p.t.;
-intimata- avverso la sentenza della Corte d’Appello di Potenza n. 550/2023, pubblicata in data 08/11/2023;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 6.05.2025 dal Cons. rel., dott. NOME COGNOME
RILEVATO CHE
Con atto di citazione notificato il 7 luglio 2010, NOME COGNOME conveniva innanzi al Tribunale di Lagonegro la BPER Banca s.p.a., assumendo plurime illegittimità riscontrate nel contratto di conto corrente intrattenuto con la Banca convenuta e chiedendone perciò la condanna alla ripetizione delle somme illegittimamente corrisposte.
Il Tribunale rigettava l’azione di ripetizione attesa l’incompletezza degli estratti conto prodotti dai correntisti attori.
C on sentenza dell’8.11.23, la Corte territoriale rigettava l’appello proposto del correntista, osservando che: l’appellante assumeva che, essendosi la Banca limitata ad una generica contestazione delle risultanze delle operazioni bancarie emergenti da scritture contabili e mastrini, esse dovrebbero ritenersi provate ai sensi dell’art. 115 c.p.c. , ovvero indipendentemente dalla loro efficacia probatoria; contrariamente alle deduzioni della parte appellante, non poteva ritenersi che l’allegazione del cliente fosse idonea ad innescare il meccanismo procedurale della non contestazione; gli appellanti non avevano allegato specificatamente che le movimentazioni contabili nel periodo non coperto dagli estratti conto fossero provate attraverso i mastrini e le scritture contabili, limitandosi ad una deduzione generica e, pertanto, non era invocabile il risultato del raggiungimento della prova in base al principio di non contestazione; inoltre, i documenti prodotti per la ricostruzione del rapporto di conto corrente, pur in mancanza degli estratti-conto o della relativa incompletezza (scritture contabili e mastrini) non erano tuttavia idonei sotto tale punto di vista in quanto non vi erano elementi per ritenere la veridicità e correttezza delle risultanze di dette scritture contabili, in grado cioè, secondo la giurisprudenza di legit timità, di dare ‘ (…) giustificazione del saldo maturato all’inizio del periodo per cui sono stati prodotti gli estratti
conto rapporto’; era emersa l’inidoneità delle scritture contabili (e dei mastrini ad essa relativi) prodotte dagli appellanti ad essere utilmente adoperate per colmare le lacune nella sequenza degli estratti conto; in particolare, come emergeva dalla stessa relazione operata dal con sulente tecnico d’ufficio, il ricalcolo così operato si rivelerebbe non attendibile.
NOME COGNOME e la RAGIONE_SOCIALE ricorrono in cassazione, avverso la suddetta sentenza, con sei motivi. Non si è costituita la Bper Banca s.p.a., cui il ricorso è stato regolarmente notificato al procuratore costituito.
RITENUTO CHE
Il primo motivo denunzia violazione e falsa applicazione dell’art. 2697 c.c. anche in relazione agli artt. 115, 116 e 187, co.2, c.p.c., nonché degli artt. 117 TUB e 1418 ss. c.c., anche in relazione agli artt. 99, 112 c.p.c. (art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.), avendo la Corte d’appello negato la rideterminazione del saldo effettivo per il periodo di 10 anni in cui erano stati prodotti in giudizio dalla stessa banca gli estratti conto continuativi, completi di riassunto scalare e di computo delle competenze (dal 2.7.2000 al 31.12.2010), e per non aver esteso il suo accertamento alla domanda di rettifica del saldo, inclusa nella richiesta di indebito ed autonomamente allegata in sede di motivi di appello.
Il secondo motivo deduce vizio di omessa pronuncia su un motivo di appello ex art. 112 c.p.c., relativo alla mancata dichiarazione di nullità dedotte in primo grado, anche in relazione ad errore di qualificazione della domanda (360, comma 1, n. 4) , per aver la Corte d’appello omesso la pronuncia sul capo di gravame relativo alla mancata dichiarazione di nullità del contratto bancario dedotta in primo grado, al fondo del quale è anche un errore di qualificazione della domanda di rettifica del saldo di conto corrente.
Il terzo motivo denunzia violazione e falsa applicazione degli artt. 2697 cc, 115, 116 c.p.c. (art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.), per aver la Corte territoriale ritenuto non provate la veridicità e la correttezza delle risultanze contabili, e quindi delle operazioni viziate a danno del correntista sulle quali era fondata la pretesa, e che si assumeva da parte attrice fossero desumibili dai documenti prodotti, erroneamente escludendo l’applicabilità alle difese della convenuta dell’in vocata non contestazione, in ragione della genericità delle allegazioni dell’attor e. Il quarto motivo denunzia violazione e falsa applicazione degli articoli 2697 , 2709 e 2710, 2729 c.c., 115, 116 c.p.c. (art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.), per aver la sentenza impugnata ritenuto la documentazione acquisita inidonea a provare la domanda, così incorrendo in una erronea ricognizione della fattispecie astratta in quanto, pur affermando in diritto che la prova nei rapporti di conto corrente può essere anche data aliunde rispetto agli estratti conto, finiva poi per ritenere in concreto questi ultimi sempre necessari, unitamente ai cc.dd. ‘scalari’, con l’unica reale motivazione delle difficoltà delle operazioni tecniche di ricalcolo.
Il quinto motivo deduce vizio di omessa pronuncia sul motivo di appello ex art. 112 c.p.c. (360, co. 1, n. 4 c.p.c.), e omessa pronuncia sul capo di g ravame relativo all’efficacia degli estratti conto prodotti dalla parte e degli estratti di movimentazioni stampate in banca su richiesta del cliente.
Il sesto motivo deduce omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione tra le parti in relazione all’articolo 115 c.p.c ed all’art. 2729 c.c. (360, co. 1, n. 5 c.p.c.), in quanto non era stata esaminata dalla Corte di Appello la specifica valenza probatoria in chiave presuntiva di: mastrini (ossia schede contabili estratte dal libro
giornale del correntista), estratti dei movimenti stampati dalla banca su richiesta del cliente; estratti conto privi di scalare.
Il primo motivo è fondato.
La Corte d’appello ha ritenuto che: ‘ i documenti prodotti per la ricostruzione del rapporto di conto corrente, pur in mancanza o incompletezza degli estratti-conto, (scritture contabili e mastrini) non erano tuttavia idonei sotto tale punto di vista in quanto non vi erano elementi per ritenere la veridicità e correttezza delle risultanze di dette scritture contabili, in grado cioè, secondo la giurisprudenza di legi ttimità, di dare ‘(…) giustificazione del saldo maturato all’inizio del periodo per cui sono stati prodotti gli estratti conto del rapporto ‘; era emersa l’inidoneità delle scritture contabili (e dei mastrini ad essa relativi) prodotte dagli appellanti ad essere utilmente adoperate per colmare le lacune nella sequenza degli estratti conto; in particolare, come emergeva dalla stessa relazione operata dal consulente tecnico d’ufficio, il ricalcolo così operato si rivelerebbe non attendibile.
Tale motivazione confligge con la giurisprudenza di questa Corte a tenore della quale: nei rapporti bancari di conto corrente, esclusa la validità della pattuizione di interessi ultralegali o anatocistici a carico del correntista e riscontrata la mancanza di una parte degli estratti conto, riportando il primo dei disponibili un saldo iniziale a debito del cliente, occorre distinguere il caso in cui il correntista sia convenuto da quello in cui sia attore in giudizio. Nella prima ipotesi l’accertamento del dare e avere può attuarsi con l’impiego di ulteriori mezzi di prova idonei a fornire indicazioni certe e complete che diano giustificazione del saldo maturato all’inizio del periodo per cui sono stati prodotti gli estratti conto; possono inoltre valorizzarsi quegli elementi, quali ad esempio le ammissioni del correntista stesso, idonei quantomeno ad escludere che, con riferimento al periodo non
documentato da estratti conto, questi abbia maturato un credito di imprecisato ammontare (tale da rendere impossibile la ricostruzione del rapporto di dare e avere tra le parti per il periodo successivo), così che i conteggi vengano rielaborati considerando pari a zero il saldo iniziale del primo degli estratti conto prodotti; in mancanza di tali dati la domanda deve essere respinta. Nel caso di domanda proposta dal correntista, l’accertamento del dare e avere può del pari attuarsi con l’utilizzo di prove che forniscano indicazioni certe e complete atte a dar ragione del saldo maturato all’inizio del periodo per cui sono stati prodotti gli estratti conto; ci si può inoltre avvalere di quegli elementi i quali consentano di affermare che il debito, nell’intervallo temporale non documentato, sia inesistente o inferiore al saldo passivo iniziale del primo degli estratti conto prodotti, o che permettano addirittura di affermare che in quell’arco di tempo sia maturato un credito per il cliente stesso; diversamente si devono elaborare i conteggi partendo dal primo saldo debitore documentato (Cass., n. 11543/2019);
Nei rapporti bancari di conto corrente, una volta che sia stata esclusa la validità della pattuizione di interessi ultralegali o anatocistici a carico del correntista e si riscontri la mancanza di una parte degli estratti conto, il primo dei quali rechi un saldo iniziale a debito del cliente, la proposizione di contrapposte domande da parte della banca e del correntista implica che ciascuna delle parti sia onerata della prova della propria pretesa. Ne deriva che, in assenza di elementi di prova che consentano di accertare il saldo nel periodo non documentato, ed in mancanza di allegazioni delle parti che permettano di ritenere pacifica l’esistenza, in quell’arco di tempo, di un credito o di un debito di un certo importo, deve procedersi alla determinazione del rapporto di dare e avere, con riguardo al periodo successivo, documentato dagli estratti
conto, procedendosi all’azzeramento del saldo iniziale del primo di essi (Cass., n. 23852/2020; n. 11735/2024).
Nella specie, tenuto conto dei principi suesposti, avendo accertato che per il periodo 1/7/00-31/12/10 il ctu aveva potuto effettuare il calcolo per la presenza di documentazione, la Corte d’appello avrebbe dovuto svolgere il proprio accertamento partendo dal saldo zero.
Al riguardo, il giudice di secondo grado ha apoditticamente asserito che la documentazione acquisitae dunque utilizzabile per l’applicazione del principio relativo al cd. ‘saldo zero’ – relativa alle scritture contabili e ai mastrini fosse inattendibile, senza tuttavia tener conto del fatto che tale valutazione non avrebbe comunque potuto precludere la ricostruzione del conto, salva ogni argomentata valutazione successiva sul contenuto di tali documenti.
Il secondo motivo -che deduce violazione dell’art. 112 in relazione al motivo precedente- deve ritenersi assorbito.
Il terzo motivo è inammissibile.
Invero, la ratio decidendi , non colta e perciò non impugnata, non attiene alla necessità di analitica allegazione, ma di allegazione che mastrini e scritture contabili fossero idonee alla prova pur in mancanza degli estratti conto.
Il quarto motivo è parimenti inammissibile.
Al riguardo, in relazione al periodo non coperto dagli estratti conto, il giudizio di fatto è stato nel senso che nel caso concreto la prova non sia stata raggiunta.
Infine, il quinto motivo (che deduce violazione dell’art. 112 cpc in relazione al quarto motivo) e il sesto, devono ritenersi assorbiti dall’accoglimento del primo.
Pertanto, in accoglimento del primo motivo, la sentenza impugnata va cassata, con rinvio della causa alla Corte d’appello, anche in ordine alle spese del giudizio.
P.Q.M.
La Corte accoglie il primo motivo- assorbiti il secondo, quinto e sesto motivo, inammissibili il terzo e il quarto- e cassa la sentenza impugnata, rinviando la causa alla Corte d’appello di Potenza, in diversa composizione, anche in ordine alle spese del giudizio di legittimità.
Così deciso nella camera di consiglio del 6 maggio 2025.