Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 1590 Anno 2026
Civile Ord. Sez. 1 Num. 1590 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 23/01/2026
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 12973/2021 R.G. proposto da :
NOME COGNOME NOME, elettivamente domiciliato in ROMA, presso lo studio dell’avvocato NOME (CODICE_FISCALE) rappresentato e difeso dagli avvocati COGNOME NOME (CODICE_FISCALE), COGNOME NOME (CODICE_FISCALE) -ricorrente e controricorrente incidentale- contro
RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliato in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE) che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati COGNOME NOME (CODICE_FISCALE) e COGNOME NOME (CODICE_FISCALE)
-ricorrente incidentale-
avverso la SENTENZA della CORTE D’APPELLO di CATANIA n. 700/2020 depositata il 16/04/2020.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 12/11/2025 dal Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
COGNOME ha promosso azione di ripetizione di indebito davanti al Tribunale di Catania nei confronti di RAGIONE_SOCIALE in relazione al contratto di conto corrente n. 28652 aperto nel 1978, trasferito nel 1981 ad altra agenzia e rinumerato come c/c 10332, successivamente chiuso in data 31 dicembre 2005, al quale erano collegati conti anticipi e altre facilitazioni creditizie ; l’attore ha dedotto l’applicazione di interessi ultralegali e di commissioni privi di pattuizione scritta, nonché l’illegittima applicazione dell’anatocismo .
Il Tribunale di Catania -previo espletamento di CTU – ha riclassificato il saldo al 31 dicembre 2005 condannando la banca convenuta al pagamento di € 397.465,49 quale saldo finale del conto corrente n. 10332 al 31 dicembre 2005.
La Corte di Appello di Catania, con la sentenza qui impugnata, in parziale accoglimento del l’appello della banca , ha riclassificato i saldi del conto e ha condannato la banca al pagamento della minor somma di € 966,36. Il giudice di appello ha ritenuto che, « assunta l’esistenza del contratto scritto di conto corrente » , spetta al correntista produrre il contratto stipulato nel 1978, al fine di provare la mancanza di pattuizione del tasso debitore. Ha, poi, ritenuto che la prima pattuizione documentata inter partes risale al 18 aprile 2000, quando la banca ha prodotto una « lettera contratto» .
12973/2021 R.G. 4. La Corte d’Appello, previa riconvocazione del CTU già nominato in primo grado, ha, poi, ritenuto inammissibile il ricalcolo degli interessi creditori al tasso legale, in quanto mancava una specifica domanda del correntista. Ha, poi disatteso la CTU, in
quanto la consulenza era stata redatta sul presupposto della continuità degli estratti conto nel periodo 1984 -30 giugno 2005, laddove tale continuità era riscontrabile solo per l’ultimo semestre 2005, stante la tardività della documentazione depositata in sede di operazioni peritali. La Corte di Appello ha, pertanto, rigettato la domanda del correntista in relazione all’anatocismo bancario , accogliendola quanto agli interessi ultralegali solo per il periodo successivo al 1° luglio 2005. Ha, infine, ritenuto irrilevanti i conteggi relativi ai conti anticipi, in quanto conti chiusi in epoca anteriore al 1° luglio 2005.
Propone ricorso per cassazione il correntista, affidato a quattro motivi, ulteriormente illustrato da memoria, cui resiste con controricorso la banca, la quale propone a sua volta ricorso incidentale condizionato, affidato a un unico motivo, ulteriormente illustrato da memoria, cui resiste con controricorso incidentale il ricorrente principale.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo del ricorso principale si deduce, in relazione all’art. 360, primo comma, n n. 3 e 4, cod. proc. civ., nullità della sentenza e violazione degli artt. 115 e 116 cod. proc. civ., oltre che degli artt. 1284 e 2697 cod. civ., nella parte in cui la sentenza impugnata ha onerato il cliente che promuova azione di ripetizione di indebito della prova del l’esistenza della documentazione contrattuale e, in particolare, del contratto di conto corrente. Osserva parte ricorrente che non sarebbe contestato dalla banca che il contratto fosse stato sottoscritto nel 1978 in forma verbale, non esistendo in origine alcun contratto scritto. Osserva, inoltre, che la statuizione del giudice di appello di stipula del contratto in forma scritta, oltre ad essere in contrasto con il principio di non contestazione, è contraria al giudicato formatosi in primo grado, ove sarebbe stata accertata la stipulazione di un contratto bancario in
forma orale. Nel qual caso, sarebbe stato onere della banca produrre l’eventuale contratto in forma scritta. Osserva che l’assenza di contratto scritto renderebbe « irrilevante» la lettera contratto del 2000.
Va rigettata la preliminare eccezione di inammissibilità del primo motivo per mescolanza dei motivi, avendo il ricorrente dedotto con il primo motivo un error in procedendo relativo sia alla violazione del principio di non contestazione sia del giudicato interno formatosi in ordine alla stipulazione inter partes di un contratto bancario in forma orale.
Il primo motivo investe, in primo luogo, la violazione del principio di non contestazione, sul presupposto che non sarebbe stato contestato sin dal primo grado di giudizio che il contratto di conto corrente del 1978 non sarebbe stato sottoscritto in forma scritta e, quindi, stipulato verbis tantum . Nel qual caso, ove venga dedotto che la stipula di un contratto di conto corrente sia avvenuta in forma orale e non in forma scritta, la banca che intenda provare l’esistenza di un contratto in forma scritta è onerata di provarne la stipula (Cass., n. 21823/2025; Cass., n. 6480/2021)
Invero, l’atto di citazione (allegato al ricorso sub doc. 3) e le memorie istruttorie richiamate in ricorso (pagg. 4-5, 7-8), non recano traccia della esplicita allegazione del correntista della avvenuta stipulazione dell’originario contratto bancario in forma verbale, bensì la mera deduzione della assenza di pattuizione scritta delle clausole relative ad accessori e spese; solo nelle deduzioni in replica (espresse, in ogni caso, in forma dubitativa) la questione è stata tardivamente enunciata (pag. 13 ricorso). A fronte, pertanto, della mancata espressa allegazione della stipula del contratto bancario in forma verbale, il comportamento processuale della banca non può ritenersi fonte di ammissione del fatto a termini dell’art. 115 cod. proc. civ.
n. 12973/2021 R.G.
Peraltro, la banca si è limitata ad allegare la mancata prova della produzione del contratto da parte dell’attore, come indicato nel controricorso a pag. 19 (« Senza recesso dalle superiori assorbenti eccezioni si rileva che la Banca non ha applicato commissioni o tassi di interesse che non fossero determinati e concordati con il correntista. L’attore sostiene di avere ‘stipulato un contratto di conto corrente’ e d è, quindi, evidente che le condizioni contrattuali (tassi e quant’altro) vennero pattuite per i scritto »). Nel qual caso, il correntista, in quanto attore nel giudizio di accertamento del saldo ai fini dell’azione di ripetizione di indebito , è onerato della prova delle movimentazioni del conto (Cass., n. 9140/2020, cit.; Cass., n. 24948/2017; Cass., n. 20693/2016; Cass., n. 9201/2015).
Infondata è, inoltre, la deduzione della violazione del giudicato interno, formatosi in primo grado, avente ad oggetto la stipula di un contratto di conto corrente in forma orale. Nel caso della violazione del giudicato, questa Corte, quale giudice del fatto processuale, può sindacare un vizio di inosservanza di norme processuali in modo pieno e senza limiti (Cass., n. 13514/2007), avendo potere di indagine autonomo sul fascicolo (Cass., n. 1669/2023; Cass., Sez. U., n. 2731/2017), nel caso in cui si deduca la formazione di un giudicato interno (Cass., n. 1655/2005), al pari di qualunque error in procedendo (Cass., n. 24258; 2020).
La deduzione della formazione del giudicato interno sulla forma verbale della stipula del primo contratto di conto corrente risalente al 1978 non risulta dalla sentenza di primo grado, avendo l’accertamento riguardato l a sola assenza di « alcuna pattuizione scritta del tasso di interesse» e la decorrenza del rapporto dal 1978, ove il Tribunale di Catania afferma: «il contratto del conto corrente in esame risulta avere avuto inizio nel 1978 (circostanza non contestata dalle parti) ma la lettera contratto in atti è stata sottoscritta in data 17.4.2000». Il giudice di primo grado si è,
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pertanto, limitato a prendere atto della mancanza di valida pattuizione in ordine ad alcune clausole (tasso di interesse e commissioni applicate), come del resto dedotto dall’attore , senza accertare la stipulazione del contratto in forma orale. Correttamente, pertanto, la sentenza impugnata ha accertato che « assunta l’esistenza del contratto scritto di conto corrente, l’attore in ripetizione che alleghi, come nel caso in esame, la mancata valida pattuizione, in esso, dell’interesse debitore, sia onerato di dar prova dell’assenza della causa debendi attraverso la produzione in giudizio del documento contrattuale».
Con il secondo motivo del ricorso principale si deduce, in relazione all’art. 360, primo comma, nn. 3 e 4, cod. proc. civ., nullità della sentenza e « violazione e/o falsa applicazione di legge» in relazione agli artt. 112 e 113 cod. proc. civ., nella parte in cui la sentenza impugnata ha ritenuto che il calcolo degli interessi creditori sia stato effettuato dal CTU in assenza di domanda del cliente. Deduce parte ricorrente che il giudice di appello avrebbe erroneamente interpretato la domanda iniziale, ove si chiedeva la restituzione delle maggiori somme, nella quale doveva ritenersi implicita la richiesta di restituzione degli interessi creditori (attivi), essendo gli stessi, del resto, una conseguenza naturale della chiusura del conto.
12973/2021 R.G. 9. Il secondo motivo è fondato, avendo questa Corte affermato il principio secondo cui « gli interessi attivi sono una conseguenza naturale della chiusura del rapporto di conto corrente. Ove anche non emergesse dalle domande una voce espressamente indicativa del computo del cd. interessi attivi a vantaggio del correntista (…), ove maturati, il giudice di merito non erra a computare nel calcolo di chiusura del rapporto anche gli interessi attivi» (Cass., n. 31187/2018). La domanda di restituzione della maggiore sorte capitale derivante dalla riclassificazione di un conto corrente
comporta implicitamente la richiesta di attribuzione degli interessi attivi su quella sorte. La sentenza impugnata non ha fatto corretta applicazione del suddetto principio.
10. Con il terzo motivo del ricorso principale si deduce, in relazione all’art. 360, primo comma, nn. 3 e 4, cod. proc. civ., nullità della sentenza e violazione degli artt. 115 e 116 cod. proc. civ. e 2697 cod. civ., e in subordine violazione e/o falsa applicazione di legge, nella parte in cui la sentenza impugnata ha ritenuto di non poter procedere alla ricostruzione dell’andamento del conto per assenza degli estratti conto, con conseguente inutilizzabilità della CTU. Osserva parte ricorrente che la CTU costituisce fonte di prova e che il ricorrente aveva rinunciato all’udienza del 28 aprile 2008 alla richiesta di eliminazione dei saldi debitori per i trimestri per i quali risultavano mancanti o inutilizzabili gli estratti conto, in base alla cui rinuncia il CTU avrebbe provveduto a rifare i conteggi a partire dall’anno 1984. Osserva, sul punto, il ricorrente come non sarebbero stati oggetto di contestazione i « raccordi tra saldi» operati dal CTU e che, in ogni caso, il giudice del merito è onerato di valutare ogni elemento di prova al fine di sopperire alla mancanza degli estratti conto , utilizzando all’uopo i « raccordi» operati dal CTU, salvo che di discosti motivatamente dalle conclusioni cui è giunto lo stesso CTU.
Con il quarto motivo si deduce in via gradata, in relazione all’art. 360, primo comma, nn. 3, 4, 5 cod. proc. civ., nullità della sentenza, violazione e/o falsa applicazione di legge in relazione agli artt. 115 e 116 cod. proc. civ., nonché omesso esame di fatto decisivo ai fini del giudizio, nella parte in cui la sentenza impugnata ha ritenuto irrilevanti i conteggi relativi ai conti anticipi per essere stati tali conti chiusi in epoca precedente al 1° luglio 2005, periodo anteriore a quello per cui sono stati ritenuti possibili i conteggi. Si deduce che tali contratti, per i quali non vi era prova scritta, erano contratti autonomi.
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12. Il terzo motivo è fondato con assorbimento del quarto, formulato in via gradata. La rilettura della CTU percipiente da parte del giudice di appello -astrattamente disattendibile dal giudice del merito (Cass., n. 12387/2020; Cass., n. 6155/2009) -è stata basata sull’assunto secondo cui la domanda del correntista richiedesse la produzione integrale degli estratti conto, atteso che parte della documentazione prodotta non era utilizzabile. Il giudice di appello ha, conseguentemente, statuito che la sentenza di primo grado fosse fondata « sull’errato presupposto della continuità degli estratti conto prodotti a partire dal 1.1.1984 e fino al 31.12.2005, data di chiusura del conto» , estratti che risulterebbero « parzialmente carenti» . In base a tali premesse, la domanda del correntista è stata accolta solo ove sussista la continuità degli estratti conto (« la continuità degli estratti conto vi è soltanto nel periodo dal 1 luglio al 31 dicembre 2005 Tuttavia alla luce della continuità degli estratti conto soltanto per il periodo dal 1.7. al 31.12.2005, il ricalcolo dei rapporti di dare e avere va limitato a tale arco temporale »: pagg. 7-8 sent. imp.).
13. Tale assunto è in contrasto con la giurisprudenza di questa Corte, secondo la quale il correntista che agisca in giudizio per la ripetizione di quanto indebitamente trattenuto dalla banca, non è tenuto a documentare le singole rimesse suscettibili di ripetizione facendo ricorso unicamente alla produzione in giudizio di tutti gli estratti conto mensili, ben potendo la prova dei movimenti del conto desumersi anche aliunde , vale a dire attraverso le risultanze dei mezzi di cognizione assunti d’ufficio e idonei a integrare la prova offerta, ad esempio facendo ricorso a consulenza tecnica contabile (Cass., n. 27459/2025; Cass., n. 29190/2020; Cass., n. 20621/2021). Il correntista può, quindi, avvalersi di elementi di prova che, secondo la valutazione del giudice del merito, forniscano indicazioni certe e complete atte a dar ragione del saldo maturato,
anche al fine di affermare che in quell’arco di tempo sia maturato un credito per il cliente stesso (Cass., n. 11543/2019), apportando «correttivi» ai saldi (Cass., n. 9140/2020).
La sentenza impugnata non ha fatto corretta applicazione del suddetto principio e va cassata per nuovo esame, tenuto conto della documentazione tempestivamente prodotta, come accertato dal giudice di appello con statuizione non oggetto di censura, nonché delle rinunce effettuate dal ricorrente in relazione ai saldi debitori per i quali non è stata raggiunta la prova.
Con l’unico motivo del ricorso incidentale condizionato si deduce, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., violazione dell’art. 112 cod. proc. civ., per avere la sentenza impugnata omesso di pronunciarsi sul sesto motivo di appello, relativo all’originario conto corrente n. 28652 aperto nel 1978.
Il ricorso incidentale è inammissibile, in quanto -come rilevato dal ricorrente principale -attiene a questioni rimaste assorbite che, pertanto, potranno essere eventualmente oggetto di riproposizione in sede di giudizio di rinvio (Cass., n. 29662/2023; Cass., n. 15893/2023; Cass., n. 19503/2018).
Il ricorso principale va pertanto, accolto in relazione al secondo e al terzo motivo e il ricorso incidentale condizionato dichiarato inammissibile, cassandosi la sentenza impugnata con rinvio per nuovo esame. Al giudice del rinvio è rimessa la decisione in ordine alla regolazione delle spese processuali del giudizio di legittimità. Sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato a carico del ricorrente incidentale.
P.Q.M.
La Corte accoglie il secondo e il terzo motivo del ricorso principale, rigetta nel resto il medesimo ricorso; dichiara inammissibile il ricorso incidentale; cassa la sentenza impugnata con rinvio alla Corte di Appello di Catania, in diversa composizione, anche per la regolazione n. 12973/2021 R.G.
e la liquidazione delle spese processuali del giudizio di legittimità; ai sensi dell’art. 13 comma 1 -quater d.P.R. n. 115/2002, inserito dall’art. 1, comma 17 l. n. 228 /2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente incidentale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso incidentale, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio della I Sezione civile il 12/11/2025.
Il Presidente NOME COGNOME