Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 15651 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 3 Num. 15651 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 04/06/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 27328/2021 R.G. proposto da: RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante, elettivamente domiciliata in INDIRIZZO, presso lo studio RAGIONE_SOCIALE‘avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE) che l a rappresenta e difende unitamente all’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE)
Pec:
Pec:
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante, elettivamente domiciliata in INDIRIZZO, presso lo studio RAGIONE_SOCIALE‘avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE) rappresentata e difesa dall’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE)
Pec:
-controricorrente-
avverso la SENTENZA RAGIONE_SOCIALEa CORTE D’APPELLO MILANO n. 934/2021 depositata il 23/03/2021.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 20/02/2024 dal Consigliere NOME COGNOME.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La società RAGIONE_SOCIALE (di seguito RAGIONE_SOCIALE) propose opposizione davanti al Tribunale di Milano ad un decreto ingiuntivo con cui le era stato ingiunto il pagamento in favore RAGIONE_SOCIALEa società RAGIONE_SOCIALE (di seguito RAGIONE_SOCIALE) di una somma di € 876.375,49 per mancato pagamento di fatture di RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE relative agli anni dal 2005 al 2009, a titolo di conguagli per maggiori consumi rispetto a quanto fatturato dalla somministrante;
istituitosi il contraddittorio con RAGIONE_SOCIALE e proposta da parte RAGIONE_SOCIALEa opponente domanda riconvenzionale per sentir accertare l’inadempimento di RAGIONE_SOCIALE al contratto di mandato conferitogli per la stipula dei contratti di dispacciamento e trasporto relativi al rapporto di fornitura;
disposta una CTU per il controllo RAGIONE_SOCIALEa funzionalità del gruppo di misura installato da RAGIONE_SOCIALE presso lo stabilimento di RAGIONE_SOCIALE, e per valutare l’incidenza sui consumi registrati e sulla loro contabilizzazione, accertato che l’errore nella contabilizzazione dei consumi era dovuto all’erronea utilizzazione da parte di RAGIONE_SOCIALE di un moltiplicatore ‘costante di lettura 1500 kw invece di 3000’ , ritenuta l’incompetenza per territorio RAGIONE_SOCIALE‘adito Tribunale su una parte RAGIONE_SOCIALEe forniture, per quelle su cui si ritenne competente il Tribunale di Milano condannò RAGIONE_SOCIALE al pagamento in favore di NOME RAGIONE_SOCIALEa somma di € 258.047,03, oltre
interessi a titolo di conguagli per gli anni 2009 e 2010 e rigettò la domanda riconvenzionale;
a seguito di appello di RAGIONE_SOCIALE la Corte d’Appello di Milano, con sentenza n. 934 pubblicata in data 23/3/2021, ha rigettato il gravame, condannando l’appellante alle spese del grado;
per quanto ancora d’ interesse la corte territoriale ha respinto il motivo di appello con cui aveva lamentato la mancata prova da parte di RAGIONE_SOCIALE del momento nel quale si era verificata l’anomalia RAGIONE_SOCIALE‘errata impostazione RAGIONE_SOCIALEa costante di misura e la mancata prova RAGIONE_SOCIALE‘esattezza dei maggiori kWh di RAGIONE_SOCIALE consumata ritenendo che, anche alla luce dei risultati RAGIONE_SOCIALEa CTU, non vi era alcuna incertezza né sulla data iniziale RAGIONE_SOCIALE‘errata contabilizzazione né sulla maggiore RAGIONE_SOCIALE consumata e non fatturata; ha altresì respinto il motivo di appello con cui si chiedeva la riforma del capo di sentenza sul punto in cui aveva rigettato la domanda riconvenzionale di risarcimento dei danni;
avverso la sentenza RAGIONE_SOCIALE propone ricorso per cassazione sulla base di tre motivi;
resiste con controricorso RAGIONE_SOCIALE;
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo -violazione o falsa applicazione degli artt. 2697 e 2729 c.c. in relazione all’art. 360, co. 1 n. 3 c.p.c. la ricorrente lamenta che la corte territoriale non ha rilevato che RAGIONE_SOCIALE non ha mai soddisfatto l’onere RAGIONE_SOCIALEa prova posto a suo carico di indicare il momento a partire dal quale era iniziata la (supposta) errata contabilizzazione dei consumi ossia l”anomalia’ consistente nell’errata applicazione RAGIONE_SOCIALEa costante K, basandosi soltanto sulla dichiarazione di RAGIONE_SOCIALE, cioè di un soggetto terzo privo di poteri certificativi ed interessato nella vicenda; solo dalla dichiarazione scritta di RAGIONE_SOCIALE aveva desunto che l’errore di applicazione RAGIONE_SOCIALEa costante k risaliva alla data di installazione del
contatore e cioè all’11/3/2003 senza considerare che il documento proveniente dal terzo poteva avere solo valore indiziario e, secondo il consolidato indirizzo di questa Corte, avrebbe dovuto essere suffragato, sul piano probatorio, da presunzioni ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 2729 c.c.; inoltre, osserva la ricorrente, la corte territoriale ha errato nell’affermare che RAGIONE_SOCIALE non aveva svolto contestazioni in relazione al verbale di accertamento di RAGIONE_SOCIALE né aveva indicato altra e diversa data di installazione del contatore o prodotto una propria copia del verbale di installazione con la quale dimostrare l’erroneità dei dati;
il motivo è infondato;
lungi dal motivare soltanto sulla dichiarazione di RAGIONE_SOCIALE, che peraltro non è parte del giudizio, e, in quanto impresa concessionaria del RAGIONE_SOCIALE, svolge un incarico di RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE con poteri di certificazione o quanto meno di attestazione dei consumi di RAGIONE_SOCIALE , la corte d’appello si è basata su elementi oggettivi così da soddisfare sia il criterio normativo di riparto RAGIONE_SOCIALE‘onere RAGIONE_SOCIALEa prova sia l’integrazione del valore presuntivo RAGIONE_SOCIALEa dichiarazione di RAGIONE_SOCIALE con altri indizi; infatti ha considerato che, a fronte di una corretta rilevazione dei consumi di RAGIONE_SOCIALE, l’indicazione di una costante di lettura diversa quale accertata dal CTU costituiva un dato oggettivo perché riportato tra i dati di targa immutabili di ogni specifico contatore installato; dunque, essendo certa la presenza non di un malfunzionamento del contatore ma RAGIONE_SOCIALE‘errore di calcolo derivante dalla omessa corretta programmazione del medesimo al momento RAGIONE_SOCIALEa sua installazione, è evidente che alcun rilievo privilegiato è stato attribuito alla dichiarazione del terzo; né vi è una inversione RAGIONE_SOCIALEe regole di riparto RAGIONE_SOCIALE‘onere RAGIONE_SOCIALEa prova nel passaggio in cui la corte di merito afferma che l’oggettiva erronea programmazione del contatore non era stata contestata dalla RAGIONE_SOCIALE; la sentenza è conforme al
consolidato indirizzo di questa Corte secondo cui l’art. 2697 c.c. pone l’onere RAGIONE_SOCIALEa prova dei fatti costitutivi del diritto a carico di chi agisce per la tutela del medesimo e la prova dei fatti impeditivi a carico di chi eccepisca una causa di estinzione del diritto medesimo; quindi a fronte RAGIONE_SOCIALEa prova del corretto funzionamento del contatore, era la RAGIONE_SOCIALE onerata RAGIONE_SOCIALEa prova di fatti impeditivi, onere che la corte del merito ha ritenuto non assolto;
con il secondo motivo di ricorso -omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 360, n. 5 c.p.c. per aver omesso di considerare che RAGIONE_SOCIALE aveva contestato l’assenza di prova del momento a partire dal quale si era prodotto l’errore nella contabilizzazione e fatturazione dei consumi- impugna il capo di sentenza che, ritenendo funzionante il contatore ma confermando che lo stesso, fin dal momento RAGIONE_SOCIALEa sua installazione nel 2003, era stato malprogrammato su una costante di lettura diversa da quella effettivamente erogata (1500 invece di 3000), ha ritenuto non esservi alcuna incertezza sulla data iniziale RAGIONE_SOCIALE‘errata contabilizzazione, così disattendendo le contestazioni RAGIONE_SOCIALE ‘ap pellante sull’assenza di prova;
il motivo è inammissibile perché prospetta la violazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 360, comma 1 n. 5 c.p.c. a fronte di pronuncia cd. ‘doppia conforme’ senza dimostrare che gli elementi di fatto posti a base RAGIONE_SOCIALEa decisione di primo grado e di quella d’appello sono divers e; ne consegue pertanto la violazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 348 ter c.p.c., IV co.
con il terzo motivo -violazione o falsa applicazione RAGIONE_SOCIALEe norme sull’interpretazione del contratto nonché degli artt. 1341 e 1342 c.c. ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 360 co. 1 n. 3 c.p.c. la ricorrente impugna il capo RAGIONE_SOCIALEa sentenza di rigetto RAGIONE_SOCIALEa formulata domanda riconvenzionale di condanna RAGIONE_SOCIALEa società RAGIONE_SOCIALE al risarcimento del danno da inadempimento contrattuale, in ragione RAGIONE_SOCIALEa ravvisata inapplicabilità
nella specie del l’art. 19.3 del contratto di trasporto stipulato da RAGIONE_SOCIALE con RAGIONE_SOCIALE per conto di RAGIONE_SOCIALE, nonché del l’art. 22.5 RAGIONE_SOCIALE‘allegato alla Delibera RAGIONE_SOCIALE‘Autorità per l’Energia n. 348/07 ;
lamenta che la corte del merito ha erroneamente ritenuto di non applicare tali clausole perché relative al diverso caso RAGIONE_SOCIALEa ricostruzione dei consumi resa necessaria dal malfunzionamento del contatore e non anche il caso in esame nel quale c’era soltanto una discrasia tra quanto erogato e quanto contabilizzato; la corte del merito avrebbe dovuto svolgere una interpretazione del dato contrattuale conforme ai canoni stabiliti dagli artt. 1362 a 1366 c.c. e ricomprendere, nell’ambito applicativo RAGIONE_SOCIALEa clausola contrattuale, tutte le ipotesi in cui, per qualsivoglia motivo, la misura RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE prelevata si scopra errata e i consumi effettivi debbano essere ricostruiti;
il motivo è inammissibile perché non prospetta un vizio di sussunzione con riguardo alle denunciate violazioni degli artt. 1362 e ss. c.c. ma si limita ad evocare, da parte di questa Corte, un diverso risultato interpretativo, tale da far ritenere ricompreso il caso in esame nell’ambito d i applicazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 19.3 del contratto di trasporto stipulato da RAGIONE_SOCIALE con RAGIONE_SOCIALE per conto di RAGIONE_SOCIALE e nell’ambito di applicazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 22.5 RAGIONE_SOCIALE‘allegato alla Delibera RAGIONE_SOCIALE‘Autorità per l’Energia n. 348/07;
alla luce RAGIONE_SOCIALE ‘illustrata infondatezza o inammissibilità dei motivi consegue il rigetto del ricorso e la condanna RAGIONE_SOCIALEa ricorrente al pagamento, in favore RAGIONE_SOCIALEa controricorrente, RAGIONE_SOCIALEe spese del giudizio di cassazione, liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALEe spese del giudizio di cassazione, che liquida in complessivi euro
9.200,00, di cui euro 9.000,00 per onorari, oltre a spese generali e accessori di legge, in favore RAGIONE_SOCIALEa controricorrente.
Ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 RAGIONE_SOCIALEa l. n. 228 del 2012, dà atto RAGIONE_SOCIALEa sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte RAGIONE_SOCIALEa ricorrente , RAGIONE_SOCIALE‘ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso a norma del comma 1-bis, RAGIONE_SOCIALEo stesso articolo 13, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio RAGIONE_SOCIALEa Terza Sezione