Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 17695 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 3 Num. 17695 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 30/06/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 25434/2023 R.G. proposto da : NOME COGNOME RAGIONE_SOCIALE, domiciliato ex lege presso l’avvocato NOME (CODICE_FISCALE che lo rappresenta e difende
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE domiciliato ex lege presso l’avvocato NOME (CODICE_FISCALE che lo rappresenta e difende
-controricorrente-
avverso SENTENZA di CORTE D’APPELLO ROMA n. 3198/2023 depositata il 05/05/2023.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 04/04/2025 dal Consigliere NOME COGNOME
Svolgimento del processo
Con ricorso notificato il 4/12/2023 RAGIONE_SOCIALE insta per la cassazione della sentenza n. 3198/2023 pronunciata dalla Corte d’appello di Roma, pubblicata il 5/05/2023. RAGIONE_SOCIALE ha depositato controricorso, illustrato da successiva memoria.
Per quanto ancora d’ interesse la Corte d’appello adita accoglieva l’impugnazione di RAGIONE_SOCIALE Plenitude avverso la sentenza del Tribunale di Tivoli che aveva revocato il decreto ingiuntivo per il pagamento di alcune forniture di energia elettrica di cui l’opponente NOME COGNOME aveva contestato l’esattezza dei consumi riportati in fattura, e ciò sulla base di una rilettura dei documenti prodotti che attestavano la corrispondenza tra la fornitura erogata e quella riportata in fattura.
Il ricorso è affidato a un motivo.
Motivi della decisione
Con un unico motivo il ricorrente deduce violazione e falsa applicazione dell’art. 2697, 2698 e 2729 c.c. e degli artt. 115 e 116 c.p.c. per avere la Corte d’appello di Roma ritenuto provato il credito erroneamente applicando i principi dell’onere della prova, di vicinanza alla prova e di non contestazione.
Viene denunciata l’erroneità della sentenza nel punto in cui ritiene provato il consumo effettivo di energia dalla circostanza che esso sia stato rilevato da un soggetto terzo e imparziale, incaricato da Eni a svolgere tale servizio. In base alla sentenza, una volta provata la pretesa creditoria, spettava al somministrato fornire elementi specifici che lasciassero dubitare della effettività dei consumi rilevanti, quali anomalie o malfunzionamenti accertati del contatore.
Il motivo è inammissibile.
Mentre, da un lato, la Corte di merito ha ritenuto provato, da parte dell’ente gestore, l’ammontare di energia erogata sulla base dei report consegnati da un terzo soggetto, abilitato a esercitare detto rilievo sui contatori indicati come perfettamente funzionanti; dall’altro, non ha ritenuto provata l’anomalia di consumo contestata dal somministrato, perché non supportata da idonee allegazioni probatorie.
In tema di contratti di somministrazione, la rilevazione dei consumi mediante contatore è assistita da una mera presunzione semplice di veridicità e, in caso di contestazione, grava sul somministrante, anche se convenuto in giudizio con azione di accertamento negativo del credito, l’onere di provare che il contatore era perfettamente funzionante, mentre il fruitore deve dimostrare che l’eccessività dei consumi è dovuta a fattori esterni al suo controllo e che non avrebbe potuto evitare con un’attenta custodia dell’impianto, ovvero di aver diligentemente vigilato affinché eventuali intrusioni di terzi non potessero alterare il normale funzionamento del misuratore o determinare un incremento dei consumi (Cass. Sez. 3 -, Ordinanza n. 17401 del 24/06/2024;Sez. 3 -, Ordinanza n. 28984 del 18/10/2023; Sez. 6 -3, Ordinanza n. 297 del 09/01/2020 ).
La censura è inammissibile perché assume apoditticamente, senza riportare il contenuto delle allegazioni probatorie per la parte che rilevano, di avere fornito la prova fotografica del malfunzionamento del contatore che era indicato come illeggibile, di avere prodotto copiosa documentazione relativa allo scambio di corrispondenza e solleciti inviati ad Eni a riguardo e di avere provato altresì che, a causa di tale disservizio, il ricorrente ha dovuto poi cambiare il gestore per la fornitura. Tutti fatti che, di contro, la Corte ha valutato come non adeguatamente supportati da idonea o decifrabile
documentazione fotografica e documentale, con giudizio in questa sede insindacabile.
Conclusivamente, il ricorso va dichiarato inammissibile con ogni conseguenza in ordine alle spese del presente giudizio di legittimità, poste a carico della parte ricorrente soccombente e liquidate sulla base delle tariffe vigenti in favore della controricorrente come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in complessivi Euro 6.200,00, di cui Euro 6.000,00 per onorari, oltre a spese generali e accessori di legge, in favore della controricorrente.
Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13.
Così deciso in Roma, il 4/4/2025