SENTENZA TRIBUNALE DI ROMA N. 12912 2025 – N. R.G. 00012425 2022 DEPOSITO MINUTA 22 09 2025 PUBBLICAZIONE 22 09 2025
N.R.G. 12425/2022
REPUBBLICA ITALIANA
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SEZIONE V CIVILE
Il Giudice, in persona della dott.ssa NOME COGNOME, ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A
nel procedimento civile di I grado iscritto al n. 12425/2022 del Ruolo Generale degli Affari Civili,
TRA
(c.f.
, elettivamente
domiciliata in Roma, INDIRIZZO presso lo studio dell’avv. NOME COGNOME che lo rappresenta e difende giusta procura in atti
ATTORE
contro
P.
CONVENUTO CONTUMACE
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato il conveniva in giudizio chiedendo la condanna di quest’ultimo al risarcimento del danno, pari ad euro 139.005,84, oltre interessi e rivalutazione monetaria, ex artt. 1129, 1130, 1131,1176 e 1710 c.c. nonché alla ulteriore somma di euro 20.000,00 a titolo di responsabilità aquiliana ex art. 2059 c.c.
L’attore esponeva:
-che il era stato amministratore del Condominio sino al 25.2.2020;
-che il convenuto non provvedeva alla consegna della documentazione;
che, pertanto, veniva condannato dal Tribunale di Roma (R.G. 37355/2020) alla riconsegna della documentazione condominiale richiesta (obbligo rimasto inadempiuto);
che dai conteggi effettuati dal nuovo amministratore emergeva un ammanco di cassa pari ad euro 139.005,84, oltre interessi e rivalutazione monetaria;
che tale somma derivava dal mancato pagamento: delle spettanze INPS del portiere dello stabile (euro 60.310,93), delle somme dovute per la partecipazione al Consorzio di INDIRIZZO (euro 22.258,90 a seguito di accordo transattivo), delle retribuzioni del portiere dello stabile e dei suoi sostituti (euro 20.000,00), del TFR del portiere (euro 33.591,59), di altri debiti (euro 2.844,42);
che il convenuto doveva essere condannato al risarcimento dei danni per mala gestio.
Alla udienza del 16.9.2022, il Giudice dichiarava la contumacia del convenuto, concedendo i termini ex art. 183, c. 6, c.p.c.
Con la prima memoria ex art. 183, c. 6, c.p.c. il chiedeva l’emissione di una ingiunzione di pagamento ex art. 186 ter c.p.c., dell’importo di € 75.00,00 .
Con ordinanza del 15.4.2023, il Giudice ordinava a ‘ di rendere il conto relativamente all’attività gestoria svolta a favore del Condominio attore dal 1.1. 2014 al 24.2.2020, con i relativi giustificativi, con termine sino al 30 novembre 2023 per il deposito ‘.
Con ordinanza del 13.6.2024, questo Giudice ‘ vista la rituale notifica della richiesta di rendiconto di gestione al contumace; atteso che non sono stati prodotti documenti necessari al fine di una ctu contabile (es assegni pagamenti effettuati dai condomini per portieri/forniture, estratto c/c bancario ove presente, etc) cui non possono supplire istanze di prova orale (capp in memoria ex art 183 c 6° cpc generici e privi di un principio di prova scritta a supporto) ‘ r inviava per la precisazione delle conclusioni al l’udienza del 29.5.2025 , all’esito della quale tratteneva la causa in decisione con i termini ex art. 190 c.p.c.
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La domanda non merita accoglimento.
Orbene, l’amministratore di condominio si raffigura alla stregua di un ufficio di diritto privato assimilabile al mandato con rappresentanza con conseguente applicazione, tra le parti, delle norme sul mandato (SS.UU. n. 9148/2008; Cass n. 7874/21). Onde, in caso di inadempimento nello svolgimento del proprio incarico, l’amministratore sarà tenuto a rispondere dei relativi danni a titolo di responsabilità contrattuale ex art. 1218 c.c. nei confronti dell’organizzazione condominiale.
L’amministratore deve esercitare il mandato con la diligenza del buon padre di famiglia, anche se deve ritenersi, alla luce della crescente specializzazione della figura dell’amministratore del condominio, che la diligenza debba essere valutata alla stregua del più rigido criterio di cui all’art. 1176, comma 2, c.c. con riguardo alle obbligazioni inerenti l’esercizio di un’attività professionale ormai compiutamente regolamentata anche dal legislatore (con indicazione puntuale degli obblighi ai quali rimane tenuto nell’adempimento del mandato) con la novella di cui alla L. n. 220/12. In ogni caso, l’amministratore è tenuto al rispetto del regolamento e delle norme di cui agli artt. 1130, 1131 e 1135 c.c. ed è tenuto, in particolare, al risarcimento dei danni cagionati dalla sua negligenza e dal cattivo uso dei suoi poteri.
Nel caso di specie, in assenza di una contabilizzazione idonea a ricostruire i rapporti fra le parti, era onere dell’ente di gestione di documentare (attesa la natura del rapporto che legava le parti) tutti i pagamenti degli oneri da parte dei singoli condomini anno per anno nel corso della gestione del onde poter verificare se i disavanzi allegati erano da imputare ad una condotta dell’amministratore volta a distrarre i fondi o alla morosità dei condomini. In particolare, il avrebbe dovuto documentalmente dimostrare se la situazione di cassa, volta per volta, avrebbe consentito di pagare i fornitori e se i canoni dovuti dal conduttore del locale affittato siano stati effettivamente corrisposti al (o ne sia stata semplicemente omessa la contabilizzazione).
Ebbene, non producendo elementi di riscontro in ordine al pagamento degli oneri da parte dei singoli condomini che avrebbero dovuto, all’uopo, conservare le ricevute (sostanzialmente nulla è stato depositato al riguardo), non versando gli estratti del conto corrente dai quali poter risalire ai movimenti di dare-avere in capo al per il periodo di riferimento e non producendo le fatture rilasciate dai terzi creditori ma solo prospetti riepilogativi di parte o accordi transattivi con i fornitori/creditori, non è emersa prova (non conseguibile neanche con la ctu che non è mezzo di prova ed allo stato meramente esplorativa) che il convenuto abbia distratto in proprio favore (chè tale è la contestazione) le somme ricevute per corrispondere il dovuto ai terzi dai condomini onde poter concludere che il Condominio è rimasto creditore, degli importi corrispondenti non versati, nei confronti dell’amministratore.
Non sussiste, pertanto, il diritto dell’attore alla ripetizione della richiesta somma né è emersa l’esistenza di un danno risarcibile.
Non rileva infine che il contumace non abbia reso il conto della gestione iussu iudicis ex art 263 coc, posto che tale inadempimento pur se indice a disfavore dell ‘ amministratore contumace, tuttavia in assenza totale di documentazione come sopra evidenziato riguardante i
versamenti dei condomini dal 2014 al 2020 verso fornitori, portiere etc non consente in ogni caso di appurare l ‘ an ed in specie il quantum degli asseriti ammanchi, di cui si chiede ristoro.
Nulla sulle spese stante la contumacia di
.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa:
rigetta la domanda;
nulla sulle spese.
Roma, 22.9.2025
Il giudice Dott.ssa NOME COGNOME