Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 27174 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 2   Num. 27174  Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data pubblicazione: 10/10/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 9257/2021 R.G. proposto da: COGNOME  NOME,  elettivamente  domiciliato  in  ROMA,  INDIRIZZO, nello studio dell’AVV_NOTAIO, rappresentato e difeso in proprio
– ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE
– intimato – avverso  l ‘ordinanz a  del  TRIBUNALE  di  BARCELLONA  POZZO  DI GOTTO depositata il 22/02/2021;
udita la relazione RAGIONE_SOCIALE causa svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME
FATTI DI CAUSA
Con provvedimento del 31.10.2019 il Presidente del Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto rigettava l’istanza di COGNOME NOME di liquidazione del compenso dovutogli per l’assistenza prestata, in sede giudiziale civile, in favore del RAGIONE_SOCIALE,  n.  6/2008,  ammesso  al  patrocinio  a  spese  dello  Stato, ritenendo  il  diritto  prescritto  ai  sensi  di  quanto  previsto  dall’art. 2956, secondo comma, c.c.
Avverso detto provvedimento interponeva opposizione il COGNOME ed il Tribunale, con l’ordinanza impugnata in questa sede, rigettava l’opposizione, rilevando da un lato l’inapplicabilità alla fattispecie RAGIONE_SOCIALE cd. prescrizione presuntiva di cui all’art. 29 56 c.c., ma ritenendo infondata la pretesa, non avendo il COGNOME dimostrato di non esser stato retribuito per l’opera svolta. Il giudice dell’opposizione rilevava, da un lato, che era decorso un notevole lasso di tempo tra l’esecuzione RAGIONE_SOCIALE prestazione e la presentazione dell’istanza di liquidazione del compenso, e, dall’altro lato, che le spese liquidate dal giudice nel decreto ingiuntivo in relazione al quale era stata resa la prestazione professionale oggetto RAGIONE_SOCIALE richiesta di liquidazione erano state poste a favore RAGIONE_SOCIALE parte istante, e non dell’Erario, con statuizione non oggetto di correzione.
Propone ricorso per la cassazione di detta decisione COGNOME NOME, affidandosi a quattro motivi.
Il  RAGIONE_SOCIALE, anche a seguito di rinnovazione RAGIONE_SOCIALE  notificazione  del  ricorso  presso  l’Avvocatura  Generale  dello Stato, è rimasto intimato.
RAGIONI RAGIONE_SOCIALE DECISIONE
Con il primo motivo, il ricorrente lamenta la violazione o falsa applicazione degli artt. 112, 324, 329 c.p.c., 84, 170 del D.P.R. n.
115 del 2002, 15 del D. Lgs. n. 150 del 2011 e 702 ter c.p.c., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., perché il giudice dell’opposizione si sarebbe pronunciato ultra petita , ponendo alla base  RAGIONE_SOCIALE  sua  valutazione  circostanze  non  oggetto  di  specifica censura.
La doglianza è infondata.
L’odierno ricorrente aveva interposto opposizione avverso il provvedimento con il quale era stato negato il riconoscimento del compenso dovutogli per l’assistenza prestata in favore di una parte ammessa  al  beneficio  del  patrocinio  a  spese  dello  Stato.  In  tal modo, oggetto del devolutum era  l’intera  questione  concernente alla  spettanza  del  predetto  compenso,  e  dunque  non  si  ravvisa alcun profilo di ultrapetizione.
Con il secondo motivo, il ricorrente denunzia la violazione o falsa applicazione degli artt. 101, 183 c.p.c. e 24 Cost., in relazione all’art.  360,  primo  comma,  nn.  3  e  4,  c.p.c.,  perché  il  giudice dell’opposizione avrebbe deciso la causa su questione non preventivamente sottoposta al contraddittorio delle parti.
Con il terzo motivo, invece, si lamenta la violazione o falsa applicazione degli artt. 1233, 2697 c.c., 74, 131 e 132 del D. Lgs. (recte, del D.P.R.) n. 115 del 2002, 3 e 111 Cost., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., perché il Tribunale avrebbe erroneamente valorizzato, ai fini RAGIONE_SOCIALE prova, una circostanza non decisiva, rappresentata dal fatto che il giudice che aveva emesso il decreto ingiuntivo in favore del RAGIONE_SOCIALE ammesso al patrocinio a spese dello Stato aveva per errore liquidato le spese direttamente in favore RAGIONE_SOCIALE parte, e non invece dell’Erario, come avrebbe dovuto. Inoltre, il giudice dell’opposizione avrebbe operato una
inversione dell’onere RAGIONE_SOCIALE prova, ponendo a carico dell’istante la dimostrazione di non esser stato retribuito per la sua attività, anche se nessuna eccezione era stata sollevata, in tal senso, dalla parte nei cui confronti era stata indirizzata la richiesta di pagamento.
Con il quarto motivo, infine, il ricorrente si duole RAGIONE_SOCIALE violazione o falsa applicazione degli artt. 15 del D. Lgs. n. 150 del 2011, 115 e 116 c.p.c., nonché omesso esame di un fatto decisivo, in relazione all’art. 360, primo comma, nn. 3 e 5, c.p.c., perché il giudice dell’opposizione avrebbe dovuto esercitare il suo poteredovere di acquisire ex officio la documentazione e le informazioni necessarie ai fini RAGIONE_SOCIALE decisione RAGIONE_SOCIALE causa. Inoltre, il predetto giudice avrebbe trascurato di considerare la produzione documentale eseguita dall’odierno ricorrente, dalla quale sarebbe emerso che il RAGIONE_SOCIALE non aveva fondi per poter provvedere al saldo delle spettanze del difensore.
Tra  le  tre  censure,  suscettibili  di  esame  congiunto,  va esaminato in primo luogo il terzo motivo, che è fondato.
Il Tribunale ha posto a base RAGIONE_SOCIALE sua decisione due circostanze del tutto irrilevanti ai fini del riconoscimento, o del diniego, RAGIONE_SOCIALE spettanza del compenso dovuto al COGNOME. Il fatto che costui avesse agito a distanza di tempo dall’esecuzione RAGIONE_SOCIALE prestazione, infatti, non costituisce elemento idoneo a far presumere l’intervenuto saldo RAGIONE_SOCIALE sua opera. Né rileva, a tal riguardo, la circostanza che nel decreto ingiuntivo chiesto ed ottenuto per conto del RAGIONE_SOCIALE ammesso al patrocinio a spese dello Stato il giudice avesse liquidato le spese in favore RAGIONE_SOCIALE parte, anziché dell’Erario, trattandosi da un lato di un fatto non dipendente dalla volontà dell’avvocato RAGIONE_SOCIALE parte istante, e
dall’altro lato comunque integrante un mero errore materiale, suscettibile di correzione mediante l’apposito procedimento. L’ipotesi che si configura nel caso specifico, infatti, è sovrapponibile a quella dell’omessa statuizione del giudice sull’istanza di distrazione delle spese in favore del difensore, in relazione alla quale è stato ammesso il rimedio RAGIONE_SOCIALE correzione (cfr. Cass. Sez. U, Ordinanza n. 31033 del 27/11/2019, Rv. 656078). In entrambi i casi, infatti, la correzione non incide sul quantum delle spese liquidate, ma soltanto sull’individuazione del soggetto legittimato a pretenderne il pagamento.
Il motivo, inoltre, è fondato anche nella parte in cui si contesta una ingiusta inversione dell’onere RAGIONE_SOCIALE prova ed una pronuncia in assenza di eccezione RAGIONE_SOCIALE parte interessata. Non consta, infatti, che fosse stato eccepito, in sede di opposizione, l’int ervenuto pagamento RAGIONE_SOCIALE prestazione per la quale il COGNOME aveva chiesto di essere retribuito; in assenza di detta eccezione, il giudice dell’opposizione non poteva pretendere la dimostrazione, da parte dell’odierno ricorrente, del fatto negativo consis tente nel mancato incasso del proprio compenso, anche perché in tal modo ha posto, ingiustamente, a suo carico, l’onere RAGIONE_SOCIALE prova dell’infondatezza di una eccezione mai sollevata, operando una inversione dei criteri di riparto dell’onere RAGIONE_SOCIALE prova.
Il secondo e quarto motivo sono assorbiti dall’accoglimento del terzo.
In conclusione, va rigettato il primo motivo, accolto il terzo e dichiarato  assorbiti  gli  altri.  La  decisione  impugnata  va  quindi cassata, in relazione alla censura accolta, e la causa rinviata, anche
per  le  spese  del  presente  giudizio  di  legittimità,  al  Tribunale  di Barcellona Pozzo di Gotto, in differente composizione.
P. Q. M.
La Corte rigetta il primo motivo del ricorso, accoglie il terzo e dichiara assorbiti gli altri.  Cassa  la  decisione  impugnata,  in relazione alla censura accolta, e rinvia la causa, anche per le spese del presente giudizio di legittimità, al Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto, in differente composizione.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio RAGIONE_SOCIALE Seconda Sezione civile in data 01 ottobre 2025
Il Presidente NOME COGNOME