Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 26297 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 3 Num. 26297 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: CONDELLO NOME COGNOME
Data pubblicazione: 08/10/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 4334/2020 R.G. proposto da:
COGNOME NOME, rappresentato e difeso, giusta procura in calce al ricorso, dall’AVV_NOTAIO, p.e.c.: , elettivamente domiciliato presso il suo studio, in Roma, INDIRIZZO
-ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE
-intimata – avverso la sentenza del la Corte d’appello di Roma n. 4098/2019, pubblicata in data 19 giugno 2019;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 23
maggio 2024 dal Consigliere dott.ssa NOME COGNOME
FATTI DI CAUSA
Il Tribunale di Roma, con sentenza n. 2895/2012, accoglieva la domanda di risarcimento danni avanzata da NOME COGNOME nei confronti della RAGIONE_SOCIALE , ritenendo provato che l’attore, a seguito di rifornimento di carburante alla propria autovettura MerRAGIONE_SOCIALE, effettuato presso il distributore Total, sito in Roma, INDIRIZZO, ave sse subito, a causa della presenza di acqua nel gasolio, danni tecnici al motore del veicolo, per i quali aveva dovuto sostenere l’esborso di 6.023,00 euro.
La sentenza di primo grado è stata riformata dalla Corte d’appello di Roma, che ha ritenuto non provate le circostanze poste a fondamento della domanda.
In particolare, i giudici d’appello hanno fondato la decisione sulle seguenti considerazioni:
il COGNOME aveva prodotto in giudizio la ricevuta di pagamento dell’importo di euro 70,00 presso il punto vendita Total di Roma e la carta fedeltà Club Total, dalla quale si evinceva l’accredito di punti per l’acquisto di ‘Super Spb’ ;
nessuno dei testi escussi aveva assistito al rifornimento di carburante;
il gestore del distributore, imputato dei delitti di cui agli artt. 640 e 641 cod. pen., a seguito di querela sporta dal COGNOME e da altro cliente che pure lamentava un danno analogo, era stato assolto con sentenza del Tribunale penale di Roma n. 4517/12, perché il fatto non costituisce reato;
il COGNOME aveva dimostrato che il giorno 25 novembre 2006 aveva effettuato un rifornimento di carburante presso il punto di vendita Total di Roma, ma non che il prodotto acquistato fosse
gasolio e che l’auto rifornita fosse la MerRAGIONE_SOCIALE di sua proprietà.
La Corte territoriale ha rilevato, altresì, che la società RAGIONE_SOCIALE non aveva partecipato al giudizio penale che si era svolto nei confronti di NOME COGNOME, gestore del distributore, ed escluso che l’accertamento svolto in altro giudizio, di per sé e in difetto di altri riscontri, potesse costituire prova decisiva in questo giudizio.
NOME COGNOME propone ricorso per la cassazione della suddetta sentenza, con tre motivi.
RAGIONE_SOCIALE, pur ritualmente intimata, non ha svolto attività difensiva in questa sede.
Il ricorso è stato avviato per la trattazione in camera di consiglio ai sensi dell’art. 380 -bis .1. cod. proc civ.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo, deducendo la violazione, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., degli artt. 651, 652 e 654 cod. proc. civ., il ricorrente contesta al giudice d’appello di avere omesso di prendere in esame la sentenza penale e di valutare le dichiarazioni testimoniali raccolte in primo grado.
Rappresenta che la prova che il rifornimento effettuato avesse ad oggetto l’ erogazione di gasolio alla propria autovettura si evinceva dalla sentenza penale che, pur assolvendo il gestore del distributore, aveva confermato che l’autovettura era una TARGA_VEICOLO alimentata a gasolio, come emerso dalla consulenza espletata in sede penale e dalle testimonianze rese in quella sede.
Addebita, pertanto, alla Corte territoriale di non avere fatto buon governo delle norme evocate nella rubrica del motivo in disamina, perché aveva trascurato elementi probatori univoci che dimostravano la lamentata alterazione del gasolio erogato.
1.1. La censura è inammissibile.
1.2. Va anzitutto osservato che essa risulta formulata in
violazione dell’art. 366, primo comma, n. 6, cod. proc. civ., atteso che il ricorrente fa riferimento ad atti e documenti del giudizio di merito , limitandosi a meramente richiamarli, senza invero debitamente (per la parte strettamente d’interesse in questa sede) riprodurli nel ricorso ovvero, laddove riprodotti (v. in particolare la sentenza penale), senza fornire puntuali indicazioni necessarie ai fini della relativa individuazione con riferimento alla sequenza dello svolgimento del processo inerente alla documentazione, come pervenuta presso la Corte Suprema di Cassazione, al fine di renderne possibile l’esame, con precisazione dell’esatta collocazione nel fascicolo d’ufficio o in quello di parte, e se essi siano stati rispettivamente acquisiti o prodotti (anche) in sede di giudizio di legittimità, sicché la mancanza anche di una sola di tali indicazioni rende il ricorso inammissibile (Cass., sez. U, 27/12/2019, n. 34469; Cass., sez. U, 19/04/2016, n. 7701).
A tale stregua, il ricorrente non deduce la formulata censura in modo da renderla chiara ed intellegibile in base alla lettura del ricorso, non ponendo questa Corte nella condizione di adempiere al proprio compito istituzionale di verificare il relativo fondamento (Cass., sez. 3, 18/04/2006, n. 8932; Cass., sez. 3, 20/01/2006, n. 1108; Cass., sez. 3, 08/11/2005, n. 21659; Cass., sez. 2, 02/08/2005, n. 16132; Cass., sez. 3, 25/02/2004, n. 3803; Cass., sez. 3, 28/10/2002, n. 15177; Cass., sez. 3, 12/05/1998 n. 4777) sulla base delle deduzioni contenute nel medesimo, alle cui lacune non è possibile sopperire con indagini integrative (v. Cass., sez. 3,
24/03/2003, n. 3158; Cass., sez. 3, 25/08/2003, n. 12444; Cass., sez. 2, 20/01/1995, n. 1161).
1.3. Va, peraltro, osservato come il ricorrente neppure abbia specificato se la sentenza pronunciata dal Tribunale penale di Roma, di cui si lamenta l’omessa valutazione da parte del giudice di appello, fosse passata in giudicato e che, in ogni caso, l’accertamento contenuto in una sentenza penale irrevocabile di assoluzione pronunciata perché il fatto non costituisce reato non ha efficacia di giudicato, ai sensi dell’art. 652 cod. proc. pen., nel giudizio civile di danno, nel quale, in tal caso, compete al giudice il potere di accertare autonomamente, con pienezza di cognizione, i fatti dedotti in giudizio e di pervenire a soluzioni e qualificazioni non vincolate dall’esito del processo penale (Cass., sez. 3, 25/11/2021, n. 36638; Cass., sez. 3, 11/03/2016, n. 4764; Cass., sez. L, 11/02/2011, n. 3376; Cass., sez. 3, 31/05/2010, n. 13212; Cass., sez. 3, 14/02/2006, n. 3193).
1.4. Questa Corte, in effetti, ha ripetutamente affermato che, nell’ordinamento processuale vigente, manca una norma di chiusura sulla tassatività tipologica dei mezzi di prova e che il giudice civile può, quindi, legittimamente porre a base del proprio convincimento prove cd. atipiche, tra le quali anche le prove raccolte in diverso giudizio fra le stesse o altre parti e pure le risultanze derivanti da atti di indagini preliminari svolte in sede penale, ove della loro utilizzazione il giudice civile abbia fornito adeguata motivazione, si tratti di prove idonee ad offrire sufficienti elementi di giudizio e non smentite dal raffronto critico con le altre risultanze istruttorie, non potendosi, in tal caso, ravvisare la violazione del principio di cui all’art. 101 cod. proc. civ., posto che, sebbene raccolte al di fuori del processo, il contraddittorio in ordine alle relative emergenze istruttorie si instaura con la loro formale produzione nel giudizio civile e la conseguente possibilità per le parti dello stesso di farne oggetto
di valutazione critica e stimolare la valutazione giudiziale su di esse (cfr. ex multis, Cass., sez. 2, 21/03/2022, n. 9055; Cass., sez. 6 -3, 04/11/2021, n. 31600; Cass., sez. 3, 19/07/2019, n. 19521; Cass., sez. 2, 06/12/2022, n. 35782; Cass., sez. 2, 12/02/2021, n. 3689; Cass., sez. 3, 05/05/2020, n. 8459; Cass., sez. 2, 04/07/2019, n. 18025; Cass., sez. 1, 01/09/2015, n. 17392; Cass., sez. 2, 20/01/2017, n. 1593; Cass., sez. 1, 07/05/2014, n. 9843; Cass., sez. L, 30/01/2013, n. 2168; Cass., sez. 3, 02/07/2010, n. 15714; Cass., sez. L, 05/12/2008, n. 28855; Cass., sez. 3, 26/06/2007, n. 14766; Cass., sez. 2, 11/08/1999, n. 8585).
D a tali principi la Corte d’appello non si è discostata, in quanto ha escluso che l’accertamento reso nel giudizio penale potesse assurgere a prova decisiva nel presente giudizio, ‹‹ in difetto di altri validi riscontri ›› ; e tale valutazione operata dal giudice di merito non è stata in questa sede idoneamente attinta.
Con il secondo motivo, denunziando, in relazione all’art 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., la violazione dell’art. 2697 cod. civ., il ricorrente ribadisce che il percorso motivazionale della decisione gravata è viziata, in quanto la circostanza che l’autovettura MerRAGIONE_SOCIALE alimentata a gasolio si fosse rifornita il giorno 25 novembre 2006 presso la stazione Total di INDIRIZZO era conclamata dalle risultanze istruttorie di entrambi i giudizi -penale e civile -che il giudice d’appello aveva trascurato di prendere in esame.
Il motivo è inammissibile, in quanto, per consolidato orientamento di questa Corte, la violazione del precetto di cui all’art. 2697 cod. civ. si configura se il giudice del merito abbia applicato la regola di giudizio fondata sull’onere della prova in modo erroneo (cioè attribuendo l ‘onus probandi a una parte diversa da quella che ne era onerata secondo le regole di scomposizione della fattispecie basate
sulla differenza fra fatti costitutivi ed eccezioni), non anche quando abbia valutato le prove proposte dalle parti attribuendo maggior forza di convincimento ad alcune piuttosto che ad altre (Cass., sez. 3, 05/09/2006, n. 19064; Cass., sez. 3, 17/06/2013, n. 15107; Cass., sez. 6 -3, 21/02/2018, n. 4241; Cass., sez. 3, 29/05/2018, n. 13395; Cass., sez. 6 -3, 31/08/2020, n. 18092).
Il ricorrente non si duole di un’indebita inversione di tale onere, ma piuttosto ascrive al giudice di merito di non avere adeguatamente valutato le risultanze del processo penale e di quello civile. Ebbene, l’eventualità che la valutazione delle acquisizioni istruttorie sia stata incongrua non integra violazione dell’art. 2697 cod. civ., ma, eventualmente, un erroneo apprezzamento sull’esito della prova, sindacabile in sede di legittimità esclusivamente negli angusti limiti del riformulato art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., vizio nemmeno adombrato dal ricorrente.
Con il terzo motivo il ricorrente censura la decisione impugnata per ‹‹Omesso esame ex art. 360, n. 5, c.p.c. dell’esame dei testi NOME COGNOME e NOME COGNOME, correttamente valutato invece nel giudizio dinanzi al Tribunale, unitamente a quello di NOME COGNOME e NOME COGNOME, ancorché non espressamente citati››.
Sostiene che il Tribunale, dalle testimonianze richiamate in rubrica, aveva tratto le conseguenze che il rifornimento effettuato si riferisse proprio all’autovettura MerRAGIONE_SOCIALE e che nell’immediatezza del rifornimento l’auto ave sse presentato problemi tecnici al motore, successivamente riscontrati presso l’autofficina RAGIONE_SOCIALE.
La censura è inammissibile.
Anche se l’omesso esame di elementi istruttori può, in tesi, integrare l’omesso esame circa il fatto storico, resta tuttavia fermo che, anche per ciò che concerne la doglianza sul mancato esame degli elementi istruttori secondo la nuova disposizione dell’art. 360, primo
comma, n. 5, cod. proc. civ., deve essere osservato il requisito di cui all’art. 366, primo comma, n. 6, cod. proc. civ. , essendo inibito al giudice di legittimità l’accesso agli atti del processo.
Il ricorrente ha, quindi, l’onere di indicare specificamente il contenuto della prova trascurata dal giudice di merito, provvedendo alla sua trascrizione, al fine di consentire al giudice di legittimità il controllo della decisività dei fatti da provare, e, quindi, delle prove stesse, che, per il principio dell’autosufficienza del ricorso per cassazione, deve essere in grado di compiere sulla base delle deduzioni contenute nell’atto, alle cui lacune non è consentito sopperire con indagini integrative (Cass., sez. U, n. 2019/34469; Cass., sez. 6 -5, 03/01/2014, n. 48; Cass., sez. 3, 31/07/2012, n. 13677; Cass., sez. 6 -L, 30/07/2010, n. 17915).
Il ricorrente si è limitato a riportare uno stralcio della sentenza di primo grado, assumendo che essa si fonda sulle dichiarazioni rese da alcuni testi, ma ha omesso di trascrivere il contenuto delle testimonianze dalle quali poter desumere il fatto storico il cui esame sarebbe stato trascurato dal giudice di merito.
Peraltro, l’omesso esame di elementi istruttori, in quanto tale, non integra il vizio denunciato, quando il fatto storico rappresentato sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorché questi non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie astrattamente rilevanti (Cass., sez. U, 07/04/2014, n. 8053).
4. Il ricorso va, dunque, dichiarato inammissibile.
Nulla deve disporsi in merito alle spese del presente giudizio di legittimità, in assenza di attività difensiva della parte intimata.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 -quater, del d.P.R. n. 115 dl 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento,
da parte del ricorrente, al competente ufficio di merito, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1bis dello stesso art. 13, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Terza Sezione