Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 4932 Anno 2024
Oggetto
Civile Ord. Sez. L Num. 4932 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 23/02/2024
R.G.N. 23062/2018
COGNOME.
Rep.
Ud. 29/11/2023
CC
ORDINANZA
sul ricorso 23062-2018 proposto da:
NOME, elettivamente domiciliata in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato NOME AVV_NOTAIO, rappresentata e difesa dagli avvocati NOME COGNOME, NOME AVVEDUTO;
– ricorrente –
contro
RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, in persona del suo Presidente e legale rappresentante pro tempore, in proprio e quale mandatario della RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliati in ROMA, INDIRIZZO, presso l’Avvocatura RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE dellRAGIONE_RAGIONE_SOCIALE,
rappresentati e difesi dagli avvocati NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME;
– resistenti con mandato –
avverso la sentenza n. 29/2018 della CORTE D’APPELLO di CATANIA, depositata il 17/01/2018 R.G.N. 412/2014; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 29/11/2023 dal AVV_NOTAIO COGNOME.
RITENUTO CHE:
Con sentenza del 17.1.18 la corte d’appello di Catania ha confermato la sentenza del 21.2.14 del tribunale di Ragusa, che aveva rigettato l’opposizione a due cartelle esattoriali per euro 13.033 e 4314 per contributi e somme aggiuntive dovute dal contribuente in epigrafe alla gestione agricola RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE per gli anni 2003-2009, quale coltivatore diretto presso azienda agricola di coltivazione fiori e piante in serra di cui era titolare.
In particolare, la corte territoriale ha ritenuto -sulla base della dichiarazione della stessa parte nell’istanza per avere aiuti per il primo insediamento giovani in agricoltura- che risultava una superficie coltivata a serra e un numero di giornate necessarie rilevante e che era provata l’attività di coltivatore diretto.
Avverso tale sentenza ricorre il lavoratore per cinque motivi; l’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE ha depositato procura alle liti.
Il Collegio, all’esito della camera di consiglio, si è riservato il termine di giorni sessanta per il deposito del provvedimento.
CONSIDERATO CHE:
Il primo motivo deduce violazione all’articolo 2 legge n. 57 del 1947 nonché 23 legge n. 9 del 1963 e 7 decreto legge n. 7 del 1970, per avere la corte territoriale trascurato l’assenza di fabbisogno del fondo di 104 giornate.
Il secondo motivo deduce violazione dell’articolo 2697 c.c., per non avere la corte territoriale considerato la documentazione prodotta dalla parte e, altresì, per non avere considerato che l’onere della prova in materia era dell’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE.
Il terzo motivo deduce violazione del medesimo articolo 2697 c.c., per avere la corte territoriale addossato all’opponente l’onere della prova circa l’esistenza dei requisiti di iscrizione quale coltivatore diretto.
Il quarto motivo deduce violazione dell’articolo 116 c.c., per avere la corte territoriale trascurato la rilevanza delle tabelle ettaro coltura.
Il quinto motivo riguarda il capo accessorio della condanna alle spese per soccombenza in relazione al quale viene dedotta la violazione dell’articolo 92 c.p.c..
I motivi possono essere esaminati congiuntamente per la loro connessione. La corte territoriale ha valutato le prove attribuendo peso preponderante alla dichiarazione della
stessa parte circa il fabbisogno del fondo e ritenendo prevalente tale dichiarazione, per la sua concreta riferibilità al fondo di specie, rispetto alle risultanze generiche delle tabelle ettaro/coltura, ritenendo in concreto provata l’attività di coltivatore diretto nella misura rilevante ai fini dell’iscrizione.
La valutazione in fatto operata dalla corte circa il fabbisogno del fondo, condotta peraltro in modo corretto, è insindacabile in sede di legittimità, così come resta del resto insindacabile in cassazione la valutazione del giudice di merito sul materiale probatorio (v. Sez. 3 – , Sentenza n. 37382 del 21/12/2022, Rv. 666679 -05, secondo la quale, in tema di scrutinio di legittimità del ragionamento sulle prove adottato del giudice di merito, la valutazione del materiale probatorio – in quanto destinata a risolversi nella scelta di uno (o più) tra i possibili contenuti informativi che il singolo mezzo di prova è, per sua natura, in grado di offrire all’osservazione e alla valutazione del giudicante – costituisce espressione della discrezionalità valutativa del giudice di merito ed è estranea ai compiti istituzionali della RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE. (con la conseguenza che, a seguito della riformulazione dell’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., non è denunciabile col ricorso per cassazione come vizio della decisione di merito), restando totalmente interdetta alle parti la possibilità di discutere, in sede di legittimità, del modo attraverso il quale, nei gradi di merito, sono state compiute le predette valutazioni discrezionali.
Ne discende l’inammissibilità del ricorso.
Nulla per spese, non essendo stata svolta dall’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE attività difensiva.
Sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto.
p.q.m.
dichiara inammissibile il ricorso.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del DPR n.115/02 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto.
Così deciso oggi in Roma, nella camera di consiglio del 29