Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 27462 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 1 Num. 27462 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 14/10/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 5417/2021 R.G. proposto da :
RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliata in INDIRIZZO, presso lo studio RAGIONE_SOCIALE‘avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE) che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE)
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliata in INDIRIZZO, presso lo studio RAGIONE_SOCIALE‘avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE) che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE)
-controricorrente-
nonchè contro
RAGIONE_SOCIALE
-intimato- avverso la SENTENZA RAGIONE_SOCIALEa CORTE D’APPELLO de L’AQUILA n. 1029/2020 depositata il 20/07/2020.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 10/10/2025 dal Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
RAGIONE_SOCIALE ha proposto, davanti al Tribunale di Sulmona, azione di ripetizione di indebito oggettivo nei confronti di RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE S.p.A. , già RAGIONE_SOCIALE Popolare Abruzzese Marchigiana, in relazione ad alcuni rapporti di conto corrente, uno dei quali acceso nel corso degli anni ‘ 70, per l’importo di € 1.820.529,19, oltre interessi e rivalutazione dal 5 marzo 2013, per avere la banca applicato interessi e spese (CMS) privi di pattuizione scritta, con conseguente nullità del contratto e applicazione degli interessi al tasso legale. La domanda ha avuto a oggetto anche l’ulteriore importo di € 675.509,74 in relazione a due contratti di mutuo stipulati in data 7 novembre 1994 e in data 9 febbraio 2006, entrambi i quali privi di causa, in quanto destinati a ripianare un saldo negativo insussistente, quale effetto del ricalcolo dei saldi trimestrali.
Il Tribunale di Sulmona, previo espletamento di CTU, ha ritenuto che i tre rapporti di conto corrente inter partes fossero tra loro collegati (nn. 4138/0740/40883, 4138/0740/59 e 4138/1000/648). Ritenendo, poi, onere RAGIONE_SOCIALEa banca produrre i contratti di conto corrente e la relativa documentazione contabile, ha accolto parzialmente la domanda in relazione ai rapporti di conto corrente per l’importo di € 341.937,68 e, in misura parziale, quanto al contratto di mutuo stipulato in data 7 novembre 1994, condannando la RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE alla restituzione RAGIONE_SOCIALE‘importo ulteriore di € 341.812,79.
n. 5417/2021 R.G.
La Corte di Appello de L’Aquila, con la sentenza qui impugnata, ha accolto l’appello di RAGIONE_SOCIALE, nelle more del giudizio di appello fusa per incorporazione in RAGIONE_SOCIALE (ISP). Ha ritenuto il giudice di appello, in primo luogo, che i rapporti di conto corrente fossero distinti, osservando che il saldo del conto n. 4138/0740/59 fosse stato girato sul conto n. 4138/1000/648. Ha, poi, accertato che non fossero stati prodotti i contratti e che gli estratti conto prodotti fossero incompleti, essendo mancanti di quelli degli anni 1995 e 2001, ritenendo che fosse onere del correntista produrre la documentazione relativa al conto corrente; sotto questo profilo, ha ritenuto non significativa l’inottemperanza RAGIONE_SOCIALEa banca all’ordine di esibizione ex art. 210 cod. proc. civ., essendo trascorso il termine decennale di cui all’art. 119, comma 4, TUB. Da tali premesse, il giudice di appello ha tratto la conseguenza RAGIONE_SOCIALEa mancata prova RAGIONE_SOCIALEa pattuizione di interessi ultralegali ai fini RAGIONE_SOCIALEa eccepita nullità dei contratti. Ha, poi, osservato il giudice di appello che la contestazione RAGIONE_SOCIALEa società correntista riguardava la nullità RAGIONE_SOCIALEa sola pattuizione di interessi per assenza di forma, ma non anche quella RAGIONE_SOCIALE‘intero contratto , la cui stipula per iscritto non è stata contestata. Dal rigetto RAGIONE_SOCIALEa domanda relativa a ll’azione di ripetizione di indebito afferente i conti correnti, il giudice di appello ha fatto discendere l’infondatezza RAGIONE_SOCIALEa domanda relativa a i contratti di mutuo.
Propone ricorso per cassazione RAGIONE_SOCIALE, affidato a sei motivi, cui resiste con controricorso RAGIONE_SOCIALE, ulteriormente illustrato da memoria. In data 12 novembre 2024 il difensore del controricorrente ha rinunciato al mandato.
RAGIONI RAGIONE_SOCIALEA DECISIONE
5417/2021 R.G. 1. Con il primo motivo si deduce, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 119, commi 1 e 4, TUB in relazione all’art. 2943 cod. civ., nella
parte in cui la sentenza impugnata ha dichiarato la prescrizione del diritto RAGIONE_SOCIALEa ricorrente a ottenere l’ordine di esibizione dei documenti contrattuali in danno RAGIONE_SOCIALEa banca. Osserva parte ricorrente che il giudice di appello avrebbe omesso di considerare l’avvenuta interruzione RAGIONE_SOCIALEa prescrizione anche del diritto alla restituzione RAGIONE_SOCIALEa documentazione, per effetto RAGIONE_SOCIALEa raccomandata RAGIONE_SOCIALE‘8 giugno 2010 , con cui era stata chiesta anche la trasmissione dei riassunti scalari e degli estratti conto relativi agli anni 1999 -2003, a termini di quanto dispone l’art. 119 TUB . Aggiunge, inoltre, parte ricorrente che il termine prescrizionale deve ritenersi decorrente dalla chiusura del conto e non dalle singole rimesse.
Con il secondo motivo si deduce, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 2944 cod. civ., nella parte in cui la sentenza impugnata non ha tenuto conto RAGIONE_SOCIALE‘interruzione RAGIONE_SOCIALEa prescrizione, al fine del diritto a ottenere gli estratti conto dalla banca incorporata, nonché a i fini RAGIONE_SOCIALE‘interruzione RAGIONE_SOCIALEa prescrizione RAGIONE_SOCIALE‘azione alla ripetizione di indebito.
I primi due motivi, i quali possono essere esaminati congiuntamente, sono inammissibili in quanto -come osservato dal controricorrente – non colgono pienamente la ratio decidendi RAGIONE_SOCIALEa sentenza impugnata , incentrata sulla distribuzione RAGIONE_SOCIALE‘onere RAGIONE_SOCIALEa prova, incombente sul correntista che invochi i presupposti per una azione di indebito oggettivo di provare il proprio diritto producendo il contratto di conto corrente. Sotto questo profilo, va rilevato che la motivazione RAGIONE_SOCIALEa sentenza impugnata non affronta la questione attinente al diritto del cliente di ottenere la documentazione bancaria nel decennio anteriore alla richiesta, in particolare, nel decennio anteriore alla ricezione RAGIONE_SOCIALEa raccomandata RAGIONE_SOCIALE‘8 giugno 2010. Assorbito è, pertanto, l’esame RAGIONE_SOCIALEa questione RAGIONE_SOCIALEa formazione del giudicato interno sollevata dal controricorrente.
n. 5417/2021 R.G.
Con il terzo motivo si deduce, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., omesso esame di fatto decisivo per il giudizio, consistente nel fatto che, a fronte di documentazione bancaria incompleta il giudizio possa essere limitato alle porzioni temporali per le quali è chiesto l’accertamento RAGIONE_SOCIALE‘indebito oggettivo, ricostruendosi il saldo in base a ogni elemento disponibile, compresi gli argomenti di prova, tra cui le circostanze in fatto contenute nella CTU, così ritenendo provati i fatti dedotti dal correntista.
Con il quarto motivo si deduce, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., omesso esame di fatto decisivo per il giudizio, consistente nel l’apertura di un nuovo rapporto per effetto RAGIONE_SOCIALEe rinegoziazioni effettuate con la banca « gravandolo del saldo finale di quello precedente », circostanza ritenuta sprovvista di prova e smentita dalla CTU, riguardo alla quale la sentenza impugnata non avrebbe svolto alcuna considerazione.
Con il quinto motivo si deduce, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 2697, primo e secondo comma, cod. civ. nella parte in cui la sentenza impugnata ha ritenuto che grava sul correntista l’onere di produrre gli estratti conto e il contratto di conto corrente, dovendo trovare applicazione quanto ai fatti negativi il principio di vicinanza RAGIONE_SOCIALEa prova, richiamandosi a una giurisprudenza di questa Corte (Cass., n. 24051/2019). Trattandosi di mancanza di prova RAGIONE_SOCIALEa pattuizione di interessi e spese (CMS), ossia di fatto negativo, la prova positiva RAGIONE_SOCIALE‘esistenza RAGIONE_SOCIALEe pattuizioni sarebbe dovuta incorrere sulla banca originaria convenuta.
Con il sesto motivo si deduce, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., omesso esame di fatto decisivo per il giudizio, consistente nella CTU espletata in primo grado, dalla quale
si sarebbe potuta evincere l’assolvimento RAGIONE_SOCIALE‘onere RAGIONE_SOCIALEa prova da parte RAGIONE_SOCIALEa società correntista e la fondatezza RAGIONE_SOCIALEa domanda.
8. Il quinto motivo, il quale va esaminato pregiudizialmente, è infondato, con assorbimento degli ulteriori motivi (terzo, quarto e sesto). Laddove il correntista alleghi l’esistenza di pagamenti non dovuti, è suo onere provare l’inesistenza RAGIONE_SOCIALEa causa giustificativa del pagamento, per cui l’onere RAGIONE_SOCIALEa produzione del contratto, per dimostrare l’inesistenza di clausole giustificative del pagamento, resta a carico del cliente, senza poter invocare il principio di vicinanza RAGIONE_SOCIALEa prova al fine di spostare tale onere sulla banca, tenuto conto che -per consolidata giurisprudenza di questa Corte tale principio non trova applicazione quando ciascuna RAGIONE_SOCIALEe parti, almeno di regola, acquisisce la disponibilità del documento al momento RAGIONE_SOCIALEa sua sottoscrizione (Cass., n. 19566/2021; Cass., n. 33009/2019; Cass., n. 1550/2022; Cass., n. 29089/2022; Cass., n. 35979/2022; Cass., n. 9295/2023; Cass., n. 25417/2023; Cass., n. 27018/2023; Cass., n. 33159/2023; Cass., n. 5369/2024; Cass., n. 12855/2025).
9. Dall’infondatezza del quinto motivo discende l’inammissibilità del terzo e del quarto motivo , in disparte l’erronea qualificazione dei motivi come omesso esame di fatto storico, trattandosi di omesso esame di deduzioni difensive. Se, difatti, è corretto affermare che a fronte RAGIONE_SOCIALE‘incompletezza degli estratti conto, il giudice può attingere elementi aliunde , partendo eventualmente dal saldo zero, ciò presuppone assolto a monte l’onere RAGIONE_SOCIALEa prova circa l’inesistenza RAGIONE_SOCIALEa causa giustificativa del pagamento, onere nella specie non assolto per quanto già indicato al superiore motivo. Quanto al sesto motivo la censura non si confronta con la motivazione, la quale si basa sulla carenza di prova circa l’assenza RAGIONE_SOCIALEe clausole che avrebbero giustificato i pagamenti.
Il ricorso va, pertanto, rigettato, con spese regolate dalla soccombenza e liquidate come da dispositivo, oltre al raddoppio del contributo unificato.
P.Q.M.
La Corte, rigetta il ricorso; condanna il ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALEe spese processuali del giudizio di legittimità in favore del controricorrente, che liquida in € 9.000,00 per compensi, oltre € 200,00 per anticipazioni, 15% per rimborso forfetario, oltre accessori di legge; a i sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 13 , comma 1quater d.P.R. n. 115/ 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 , l. n. 228/2012, dà atto RAGIONE_SOCIALEa sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, RAGIONE_SOCIALE‘ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1bis , RAGIONE_SOCIALEo stesso articolo 13.
Così deciso in Roma, il 10/10/2025.
Il Presidente
NOME COGNOME