SENTENZA CORTE DI APPELLO DI GENOVA N. 1413 2025 – N. R.G. 00000033 2025 DEPOSITO MINUTA 23 12 2025 PUBBLICAZIONE 24 12 2025
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI GENOVA
Seconda sezione civile
R.G. 33/2025
La Corte d’Appello di Genova, Sezione Seconda Civile, in persona dei magistrati:
AVV_NOTAIO. NOME COGNOME
Presidente rel.
AVV_NOTAIO NOME COGNOME
Consigliere
AVV_NOTAIO. NOME COGNOME
Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di II grado
tra
(C.F.
), assistito e difeso dall’A VV .
NOME COGNOME, come da mandato in atti
appellante
e
C.F.
e P.IV A
), in persona del
legale rappresentante pro tempore , assistita e difesa dall’ AVV_NOTAIO, come da mandato in atti
appellata
e
(C.F.
)
appellato contumace
C.F.
P.
P.
C.F.
CONCLUSIONI
Per parte appellante
:
‘ in riforma della sentenza impugnata, n. 1816/2024 emessa nella causa R.G. 291/2023 dal Tribunale di Genova in data 12.06.2024 e pubblicata in pari data, Rep. 1683/2024, MAI notificata ai sensi di legge, disattesa ogni contraria istanza, deduzione ad eccezione, previa ogni occorrente declaratoria e pronuncia, accertata la responsabilità dei convenuti nell’evento e causa delle lesioni patite dall’appellante, per i motivi di cui in narrativa e, per l’effetto, condannarli a risarcire il danno patito dall’appellante così come determinato in atti e/o nella somma meglio vista in ragione di licenziata CTU medico legale, di cui € 7.863,15 a titolo di rimborso delle spese mediche sostenute in conseguenza dell’infortunio.
Con rifusione di spese ed onorari del presente giudizio e di quello di primo grado. In subordine, nella denegata ipotesi in cui l’Ecc. ma Corte ritenga dover confermare la sentenza di primo grado, comunque dichiarare la compensazione delle spese di lite di entrambe i gradi di giudizio’.
Per parte appellata
‘Piaccia all’Eccellentissima Corte di Appello, contrariis rejectis, previa occorrendo rimessione in istruttoria della causa per l’accertamento in contraddittorio del quantum debeatur, rigettare l’impugnazione proposta dal Sig. poiché infondata, confermando integralmente la impugnata Sentenza del Tribunale di Genova, comunque assolvendo la appellata da ogni domanda nei suoi confronti proposta.
Vinte le spese’.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
conveniva in giudizio dinanzi al Tribunale di Genova
e
la
di lui RAGIONE_SOCIALE
esponendo: che il 24.9.2015, mentre si trovava in Genova alla guida del proprio motociclo, era stato urtato da un autocarro di proprietà del e condotto nella circostanza da , assicurato presso che
nell’occorso esso attore cadeva a terra riportando lesioni personali; che erano responsabili entrambi i soggetti di cui sopra; tanto premesso, chiedeva il risarcimento di tutti i danni patiti.
Si costituiva in giudizio contestando la domanda attrice e in particolare negando che sussistesse alcuna responsabilità in capo al conducente del mezzo con essa assicurato.
Rimaneva contumace
.
Il Tribunale respingeva la domanda attorea e compensava integralmente le spese di lite tra le parti, atteso che non poteva dirsi raggiunta la prova in ordine all’ascrivibilità a parte convenuta del sinistro dedotto in atti.
Infatti, non era stata prodotta la relazione di incidente stradale della RAGIONE_SOCIALE intervenuta sul luogo del sinistro, mentre l’unico teste che aveva assistito al fatto aveva dichiarato in udienza di non ricordarne la dinamica: aveva richiamato la dichiarazione resa alla RAGIONE_SOCIALE, ma questa non era presente in atti.
Pertanto, la domanda attorea era priva di adeguati riscontri probatori circa l’esatta dinamica del sinistro e non poteva essere accolta.
La natura della controversia e i motivi della decisione portavano alla integrale compensazione delle spese di lite.
Avverso tale sentenza interponeva appello il sig. , chiedendone la riforma.
Con il primo motivo egli osservava che il danno a cose era stato integralmente pagato senza opporre eccezioni di sorta e, così facendo, aveva riconosciuto la responsabilità nel sinistro in capo al suo assicurato. La RAGIONE_SOCIALE, tuttavia, non liquidava il danno biologico patito dall’appellante, asserendo tra l’altro che il proprio assicurato non aveva fatto la denuncia del sinistro nonostante fosse stato più volte richiamato a farlo dalla stessa assicurazione. In ogni caso il risarcimento del danno patrimoniale al veicolo era avvenuto solo pro bono pacis e senza ammissione di responsabilità.
Secondo l’appellante, l’affermazione era illogica perché non si può risarcire una parte del danno e non anche l’altra, anche tenuto conto che non vi era prova che il risarcimento dei danni al motociclo fosse avvenuta pro bono pacis .
Inoltre, l’appellata sosteneva che l’attore avesse ottenuto il risarcimento dei danni subiti nel sinistro de quo da altra RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE con la quale aveva stipulato una polizza infortuni, così che avrebbe dovuto vedersi ridotto l’ammontare del risarcimento.
Il primo giudice, pertanto, aveva errato nel ritenere il fatto non adeguatamente provato e nel non disporre la CTU richiesta al fine di determinare l’esito delle lesioni patite e la loro valutazione economica.
Con il secondo motivo, l’appellante censurava la sentenza gravata perché il primo giudice, all’esito dell’esame testimoniale, nulla aveva disposto in ordine alle prove dedotte dalle parti.
Il primo giudice, alla luce del fatto che gli avvocati presenti all’assunzione della prova testimoniale avevano utilizzato un documento non agli atti per le ‘contestazioni’ al teste e che la RAGIONE_SOCIALE convenuta aveva richiesto sin dalla sua costituzione l’acquisizione di quel documento, avrebbe dovuto disporre gli adeguati mezzi istruttori, accogliendo le istanze di parte.
Infatti, qualora il giudice istruttore si fosse avveduto nell’immediatezza dell’irrituale ‘contestazione’ avrebbe potuto egli stesso, così come avrebbero potuto le parti, chiedere precisazioni in ordine ai fatti cui il teste era stato presente.
Avrebbe potuto accogliere l’istanza istruttoria formulata dall’assicurazione e, conseguentemente, acquisire la relazione di incidente redatta dagli agenti intervenuti.
L’appellante instava quindi per la riforma della sentenza impugnata.
Si costituiva opponendosi all’avversario appello e chiedendone il rigetto.
La causa veniva quindi rimessa al Collegio per la decisione, sulle conclusioni sopra trascritte e all’udienza del 25/11/2025 veniva trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il primo motivo di appello non è fondato e deve, pertanto, essere respinto.
Appare irrilevante il fatto che avesse in precedenza provveduto alla liquidazione del danno al motociclo dell’appellante: ha infatti sempre sostenuto che tale danno è stato liquidato unicamente pro bono pacis ed al solo scopo di evitare la lite. L’appellante asserisce che non dimostra tale assunto, ma – dato atto che detto risarcimento non rende incontestabile (come affermato dall’appellante) la responsabilità del sinistro – va precisato che l’appellante non ha prodotto il documento attestante il risarcimento dei danni al motociclo, dal quale eventualmente si sarebbe potuto evincere la ragione del risarcimento medesimo, né ha riproposto in questa sede l’istanza ex art. 210 c.p.c. formulata nel grado pregresso avente ad oggetto la quietanza e l’assegno/distinta di bonifico afferente al risarcimento liquidato per i danni a cose, istanza che, peraltro, non appariva accoglibile essendo detti documenti verosimilmente già a sue mani.
Infatti, ‘L’ordine di esibizione, subordinato alle molteplici condizioni di ammissibilità di cui agli artt. 118, 119 c.p.c. e 94 disp. att. c.p.c., costituisce uno strumento istruttorio residuale, che può essere utilizzato soltanto in caso di impossibilità di acquisire la prova dei fatti con altri mezzi e non per supplire al mancato assolvimento dell’onere probatorio a carico dell’istante e che è espressione di una facoltà discrezionale rimessa al prudente apprezzamento del giudice di merito, il cui mancato esercizio non può, quindi, formare oggetto di ricorso per cassazione, per violazione di norma di diritto’ (Cass. n. 38061 del 2021).
Parimenti irrilevante si appalesa la circostanza che abbia dedotto che ‘in esito al medesimo evento lesivo di cui al giudizio de quo, in forza di garanzia RAGIONE_SOCIALE contro gli infortuni, abbia ottenuto la liquidazione di indennizzo assicurativo da parte della Compagnia a seguito della radicazione del procedimento civile R.G. n. 5732/2019 del Tribunale di Genova’. Infatti, l’eventuale risarcimento in base ad una polizza infortuni stipulata dal danneggiato non implica riconoscimento di responsabilità in capo agli odierni appellati
ben potendo la liquidazione del danno per infortunio prescindere da responsabilità di terzi. In altre parole, l’evento cui sono conseguite le lesioni oggi fatte valere e per le quali viene chiesto il risarcimento, non può assumersi come provato e riconosciuto dalla convenuta perché eventualmente risarcito da altra RAGIONE_SOCIALE assicuratrice con la quale il danneggiato aveva in corso una polizza infortuni.
Anche il secondo motivo di appello non appare fondato.
Invero, la relazione di incidente stradale redatta dagli agenti della RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE Genova intervenuti sul luogo del sinistro dalla quale emergerebbe che il veicolo di parte convenuta aveva posto in essere una manovra imprudente di immissione nel flusso della circolazione stradale, non è stata prodotta in causa nel grado pregresso. Il teste (unico testimone escusso e indicato da parte attrice quale testimone oculare dei fatti) ha dichiarato di non avere visto la caduta dell’attore né cosa l’abbia cagionata (‘ero per strada con la borsa dell’attrezzatura quando ho sentito un botto, c’era un camion con uno scooter dietro a terra. Non ricordo la manovra del camion, ho visto lo scooter a terra. Lo scooter sicuramente era dietro il camion ma non ricordo la posizione del camion né la manovra che abbia fatto. Io ho sentito il botto della moto a terra, ho visto il conducente della moto a terra ma non sono in grado di riferire se vi sia stato scontro tra i due veicoli’). Tale testimone ha dichiarato altresì di confermare la dichiarazione precedentemente resa alla RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE di Genova e della quale il difensore dell’attore gli aveva dato lettura. Detto documento, tuttavia, non era in atti in quanto mai prodotto dalle parti. Non è quindi stato possibile al Tribunale capire cosa il testimone avesse inteso confermare. La domanda dell’attore è quindi risultata sfornita di prova dei fatti (caduta dell’attore a causa della condotta del mezzo assicurato con posti a fondamento della richiesta di risarcimento, non potendosi escludere che egli sia caduto dal motociclo per cause indipendenti dalla manovra del veicolo condotto da . E’ vero che l’appellante produce in questa sede la relazione della RAGIONE_SOCIALE, ma è altrettanto vero che l’art. 345, comma 3, c.p.c. stabilisce che ‘Non sono ammessi nuovi mezzi di prova e non possono essere prodotti nuovi documenti, salvo che la parte dimostri di non aver potuto proporli o produrli nel
giudizio di primo grado per causa ad essa non imputabile. Può sempre deferirsi il giuramento decisorio’, e nel caso di specie l’appellante ben avrebbe potuto produrre la relazione di incidente stradale redatta dalla RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE Genova fin dal primo grado del giudizio. Anzi, avrebbe dovuto produrre tale relazione in quanto, trattandosi di incidente stradale, essa rappresentava proprio il documento principale che avrebbe permesso di ricostruire l’esatta dinamica del sinistro. L’attore, invece, non ha prodotto in causa la relazione in discorso e si è limitato a citare come testimone una persona che aveva assistito al sinistro ma che, in sede di escussione, non ricordava la dinamica dei fatti e richiamava quanto dichiarato alla RAGIONE_SOCIALE, la cui relazione non era però stata prodotta.
L’appellante osserva ancora che aveva chiesto, in primo grado, di ‘acquisire’ la relazione di incidente stradale: rileva la Corte, al riguardo, che l’appellante non può dolersi che la prova del fatto, che incombe sull’attore ai sensi dell’art. 2697 c.c., non sia stata raggiunta perché un documento fondamentale non è stato acquisito per mancato accoglimento di un’istanza della sua controparte. Tra l’altro questa, nel formulare tale istanza, aveva precisato: ‘e comunque pretende che l’attore assolva l’onere probatorio che gli incombe’.
L’istanza non sarebbe stata comunque accoglibile poiché avrebbe potuto produrre la relazione di incidente stradale della RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE di Genova, sicchè il Tribunale non avrebbe potuto ordinarne l’esibizione ex art. 210 c.p.c.
L’appellante, infine, osserva che il Tribunale poteva comunque ‘convocare ulteriormente il teste al fine di chiedere ulteriori chiarimenti, ai sensi dell’art. 257 che al secondo comma recita: ‘… del pari può disporre che siano nuovamente esaminati i testimoni già interrogati, al fine di chiarire la loro deposizione o di correggere irregolarità avveratesi nel precedente esame’, posto che il potere di disporre la riassunzione della prova testimoniale può essere esercitato anche successivamente alla eventuale dichiarazione di chiusura dell’assunzione della prova’. Osserva la Corte che se anche il primo giudice avesse posto più precise domande al teste nulla sarebbe mutato in quanto il teste ha dichiarato di non ricordare la posizione del camion né la manovra che aveva fatto, aggiungendo di non essere in grado di riferire se vi sia stato scontro tra i due veicoli.
Anche il secondo motivo deve quindi essere respinto.
In conclusione l’appello viene rigettato.
Le ragioni della decisione e la natura della causa inducono, anche in questa sede, a disporre la compensazione integrale delle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
LA CORTE DI APPELLO
Definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, respinge l’appello;
dichiara interamente compensate tra le parti le spese del presente grado del giudizio.
Dà atto, ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, d.p.r. n. 115 del 2002, che il presente appello viene respinto.
Genova, 19/12/2025
Il Presidente estensore AVV_NOTAIOAVV_NOTAIO NOME COGNOME