Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 23016 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 1 Num. 23016 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 21/08/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 8429/2019 R.G. proposto da RAGIONE_SOCIALE in liquidazione, in persona del liquidatore p.t. NOME COGNOME, rappresentata e difesa dall’AVV_NOTAIO, con domicilio eletto in Roma, INDIRIZZO, presso il AVV_NOTAIO. NOME COGNOME; -ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Sindaco p.t., in qualità di ente capofila del RAGIONE_SOCIALE, rappresentato e difeso dall’AVV_NOTAIO, con domicilio in Roma, INDIRIZZO, presso la Cancelleria civile della Corte di cassazione;
-controricorrente e ricorrente incidentale –
e
RAGIONE_SOCIALE –RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE;
-intimati –
avverso la sentenza della Corte d’appello di Bari n. 128/19, depositata il 21 gennaio 2019.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 27 giugno 2024 dal Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
RAGIONE_SOCIALE, in qualità di capogruppo del RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE costituito con la RAGIONE_SOCIALE, convenne in giudizio il RAGIONE_SOCIALE di Sant’Eramo in Colle, per sentirlo condannare al pagamento della somma di Euro 318.467,51, oltre interessi, al rimborso degli oneri sostenuti per la garanzia fideiussoria ed al risarcimento dei danni cagionati dall’inadempimento di un contratto di appalto denominato «POR Puglia 2000-2006», stipulato il 5 maggio 200, ed avente ad oggetto la fornitura di servizi connessi con la realizzazione d’iniziative previste dai progetti relativi al settore agroalimentare e a quello del mobile imbottito a sostegno dei processi d’internazionalizzazione delle imprese del territorio della Murgia.
Si costituì il RAGIONE_SOCIALE, ed eccepì la mancata esecuzione di gran parte delle prestazioni dovute dall’attrice, riconoscendo di dovere esclusivamente l’importo di Euro 9.783,27.
Spiegarono intervento nel giudizio la RAGIONE_SOCIALE, che resistette alla domanda, e l’RAGIONE_SOCIALE in proprio, che chiese il riconoscimento in proprio favore dei diritti fatti valere dall’attrice.
1.1. Con ordinanza del 23 settembre 2013, emessa ai sensi dell’art. 186quater cod. proc. civ., il Tribunale di Bari di accolse la domanda, condannando il RAGIONE_SOCIALE al pagamento in favore dell’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE della somma di Euro 318.467,51, oltre IVA ed interessi ai sensi dell’art. 133 del d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163.
L’impugnazione proposta dal RAGIONE_SOCIALE è stata parzialmente accolta dalla Corte d’appello di Bari, che con sentenza del 21 gennaio 2019 ha rideterminato la somma dovuta in Euro 25.667,34.
A fondamento della decisione, la Corte ha ritenuto provata l’effettuazione soltanto di una parte delle prestazioni di cui il RAGIONE_SOCIALE aveva contestato l’e-
secuzione, richiamando gli accertamenti svolti dal c.t.u. nominato nel corso del giudizio e la documentazione prodotta, rilevando che il c.t.u. aveva puntualmente risposto alle osservazioni formulate dal c.t. dell’attrice, ritenendo generiche le risultanze delle prove testimoniali assunte, ed escludendo che la prova dell’integrale esecuzione delle prestazioni dovute dall’attrice fosse desumibile dalla mancata contestazione di quelle rese dalla RAGIONE_SOCIALE, le quali avrebbero potuto essere effettuate indipendentemente da esse.
Richiamato inoltre l’orientamento della giurisprudenza di legittimità in tema di ripartizione dell’onere della prova, la Corte ha rilevato che il RAGIONE_SOCIALE si era legittimamente limitato ad eccepire l’inadempimento, mentre incombeva all’attrice l’onere di fornire la prova di aver eseguito correttamente le proprie obbligazioni o di non averle potute effettuare per causa ad essa non imputabile. Ha ritenuto infine irrilevante l’intervenuta pattuizione del corrispettivo a corpo, osservando che il relativo importo doveva essere decurtato in proporzione alle attività non eseguite.
Avverso la predetta sentenza l’RAGIONE_SOCIALE ha proposto ricorso per cassazione, articolato in cinque motivi, illustrati anche con memoria. Il RAGIONE_SOCIALE ha resistito con controricorso, proponendo ricorso incidentale, affidato a un solo motivo, anch’esso illustrato con memoria. Gli altri intimati non hanno svolto attività difensiva.
RAGIONI RAGIONE_SOCIALE DECISIONE
Con il primo motivo d’impugnazione, la ricorrente denuncia la violazione e la falsa applicazione dell’art. 180 del d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, dell’art. 1665 cod. civ. e dell’art. 5.2 del disciplinare di gara, censurando la sentenza impugnata per aver ritenuto non provata l’esecuzione delle prestazioni pattuite, senza considerare che le stesse erano state puntualmente relazionate, rendicontate e documentate con i rapporti di avanzamento di attività consegnati all’Ufficio PIT, il quale li aveva ricevuti senza formulare riserve o contestazioni. Aggiunge che il PIT non aveva sollevato alcuna contestazione neppure in ordine alle prestazioni rese dalla RAGIONE_SOCIALE, le quali risultavano interdipendenti con quelle effettuate da essa attrice, riguardando l’organizzazione di eventi a carattere unitario.
Con il secondo motivo, la ricorrente deduce la violazione e la falsa applicazione degli artt. 1453 e 2697 cod. civ. e degli artt. 61 e 194 cod. proc. civ., censurando la sentenza impugnata per aver deciso la causa in base non già alle prove fornite dalle parti, ma alle valutazioni compiute dal c.t.u., in contrasto con il principio secondo cui la c.t.u. costituisce un mezzo istruttorio rimesso al potere discrezionale del giudice, non utilizzabile per sollevare le parti dai rispettivi oneri probatori.
Con il terzo motivo, la ricorrente lamenta la violazione degli artt. 112 e 195 cod. proc. civ., censurando la sentenza impugnata per aver aderito alle valutazioni compiute dal c.t.u., senza prendere in esame le osservazioni formulate dal c.t. di parte, e rilevando d’ufficio la mancata effettuazione di prestazioni la cui esecuzione non era stata contestata dal RAGIONE_SOCIALE.
Con il quarto motivo, la ricorrente denuncia la violazione dell’art. 195 cod. proc. civ., nonché l’omesso esame di un fatto controverso e decisivo per il giudizio, osservando che, nell’escludere l’interdipendenza delle prestazioni rese da essa attrice con quelle effettuate dalla RAGIONE_SOCIALE, la sentenza impugnata si è limitata ad aderire alle conclusioni del c.t.u., il quale non aveva fornito alcuna descrizione delle attività svolte dalle due imprese, ma aveva espresso una personale opinione.
Con il quinto motivo, la ricorrente deduce la violazione e la falsa applicazione dell’art. 53 del d.lgs. n. 163 del 2006, sostenendo l’illegittimità delle contestazioni sollevate dal RAGIONE_SOCIALE in ordine alle modalità di rendicontazione, in quanto incompatibili con l’avvenuta pattuizione del corrispettivo a corpo, che ne escludeva la modificabilità in base alla verifica della qualità e quantità delle prestazioni rese.
Con l’unico motivo del ricorso incidentale, il RAGIONE_SOCIALE lamenta la violazione e la falsa applicazione dell’art. 91 cod. proc. civ., censurando la sentenza impugnata per aver posto a suo carico le spese del doppio grado di giudizio, senza tenere conto dell’accoglimento pressocché integrale dell’appello, in virtù del quale esso appellante doveva considerarsi parte vittoriosa, o quanto meno della configurabilità di una soccombenza reciproca. Aggiunge che, nella liquidazione delle spese del giudizio di primo grado, la sentenza impugnata ha riconosciuto all’attrice una somma superiore ai valori medi pre-
visti dal d.m. 20 luglio 2012, n. 140, all’epoca vigente, nonché le spese della c.t.u., disposta d’ufficio e risultata vantaggiosa per l’attrice.
Il primo motivo, avente ad oggetto l’accettazione senza riserve delle prestazioni rese dalla ricorrente, è infondato.
Non merita infatti censura la sentenza impugnata, nella parte in cui ha ritenuto non provata l’effettuazione di parte delle prestazioni allegate dall’attrice a sostegno della domanda di pagamento, reputando insufficiente, ai fini dell’accettazione delle stesse da parte del RAGIONE_SOCIALE, la mancata formulazione di contestazioni ad opera dell’Ufficio competente a seguito della ricezione dei rapporti di avanzamento dell’attività periodicamente trasmessi dall’appaltatrice.
In tema di appalto pubblico, non trova applicazione il principio sancito dagli artt. 1665 e 1667 cod. civ., secondo cui la mancata formulazione di riserve da parte del committente al momento della consegna dell’opera o del servizio ne comporta l’accettazione, precludendo la facoltà di far valere successivamente difformità o vizi, fatta eccezione per quelli non riconoscibili o taciuti in mala fede dall’appaltatore. All’appalto pubblico è infatti estraneo un momento della consegna, intesa come atto sostanzialmente unitario e tendenzialmente istantaneo, che, facendo seguito all’ultimazione dei lavori, implichi, per il committente che voglia evitare di essere ritenuto accettante, l’insorgenza dell’onere di una precisa formulazione di riserve (cfr. Cass., Sez. I, 5/02/2016, n. 2307); è invece individuabile tutta una serie di atti che, partendo dal verbale di ultimazione dei lavori, sono destinati a confluire nel collaudo (per l’appalto di servizi, nella verifica di conformità introdotta dallo rt. 120 del d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163 e recepita dall’art. 102 del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50), all’esito del quale soltanto prendono corpo e significato sia la tematica dell’accettazione dell’opera, sia quella di un’eventuale decadenza del committente dalla possibilità di far valere difformità e vizi (cfr. Cass., Sez. I, 7/07/2011, n. 15013; 10/06/2004, n. 10992). Il collaudo integra un procedimento amministrativo, che richiede da un lato l’emissione del certificato di collaudo, il quale racchiude il giudizio finale del collaudatore intorno all’opera e contiene la liquidazione del corrispettivo spettante all’appaltatore, e dall’altro l’approvazione del collaudo da parte dell’Amministrazione,
che esprime sostanzialmente l’accettazione dell’opera o del servizio e rende definitiva la predetta liquidazione (cfr. Cass., Sez. I, 26/01/2011, n. 1832). Prima di tale momento, non è quindi configurabile un’accettazione, neppure nell’ipotesi di pagamento delle rate di acconto, le quali devono essere versate per il solo fatto che l’ammontare dei lavori abbia raggiunto l’importo contrattualmente previsto e che la direzione dei lavori abbia certificato il relativo stato di avanzamento (nell’appalto di servizi, il rapporto di avanzamento dell’attività) (cfr. Cass., Sez. I, 22/03/2023, n. 8255): la rata di saldo è d’altronde dovuta soltanto se e dopo che i lavori siano stati ultimati e sia stato effettuato il collaudo con esito positivo (ovvero sia scaduto il periodo entro cui il collaudo avrebbe dovuto essere eseguito), ed il relativo pagamento ha carattere eventuale, essendo subordinato alla condizione che, effettuati i conteggi conclusivi, sussistano ancora poste attive a favore dell’imprenditore, costituenti appunto il saldo del corrispettivo pattuito e non ancora versato in corso d’opera (cfr. Cass., Sez. I, 16/05/2008, n. 12451; 29/07/2004, n. 14460).
È parimenti infondato il secondo motivo, riflettente la violazione dei principi in tema di ripartizione dell’onere della prova.
Correttamente la sentenza impugnata ha ritenuto che, avendo il RAGIONE_SOCIALE eccepito la mancata esecuzione di parte delle prestazioni previste dal contratto stipulato con l’attrice, incombesse a quest’ultima l’onere di provare di avere svolto esattamente il servizio concordato, mediante l’effettuazione per intero delle prestazioni enumerate nell’offerta tecnica allegata al contratto.
In tema d’inadempimento delle obbligazioni, questa Corte ha affermato che il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l’adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell’inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell’onere della prova del fatto estintivo dell’altrui pretesa, costituito dall’avvenuto adempimento, e lo stesso criterio deve ritenersi applicabile nel caso in cui il debitore convenuto per l’adempimento, la risoluzione o il risarcimento del danno si avvalga dell’eccezione di inadempimento, risultando in tal caso invertiti i ruoli delle parti in
lite, poiché il debitore eccipiente potrà limitarsi ad allegare l’altrui inadempimento, e sarà il creditore attore a dover dimostrare il proprio adempimento, ovvero la non ancora intervenuta scadenza dell’obbligazione (cfr. Cass., Sez. Un., 30/10/2001, n. 13533; Cass., Sez. III, 20/01/2015, n. 826; Cass., Sez. I, 15/07/2011, n. 15659). Tale orientamento, puntualmente richiamato dalla sentenza impugnata, ha trovato applicazione anche caso in cui sia dedotto non già l’inadempimento dell’obbligazione, ma, come nella specie, il suo incompleto o inesatto adempimento, spettando al creditore istante la mera allegazione dell’inesattezza dell’adempimento, e gravando, invece, ancora una volta sul debitore l’onere di dimostrare l’avvenuto, esatto adempimento (cfr. Cass., Sez. lav., 2/01/2024, n. 48; Cass., Sez. III, 21/09/2017, n. 21927). Esso è stato ribadito anche in tema di appalto, essendo stato affermato che l’appaltatore, il quale agisca in giudizio per il pagamento del corrispettivo convenuto, ha l’onere, allorché il committente sollevi l’eccezione di inadempimento, di provare di aver esattamente adempiuto la propria obbligazione, e quindi di aver eseguito l’opera o svolto il servizio conformemente al contratto e alle regole dell’arte (cfr. Cass., Sez. VI, 4/01/2019, n. 98; Cass., Sez. II, 20/01/2010, n. 936).
L’applicabilità del predetto principio non può essere esclusa, nel caso in esame, in virtù della mera circostanza che, ai fini dell’individuazione delle prestazioni concretamente eseguite dall’attrice, la Corte d’appello abbia provveduto alla nomina di un c.t.u., essendo stato conferito a quest’ultimo il compito di provvedere al relativo riscontro sulla base degli elementi di prova ritualmente acquisiti agli atti, con la conseguenza che deve escludersi, anche sotto tale profilo, la configurabilità della lamentata alterazione degli oneri probatori gravanti a carico delle parti.
È invece inammissibile il terzo motivo, riguardante l’acritica adesione della sentenza impugnata alle valutazioni compiute dal c.t.u.
In tema di c.t.u., questa Corte ha infatti affermato ripetutamente che il giudice di merito, ove intenda aderire alle conclusioni del consulente tecnico che nella relazione abbia tenuto conto, replicandovi, dei rilievi dei consulenti di parte, esaurisce l’obbligo della motivazione con l’indicazione delle fonti del proprio convincimento, e non deve necessariamente soffermarsi anche sulle
contrarie allegazioni dei consulenti tecnici di parte, che, sebbene non espressamente confutate, restano implicitamente disattese perché incompatibili, senza che possa configurarsi vizio di motivazione, in quanto le critiche di parte, che tendono al riesame degli elementi di giudizio già valutati dal consulente tecnico, si risolvono in mere argomentazioni difensive (cfr. Cass., Sez. I, 16/11/2022, n. 33742; 9/01/2009, n. 282; Cass., Sez. VI, 2/02/2015, n. 1815).
Non merita pertanto censura la sentenza impugnata, la quale, nel fare proprie le conclusioni cui era pervenuto il c.t.u. in ordine all’esecuzione delle prestazioni previste dal contratto, ha rilevato che lo stesso aveva puntualmente replicato alle osservazioni formulate dai consulenti di parte sia del RAGIONE_SOCIALE che dell’attrice, chiarendo le ragioni per cui aveva ritenuto che dovessero essere riconosciuti determinati compensi, e confermando per il resto i risultati degli accertamenti compiuti. Nell’insistere sulle proprie contestazioni, la ricorrente non è in grado di fornire argomenti nuovi, né d’individuare elementi indebitamente trascurati, ma si limita a richiamare la documentazione prodotta, in tal modo dimostrando di voler sollecitare una nuova valutazione dei fatti, non consentita a questa Corte, alla quale non spetta il compito di riesaminare il merito della controversia, ma solo quello di verificare la correttezza giuridica delle argomentazioni svolte nel provvedimento impugnato, nonché la coerenza logico-formale delle stesse, nei limiti in cui le relative anomalie sono ancora deducibili con il ricorso per cassazione, a seguito della riformulazione dell’art. 360, primo comma, n. 5 cod. proc. civ. ad opera dello art. 54, comma primo, lett. b) , del d.l. 22 giugno 2012, n. 83, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 134 (cfr. Cass., Sez. I, 13/01/ 2020, n. 331; Cass., Sez. II, 29/10/2018, n. 27415; Cass., Sez. V, 4/08/ 2017, n. 19547).
È parimenti inammissibile il quarto motivo, riflettente l’omessa motivazione in ordine all’adempimento delle prestazioni affidate alla RAGIONE_SOCIALE.
L’affermazione della sentenza impugnata, secondo cui la mancata contestazione dell’intervenuto adempimento delle predette prestazioni non consentiva di ritenere provata l’esecuzione di quelle commissionate all’RAGIONE_SOCIALE
RAGIONE_SOCIALE, giacché, pur sussistendo un rapporto di complementarità e correlazione tra le stesse, le prime avrebbero potuto essere svolte anche in assenza della contestuale e completa esecuzione delle seconde, risulta tutt’altro che immotivata, avendo la Corte territoriale puntualmente individuato l’oggetto dei rispettivi contratti di appalto, costituito nell’un caso dalla parte relativa alla logistica, al servizio hostess, al montaggio ed allo smontaggio delle attrezzature necessarie per lo svolgimento degli eventi programmati, e nell’altro dalla parte immateriale delle attività, ovverosia dall’effettuazione degli studi e delle indagini necessari, dall’elaborazione dei contenuti e dalla pubblicità.
Tale apprezzamento, tutt’altro che illogico o irragionevole, non risulta validamente censurato dalla ricorrente, la quale lamenta, anche sotto tale profilo, l’acritica adesione della sentenza impugnata alle conclusioni del c.t.u., il cui parere non era sorretto, a suo avviso, da una descrizione tecnica delle attività svolte dalle due imprese, senza però considerare che, come si evince dal confronto della motivazione della sentenza impugnata con il passo pertinente della relazione di consulenza, trascritto nel ricorso, la Corte territoriale non si è limitata a far propria l’opinione genericamente espressa dal consulente, ma ne ha verificato la correttezza mediante il riscontro dell’oggetto dei due appalti.
11. Il quinto motivo, riguardante l’immodificabilità del corrispettivo dello appalto, in quanto pattuito a corpo e non a misura, è infondato.
È pur vero, infatti, che l’invariabilità del corrispettivo determinato a forfait esclude la possibilità di apportarvi modifiche, a meno che non siano intervenute variazioni in corso d’opera, in tal modo restando a carico rispettivamente del committente e dell’appaltatore il rischio che la misura effettiva dei lavori o dei materiali necessari per la realizzazione dell’opera o lo svolgimento del servizio si riveli in concreto inferiore o superiore a quella originariamente preventivata: la sopportazione di tale rischio non si estende tuttavia all’ipotesi di parziale inadempimento della prestazione, il quale, comportando un’alterazione funzionale del sinallagma contrattuale, giustifica la detrazione dall’importo complessivamente pattuito di quello corrispondente ai lavori non eseguiti o ai materiali non forniti in conseguenza della condotta inadempiente
dell’appaltatore (cfr. Cass., Sez. II, 21/03/2023, n. 8038; 20/08/2019, n. 21517).
Passando quindi all’esame del ricorso incidentale, è infondato l’unico motivo, avente ad oggetto il regolamento delle spese processuali e la loro liquidazione.
Non può infatti condividersi la tesi sostenuta dalla difesa del RAGIONE_SOCIALE, secondo cui l’imposizione a carico dell’Amministrazione dell’obbligo di rifondere le spese di entrambi i gradi di giudizio si è tradotta nella violazione del principio della soccombenza. Come costantemente affermato dalla giurisprudenza di legittimità, l’applicazione di tale criterio, ai fini del regolamento delle spese processuali, non è frazionabile in relazione all’esito delle singole fasi del giudizio, ma deve aver luogo sulla base dell’esito finale della lite, globalmente ed unitariamente considerato, restando irrilevante la circostanza che in qualche grado o fase del processo la parte poi definitivamente soccombente abbia conseguito un risultato ad essa favorevole (cfr. Cass., Sez. VI, 18/05/ 2021, n. 13356; 23/03/2016, n. 5820; 28/09/2015, n. 19122). Nella specie, pertanto, essendo stata accolta, sia pure parzialmente, la domanda proposta dall’attrice, le spese processuali sono state correttamente poste a carico della Amministrazione, risultata soccombente all’esito del giudizio, non assumendo alcun rilievo, in contrario, la circostanza che essa sia risultata vittoriosa in sede di gravame, giacché l’accoglimento dell’appello, pur avendo comportato un notevole ridimensionamento della pretesa dell’attrice, integralmente accolta in primo grado, non si è risolto nel totale rigetto della domanda. L’accoglimento in misura ridotta, anche sensibile, di una domanda articolata in un unico capo non dà infatti luogo a reciproca soccombenza, configurabile esclusivamente in presenza di una pluralità di domande contrapposte formulate nel medesimo processo tra le stesse parti o in caso di parziale accoglimento di un’unica domanda articolata in più capi, e non consente quindi la condanna della parte vittoriosa al pagamento delle spese processuali in favore della parte soccombente, ma può giustificarne soltanto la compensazione totale o parziale, rimessa tuttavia alla valutazione discrezionale del giudice (cfr. Cass., Sez. Un., 31/10/2022, n. 32061; Cass., Sez. II, 17/05/2024, n. 13827).
Quanto poi alla liquidazione delle spese, correttamente la Corte territo-
riale ha fatto riferimento ai parametri introdotti dal d.m. 10 marzo 2014, n. 55, anziché alla tariffa prevista dal d.m. n. 140 del 2012, essendosi il giudizio concluso dopo l’entrata in vigore del primo decreto, e trovando quindi applicazione il principio, costantemente ribadito da questa Corte, secondo cui, ai fini della liquidazione delle spese processuali, occorre avere riguardo alla disciplina vigente alla data di definizione del giudizio, ancorché la prestazione professionale dell’avvocato abbia avuto inizio e si sia in parte svolta sotto la vigenza della precedente regolamentazione (cfr. Cass., Sez. Un., 12/10/ 2012, n. 17405; Cass., Sez. VI, 2/07/2015, n. 13628). In applicazione di tale principio, è stato affermato che, qualora il giudizio di primo grado si sia concluso prima dell’entrata in vigore del d.m. n. 55 del 2014, non operano i nuovi parametri di liquidazione, dovendo le prestazioni professionali ritenersi esaurite con la sentenza, sia pure limitatamente a quel grado; tuttavia, ove la decisione sia stata riformata in appello, il giudice dell’impugnazione, investito ai sensi dell’art. 336 cod. proc. civ. anche della liquidazione delle spese del grado precedente, è tenuto ad applicare la disciplina vigente al momento della sentenza d’appello, giacché l’accezione omnicomprensiva di «compenso» evoca la nozione di un corrispettivo unitario per l’opera prestata nella sua interezza (cfr. Cass., Sez. III, 13/07/2021, n. 19989; Cass., Sez. VI, 10/12/ 2018, n. 31884).
13. Entrambi i ricorsi vanno pertanto rigettati, con la parziale compensazione delle spese processuali, che per il residuo vanno poste a carico della ricorrente, avuto riguardo alla sua prevalente soccombenza in questa fase del giudizio, e si liquidano come dal dispositivo.
P.Q.M.
rigetta il ricorso principale e il ricorso incidentale. Condanna la ricorrente al pagamento, in favore del controricorrente, dei due terzi delle spese del giudizio di legittimità, che liquida per la quota in Euro 6.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00, ed agli accessori di legge, dichiarando compensato il residuo.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1quater , del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, inserito dall’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, dà atto
della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente principale e del ricorrente incidentale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale ed il ricorso incidentale dal comma 1bis dello stesso art. 13, se dovuto.
Così deciso in Roma il 27/06/2024 nella camera di consiglio della prima