Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 17762 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 1 Num. 17762 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 01/07/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 25480/2021 R.G. proposto da :
RAGIONE_SOCIALE elettivamente domiciliato in Roma
Piediluco INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato COGNOME NOME
(DGRPLA69R05A515I) che lo rappresenta e difende
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE
-intimato-
avverso SENTENZA di CORTE D’APPELLO L’AQUILA n. 520/2021 depositata il 31/03/2021.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 20/06/2025 dal Consigliere NOME COGNOME
FATTI DI CAUSA
Ritenuto che:
Con atto di citazione notificato il 27/1/2010 la RAGIONE_SOCIALE conveniva in giudizio Unipol Banca S.p.A. per sentirla condannare, all’esito di Ctu, al pagamento di quanto dalla stessa illegittimamente percepito per aver applicato al rapporto di conto corrente distinto dal n 1080000080 acceso presso l’agenzia Unipol di Avezzano la capitalizzazione trimestrale degli interessi, le spese e gli interessi di conto corrente in misura superiore a quanto previsto dalle medie stabilite per quel trimestre dalla Banca D’Italia, la maggiorazione degli interessi di massimo scoperto oltre il tasso stabilito dal contratto, la maggiorazione di interessi derivanti dall’applicazione della clausola ‘uso piazza’ nonchè il così detto tasso soglia usurario come determinato dalle leggi vigenti.
L’attrice chiedeva inoltre che venise la nullità della clausola relativa alla capitalizzazione trimestrale degli interessi applicati sulla base della commissione di massimo scoperto, con condanna della società convenuta al risarcimento del danno procurato alla attrice.
Si costituiva la Banca convenuta, la quale, in via preliminare, eccepiva la nullità dell’atto di citazione per violazione dell’art. 164 n. 4 c.p.c.; nel merito, contestava tutte le avverse deduzioni e chiedeva, pertanto, il rigetto della domande e la condanna al risarcimento del danno ex art. 96 c.p.c.
Con la sentenza n. 710/2016, il Tribunale di Avezzano respingeva la domanda attrice e la condannava al pagamento delle spese di lite e di CTU.
Avverso detta sentenza interponeva appello avanti alla Corte di appello di L’Aquila la società RAGIONE_SOCIALE insistendo per l’accoglimento delle domande formulate in primo grado.
Si costituiva RAGIONE_SOCIALE istando per il rigetto.
Con sentenza nr 520/2021 la Corte di appello rigettava il gravame.
Rilevava che la contestazione sollevata dall’appellante in merito alla pretesa nullità delle clausole contenenti le condizioni e l’applicazione di interessi, spese ed altri oneri relativi al rapporto di conto corrente con conseguente loro inutilizzabilità ai fini dei conteggi delle partite di dare avere dell’intero rapporto a causa della mancata sottoscrizione della Banca non aveva trovato corpo nelle risultanze di causa .
Osservava al riguardo che prescindendo da ogni valutazione in ordine alla necessità della sottoscrizione di entrambe le parti del contratto di conto corrente, dall’esame della documentazione prodotta in atti si rilevava che il contratto depositato dalla Banca, seppure privo delle condizioni generali, risultava sottoscritto da entrambe le parti, con ciò venendo meno gli assunti posti a base del motivo di gravame.
Riteneva pertanto non più giustificato l’assunto della parte appellante secondo cui dalla pretesa nullità del contratto avrebbe fatto conseguire anche l’assolvimento dell’onere probatorio posto a suo carico e relativo alla prova di aver effettuato i relativi pagamenti.
Evidenziava che in tema di onere della prova nell’azione di ripetizione di indebito, andava condivisa la sentenza del primo giudice con riferimento all’onere di produzione del contratto a carico di parte attrice così come affermato dalla Suprema Corte con la sua pronuncia n. 33009/2019.
Doveva pertanto confermarsi che la domanda di ripetizione di indebito proposta dalla RAGIONE_SOCIALE risultava del tutto sfornita di prova e quindi doveva essere respinta, restando assorbito ogni altro motivo di appello.
Riteneva integrati i presupposti di cui all’art. 96 comma 3 c.p.c., alla luce della manifesta infondatezza del gravame in buona parte ripetitivi degli atti di primo grado.
Avverso tale sentenza la società RAGIONE_SOCIALE ha proposto ricorso per cassazione affidato ad un unico motivo cui non ha resistito l’Istituto di credito che è rimasto intimato.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Ritenuto che:
Con un unico articolato motivo si deduce la violazione di legge; violazione art. 2697 c.c.; omessa pronuncia su un punto decisivo della controversia; violazione artt. 360 n. 3 e 5 c.p.c; violazione dell’art.346 c.p.c. per avere la Corte di appello recepito la ‘sostituzione’ dei soggetti convenuti Unipol Banca spa in UGF Banca spa, senza verificare se il contraddittorio si era perfezionato e senza, infatti, esaminare se parte appellata fosse legittimata passivamente.
Si sostiene poi che dall’espletata c.t.u. emergerebbe la prova dell’anatocismo sicchè la clausola avrebbe dovuto essere dichiarata nulla in quanto contrastante con la norma imperativa inderogabile di cui all’art. 1283 c.c., alla luce dell’orientamento ormai
consolidato della giurisprudenza di legittimità e di merito affermatosi in ordine ai rapporti di conto correnti stipulati anteriormente all’entrata in vigore della delibera CICR del 2000.
Si osserva poi che eventuali -e non è dato evincere se validamente sottoscritti -allegati al contratto di c/c avrebbero dovuti essere prodotti dall’Istituto appellato e ciò a dimostrazione della tesi (di correttezza nella applicazione degli interessi) dallo stesso sostenuta rilevando che società ricorrente avrebbe provato il fondamento della propria domanda.
Si afferma che agli atti sono gli estratti conto ed il contratto di conto corrente evidenziato che la tenuta e gestione del conto rientra tra le obbligazioni a carico della banca nel rapporto di conto corrente a tal punto che, per tale gestione, sono previste delle apposite spese.
Si sostiene pertanto che la tenuta e gestione del conto rientra tra le obbligazioni a carico della banca nel rapporto di conto corrente a tal punto che, per tale gestione, sono previste delle apposite spese e in caso di documentazione incompleta e di rifiuto della banca a fornire quei documenti contabili sin dall’inizio del rapporto, andrebbe applicato il saldo zero.
Si rimprovera alla Corte di aver ritenuto infondata la domanda di accertamento negativo e considerata assorbita ogni altra deduzione osservando che anche a c/c ancora aperto, il cliente ha comunque titolo e interesse a proporre azione di accertamento negativo.
Il motivo si rileva inammissibile sotto tutti i profili dedotti.
Inammissibile si rivela la contestazione sollevata in punto legittimazione passiva.
La questione dedotta dalla ricorrente non risulta dalla sentenza di appello e deve considerarsi questione nuova.
Ove una questione giuridica, implicante un accertamento di fatto, non risulti trattata nella sentenza impugnata, il ricorrente che la propone in sede di legittimità, onde non incorrere nell’inammissibilità per novità della censura, ha l’onere non solo di allegare l’avvenuta deduzione della questione dinanzi al giudice di merito, ma anche di indicare in quale atto del giudizio precedente lo abbia fatto, per consentire alla Corte di controllare ex actis la veridicità di tale asserzione (Cass., 32804/2019; Cass., n. 2038/2019).
Nella specie, la cessionaria del credito era già costituita in grado di appello, né risulta che siano state formulate dagli appellanti conclusioni in cui fosse stata contestata la legittimazione passiva della cessionaria.
Con riguardo ai rimanenti profili di censura va osservato che il giudice di merito si è conformato agli orientamenti consolidati di questa Corte in tema di azione di indebito promossa dal correntista.
Sul punto è stato affermato che nei rapporti di conto corrente bancario, il correntista che agisce in giudizio per la ripetizione dalla banca di danaro che afferma essere stato a costei indebitamente dato nel corso dell’intera durata del rapporto sul presupposto di dedotte nullità di clausole del contratto di conto corrente relative alla misura degli interessi e al massimo scoperto, di applicazione di interessi in misura superiore a quella del tasso soglia dell’usura presunta, per come determinato in base alle disposizioni della L. n. 108 del 1996, nonché di addebiti di danaro non previsti dal contratto, è onerato della prova degli avvenuti pagamenti e della mancanza di una valida causa debendi mediante deposito degli estratti periodici di tale conto corrente riferiti all’intera durata
del rapporto( questo senso, cfr.: Cass 2022 nr 35979; Cass. n. 30822 del 2018, cit.; Cass. n. 24948 del 2017; Cass. n. 7501 del 2012; Cass. n. 3387 del 2001; Cass. n. 2334 del 1998; Cass. n. 7027 del 1997; Cass. n. 12897 del 1995).
E’ infatti attraverso il documento contrattuale che il correntista dimostra la mancanza, nel contratto, della pattuizione degli interessi o la nullità di essa (nullità che, nel periodo anteriore all’entrata in vigore della L. n. 154 del 1992, può dipendere dalla non sicura determinabilità della prestazione di interessi alla stregua della genericità dell’elemento estrinseco cui fa rinvio l’accordo negoziale).
Erra dunque, la società attrice, allorquando riversa l’onere della prova relativa alla documentazione del contratto sulla banca svolgendo considerazioni che sono fuori fuoco rispetto alle ragioni poste a fondamento della sentenza qui impugnata.
Il ricorso va dichiarato inammissibile.
Nessuna determinazione in punto spese stante la mancata costituzione della Banca.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso.
Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del D.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della L. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello versato per il ricorso a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13, se dovuto.
Così deciso in Roma, 20.06.2025
Il Presidente
(NOME COGNOME)