Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 8708 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 3 Num. 8708 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 02/04/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 13795/2020 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in RomaINDIRIZZO INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato COGNOME (EMAIL) che lo rappresenta e difende giusta procura speciale in calce al ricorso. -ricorrente – contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in Roma, INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato COGNOME NOME , che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati COGNOME NOME
(EMAIL), COGNOME NOME (EMAIL), COGNOME NOME (EMAIL), giusta procura speciale in calce al controricorso.
–
contro
ricorrente – avverso la sentenza della Corte d’Appello di Perugia n. 123/2020 depositata il 12/02/2020.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 22/01/2024 dal Consigliere dr.ssa NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
1. RAGIONE_SOCIALE propone ricorso per cassazione, affidato a due motivi, avverso la sentenza n. 123/2020 del 4 febbraio 2020, con cui la Corte d’Appello di Perugia, in sede di giudizio di rinvio, ha rigettato la sua domanda -in origine azionata in sede monitoria- di condanna di RAGIONE_SOCIALE al pagamento in suo favore dell’indennizzo assicurativo in forza di polizza cd. ‘eventi speciali’, in relazione alla denunciata commissione di un atto vandalico (concomitante al furto di olio d’oliva subìto nei propri silos), consistente nello sversamento di una copiosa quantità di olio nel piazzale antistante lo stabilimento.
La ricorrente ripropone inoltre a questa Corte le censure ritenute assorbite dalla sentenza impugnata, e già precedentemente svolte nei confronti della sentenza di primo grado, in relazione all’affermato parziale difetto di legittimazione passiva di RAGIONE_SOCIALE, state l’esistenza di coassicurazione con RAGIONE_SOCIALE, nonché in relazione alla liquidazione della rivalutazione monetaria e degli interessi.
Resiste con controricorso la compagnia RAGIONE_SOCIALE.
La trattazione del ricorso è stata fissata in adunanza camerale ai sensi dell’art. 380 -bis.1, cod. proc. civ.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo la società ricorrente denuncia ‘ Violazione e fallace applicazione degli artt. 115, 116, 132, n. 4, 384 e 394 cod. proc. civ., degli artt. 1218, 1904 e ss., 1373 e 2697 cod. civ., in relazione all’art. 360, n. 3 e n. 5 cod. proc civ. omissione e/o illogicità intratestuale della motivazione ‘ .
Lamenta che la corte d’appello perugina non si è attenuta ai principi posti da questa Corte nell’ordinanza n. 30656/2017 di cassazione con rinvio di precedente sentenza emessa da altra sezione di appello, nuovamente dunque incorrendo nel malgoverno delle regole in tema di riparto dell’onere della prova.
Con il secondo motivo la società ricorrente denuncia ‘ Violazione e falsa applicazione degli artt. 115, 116, 132, n. 4, 384 e 394 cod. proc. civ., degli artt. 1218 e 1904 e ss., 1373, 2697 cod. civ., in relazione all’art. 360, n. 3 e n. 5 cod. proc. civ. ‘.
Lamenta il mancato apprezzamento, ovvero il travisamento, di circostanze pacificamente acquisite in atti e già oggetto di discussione tra le parti (e cioè il verificarsi dell’evento vandalico), nonché omissione e/o illogicità per contraddittorietà intra ed extra testuale della motivazione, la quale sotto il profilo extratestuale si porrebbe in contraddizione rispetto alla sentenza di annullamento senza rinvio della Cassazione penale n. 11629/2006, al verbale di precisazione delle conclusioni innanzi al Tribunale di Foligno, all’ordinanza istruttoria della corte d’appello in sede di riassunzione.
Con il terzo motivo la società ricorrente denuncia ‘V iolazione ed erronea applicazione degli artt. 1398, 1710 e 1911
cod. civ. in relazione all’art. 360, n. 3 e n. 5 cod. proc. civ.; omessa motivazione ‘ .
Con il quarto motivo la ricorrente denuncia ‘V iolazione e falsa applicazione degli artt. 2043 e 1223 cod. civ. in relazione all’art. 360, n. 3 e 5 cod. proc. civ.; omessa motivazione ‘ .
I primi due motivi, che per la loro stretta connessione possono essere scrutinati congiuntamente, sono infondati.
5.1. Va premesso che questa Corte, nella pronuncia di cassazione con rinvio, aveva statuito:
che, in linea generale, in tema di responsabilità contrattuale, colui che agisce per l’adempimento deve dare la prova della fonte negoziale o legale del suo diritto, mentre incombe sul debitore convenuto dare la prova del fatto estintivo impeditivo o modificativo;
che, in particolare, in tema di assicurazione contro i danni, ai sensi dell’art. 2697 cod. civ. spetta al danneggiato dimostrare che si è verificato un evento coperto dalla garanzia RAGIONE_SOCIALE e che esso ha causato il danno di cui reclama il ristoro;
che, nel caso di specie, l’elemento psicologico della condotta illecita va provato dal soggetto che lo allega, e peraltro tale prova può anche essere data per presunzioni, il cui concreto apprezzamento è devoluto al giudice del merito.
Sulla base di tali premesse questa Corte era pervenuta ad affermare che la motivazione con cui la Corte d’Appello di Perugia, in riforma della sentenza di primo grado, revocava il decreto ingiuntivo e rigettava la domanda di RAGIONE_SOCIALE contro la sua compagnia RAGIONE_SOCIALE per difetto di prova della sussistenza del denunciato atto vandalico, doveva ritenersi ‘inammissibilmente apodittica, fondata su una mera astratta congettura o supposizione’, in quanto non aveva in particolare indicato ‘quali rilievi ed argomenti ha ravvisato deporre nella specie in termini decisivi ai fini della qualificazione della condotta
dei danneggianti di allagamento del fondo … mediante l’apertura dei portelli del silos dell’odierna ricorrente che lo contenevano, come connotata da profili di colpa anziché da intenzionale volontà dolosa a fronte: a) dell’accertamento secondo cui nella notte tra il 5 e il 6 novembre 1996 la società RAGIONE_SOCIALE subiva un furto d’olio d’oliva nel silos nn. 81 e 82 per circa 1700 quintali; b) della situazione fotografata nella perizia contrattuale del 30 Marzo 2010 con l’indicazione dello sversamento dell’olio <>; c) della considerazione dell’entità quantitativa del medesimo e della vastità del fondo dal medesimo interessato, che come indicato dall’odierna ricorrente è stata tanto copiosa da completamente allegare oltre 1000 m quadri di terreno’.
5.2. Ebbene, tanto premesso, e tenuto conto che per costante orientamento di questa Corte il giudice di rinvio è libero di riesaminare ex novo tutte le risultanze processuali e di risolvere le questioni devolute senza limitazione di sorta, per cui può liberamente valutare i fatti già accertati e le prove acquisite, nonché valutare altri fatti, la cui acquisizione sia consentita in base alle direttive impartite dalla Corte di Cassazione e sempre nel rispetto delle preclusioni e delle decadenze che si siano già verificate (v. Cass., 24/10/2019, n. 27337; Cass., 31/03/2021, n. 9000; Cass., 6707/2004), i due motivi sono infondati.
Nell’ordinanza di cassazione con rinvio questa Corte ha ribadito i fondamentali principi in materia di riparto dell’onere della prova, sia, in generale, in tema di responsabilità contrattuale, sia nella specifica materia RAGIONE_SOCIALE, secondo cui, come ancora di recente affermato, è onere dell’assicurato, che agisca nei confronti dell’assicuratore per il pagamento dell’indennizzo, provare i fatti costitutivi di tale sua domanda, e dunque dimostrare che si è verificato un evento coperto dalla garanzia RAGIONE_SOCIALE e che tale evento ha causato il danno di cui
reclama il ristoro (Cass., 08/04/2020, n. 7749; Cass., 23/01/2018, n. 1558).
5.3. Orbene, come si evince dalla lettura della sentenza impugnata, la corte territoriale ha dapprima svolto un riesame complessivo del fatto alla luce delle risultanze processuali acquisite, tra cui in particolare le sentenze penali di primo e di secondo grado (che avevano ripercorso la vicenda dell’inondazione del terreno rispetto al furto perpetrato, pervenendo alla condanna del presidente e del vicepresidente della RAGIONE_SOCIALE d’Oro, condanna poi invece annullata senza rinvio dalla Cassazione penale), ed è poi pervenuta ad affermare che non può ritenersi provata -neppure per presunzionila sussistenza dell’elemento soggettivo del prospettato atto vandalico.
Pertanto, la corte territoriale si è attenuta ai principi posti da questa Suprema Corte, correttamente esercitando i suoi poteri di riesame del fatto e delle prove nel giudizio rescissorio (v. Cass., 24/10/2019, n. 27337; Cass., 18 aprile 2017, n. 9768; Cass., 06/07/2017, n. 16660) e, con motivazione congrua e scevra da vizi logico-giuridici, ha dato atto di aver tenuto conto, come detto, delle sentenze penali di primo e di secondo grado, che per pacifica giurisprudenza di questa Corte possono essere considerate prove atipiche, liberamente valutabili dal giudice ex art. 116 cod. proc. civ. (Cass., 840/2015; Cass., 01/02/2023, n. 2947: ‘ In mancanza di una norma di chiusura sulla tassatività dei mezzi di prova, il giudice civile può legittimamente porre a base del proprio convincimento le prove ‘atipiche’ (tra cui anche le risultanze di atti delle indagini preliminari svolte in sede penale), se idonee ad offrire sufficienti elementi di giudizio e non smentite dal raffronto critico con le altre risultanze istruttorie, senza che sia configurabile la violazione del principio ex art. 101 cod. proc. civ., dal momento che il contraddittorio sui mezzi istruttori si
instaura con la loro formale produzione nel giudizio civile e la conseguente possibilità per le parti di farne oggetto di valutazione critica e di stimolare la valutazione giudiziale ‘ ).
5.4. Nella presente sede valga soltanto ancora rammentare, senza sconfinare nell’inammissibile riesame della quaestio facti , che, giusto il consolidato orientamento di questa Corte secondo cui le clausole del contratto di assicurazione devono essere interpretate alla luce delle disposizioni di cui agli artt. 1366, 1367, 1369 e 1370 cod. civ., tenendo dunque conto della buona fede delle parti e della necessità di fornire alla polizza un’interpretazione che non la privi di senso effettivo, in coerenza con la natura e l’oggetto del contratto (Cass., 12/02/2020, n. 3367), ai fini dell’operatività della polizza non è sufficiente la circostanza, acclarata ed incontestabile, che vi sia stato un copioso sversamento d’olio, tale da interamente allagare il piazzale antistante lo stabilimento della società ricorrente, ma occorre che tale sversamento integri l’atto vandalico, e quindi sia connotato dal preciso elemento soggettivo doloso, cioè -nel caso di specie- che lo sversamento sia stato volontariamente causato da terzi al solo scopo di distruggere o guastare ovvero, tenuto conto che la prospettazione della danneggiata è sempre stata quella di un collegamento fra il furto e l’atto vandalico, al solo scopo di amplificare le conseguenze del furto dell’olio.
Le restanti censure della ricorrente, formalmente proposte come terzo e quarto motivo, sono inammissibili.
Sono infatti dei ‘non motivi’, perché non sono correlati all’impugnata sentenza e riguardano questioni sulla quale questa non si è espressamente pronunciata, ritenendole assorbite (v. di recente Cass., 03.01.2023, n. 37, secondo cui il vizio di omessa pronuncia è configurabile solo con riguardo alla mancanza di una decisione da parte del giudice in ordine ad una domanda che richieda una pronuncia di accoglimento o di rigetto, e va escluso
ove ricorrano gli estremi di una reiezione implicita o di un suo assorbimento in altre statuizioni. In particolare, la figura dell’assorbimento in senso proprio ricorre quando la decisione sulla domanda assorbita diviene superflua, per sopravvenuto difetto di interesse della parte, la quale con la pronuncia sulla domanda assorbente ha conseguito la tutela richiesta nel modo più pieno, mentre è in senso improprio quando la decisione assorbente esclude la necessità o la possibilità di provvedere sulle altre questioni, ovvero comporta un implicito rigetto di altre domande, cosicché l’assorbimento non comporta un’omissione di pronuncia (se non in senso formale) in quanto, in realtà, la decisione assorbente permette di ravvisare la decisione implicita (di rigetto oppure di accoglimento) anche sulle questioni assorbite, la cui motivazione è proprio quella dell’assorbimento; Cass., 09/11/2022, n. 32977; Cass., 12/11/2018, n. 28995).
In conclusione, il ricorso deve essere rigettato.
Le spese del giudizio di legittimità, liquidate nella misura indicata in dispositivo seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso.
Condanna la ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 8.300,00 per compensi, oltre spese forfettarie nella misura del 15 per cento, esborsi, liquidati in euro 200,00, ed accessori di legge.
Ai sensi dell ‘ art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall ‘ art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell ‘ ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo
13, se dovuto.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio della Terza Sezione