Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 12855 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 1 Num. 12855 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 13/05/2025
ORDINANZA
sul ricorso 24843/2021 proposto da:
RAGIONE_SOCIALE in persona del legale rappres. p.t., rappresentata e difesa d all’avv. NOME COGNOME per procura speciale in atti;
-ricorrente
–
-contro-
RAGIONE_SOCIALE in persona del legale rappres. p.t.- incorporante RAGIONE_SOCIALE rappresentata e d ifesa dall’avv. NOME COGNOME per procura in calce al ricorso;
-controricorrente-
avverso la sentenza n. 423/2021 de lla Corte d’appello di l’Aquila , pubblicata il 19.03.2021;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 3/04/2025 dal Cons. rel., dott. NOME COGNOME
RILEVATO CHE
La RAGIONE_SOCIALE agiva in giudizio, innanzi al Tribunale di Avezzano, nei confronti della Unipol Banca s.p.a. al fine di ottenere la restituzione delle somme illegittimamente versate nel corso del rapporto di conto corrente a titolo di interessi anatocistici, superiori a quanto stabilito in contratto e comunque non dovuti in quanto applicati in base alla clausola ‘uso piazza’, nonché usurari.
Si costituiva in la RAGIONE_SOCIALE (già Unipol Banca s.p.a.RAGIONE_SOCIALE, eccependo in via preliminare la nullità della citazione ed eccependo la prescrizione dell’azi one di ripetizione di indebito, chidendo la condanna della società attrice ai sensi dell’art. 96 c.p.c..
Con sentenza n. 706/2016 pubblicata in data 29 giugno 2016, il Tribunale rigettava la domanda, respingendo la richiesta risarcitoria ex art. 96 cpc, osservando che: erano stati depositati solo gli estratti conto dal 17 aprile 2002 al 20 settembre 2009, e il contratto di conto corrente , privo però dell’allegato contenente le condizioni contrattuali, quindi senza la possibilità di verificare la fondatezza delle asserzioni circa la pattuizione di interessi anatocistici o usurari e la differenza tra quanto pattuito e quanto applicato; l ‘attore non aveva conservato tale documentazione, mentre solo la serie completa degli estratti conto poteva consentire la ricostruzione integrale del rapporto bancario; l’attore non aveva nemmeno allegato la chiusura del conto corrente che pertanto doveva ritenersi ancora aperto, né l’esistenza di pagamenti che legittimavano la richiesta di ripetizione, pagamenti che, su conto aperto, potevano essere solo rimesse solutorie, quindi oltre il fido o in assenza di fido; il rapporto di conto corrente doveva ritenersi ancora aperto, e in mancanza di prove di rimesse extra fido, la
domanda di ripetizione di indebito risultava infondata non sussistendo un pagamento ripetibile da parte dell’attore.
Con sentenza depositata il 19.3.2021, la Corte territoriale rigettava l’appello proposto dall’RAGIONE_SOCIALE, avverso la suddetta sentenza, osservando che: non era accoglibile la tesi sulla nullità del contratto di conto corrente per mancanza di forma scritta, essendo esso documentato, per se mancante delle condizioni contrattuali; né poteva al riguardo sostenersi che la sottoscrizione del solo correntista potesse far venir meno la stipula dell’acc ordo in forma scritta, sussistendo anche il timbro e la sottoscrizione della banca; pertanto, in mancanza del modulo allegato al contratto, non era stata dimostrata l’illegittimità delle clausole negoziali impugnate, invocata a sostegno dell’azione di ripetizione dell’indebito; infine, l’appellante era da condannare al pagamento, in favore della parte appellata, della somma di euro 3777,00 a norma dell’art. 96 cpc, in quanto l’impugnazione era manifestamente infondata e proposta nella consapevolezza di motivi infondati ed in buona parte ripetitivi degli atti di primo grado.
L ‘RAGIONE_SOCIALE ricorre in cassazione, avverso la suddetta sentenza, con unico motivo, illustrato da memoria.
RITENUTO CHE
L’unico motivo denunzia violazione degli artt. 2697 c.c., e 36 cpc, a norma dell’art . 360, n. 3 e 5 c.p.c.
Anzitutto, la ricorrente lamenta che la Corte d’appello non abbia verificato la legittimazione passiva della Unipol banca, con riguardo ai rapporti tra quest’ultima e la UGF Banca, a norma dell’art. 58 Tub . inoltre, la ricorrente si duole che la Corte d’appello ab bia recepito acriticamente la decisione del Tribunale, adducendo che: la clausola sull’anatocismo andava dichiarata nulla in ordine ai rapporti di conto correnti stipulati anteriormente all’entrata in vigore dell a delibera CICR
del 2000; l’omessa produzione degli estratti-conto non poteva non riverberarsi sulla controparte che, in tal modo, non aveva provato quanto sostenuto a propria difesa, sconfessata, oltretutto, dalla c.t.u. espletata nel corso del giudizio di primo grado; era illegittima quella parte della sentenza impugnata in cui si è affermato che la domanda di ripetizione di indebito era del tutto sfornita di prova, non avendo peraltro nemmeno parte appellante ‘ allegato e tanto meno provato che il rapporto di conto corrente fosse stato chiuso, non potendo far derivare tale circostanza da mancata contestazione di un fatto nemmeno allegato ‘ ; invero, la valutazione in ordine alla chiusura o meno dei rapporti di c/c non poteva impedire l’accoglimento delle richieste avanzate da essa attrice, avendo quest ‘ultima diritto a che si procedesse al predetto accertamento.
Il ricorso è inammissibile.
Preliminarmente, è infondata l’eccezione di difetto di legittim azione passiva di Unipol banca- cui è subentrata vin questo giudizio la BPER banca- fondata sulla mancata prova di un asserito trasferimento aziendale, come peraltro si evince dalla difesa della banca controricorrente che ha fatto riferimento alla costituzione in primo grado della RAGIONE_SOCIALE la cui denominazione sociale fu poi modificata in Unipol dal 16.12.2008.
Detto ciò, la doglianza è generica, censurando la statuizione sull’omessa prova della clausola anatocistica -per l’omessa produzione del modulo allegato al contratto di conto corrente- adducendo che la banca avrebbe dovuto fornire tale prova, avendo anzi ammesso il diritto fatto valere.
Invero, nei rapporti di conto corrente bancario, il cliente che agisca per ottenere la restituzione delle somme indebitamente versate in presenza di clausole nulle, ha l’onere di provare l’inesistenza della
causa giustificativa dei pagamenti effettuati mediante la produzione del contratto che contiene siffatte clausole, senza poter invocare il principio di vicinanza della prova al fine di spostare detto onere in capo alla banca, tenuto conto che tale principio non trova applicazione quando ciascuna delle parti, almeno di regola, acquisisce la disponibilità del documento al momento della sua sottoscrizione (Cass., n. 33009/2019; n. 1550/2022; n. 35979/2022).
Nel caso di specie, la Corte d’appello ha applicato correttamente i seuesposti principi, evidenzia ndo l’omessa produzione, da parte della correntista, del modulo contenente le condizioni contrattuali relative alla clausola anatocistica, ratio che non è stata attinta adeguatamente. Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio, che liquida nella somma di euro 3.200,00 di cui 200,00 per esborsi- oltre alla maggiorazione del 15% quale rimborso forfettario delle spese generali, iva ed accessori di legge
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 -quater, del d.p.r. n.115/02, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, a carico della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del comma 1bis dello stesso articolo 13, ove dovuto.
Così deciso nella camera di consiglio del 3 aprile 2025.