Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 21823 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 1 Num. 21823 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data pubblicazione: 29/07/2025
sul ricorso 8617/2019 proposto da:
RAGIONE_SOCIALE rappresentata e difesa dagli avvocati NOME COGNOME e NOME COGNOME
– ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE COATTA AMMINISTRATIVA, rappresentata e difesa dall’avvocato NOME COGNOME
– controricorrente –
nonché contro
RAGIONE_SOCIALE
– intimata – avverso la sentenza della CORTE D’APPELLO di TORINO n. 2189/2018 depositata il 27/12/2018;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 30/05/2025 dal Cons. Dott. NOME COGNOME
FATTI DI CAUSA
1.1. RAGIONE_SOCIALE ricorre a questa Corte -sulla base di quattro motivi seguiti da memoria, ai quali resiste con controricorso e memoria la banca costituitasi -al fine di sentire cassare la sopra riportata sentenza con la quale la Corte di appello di Torino, accogliendo il gravame proposto da Veneto Banca s.p.a. in liquidazione coatta amministrativa, ha riformato l’impugnata decisione di primo grado nella parte in cui questa aveva condannato l’appellante a ripetere nei confronti dell’odierna ricorrente le somme indebitamente introitate in relazione ai pregressi rapporti correnti tra loro.
Nel dettaglio, La Corte territoriale, definendo previamente le questioni pregiudiziali in punto alla tempestività della riassunzione del giudizio di seguito all’interruzione dovuta all’apertura della procedura di l.c.a. e agli effetti sul contenzioso pendente delle disposizioni recata dal d.l. d.l. 25 giugno 2017 n. 99 convertito in l. 31 luglio 2017, n. 121 ha ritenuto, da un lato, che il termine per la riassunzione dovesse decorrere dalla conoscenza legale dell’evento interruttivo, nel caso risalente al 19.9.2017 in cui l’evento era stato dichiarato dal difensore, sì che la riassunzione in data 18.12.2017, a cui aveva proceduto Intesa Sanpaolo s.p.a. in ragione di quanto disposto dal d.l. 99/2017 doveva reputarsi tempestiva; e, dall’altro, che Intesa Sanpaolo, a tanto ancora chiamata dal d.l. 99/2017 ed intervenuta perciò nel giudizio, non fosse succeduta nel rapporto controverso, perché relativo a conti correnti ormai chiusi e quindi
non riconducibili ad attività funzionali all’esercizio dell’impresa bancaria, sì che ne doveva per questo essere dichiarata l’estraneità al giudizio. Provvedendo quindi, nel merito, ha accolto il gravame sulla considerazione che stante l’onere probatorio incombente nelle controversie de quibus sul correntista, nella specie la domanda era risultata indimostrata non essendo stati prodotti i contratti e non essendosi provveduto all’integrale produzione degli estratti conto relativi a tutto il rapporto.
1.2. La causa inizialmente chiamata in trattazione all’adunanza camerale del 17.4.2023, con ordinanza interlocutoria 13191/2023 è stata rinviata a nuovo ruolo onde dar modo di prendere atto delle determinazioni assunte da questa Corte, all’esito della già fissata udienza pubblica, in ordine al tema della improcedibilità delle domande proposte nei confronti delle c.d. “banche venete” poste in liquidazione coatta amministrativa per effetto del d.l. 25 giugno 2017, n. 99, convertito con modificazione nella l. 31 luglio 2017, n. 121.
1.3. Con sentenza n. 17272/2024 pubblicata in data 24.6.2024 questa Corte ha enunciato il seguente principio di diritto: «in tema di liquidazione coatta amministrativa (l.c.a.) delle banche venete di cui al d.l. n. 99 del 2017, conv. con modif. in l. n. 212 del 2017, costituisce effetto del rinvio operato dall’art. 2 del medesimo d.l. alle norme del TUB, le quali a loro volta rinviano (art. 80 nel testo pro tempore) alle disposizioni della legge fallimentare per quanto non diversamente disposto, la configurabilità dell’ammissione dei crediti con riserva anche nello stato passivo della liquidazione coatta amministrativa delle banche suddette, entro i medesimi limiti operanti nella formazione dello stato passivo del fallimento. Ne consegue che il giudizio di condanna instaurato dai risparmiatori contro una delle banche venete indicate dal d.l. n. 99 del 2017 prima
dell’apertura della l.c.a. non diventa improcedibile in esito alla detta apertura ove sia stata già pronunciata la sentenza di merito, in quanto, a norma dell’art. 96 l. fall., il creditore, sulla base della sentenza impugnata, deve essere ammesso al passivo con riserva, mentre il commissario, dal canto suo, può proseguire il giudizio nella fase di impugnazione».
RAGIONI DELLA DECISIONE
2. Il primo motivo di ricorso -con il quale si lamenta la violazione e falsa applicazione degli artt. 81, 100, 302 e 303 e 305 cod. proc. civ. per aver la Corte decidente considerato legittima la riassunzione del processo operata da Intesa Sanpaolo, soggetto privo di legittimazione processuale e di interesse a far valere diritti altrui, nonché a proseguire e riassumere il giudizio pendente fra RAGIONE_SOCIALE l.c.a., che era invece l’unico soggetto legittimato a proseguire la controversia -è infondato e va pertanto disatteso.
Giova ricordare a questo riguardo che, secondo quanto si afferma da questa Corte, la successione nel diritto controverso non determina una questione di legittimazione attiva o di legitimatio ad processum , ma una questione di merito, attinente alla titolarità del diritto, da esaminare con la decisione sulla fondatezza della domanda, e non anticipatamente in funzione preclusiva degli atti d’impulso volti a riattivare il processo interrotto; pertanto, il giudice deve dare seguito all’istanza di riassunzione proposta da chi si afferma successore a titolo particolare nel diritto della parte processuale estinta, impregiudicato l’accertamento dell’effettiva spettanza del diritto medesimo all’esito della valutazione della prova dell’allegata successione ( ex plurimis , Cass., Sez. III, 28/07/2017, n. 18775).
Nessun rilievo può quindi muoversi alla decisione impugnata per aver ritenuto legittima la riassunzione del processo a cui aveva
proceduto Intesa San Paolo, quantunque la medesima, all’esito del giudizio così riassunto, fosse stata dichiarata estranea al processo, in tanto, per vero, compendiandosi, anche ai fini della ritualità della riassunzione, la distinzione tra legittimazione processuale passiva, che attiene alla coincidenza tra il soggetto contro cui un diritto è fatto valere ed il soggetto che tale diritto è tenuto ad osservare, secondo la prospettazione dei fatti offerta dall’attore e la norma di legge cui gli stessi vanno sussunti, e la titolarità del rapporto controverso che attiene al merito e rientra nel potere dispositivo e nell’onere deduttivo e probatorio dei soggetti in lite ( ex plurimis , Cass., Sez. I, 27/03/2017, n. 7776).
3. Il secondo motivo di ricorso -con cui si lamenta la violazione o falsa applicazione degli artt. 299, 302, 303 e 305 cod. proc. civ. per non aver la Corte decidente dichiarato estinto il processo nonostante che lo stesso fosse stato riassunto tardivamente da un soggetto estraneo alla vicenda processuale (e cioè Intesa Sanpaolo) e dopo la scadenza del termine di tre mesi dalla data di pubblicazione sulla G.U. del decreto n. 186 del 25.6.2017 del MEF -va dichiarato in parte assorbito ed in parte infondato.
Ragione di assorbimento è quella che, riguardo alla prima allegazione, si ha ragione di trarre dal rigetto del primo motivo di gravame. Ritenendosi che il giudizio sia stato legittimamente riassunto da Intesa San Paolo non vi è ragione di chiedersi, sul presupposto, risultato perciò disatteso, che questa non fosse legittimata all’incombente, se la riassunzione da essa operata possa reputarsi tempestiva.
Viceversa il motivo si rivela infondato in relazione alla seconda allegazione, essendosi, da ultimo, affermato sulle tracce di SS.UU. 12154/2021 -a margine delle quali si è prosieguo opportunamente sottolineata l’esigenza del curatore «di venire a conoscenza dei
giudizi a cui partecipava il soggetto fallito, al fine di riassumerli o proseguirli» (Cass., Sez. III, 5/01/2024, n. 322) -che «in caso di messa in liquidazione coatta amministrativa di una banca, l’interruzione del processo è automatica ai sensi del combinato disposto degli artt. 80, comma 6, e 83 del T.U.B., ma il termine per la relativa riassunzione o prosecuzione, per evitare gli effetti di estinzione di cui all’art. 305 c.p.c., decorre dal momento in cui la dichiarazione giudiziale dell’interruzione stessa sia portata a conoscenza di ciascuna parte; tale dichiarazione, qualora non già conosciuta in ragione della sua pronuncia in udienza ai sensi dell’art. 176, comma 2, c.p.c., va notificata alle parti o al commissario liquidatore da uno degli interessati o comunque comunicata dall’ufficio giudiziario» (Cass., Sez. III, 28/12/2024, n. 34785).
La sentenza, dando atto che la dichiarazione giudiziale dell’evento era intervenuta il 19.9.2017 e che la riassunzione era avvenuta con ricorso depositato il 18.12.2017, non merita, dunque, qui censura.
4. Il terzo motivo di ricorso -con cui si deduce la nullità dell’impugnata sentenza per violazione o falsa applicazione degli artt. 99 e 112 cod. proc. civ. e dell’art. 2033 cod. civ., segnatamente, per aver la Corte decidente violato il principio della domanda e di corrispondenza tra chiesto e pronunciato sostituendo la domanda realmente proposta dalla correntista di ripetizione dell’indebito oggettivo con quella di accertamento del saldo finale dei due rapporti di conto corrente e non pronunciandosi sulla prima, a tanto portando a credere la rilevanza in tal senso ascritta alla mancata produzione integrale degli estratti conto -è infondato e va pertanto disatteso.
L’omissione lamentata non sussiste posto che la Corte di appello, pronunciandosi sul gravame della banca, che era stata condannata in primo grado a ripetere le somme indebitamente incamerate in
relazione ai rapporti intrattenuti con la correntista, ed anzi accogliendolo, non è incorsa nel vizio denunciato, perché essa ha esattamente pronunciato sulla domanda di ripetizione dell’indebito oggettivo, sia pure se per respingerla.
Neppure è per contro ravvisabile la pretesa violazione del principio della domanda, ove si abbia cura di considerare che l’azione di ripetizione ex art. 2033 cod. civ. fondandosi, oltre che sull’atto della solutio , sulla mancanza di una valida causa solvendi , postula il previo accertamento anche di quest’ultima, qui allegato sul presupposto della nullità delle pattuizioni regolanti i rapporti tra le parti, sì che incontrovertibilmente l’azione di condanna che si esercita nella ripetizione dell’indebito racchiude in sé e presuppone anche un’azione di accertamento relativo al saldo del rapporto, onde il decidente che rigetti la domanda per difetto di prova per non essere stati prodotti i contratti e tutti gli estratti conto non pronuncia su una domanda diversa, ma pronuncia, sia pure sfavorevolmente, sempre sulla stessa domanda iniziale di ripetizione di indebito.
5. Il quarto motivo di ricorso -con cui si lamenta la violazione o falsa applicazione degli artt. 2033 e 2697 cod. civ., dell’art. 117 TUB ed ancora degli artt. 1284 e 1823 cod. civ. c.c. per aver la la Corte decidente applicato erroneamente la disciplina degli oneri probatori a carico del correntista, attore in ripetizione di pagamenti indebiti per interessi, commissioni e spese, non potendo farsi carico al medesimo della mancata produzione in giudizio del contratto se questo sia inesistente poiché, a fronte della dedotta illegittimità delle annotazioni effettuate in conto, onerata della sua produzione è semmai la banca, e dovendo, viceversa, comunque accogliersi la domanda nei limiti di quanto provato anche a fronte di una parziale produzione degli estratti conto -è fondato e va, pertanto, accolto.
Non può invero dubitarsi della fondatezza che assiste l’affermazione, riprodotta pure dalla ricorrente, secondo cui, coerentemente con quel che si insegna in materia di ripetizione dell’indebito ( ex plurimis , Cass., Sez. II, 27/11/2018, n. 30713), anche nei rapporti di conto corrente bancario il correntista che agisca in giudizio per la ripetizione delle somme, che afferma essere state indebitamente corrisposte all’istituto di credito nel corso dell’intera durata del rapporto, sul presupposto della dedotta nullità delle clausole figuranti nel contratto o per addebiti non previsti in contratto, sia onerato della prova degli avvenuti pagamenti e della mancanza di una valida causa debendi ( ex plurimis , Cass., Sez. I, 7/12/2022, n. 35979). Questo comporta, di regola, ovvero applicando i principi che regolano la ripartizione dell’onere della prova, che il cliente che agisca per ottenere la restituzione delle somme indebitamente versate in presenza di clausole nulle abbia l’onere di provare l’inesistenza della causa giustificativa dei pagamenti effettuati «mediante la produzione del contratto che contiene siffatte clausole» (Cass., Sez. Vi-I, 13/12/2019, n. 33009), dato che le pattuizioni di che trattasi non sono affette da una nullità intrinseca, ma in quanto la loro previsione non rispecchia il parametro normativo che ne assicura altrimenti la liceità (così in motivazione Cass., Sez. I, 19/01/2022, n. 1550).
Tuttavia è anche vero, secondo quanto pure si è già affermato, che, nell’ipotesi in cui il correntista non possa produrre in giudizio il contratto perché la banca non gliene abbia rilasciato copia o perché egli versi nell’impossibilità di procurarsela altrimenti a mezzo della richiesta di cui all’art. 119 TUB o di esibizione ai sensi dell’art. 210 cod. proc. civ. e non possa perciò assolvere l’onere probatorio che gli compete ordinariamente, si danno due alternative, entrambe riconnesse all’allegazione attorea circa il fatto che il contratto
sarebbe stato concluso verbis tantum o per facta concludentia . E’ possibile, in pratica, che quest’ultima allegazione sia incontroversa tra le parti, ed allora il giudice deve dare senz’altro atto dell’integrale nullità del negozio e, quindi, anche dell’assenza di clausole che giustifichino, ad esempio, l’applicazione degli interessi ultralegali e della commissione di massimo scoperto. Ma è possibile, pure, che la domanda basata sul mancato perfezionamento del contratto nella forma scritta sia contrastata dalla banca, che quindi ne sostenga la valida conclusione in quella forma, ed allora in tal caso la prova non può gravare sul correntista, attore in giudizio, che sarebbe onerato di una prova negativa impossibile, incombendo essa semmai sulla banca, che alle annotazioni in conto altrimenti illegittime ha invero proceduto (così in motivazione, ex plurimis , Cass., Sez. I, 9/03/2021, n. 6480).
Parallelamente occorre poi ricordare, quanto all’onere della prova a cui è tenuto il correntista che agisca ai fini dell’indebito, allorché egli produca solo una parte degli estratti conto, che sebbene di regola sia tenuto a produrre tutti gli estratti conto relativi (Cass, Sez. I, 7/12/2022, n. 35979), questa non sia tuttavia una prova legale esclusiva, all’individuazione del saldo finale potendo infatti addivenirsi anche con l’impiego di ulteriori mezzi di prova idonei a fornire indicazioni certe e complete (Cass., Sez. I, 19/07/2021, n. 20621), che diano giustificazione del saldo maturato all’inizio del periodo per cui sono stati prodotti gli estratti conto (Cass., Sez. I, 2/05/2019, n. 11543), senza escludere gli argomenti di prova desunti pure dalla condotta processuale tenuta dalle parti (Cass., Sez. I, 4/04/2019, n. 9526), il tutto nel quadro di quella più generale ripartizione dell’onere probatorio di cui, con riferimento alle controversie de quibus, questa Corte ha inteso riassuntivamente fornire le linee riepilogative, da ultimo, nella sentenza 1763/2024.
La sentenza impugnata è venuta meno in parte qua ai principi richiamati, sicché se ne impone, nei limiti del motivo in disamina, la doverosa cassazione.
Rigettati i primi tre motivi di ricorso, va accolto invece il quarto e, cassata nei limiti di detto motivo la sentenza in disamina, le parti vanno rimesse avanti al giudice a quo per la rinnovazione del giudizio.
P.Q.M.
Rigetta il primo, il secondo ed il terzo motivo di ricorso; accoglie il quarto motivo di ricorso, cassa l’impugnata sentenza nei limiti del motivo accolto e rinvia la causa avanti alla Corte d’Appello di Torino che, in altra composizione, provvederà pure alla liquidazione delle spese del presente giudizio.
Cosi deciso in Roma nella camera di consiglio della I sezione civile il 30 maggio 2025.
Il Presidente Dott. NOME COGNOME