Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 28343 Anno 2023
Civile Ord. Sez. 2 Num. 28343 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 10/10/2023
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 18796/2019 R.G. proposto da:
NOME, rappresentata e difesa da sé stessa (CODICE_FISCALE);
-ricorrente-
contro
COGNOME NOME, elettivamente domiciliato in INDIRIZZO INDIRIZZO, presso lo studio dell’av vocato COGNOME (CODICE_FISCALE), che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE); -controricorrente- avverso la SENTENZA della CORTE D’APPELLO di ROMA n. 234/2019, depositata il 9/01/2019.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 20/06/2023 dal Consigliere NOME COGNOME.
PREMESSO CHE
AVV_NOTAIO NOME COGNOME proponeva opposizione al decreto ingiuntivo con il quale il Tribunale di Cassino gli aveva ingiunto il pagamento della somma di euro 10.000 in favore di NOME COGNOME. L’opponente deduceva che il decreto era stato emesso sulla base di un bonifico bancario privo di causale e inoltre non idoneo a costituire prova scritta nel procedimento monitorio ed essendo in ogni caso la pretesa infondata, in quanto l’avvocato COGNOME aveva effettuato il bonifico per sostenere economicamente i vari progetti umanitari di cui il ricorrente era promotore. Si costituiva l’opposta NOME COGNOME, contestando quanto esposto e sostenendo che il ricorrente le aveva chiesto un prestito di euro 10.000, per pagare il premio di una pensione/assicurazione. Con la sentenza n. 1401 del 2017 il Tribunale di Cassino ha rigettato l’opposizione e ha confermato il decreto ingiuntivo: ad avviso del Tribunale vi era documentazione allegata al fascicolo monitorio che chiariva come la somma fosse stata versata a titolo di prestito e non poteva essere condivisa la prospettazione dell’opponente in quanto, laddo ve l’azione fosse avvenuta effettivamente per spirito di liberalità, si sarebbe trattato di una donazione nulla per difetto di forma, non sussistendo i presupposti di cui all’art. 783 c.c.
2. La sentenza del Tribunale di Cassino è stata impugnata da COGNOME che ha anzitutto lamentato la violazione dell’art. 112 c.p.c., in quanto il Tribunale, pur riconoscendo che l’erogazione del bonifico era avvenuta con assoluto spirito di liberalità, ha però ritenuto e dichiarato in assenza di domanda la donazione nulla per mancanza della forma dell’atto pubblico; ha poi eccepito la incongruenza tra la motivazione e la decisione e la mancata valutazione delle prove documentali prodotte dall’opponente, prove
atte a dimostrare che la somma per cui è causa era riferita a tre diversi versamenti posti in essere dall’appellante verso tre diverse opere missionarie; ha infine lamentato la mancanza di prova circa la fondatezza della domanda proposta dall’opposta con violazione dell’art. 2697 c.c. Con la sentenza n. 234 del 2019 la Corte d’appello ha ritenuto che l’esame dell’ultimo motivo ‘consente di decidere agevolmente la controversia’: l’opposta, attrice in senso sostanziale, ha sulla base di un bonifico bancario chiesto e ottenuto un decreto ingiuntivo di condanna per la restituzione della somma di euro 10.000, che ha assunto di avere prestato all’opponente, agendo quindi sul presupposto dell’esistenza di un contratto di mutuo, in forza del quale il mutuatario è tenuto alla restituzione della somma; con l’opposizione l’opponent e, convenuto in senso sostanziale, non ha contestato la dazione della somma, ma il titolo dedotto, prospettando una diversa causa giustificatrice della prestazione, della cui prova non era onerato; non avendo l’opposta provato i fatti costitutivi del contratto di mutuo, né impugnato la sentenza per non avere ammesso le prove richieste in primo grado, nemmeno reiterate all’udienza di precisazione delle conclusioni, il gravame -ha concluso la Corte d’appello -andava accolto e il decreto ingiuntivo revocato.
NOME COGNOME ricorre per cassazione avverso la sentenza della Corte d’appello di Roma.
Resiste con controricorso NOME COGNOME.
Memoria è stata depositata sia dalla ricorrente che dal controricorrente.
CONSIDERATO CHE
Il ricorso è articolato in tre motivi, tra loro strettamente connessi.
Il primo motivo lamenta, ex art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c., nullità della sentenza e/o del procedimento d’appello per violazione degli artt. 24, comma 1 e 111, commi 1 e 2 Cost., nonché degli
art t. 329, comma 2, 100 c.p.c. e 2909 c.c.: la Corte d’appello ha pronunciato nonostante fosse ormai coperta da giudicato interno l’unica ratio decidendi della sentenza di primo grado, a causa della quale COGNOME soccombeva, ossia l’infondatezza della opposizione a decreto ingiuntivo perché basata su un contratto di donazione giudicato nullo per carenza di forma ad substantiam ; non si può infatti negare che la donazione in questione rappresentava la premessa imprescindibile per valutare e giudicare la fonda tezza o meno dell’intera azione oppositiva di COGNOME, tanto più per essere l’unica causa petendi da lui addotta, così che difettava all’appello di COGNOME l’interesse a proporre l’impugnazione.
Il secondo motivo lamenta, ex art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c., ‘nullità della sentenza e/o del procedimento d’appello per violazione del combinato disposto degli artt. 112, 99, 342 c.p.c. e 2907, comma 1 c.c., nonché del combinato disposto degli artt. 118 disp. att. c.p.c., 132 c.p.c. e pure del combinato disposto degli artt. 346 c.p.c. e 111 Cost., articoli tutti inosservati in ordine al dovere motivazionale della sentenza’; inoltre, ex art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., la ‘violazione e/o falsa applicazione degli artt. 2697 e 1988 c.c., 633 e 113 c.p.c., tutti articoli dai quali deriva una motivazione della sentenza del tutto errata’: ove non si accolga la precedente censura, la Corte d’appello ha commesso una serie di illegittimità, ‘individuando come motivo di soccombenza della ricorrente il suo inadempiuto onere probatorio, nella fase oppositiva al decreto ingiuntivo’.
Il terzo motivo fa valere , ‘ ex art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c., nullità della sentenza e/o del procedimento d’appello per la violazione degli artt. 24, 101 e 111 Cost., rispetto agli artt. 276 c.p.c., 118 disp. att. c.p.c., nonché 132, 348bis e 99 c.p.c.; inoltre, ex art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., la violazione e/o falsa applicazione del combinato disposto degli artt. 1325, n. 4, 1418,
782 e 783 c.c., articoli tutti inosservati in ordine alla individuazione della ragione qualificata più liquida’.
I motivi non possono essere accolti. Il primo motivo è fondato sul presupposto che la ratio decidendi della pronuncia di primo grado sia costituita dall’accertamento della nullità dell’atto di liberalità, ma si tratta di un presupposto errato, a sua volta basato su una errata ricostruzione del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo. Come ha sottolineato la Corte d’appello, il fatto che il giudizio di opposizione sia instaurato dal debitore opponente non significa che sia quest’ultimo, convenuto in senso sostanziale, a subire il rischio della mancata prova dei fatti costitutivi della domanda azionata con il ricorso monitorio. Attore in senso sostanziale è l’opposto ed è lui a sopportare il rischio della mancata prova dei fatti costitutivi della domanda fatta valere. Il che nel caso in esame significa che è la ricorrente che doveva provare i fatti costitutivi della domanda di restituzione della somma asseritamente data a mutuo. L’opponente non ha co ntestato la consegna della somma di euro 10.000, ma ha contestato di essersi impegnato a restituire tale somma. A fronte di tale contestazione il giudice di primo grado -all’opposto di quello d’appello ha ritenuto come dalla documentazione prodotta emergesse che la somma fosse stata versata a titolo di prestito e questa è la ratio decidendi della pronuncia e non l’ulteriore considerazione per cui, ove la dazione fosse avvenuta effettivamente per spirito di liberalità, si sarebbe trattato di una donazione nulla per difetto di forma. La ratio decidendi della pronuncia di primo grado è stata sicuramente impugnata da COGNOME (che peraltro ha pure censurato la considerazione relativa alla eventuale nullità dell’atto di liberalità) e la Corte d’appello ha legittimamente esaminato la sua censura di mancat a prova da parte dell’opposta dei fatti costitutivi della sua domanda, così che non sussiste il vizio denunciato con il primo motivo.
Infondati sono poi i rilievi del secondo motivo, basati -come si è detto -su una errata configurazione del giudizio di opposizione, così come non sono accoglibili i rilievi del terzo motivo, non trattandosi neppure, per la decisione d’appello, di una decisione fondata sulla ragione più liquida, quanto dell’accoglimento del motivo di gravame che, essendo diretto verso la ratio decidendi della pronuncia impugnata, si poneva come prioritario da un punto di vista logico.
II. Il ricorso va pertanto rigettato.
Le spese, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1quater del d.P.R. n. 115/ 2002, si d à atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1bis dello stesso art. 13, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio in favore del controricorrente, che liquida in euro 3.600, di cui euro 200 per esborsi, oltre spese generali (15%) e accessori di legge.
Sussistono, ex art. 13, comma 1quater del d.P.R. n. 115/2002, i presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1bis dello stesso art. 13, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della seconda